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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1459 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e domiciliati in San Severo Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe N. Bocola che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello---------------------------------appellanti
E
Controparte_1
-----------------------------------------------------------------appellata-contumace
Oggetto: garanzia per vizi ex art. 1669 c.c.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 7/02/2025, il procuratore degli appellanti ha concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 893/2022 emessa il 29/03/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di ripristino per vizi dell'immobile acquistato proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della società costruttrice/venditrice Controparte_1 [...]
nonché la riconvenzionale spiegata da quest'ultima, CP_1 compensando integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 1 di 6 Con citazione notificata il 27/10/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza i coniugi , chiedendo, in Parte_3 riforma della stessa, l'accoglimento della propria domanda risarcitoria dei danni al locale ripostiglio situato all'interno del box interrato, con vittoria di spese del doppio grado.
Nonostante la ritualità della notifica, la società appellata non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di 60 gg. per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'impresa appellata che, nonostante la ritualità della notifica eseguita presso il suo procuratore costituito avv. Michele Ferrara a mezzo Pec del 27/10/2022, non si è costituita in giudizio e non ha dunque riproposto in questa sede la domanda riconvenzionale e le eccezioni spiegate in primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Non costituisce oggetto di impugnazione il capo relativo al rigetto, in primo grado, della domanda risarcitoria afferente le infiltrazioni provenienti dal muro di cinta esterno adiacente al pergolato di legno posto al primo livello dell'immobile de quo, infiltrazioni di cui è stata esclusa la riconducibilità ad un difetto di costruzione, essendone stata individuata la causa nella non corretta sigillatura della guaina ardesiata a servizio della tettoia in legno realizzata dai coniugi in epoca successiva all'acquisto Parte_3 dell'immobile.
Tale profilo della domanda attorea non verrà dunque riesaminato, essendosi su di esso formato il giudicato.
Il capo impugnato è esclusivamente quello riguardante il rigetto della domanda di ripristino del locale ripostiglio ubicato all'interno del box interrato degli appellanti.
Sul punto, il primo giudice, pur recependo le conclusioni dell'ATP che individuavano l'eziologia del fenomeno in “un difetto di costruzione del
pagina 2 di 6 giunto tecnico realizzato tra il camminamento esterno e il pianerottolo antistante l'immobile al piano terra”, ha tuttavia escluso che detto vizio potesse essere qualificato, per la sua entità e portata, come grave difetto dell'opera suscettibile di determinare l'attivazione della garanzia extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c.
Con un unico motivo di gravame, gli appellanti censurano in parte qua la pronuncia impugnata, lamentando che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze dell'ATP espletato ante causam, giungendo a ritenere che il fenomeno infiltrativo fosse circoscritto e di modesta entità e tale da non compromettere il normale utilizzo del bene, laddove il predetto accertamento tecnico avrebbe evidenziato un fenomeno grave.
La censura è fondata.
Già il primo giudice aveva correttamente evidenziato che l'azione -di natura extracontrattuale- di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti (cfr.
Cass. 2023/n. 23479; Cass. 2020/n. 20877; Cass. 2017/n. 26574).
Nello specifico, pur essendo rimasta accertata la riconducibilità delle infiltrazioni nel locale ripostiglio ad un difetto originario di costruzione su cui l'impresa aveva già cercato di intervenire nel 2011, il giudice di prime cure ha ritenuto che la garanzia ex art. 1669 c.c. non fosse invocabile, posto che la documentazione fotografica allegata alla relazione del ctu comprovava la presenza di “circoscritte macchie di umidità sul soffitto e su una parete laterale” che non incidevano né sulla funzionalità del bene, né sulla sua staticità, “…tant'è che lo stesso ctu puntualizza che allo stato attuale anche da prove pratiche effettuate in loco, si è potuto riscontrare che non si verificano nuove infiltrazioni ma la parete e il soffitto risultano comunque leggermente umidi”.
Sussiste il lamentato vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
La statuizione impugnata non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi descritto dal ctu e alle puntualizzazioni da lui effettuate in sede di risposta ai rilievi delle parti. pagina 3 di 6 A pag. 10 dell'elaborato peritale del 27/05/2013, il ctu aveva infatti evidenziato la presenza, nel locale ripostiglio, di “vistose macchie di infiltrazioni” interessanti il soffitto e la base della parete a confine con la rampa che avevano generato “l'ossidazione dei paraspigoli della trave, oltre che rigonfiamenti, lesioni e distacchi di intonaco”; a pag. 12 aveva anche riferito che le acque meteoriche che si raccolgono sul pianerottolo e sul camminamento in corrispondenza del giunto tecnico, seguendo l'andamento della pendenza, scorrono lungo il muro che delimita la rampa del ripostiglio, schizzando sulla base dello stesso e generando umidità sia esternamente che internamente” e così “creando un fenomeno di condensa che si manifesta in un velo d'acqua” sul pavimento.
In replica alle osservazioni pervenute dall'impresa convenuta, lo stesso ctu aveva poi precisato che, laddove nella bozza peritale aveva riferito che “si è potuto riscontrare che non si verificano nuove infiltrazioni, ma la parete e il soffitto risultano leggermente umide”, non aveva inteso affatto dire che il fenomeno dannoso era cessato, ma solo che, tra il primo ed il secondo accesso da lui eseguiti, non si erano verificate “altre infiltrazioni oltre a quelle già in atto” (ragionevolmente perché l'assenza di nuove precipitazioni aveva lasciato immutato lo stato dei luoghi tra il primo e il secondo sopralluogo).
La situazione innanzi descritta dimostra l'esistenza di una grave alterazione che intacca in modo significativo la fruibilità del ripostiglio per l'uso cui è destinato.
E' principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che i gravi difetti che determinano la garanzia ex art. 1669 c.c. consistono in
“quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene (anche non principale), pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura;
a tal fine rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità” (Cass. 2018/n. 24230; Cass. 2017/n. 27315), anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera
(quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ed impianti) dell'opera” (Cass. 2004/n. 2004/n. 8140) e “senza che abbia rilievo in senso contrario l'esiguità della spesa occorrente per il ripristino” (Cass.
2018/n. 1751).
pagina 4 di 6 Nella fattispecie, è evidente che il descritto fenomeno infiltrativo sia interno che esterno al locale ripostiglio, nella misura in cui determina, oltre che l'umidità della parete e del soffitto, la formazione di un velo d'acqua sul pavimento, è tale da compromettere in maniera significativa qualsiasi utilizzo del vano, incidendo sulle sue stesse condizioni di salubrità.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza gravata, va, in definitiva, accolta la domanda di risarcimento in forma specifica avanzata in via principale dagli appellanti in relazione ai danni di cui al locale ripostiglio, con conseguente condanna dell'impresa appellata all'esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di ripristino meglio individuati nel suo elaborato alle pagg. 14-15, punti 6.5 lett. a) e 6.6, lett. a), seconda soluzione (l'applicazione del battiscopa in pietra lungo la rampa, benchè leggermente più costosa dell'altra implicante la sola sostituzione dello sguscio, appare infatti preferibile in quanto più duratura).
Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente sentenza.
L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione d'ufficio delle spese del doppio grado (comprese quelle di ctu) che seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico dell'impresa appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
2014/n. 55 e ss.mm., per il primo grado in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000 determinato dalla sommatoria della domanda attorea con la riconvenzionale di € 4.800 spiegata dall'impresa convenuta e rigettata (criterio del disputatum) ed, in relazione a questo grado d'appello avente un oggetto più limitato, sulla base dello scaglione da € 1.100,01 ad €
5.200 individuato sulla scorta del valore attribuito (avendo il ctu concluso per lavori di ripristino stimabili in € 1.200-1.500).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
27/10/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la Controparte_1 sentenza n. 893/2022 emessa il 29/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'impresa appellata ad eseguire, a propria cura e pagina 5 di 6 spese, le opere interne ed esterne al locale ripostiglio sito nel box interrato degli appellanti, necessarie ad eliminare l'origine del fenomeno infiltrativo, come meglio individuate in sede di ATP dal ctu geom.
[...]
alle pagg. 14-15, punti 6.5 lett. a) e 6.6, lett. a), seconda CP_2 soluzione, del suo elaborato;
2. condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 264 per esborsi ed € 3.400 per compenso professionale (parametri previgenti ante 23/10/2022), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 382 per esborsi ed € 2.915 per onorari (parametri vigenti), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'impresa appellata.
-====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 6 di 6
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 1459 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e domiciliati in San Severo Parte_1 Parte_2 presso lo studio dell'avv. Giuseppe N. Bocola che li rappresenta e difende per procura allegata all'atto di appello---------------------------------appellanti
E
Controparte_1
-----------------------------------------------------------------appellata-contumace
Oggetto: garanzia per vizi ex art. 1669 c.c.
Conclusioni: all'udienza cartolare del 7/02/2025, il procuratore degli appellanti ha concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza (non notificata) n. 893/2022 emessa il 29/03/2022, il Tribunale di Foggia ha rigettato la domanda di ripristino per vizi dell'immobile acquistato proposta da e nei confronti Parte_1 Parte_2 della società costruttrice/venditrice Controparte_1 [...]
nonché la riconvenzionale spiegata da quest'ultima, CP_1 compensando integralmente le spese di lite tra le parti. pagina 1 di 6 Con citazione notificata il 27/10/2022, hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza i coniugi , chiedendo, in Parte_3 riforma della stessa, l'accoglimento della propria domanda risarcitoria dei danni al locale ripostiglio situato all'interno del box interrato, con vittoria di spese del doppio grado.
Nonostante la ritualità della notifica, la società appellata non si è costituita nel presente giudizio.
All'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni del 7/02/2025, la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di 60 gg. per il deposito della comparsa conclusionale.
Motivi della decisione
Va preliminarmente dichiarata la contumacia dell'impresa appellata che, nonostante la ritualità della notifica eseguita presso il suo procuratore costituito avv. Michele Ferrara a mezzo Pec del 27/10/2022, non si è costituita in giudizio e non ha dunque riproposto in questa sede la domanda riconvenzionale e le eccezioni spiegate in primo grado.
Nel merito, l'appello è fondato e va accolto.
Non costituisce oggetto di impugnazione il capo relativo al rigetto, in primo grado, della domanda risarcitoria afferente le infiltrazioni provenienti dal muro di cinta esterno adiacente al pergolato di legno posto al primo livello dell'immobile de quo, infiltrazioni di cui è stata esclusa la riconducibilità ad un difetto di costruzione, essendone stata individuata la causa nella non corretta sigillatura della guaina ardesiata a servizio della tettoia in legno realizzata dai coniugi in epoca successiva all'acquisto Parte_3 dell'immobile.
Tale profilo della domanda attorea non verrà dunque riesaminato, essendosi su di esso formato il giudicato.
Il capo impugnato è esclusivamente quello riguardante il rigetto della domanda di ripristino del locale ripostiglio ubicato all'interno del box interrato degli appellanti.
Sul punto, il primo giudice, pur recependo le conclusioni dell'ATP che individuavano l'eziologia del fenomeno in “un difetto di costruzione del
pagina 2 di 6 giunto tecnico realizzato tra il camminamento esterno e il pianerottolo antistante l'immobile al piano terra”, ha tuttavia escluso che detto vizio potesse essere qualificato, per la sua entità e portata, come grave difetto dell'opera suscettibile di determinare l'attivazione della garanzia extracontrattuale di cui all'art. 1669 c.c.
Con un unico motivo di gravame, gli appellanti censurano in parte qua la pronuncia impugnata, lamentando che il primo giudice avrebbe errato nella valutazione delle risultanze dell'ATP espletato ante causam, giungendo a ritenere che il fenomeno infiltrativo fosse circoscritto e di modesta entità e tale da non compromettere il normale utilizzo del bene, laddove il predetto accertamento tecnico avrebbe evidenziato un fenomeno grave.
La censura è fondata.
Già il primo giudice aveva correttamente evidenziato che l'azione -di natura extracontrattuale- di responsabilità per rovina e difetti di cose immobili, prevista dall'art. 1669 c.c., può essere esercitata, non solo dal committente contro l'appaltatore, ma anche dall'acquirente contro il venditore che abbia costruito l'immobile sotto la propria responsabilità, allorché lo stesso venditore abbia assunto una posizione di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti dei terzi e degli stessi acquirenti (cfr.
Cass. 2023/n. 23479; Cass. 2020/n. 20877; Cass. 2017/n. 26574).
Nello specifico, pur essendo rimasta accertata la riconducibilità delle infiltrazioni nel locale ripostiglio ad un difetto originario di costruzione su cui l'impresa aveva già cercato di intervenire nel 2011, il giudice di prime cure ha ritenuto che la garanzia ex art. 1669 c.c. non fosse invocabile, posto che la documentazione fotografica allegata alla relazione del ctu comprovava la presenza di “circoscritte macchie di umidità sul soffitto e su una parete laterale” che non incidevano né sulla funzionalità del bene, né sulla sua staticità, “…tant'è che lo stesso ctu puntualizza che allo stato attuale anche da prove pratiche effettuate in loco, si è potuto riscontrare che non si verificano nuove infiltrazioni ma la parete e il soffitto risultano comunque leggermente umidi”.
Sussiste il lamentato vizio di erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
La statuizione impugnata non corrisponde all'effettivo stato dei luoghi descritto dal ctu e alle puntualizzazioni da lui effettuate in sede di risposta ai rilievi delle parti. pagina 3 di 6 A pag. 10 dell'elaborato peritale del 27/05/2013, il ctu aveva infatti evidenziato la presenza, nel locale ripostiglio, di “vistose macchie di infiltrazioni” interessanti il soffitto e la base della parete a confine con la rampa che avevano generato “l'ossidazione dei paraspigoli della trave, oltre che rigonfiamenti, lesioni e distacchi di intonaco”; a pag. 12 aveva anche riferito che le acque meteoriche che si raccolgono sul pianerottolo e sul camminamento in corrispondenza del giunto tecnico, seguendo l'andamento della pendenza, scorrono lungo il muro che delimita la rampa del ripostiglio, schizzando sulla base dello stesso e generando umidità sia esternamente che internamente” e così “creando un fenomeno di condensa che si manifesta in un velo d'acqua” sul pavimento.
In replica alle osservazioni pervenute dall'impresa convenuta, lo stesso ctu aveva poi precisato che, laddove nella bozza peritale aveva riferito che “si è potuto riscontrare che non si verificano nuove infiltrazioni, ma la parete e il soffitto risultano leggermente umide”, non aveva inteso affatto dire che il fenomeno dannoso era cessato, ma solo che, tra il primo ed il secondo accesso da lui eseguiti, non si erano verificate “altre infiltrazioni oltre a quelle già in atto” (ragionevolmente perché l'assenza di nuove precipitazioni aveva lasciato immutato lo stato dei luoghi tra il primo e il secondo sopralluogo).
La situazione innanzi descritta dimostra l'esistenza di una grave alterazione che intacca in modo significativo la fruibilità del ripostiglio per l'uso cui è destinato.
E' principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità che i gravi difetti che determinano la garanzia ex art. 1669 c.c. consistono in
“quelle alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene (anche non principale), pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura;
a tal fine rilevano pure vizi non totalmente impeditivi dell'uso dell'immobile, come quelli relativi all'efficienza dell'impianto idrico o alla presenza di infiltrazioni e umidità” (Cass. 2018/n. 24230; Cass. 2017/n. 27315), anche se incidenti su elementi secondari ed accessori dell'opera
(quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimentazione ed impianti) dell'opera” (Cass. 2004/n. 2004/n. 8140) e “senza che abbia rilievo in senso contrario l'esiguità della spesa occorrente per il ripristino” (Cass.
2018/n. 1751).
pagina 4 di 6 Nella fattispecie, è evidente che il descritto fenomeno infiltrativo sia interno che esterno al locale ripostiglio, nella misura in cui determina, oltre che l'umidità della parete e del soffitto, la formazione di un velo d'acqua sul pavimento, è tale da compromettere in maniera significativa qualsiasi utilizzo del vano, incidendo sulle sue stesse condizioni di salubrità.
Ne deriva che, in parziale riforma della sentenza gravata, va, in definitiva, accolta la domanda di risarcimento in forma specifica avanzata in via principale dagli appellanti in relazione ai danni di cui al locale ripostiglio, con conseguente condanna dell'impresa appellata all'esecuzione, a propria cura e spese, dei lavori di ripristino meglio individuati nel suo elaborato alle pagg. 14-15, punti 6.5 lett. a) e 6.6, lett. a), seconda soluzione (l'applicazione del battiscopa in pietra lungo la rampa, benchè leggermente più costosa dell'altra implicante la sola sostituzione dello sguscio, appare infatti preferibile in quanto più duratura).
Detti lavori dovranno essere eseguiti entro il termine di 60 gg. dalla notifica della presente sentenza.
L'accoglimento del gravame impone una nuova regolamentazione d'ufficio delle spese del doppio grado (comprese quelle di ctu) che seguono l'ordinario criterio della soccombenza e rimangono a carico dell'impresa appellata, nelle misure liquidate come da dispositivo ai sensi del DM
2014/n. 55 e ss.mm., per il primo grado in relazione allo scaglione tariffario da € 5.200,01 ad € 26.000 determinato dalla sommatoria della domanda attorea con la riconvenzionale di € 4.800 spiegata dall'impresa convenuta e rigettata (criterio del disputatum) ed, in relazione a questo grado d'appello avente un oggetto più limitato, sulla base dello scaglione da € 1.100,01 ad €
5.200 individuato sulla scorta del valore attribuito (avendo il ctu concluso per lavori di ripristino stimabili in € 1.200-1.500).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato il
27/10/2022 da e nei confronti di Parte_1 Parte_2
avverso la Controparte_1 sentenza n. 893/2022 emessa il 29/03/2022 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'impresa appellata ad eseguire, a propria cura e pagina 5 di 6 spese, le opere interne ed esterne al locale ripostiglio sito nel box interrato degli appellanti, necessarie ad eliminare l'origine del fenomeno infiltrativo, come meglio individuate in sede di ATP dal ctu geom.
[...]
alle pagg. 14-15, punti 6.5 lett. a) e 6.6, lett. a), seconda CP_2 soluzione, del suo elaborato;
2. condanna l'appellata a rifondere agli appellanti le spese del doppio grado, liquidandole, per il primo grado, in € 264 per esborsi ed € 3.400 per compenso professionale (parametri previgenti ante 23/10/2022), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
per questo grado d'appello, in € 382 per esborsi ed € 2.915 per onorari (parametri vigenti), oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge
3. pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'impresa appellata.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
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