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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/04/2025, n. 319 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 319 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI SALERNO
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NO, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 278/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, al viale A. Parte_1
Spinelli, n. 30, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio da Roma con atto del 19 ottobre 2007, rep. n. 151215 – racc. 32951, Persona_1 dall'avv. Enrico Spirito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in NO, alla via G. da Ravenna, n. 1; appellante
E
“ , con sede legale in NO, alla _1
via Cavalcavia Mercatello, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, sig. rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine _1 dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Fabrizio Fezza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Canale, n. 41; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LE SENTENZE N. 953/2015 E N.
443/2023 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “preliminarmente, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 443/2023 del Tribunale di NO, sia con riferimento alla condanna di € 104.501,50, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, quanto con riferimento alle spese e competenze di lite liquidate dal giudice di prime cure;
=) … convocare il CT …, affinché, al fine di dirimere ogni possibile dubbio, fornisca i chiarimenti sulle modalità di ricalcolo del saldo del c/c n.9333, già eseguito, sia riferito all'affidamento rilevato, quanto al computo degli addebiti il cui diritto alla ripetizione è risultato prescritto (ovviamente valutando come prescritti sia gli addebiti pagati dal correntista con rimesse solutorie intervenute fuorifido, quanto gli addebiti pagati dal correntista con danaro proprio, allorquando il conto ha presentato un saldo in avere). Tenuto conto altresì, degli ulteriori parametri già utilizzati nella seconda consulenza integrativa, già in atti. =) … in totale riforma della sentenza del Tribunale di
NO n.443/2023, rigettare la domanda formulata dalla nei confronti della CP_1
Contr
di ripetizione dell'indebito, dell'ulteriore importo di € 104.501,50, rispetto a quello già riconosciuto nella sentenza non definitiva n.953/2015 pari ad € 7.351,18 (che la Pt_1
ha già pagato), risultante dalla seconda consulenza tecnica integrativa …, nella quale il consulente ha sia tenuto conto dell'affidamento, quanto dell'eccezione di prescrizione
(oltre a tutti gli ulteriori parametri di calcolo). Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali IVA e CASSA. =) … in via subordinata, riformare dapprima la sentenza non definitiva n.953/2015 del Tribunale di NO (qualora fosse interpretata nel senso di aver escluso, già essa stessa, l'operatività dell'eccezione di prescrizione), perché errata, posto che l'affidamento in conto non presuppone affatto, tout court, la natura ripristinatoria delle rimesse, bensì necessita di distinguere la natura solutoria della rimesse eseguite fuori-fido, dalla natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti intra-fido ed, in ogni caso, perché, comunque, la decisione di non tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente e correttamente sollevata dalla banca, non sarebbe sorretta da alcuna adeguata motivazione e per l'effetto riformare anche la sentenza definitiva n.443/2023 del Tribunale di NO, così rigettando la domanda di ripetizione dell'indebito dell'ulteriore importo di € 104.501,50, rispetto a quello già riconosciuto nella sentenza non definitiva n.953/2015 pari ad € 7.351,18 (che la ha Pt_1
già pagato), risultante dalla seconda consulenza tecnica integrativa …, nella quale il consulente ha sia tenuto conto dell'affidamento, quanto dell'eccezione di prescrizione
(oltre a tutti gli ulteriori parametri di calcolo). Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali Iva e Cassa”;
2 per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude: in via istruttoria, per il rigetto dell'istanza di sospensione e delle istanze istruttorie irritualmente proposte dall'appellante; ove occorra, si chiede ammettersi ulteriore CT che quantifichi l'ammontare delle rimesse prescritte – e, conseguentemente, il credito non prescritto della società appellata – secondo le coordinate innanzi delineate e dunque: a) partendo dai saldi per data epurati degli addebiti illegittimi;
b) attribuendo natura solutoria ai soli accrediti che riducono l'esposizione legittima (cioè epurata) dall'extra fido entro i limiti del fido, e comunque entro il limite degli addebiti illegittimi anteriori all'accredito medesimo;
c) considerando la soglia di fido corrispondente alla massima scopertura registrata in ciascun trimestre o, in subordine, fino al 1.1.1997, la soglia di fido di lire 250.000.000; e successivamente quelle più elevate desumibili dagli estratti;
nel merito, per il rigetto dell'avverso gravame. Vinte le spese, con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 953/2015, il Tribunale di NO, non definitivamente pronunciando sulla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla _1
nei confronti della con atto di citazione
[...] Parte_1
notificato l'11 marzo 2009, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, in via provvisoria, della somma di euro 7.351,18, _1
liquidata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'eccezione di prescrizione della ripetizione delle rimesse solutorie, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 9333; 2) disponeva la prosecuzione del giudizio affinché il consulente tecnico d'ufficio determinasse “l'ammontare del saldo attivo senza la deduzione degli importi prescritti, impregiudicata quindi ogni valutazione in merito alla completezza e sufficienza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca”; 3) differiva la regolamentazione delle spese processuali all'esito del giudizio.
Con sentenza n. 443/2023, il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2520/2009 RGC, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
, la condannava alla restituzione, in favore della Parte_1
, dell'ulteriore somma di euro 104.501,50, oltre _1 interessi al tasso legale dall'1 gennaio 2009 al soddisfo;
2) condannava la
[...]
alla refusione delle spese di lite. Parte_1
3 Avverso la sentenza non definitiva n. 953/2015, contro cui era stata formulata riserva di impugnazione, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., e quella definitiva n. 443/2023 proponeva appello la con atto di citazione notificato Parte_1
il 28 febbraio 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, con la sentenza n. 443/2023, aveva rigettato l'eccezione sollevata dall'istituto bancario in ordine alla prescrizione dell'avversa azione di ripetizione dell'indebito sull'erroneo presupposto che l'apertura di credito da cui era stato assistito il rapporto di conto corrente n. 9333 aveva reso ripristinatorie tutte le rimesse eseguite dalla _1
prima del decennio antecedente alla notifica della domanda;
in realtà,
[...]
anche in presenza di un'apertura di credito, potevano sussistere rimesse di natura solutoria, come accertato nel caso in esame dal consulente tecnico d'ufficio, tali essendo quelle dirette a ripianare uno scoperto di conto corrente eccedente il limite dell'affidamento concesso dall'istituto bancario;
pertanto, essendo l'eccezione di prescrizione meritevole di accoglimento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare l'istituto bancario alla restituzione della minore somma di euro 7.351,18, pari al saldo del conto corrente ricalcolato dall'ausiliario a credito della _1
mediante la detrazione delle rimesse solutorie compiute prima dei dieci anni anteriori alla notifica della domanda di ripetizione dell'indebito; 2) sebbene il Tribunale di NO, con la sentenza non definitiva n. 953/2015, non avesse in alcun modo escluso l'operatività dell'eccezione di prescrizione, riservandosi soltanto di valutarne la completezza, in ogni caso, tale statuizione, ove diversamente interpretata, era errata e doveva essere riformata al pari di quella definitiva, atteso che l'affidamento del conto corrente n. 9333 non presupponeva tout court la natura meramente ripristinatoria di tutte le rimesse effettuate dalla . _1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 giugno 2023, la
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, _1
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 13 luglio/8 agosto 2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, veniva istruita mediante l'espletamento di un'ulteriore consulenza tecnica integrativa, pervenendo, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi
4 alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa e comunicata il 28 novembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
lamenta che, con la sentenza definitiva n. 443/2023, il Tribunale di NO ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito azionato dalla
[...]
sul presupposto che tutte le rimesse eseguite prima del _1
decennio anteriore alla proposizione della domanda fossero ripristinatorie, occorre preliminarmente osservare che i versamenti effettuati da un correntista hanno natura di pagamenti e, dunque, di atti solutori, con il conseguente decorso dal giorno del loro compimento del termine previsto dall'art. 2946 cod. civ. per ottenerne la restituzione, ove privi di causa, non soltanto quando il conto corrente non sia corredato da un'apertura di credito, ma anche nell'ipotesi in cui, in presenza di un'apertura di credito, siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, con l'effetto di estinguere un debito e di determinare un trasferimento patrimoniale in favore dell'istituto bancario.
Pertanto, in relazione ad un conto corrente bancario con apertura di credito, i versamenti hanno carattere solutorio se eseguiti a ripianamento di somme prelevate oltre i limiti dell'affidamento, mentre non hanno tale natura ove effettuati su un conto “passivo”, ma non “scoperto”, integrando, in quest'ultimo caso, atti meramente ripristinatori della provvista concessa dall'istituto bancario e non pagamenti diretti ad estinguere un'esposizione debitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657; Cass. 29 luglio
1992, n. 9064; Cass. 5 dicembre 1996, n. 10848), con la conseguente decorrenza dal giorno della chiusura del rapporto e non del loro compimento del termine di prescrizione per chiederne la ripetizione, qualora non sorretti da un valida causa debendi.
In definitiva, le rimesse costituiscono pagamenti in tutte le ipotesi in cui il conto corrente, al momento della loro esecuzione, risulti “scoperto”, intendendosi per tale sia il conto corrente non assistito da apertura di credito che presenti un saldo negativo a carico del cliente, sia il conto corrente che ne evidenzi un debito a seguito dello sconfinamento dal fido convenzionalmente accordatogli (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657;
Cass. 23 giugno 1994, n. 6031; Cass. 9 dicembre 2004, n. 23006; Cass. 23 novembre 2005,
n. 24588; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Alla luce delle suesposte premesse, non può revocarsi in dubbio che, ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado con la sentenza definitiva n. 443/2023, l'apertura di credito da cui era stato di fatto assistito il rapporto di conto corrente n. 9333, acceso l'1
5 marzo 1986 e chiuso il 31 dicembre 2008, non escludeva automaticamente che le rimesse effettuate dalla prima dell'11 marzo 1999, dies _1
a quo del decennio anteriore alla data della notifica della domanda introduttiva del giudizio, perfezionatasi l'11 marzo 2009, potessero essere solutorie e, di conseguenza, irripetibili per intervenuta prescrizione, avendo tale natura anche i versamenti funzionali ad estinguere passività eccedenti il limite dell'affidamento concesso dall'istituto bancario.
La circostanza che, nella fattispecie de qua agitur, molteplici rimesse effettuate dalla anteriormente all'11 marzo 1999 avessero natura _1
solutoria, pur essendo stato il conto corrente n. 9333 di fatto corredato da un'apertura di credito, veniva accertata dal consulente tecnico d'ufficio, che, con la seconda relazione peritale integrativa, depositata il 28 ottobre 2013, provvedeva ad individuarle come pagamenti irripetibili per compiuta prescrizione, quantificando in euro 7.351,18 la somma di cui la predetta società aveva diritto di ottenere la restituzione, con la conseguenza che il Tribunale di NO, soprattutto alla stregua di tali risultanze istruttorie, non poteva in alcun modo sostenere che l'affidamento concesso dalla Parte_1
rendeva ripristinatori tutti i versamenti eseguiti prima del decennio antecedente alla
[...] notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Per quanto attiene all'identificazione delle rimesse solutorie irripetibili per prescrizione e alla determinazione del credito vantato dalla per _1
effetto della ricostruzione del saldo del conto corrente n. 9333, avvenuta mediante l'espunzione degli interessi passivi ultralegali, della relativa capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese bancarie a causa della loro mancata pattuizione in forma scritta, occorre muovere dall'ulteriore relazione peritale espletata dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di appello.
Ed infatti, l'ausiliario, con la seconda consulenza tecnica integrativa depositata nel primo grado del giudizio, aveva rilevato le rimesse solutorie eseguite dalla
[...]
prima dell'11 marzo 1999 sulla base del saldo risultante dagli _1 estratti conto della e non di quello rettificato Parte_1
attraverso l'eliminazione delle poste passive illegittimamente addebitate.
Tuttavia, in pendenza del processo, si formava e consolidava il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di apertura di credito in conto corrente, qualora il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi, commissioni e spese non dovuti e l'istituto bancario sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
6 previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi e, di seguito, rideterminare il reale saldo passivo del conto, accertando, infine, se siano stati superati i limiti dell'affidamento concesso e se la rimessa possa, di conseguenza, qualificarsi come atto estintivo di un debito (cfr. Cass. ord. 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3858;
Cass. ord. 16 marzo 2023, n. 7721).
Pertanto, questa Corte, con l'ordinanza istruttoria del 13 luglio/2agosto 2023, demandava al consulente tecnico d'ufficio di provvedere, previo accertamento dell'esatta entità dell'apertura di credito da cui era stato assistito il conto corrente n. 9333, ad individuare, rispetto al saldo rettificato di tale rapporto bancario, per come epurato dagli addebiti illegittimi, i versamenti di natura solutoria effettuati dalla _1
prima dell'11 marzo 1999 e, dunque, non suscettibili di ripetizione per
[...] intervenuta prescrizione, rideterminando, all'esito, l'ammontare del credito vantato dalla predetta società nei confronti della . Parte_1
Il consulente tecnico d'ufficio, in ossequio al mandato ricevuto, dapprima, ha ricalcolato in euro 477.015,18 a credito della il saldo del _1
conto corrente in oggetto mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi dall'1 settembre
1987, non consentendo l'incompletezza dell'estratto del periodo precedente di individuarne ulteriori, al 31 dicembre 2008, data di chiusura del rapporto, e, di seguito, ha esaminato i versamenti eseguiti fino all'11 marzo 1999 al fine di individuare quelli di natura solutoria rispetto al limite dell'affidamento, determinato, per l'intero periodo, nella misura di lire 150.000.000 sulla base della comunicazione della Parte_1
dell'11 ottobre 1993.
[...]
Il consulente tecnico d'ufficio, infine, ha detratto dal saldo di euro 477.015,18 l'importo di euro 76.764,01, pari all'ammontare dei pagamenti di competenze bancarie illegittime non ripetibili per avvenuta prescrizione, nonché quello di euro 4.024,43, corrispondente agli interessi legali a carico della società correntista nei trimestri in cui sono stati eseguiti in favore dell'istituto di credito atti solutori non attinti da prescrizione, in tal modo riducendolo ad euro 396.226,74.
Sottraendo dal saldo rimodulato in euro 396.226,74 a credito della _1
quello contabilizzato dalla alla data
[...] Parte_1
del 31 dicembre 2008 in euro 343.031,89 sempre a credito della società, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato nella differenza di euro 53.194,85 la somma di cui quest'ultima ha diritto di ottenere la ripetizione a titolo di pagamenti indebitamente effettuati nel corso del rapporto di conto corrente n. 9333.
7 Né la può contestare le modalità con le quali il Parte_1 consulente tecnico d'ufficio, nel corso del giudizio di appello, ha individuato le rimesse solutorie prescritte e determinato il credito vantato dalla _1
in forza del rapporto di conto corrente n. 9333.
[...]
Ed infatti, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante istituto di credito con le note sostitutive dell'udienza dell'11 luglio 2024, con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, dalla sentenza non definitiva n. 953/2015 del Tribunale di NO non deriva alcun giudicato ostativo all'individuazione delle rimesse solutorie prescritte secondo il criterio del saldo rettificato in luogo di quello del saldo contabile bancario, non avendo il giudice di primo grado, con la predetta pronuncia, giammai statuito su tale questione giuridica.
Con la sentenza non definitiva n. 953/2015, il Tribunale di NO, nel condannare la al pagamento, in favore della Parte_1 _1
, della somma di euro 7.351,18, determinata dal consulente tecnico
[...]
d'ufficio nell'ipotesi della prescrizione del diritto della società alla ripetizione delle rimesse solutorie, non assumeva alcuna decisione in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza di tale eccezione, al punto da lasciarne “impregiudicata … ogni valutazione in merito alla completezza e sufficienza”, né, tanto meno, rendeva una statuizione, avente efficacia di giudicato, sulla validità del criterio del saldo contabile bancario illo tempore utilizzato dall'ausiliario per identificare i versamenti che avevano avuto la funzione di estinguere passività eccedenti i limiti dell'affidamento.
Alteris verbis, il Tribunale di NO, non avendo né accolto, né rigettato, con la sentenza non definitiva n. 953/2015, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
, di cui differiva la disamina all'esito del giudizio, non stabiliva, con Parte_1
vincolante efficacia decisionale, che i pagamenti irripetibili per il decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. dovevano essere individuati rispetto al saldo contabilizzato dall'istituto di credito e non a quello rettificato attraverso la preventiva eliminazione delle poste passive illegittimamente addebitate e, di conseguenza, non risolveva tale thema decidendum.
In sostanza, con la sentenza non definitiva n. 953/2015, il Tribunale di NO accertava, con efficacia di giudicato, l'indebita applicazione, in danno della _1
, degli interessi passivi ultralegali, della loro capitalizzazione trimestrale
[...]
e delle commissioni di massimo scoperto nonché l'esistenza di un'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 9333, ma non si pronunciava né sull'eccezione di
8 prescrizione formulata dalla , né sui criteri di Parte_1
rilevazione delle rimesse solutorie prescritte.
In ogni caso, la non può fondatamente invocare Pt_1 Parte_1
l'applicazione del metodo di identificazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo
“bancario” in luogo del criterio della loro individuazione sul saldo “rettificato”.
Ed invero, il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse deve essere individuato non mediante una valutazione ex antea, ma dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente eseguiti dall'istituto bancario, atteso che, soltanto in tal modo e, quindi, soltanto ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare ed avere intercorso tra le parti, è possibile apprezzare in concreto la natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un'apertura di credito in conto corrente ed accertare se sussistano pagamenti irripetibili per intervenuta prescrizione.
Del resto, come opportunamente osservato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, confermata anche da successivi arresti (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 29 gennaio 2024, n.
2602; Cass. ord. 13 novembre 2024, n. 29374; Cass. ord. 3 marzo 2025, n. 5577),
l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati dal correntista sine causa, sicché ricalcolare l'effettivo rapporto di dare ed avere, espungendo dal saldo del conto tutte le competenze impropriamente addebitate dall'istituto bancario, costituisce una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella dell'identificazione dei versamenti aventi natura di atti estintivi di debiti.
Tale operazione, infatti, fornisce la ricostruzione di una realtà giuridica contrapporta a quella storica offerta dall'istituto bancario, con la conseguenza che il disposto dell'art. 1422 cod. civ., in ragione del quale l'azione di nullità delle clausole poste a base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, non risulterà violato, ma sarà applicabile per tutte le rimesse realmente solutorie alla stregua del saldo ricalcolato.
Infine, diversamente da quanto ritenuto dalla , ai fini Parte_1
della determinazione del credito vantato dalla , CP_1 _1
non assumono alcuna rilevanza i versamenti effettuati dalla società nel decennio anteriore alla proposizione della domanda quando il conto era in attivo, essendo irripetibili per intervenuta prescrizione ed incidendo, quindi, sul quantum debeatur, soltanto le rimesse solutorie eseguite su un conto scoperto, vale a dire quelle aventi l'effetto di ripianare un debito generatosi per effetto del superamento del limite dell'affidamento.
9 Del resto, come correttamente affermato dal consulente tecnico d'ufficio nel replicare ai rilievi formulati dalla ai sensi dell'art. 195, comma Parte_1
3, c.p.c., “il mero addebito di competenze sul saldo attivo non è qualificabile quale atto solutorio del correntista, sicché deve escludersi l'assimilabilità … tra rimesse solutorie e addebiti di competenze su conto con saldo attivo”.
Fondato, invece, è il rilievo con il quale lamenta _1
che il consulente tecnico dell'ufficio ha determinato in lire 150.000.000 l'entità dell'apertura di credito per l'intero periodo di svolgimento del rapporto di conto corrente n. 9333, atteso che, come emerge dagli estratti analitici ed evidenziato dallo stesso ausiliario con la seconda relazione integrativa depositata in primo grado il 28 ottobre 2013,
a decorrere dall'1 gennaio 1997 all'1 marzo 1998 l'affidamento risultava pari a lire
250.000.000, per aumentare a lire 400.000.000 dall'1 marzo 1998 al 31 marzo 2001, con la conseguenza non possono ritenersi solutorie le rimesse di lire 5.572.623 e di lire
11.674.316, rispettivamente eseguite nel primo e nel secondo trimestre del 1998, non avendo ripianato un passivo eccedente i predetti limiti.
Ne deriva che le rimesse solutorie prescritte ammontano non ad euro 76.764,01 (già lire
148.635.847), per come quantificate dal consulente tecnico d'ufficio, ma ad euro
67.856,70 (già lire 131.388.908, pari a lire 148.635.847 - lire 5.572.623 - lire 11.674.316).
Detraendo dal saldo rettificato di euro 477.015,18 sia l'importo di euro 67.856,70 per le rimesse solutorie prescritte, sia quello di euro 4.024,43 per gli interessi legali dovuti dalla società correntista, si perviene ad un saldo a credito di euro 405.134,05 in favore della
. _1
Sottraendo dal saldo rettificato di euro 405.134,05 quello contabilizzato dalla
[...]
in euro 343.031,89 a credito della società correntista alla data Parte_1
del 31 dicembre 2008, si giunge a determinare nella differenza di euro 62.102,16 la somma di cui la ha diritto di ottenere la ripetizione a _1
titolo di indebito, a norma dell'art. 2033 cod. civ..
Avendo la ricevuto l'importo di euro 7.351,18 _1
in esecuzione della sentenza non definitiva n. 953/2015 del Tribunale di NO, la somma ancora dovutale della è pari ad euro 54.750,98 (euro Parte_1
62.102,16 - euro 7.351,18), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 gennaio 1999 all'effettivo soddisfo.
Pertanto, l'accoglimento, nei termini suindicati, del primo motivo di appello e, dunque, dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dei versamenti solutori compiuti
10 prima del decennio anteriore all'introduzione del giudizio comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna della “ al Parte_1
pagamento, in favore della , a titolo di _1
restituzione di quanto indebitamente percepito in forza del rapporto di conto corrente n.
9333, della minore somma di euro 54.750,98, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 gennaio 1999 all'effettivo soddisfo.
Resta assorbito il secondo motivo di appello, con il quale la “ Parte_1
ha impugnato la sentenza non definitiva n. 953/2015 per l'ipotesi in cui fosse stata
[...]
interpretata come preclusiva dell'operatività dell'eccezione di prescrizione, atteso che, come innanzi evidenziato, il Tribunale di NO, con la predetta pronuncia, non assumeva alcuna decisione al riguardo, differendola all'esito del giudizio, sicché non ha arrecato all'istituto di credito pregiudizi rimuovibili in sede di gravame.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, sebbene la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla
[...]
sia fondata, tuttavia, la sopravvenuta formazione, già _1
nel corso del primo grado del processo, dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i versamenti di natura solutoria devono essere individuati rispetto al saldo “rettificato” e non a quello “bancario”, avendo inciso sugli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla , costituisce grave ed Parte_1
eccezionale ragione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. ord. 11 marzo 2022, n. 7992) per disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione tra le parti, nella misura di 1/2, delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna dell'istituto di credito, risultato debitore di somme illegittimamente percepite nel corso del rapporto di conto corrente n. 9333, alla refusione della restante metà in favore della società correntista.
11 Ferma restando la determinazione delle spese del primo grado del giudizio, per come effettuata dal Tribunale di NO (euro 340,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva), quelle del secondo grado devono essere liquidate, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della somma dovuta dalla a titolo restitutorio, ed in rapporto Parte_1 all'attività difensiva espletata dalla , in _1
complessivi euro 11.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.600,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella.
Pertanto, effettuata la compensazione nella richiamata misura di 1/2, le spese del doppio grado del giudizio alla cui refusione la deve essere Parte_1
condannata in favore dell'avv. Fabrizio Fezza, quale procuratore distrattario della
[...]
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ammontano a complessivi _1
euro 9.478,00, di cui euro 170,00 per esborsi (euro 340,00/2) ed euro 9.308,00 per compenso difensivo (di cui euro 3.808,00 per il primo grado ed euro 5.500,00 per il secondo), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative integrazioni, per come liquidate dal Tribunale di NO e da questa Corte, devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso le sentenze n. 953/2023 e n. 443/2023 Parte_1
del Tribunale di NO con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
, della minore somma di euro 54.750,98, oltre _1
interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 gennaio 1999 all'effettivo soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura di 1/2, le spese del doppio grado del giudizio, che,
per il primo grado, conferma nell'importo determinato dal Tribunale di NO e, per il secondo, liquida in complessivi euro 11.000,00 per compenso difensivo, di cui euro
2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.600,00 per
12 la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella;
3. condanna la alla refusione, in favore dell'avv. Parte_1
Fabrizio Fezza, quale procuratore distrattario della _1
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., della metà delle spese del doppio grado del giudizio,
[...]
corrispondente a complessivi euro 9.478,00, di cui euro 170,00 per esborsi (euro
340,00/2) ed euro 9.308,00 per compenso difensivo (di cui euro 3.808,00 per il primo grado ed euro 5.500,00 per il secondo), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile;
4. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura di 1/2 ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative integrazioni, per come liquidate dal
Tribunale di NO e da questa Corte.
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
13
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di NO, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.
Magistrati:
1. dott. Vito Colucci Presidente
2. dott.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere
3. dott. Alessandro Brancaccio Consigliere rel./est. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 278/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi civili
TRA
“ , con sede legale in Roma, al viale A. Parte_1
Spinelli, n. 30, cod. fisc. e p. iva , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti autenticata dal notaio da Roma con atto del 19 ottobre 2007, rep. n. 151215 – racc. 32951, Persona_1 dall'avv. Enrico Spirito, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in NO, alla via G. da Ravenna, n. 1; appellante
E
“ , con sede legale in NO, alla _1
via Cavalcavia Mercatello, cod. fisc. , in persona del legale rappresentante P.IVA_2
pro tempore, sig. rappresentata e difesa, in virtù di mandato a margine _1 dell'atto introduttivo del primo grado del giudizio, dall'avv. Fabrizio Fezza, presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore, alla via G. Canale, n. 41; appellata
AVENTE AD OGGETTO: APPELLO AVVERSO LE SENTENZE N. 953/2015 E N.
443/2023 DEL TRIBUNALE DI SALERNO – CONDICTIO INDEBITI;
SULLE SEGUENTI CONCLUSIONI:
1 per l'appellante (come da atto di appello) – “preliminarmente, in accoglimento dell'istanza ex art. 283 cpc, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n. 443/2023 del Tribunale di NO, sia con riferimento alla condanna di € 104.501,50, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, quanto con riferimento alle spese e competenze di lite liquidate dal giudice di prime cure;
=) … convocare il CT …, affinché, al fine di dirimere ogni possibile dubbio, fornisca i chiarimenti sulle modalità di ricalcolo del saldo del c/c n.9333, già eseguito, sia riferito all'affidamento rilevato, quanto al computo degli addebiti il cui diritto alla ripetizione è risultato prescritto (ovviamente valutando come prescritti sia gli addebiti pagati dal correntista con rimesse solutorie intervenute fuorifido, quanto gli addebiti pagati dal correntista con danaro proprio, allorquando il conto ha presentato un saldo in avere). Tenuto conto altresì, degli ulteriori parametri già utilizzati nella seconda consulenza integrativa, già in atti. =) … in totale riforma della sentenza del Tribunale di
NO n.443/2023, rigettare la domanda formulata dalla nei confronti della CP_1
Contr
di ripetizione dell'indebito, dell'ulteriore importo di € 104.501,50, rispetto a quello già riconosciuto nella sentenza non definitiva n.953/2015 pari ad € 7.351,18 (che la Pt_1
ha già pagato), risultante dalla seconda consulenza tecnica integrativa …, nella quale il consulente ha sia tenuto conto dell'affidamento, quanto dell'eccezione di prescrizione
(oltre a tutti gli ulteriori parametri di calcolo). Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali IVA e CASSA. =) … in via subordinata, riformare dapprima la sentenza non definitiva n.953/2015 del Tribunale di NO (qualora fosse interpretata nel senso di aver escluso, già essa stessa, l'operatività dell'eccezione di prescrizione), perché errata, posto che l'affidamento in conto non presuppone affatto, tout court, la natura ripristinatoria delle rimesse, bensì necessita di distinguere la natura solutoria della rimesse eseguite fuori-fido, dalla natura ripristinatoria dei versamenti eseguiti intra-fido ed, in ogni caso, perché, comunque, la decisione di non tener conto dell'eccezione di prescrizione tempestivamente e correttamente sollevata dalla banca, non sarebbe sorretta da alcuna adeguata motivazione e per l'effetto riformare anche la sentenza definitiva n.443/2023 del Tribunale di NO, così rigettando la domanda di ripetizione dell'indebito dell'ulteriore importo di € 104.501,50, rispetto a quello già riconosciuto nella sentenza non definitiva n.953/2015 pari ad € 7.351,18 (che la ha Pt_1
già pagato), risultante dalla seconda consulenza tecnica integrativa …, nella quale il consulente ha sia tenuto conto dell'affidamento, quanto dell'eccezione di prescrizione
(oltre a tutti gli ulteriori parametri di calcolo). Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio, oltre al rimborso delle spese generali Iva e Cassa”;
2 per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta) – “conclude: in via istruttoria, per il rigetto dell'istanza di sospensione e delle istanze istruttorie irritualmente proposte dall'appellante; ove occorra, si chiede ammettersi ulteriore CT che quantifichi l'ammontare delle rimesse prescritte – e, conseguentemente, il credito non prescritto della società appellata – secondo le coordinate innanzi delineate e dunque: a) partendo dai saldi per data epurati degli addebiti illegittimi;
b) attribuendo natura solutoria ai soli accrediti che riducono l'esposizione legittima (cioè epurata) dall'extra fido entro i limiti del fido, e comunque entro il limite degli addebiti illegittimi anteriori all'accredito medesimo;
c) considerando la soglia di fido corrispondente alla massima scopertura registrata in ciascun trimestre o, in subordine, fino al 1.1.1997, la soglia di fido di lire 250.000.000; e successivamente quelle più elevate desumibili dagli estratti;
nel merito, per il rigetto dell'avverso gravame. Vinte le spese, con attribuzione”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 953/2015, il Tribunale di NO, non definitivamente pronunciando sulla domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla _1
nei confronti della con atto di citazione
[...] Parte_1
notificato l'11 marzo 2009, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda e, per l'effetto, condannava la al pagamento, in favore della Parte_1 [...]
, in via provvisoria, della somma di euro 7.351,18, _1
liquidata dal consulente tecnico d'ufficio sulla base dell'eccezione di prescrizione della ripetizione delle rimesse solutorie, oltre interessi al tasso legale dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio al soddisfo, a titolo di restituzione di quanto indebitamente percepito nel corso del rapporto di conto corrente n. 9333; 2) disponeva la prosecuzione del giudizio affinché il consulente tecnico d'ufficio determinasse “l'ammontare del saldo attivo senza la deduzione degli importi prescritti, impregiudicata quindi ogni valutazione in merito alla completezza e sufficienza dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla banca”; 3) differiva la regolamentazione delle spese processuali all'esito del giudizio.
Con sentenza n. 443/2023, il Tribunale di NO, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2520/2009 RGC, così provvedeva: 1) accoglieva la domanda di ripetizione dell'indebito e, per l'effetto, ritenuta infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
, la condannava alla restituzione, in favore della Parte_1
, dell'ulteriore somma di euro 104.501,50, oltre _1 interessi al tasso legale dall'1 gennaio 2009 al soddisfo;
2) condannava la
[...]
alla refusione delle spese di lite. Parte_1
3 Avverso la sentenza non definitiva n. 953/2015, contro cui era stata formulata riserva di impugnazione, ex artt. 340 c.p.c. e 129 disp. att. c.p.c., e quella definitiva n. 443/2023 proponeva appello la con atto di citazione notificato Parte_1
il 28 febbraio 2023, formulando i seguenti motivi di gravame: 1) il giudice di primo grado, con la sentenza n. 443/2023, aveva rigettato l'eccezione sollevata dall'istituto bancario in ordine alla prescrizione dell'avversa azione di ripetizione dell'indebito sull'erroneo presupposto che l'apertura di credito da cui era stato assistito il rapporto di conto corrente n. 9333 aveva reso ripristinatorie tutte le rimesse eseguite dalla _1
prima del decennio antecedente alla notifica della domanda;
in realtà,
[...]
anche in presenza di un'apertura di credito, potevano sussistere rimesse di natura solutoria, come accertato nel caso in esame dal consulente tecnico d'ufficio, tali essendo quelle dirette a ripianare uno scoperto di conto corrente eccedente il limite dell'affidamento concesso dall'istituto bancario;
pertanto, essendo l'eccezione di prescrizione meritevole di accoglimento, il giudice di prime cure avrebbe dovuto condannare l'istituto bancario alla restituzione della minore somma di euro 7.351,18, pari al saldo del conto corrente ricalcolato dall'ausiliario a credito della _1
mediante la detrazione delle rimesse solutorie compiute prima dei dieci anni anteriori alla notifica della domanda di ripetizione dell'indebito; 2) sebbene il Tribunale di NO, con la sentenza non definitiva n. 953/2015, non avesse in alcun modo escluso l'operatività dell'eccezione di prescrizione, riservandosi soltanto di valutarne la completezza, in ogni caso, tale statuizione, ove diversamente interpretata, era errata e doveva essere riformata al pari di quella definitiva, atteso che l'affidamento del conto corrente n. 9333 non presupponeva tout court la natura meramente ripristinatoria di tutte le rimesse effettuate dalla . _1
Costituitasi in giudizio con comparsa di risposta depositata il 26 giugno 2023, la
[...]
contestava la fondatezza dei motivi di gravame, _1
chiedendone il rigetto con la conseguenziale conferma della sentenza di primo grado.
La causa, nella quale, con ordinanza del 13 luglio/8 agosto 2023, veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, veniva istruita mediante l'espletamento di un'ulteriore consulenza tecnica integrativa, pervenendo, per la precisazione delle conclusioni, all'udienza del 14 novembre 2024, poi sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., con il deposito delle note scritte.
Indi, previo decorso dei termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di successivi giorni venti per il deposito delle memorie di replica, concessi
4 alle parti a norma degli artt. 190, comma 1, e 352, comma 1, c.p.c. con ordinanza resa e comunicata il 28 novembre 2024, la causa veniva trattenuta in decisione.
L'appello è parzialmente fondato e, come tale, va accolto per quanto di ragione.
In ordine al primo motivo di gravame, con il quale la Parte_1
lamenta che, con la sentenza definitiva n. 443/2023, il Tribunale di NO ha rigettato l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito azionato dalla
[...]
sul presupposto che tutte le rimesse eseguite prima del _1
decennio anteriore alla proposizione della domanda fossero ripristinatorie, occorre preliminarmente osservare che i versamenti effettuati da un correntista hanno natura di pagamenti e, dunque, di atti solutori, con il conseguente decorso dal giorno del loro compimento del termine previsto dall'art. 2946 cod. civ. per ottenerne la restituzione, ove privi di causa, non soltanto quando il conto corrente non sia corredato da un'apertura di credito, ma anche nell'ipotesi in cui, in presenza di un'apertura di credito, siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'affidamento, con l'effetto di estinguere un debito e di determinare un trasferimento patrimoniale in favore dell'istituto bancario.
Pertanto, in relazione ad un conto corrente bancario con apertura di credito, i versamenti hanno carattere solutorio se eseguiti a ripianamento di somme prelevate oltre i limiti dell'affidamento, mentre non hanno tale natura ove effettuati su un conto “passivo”, ma non “scoperto”, integrando, in quest'ultimo caso, atti meramente ripristinatori della provvista concessa dall'istituto bancario e non pagamenti diretti ad estinguere un'esposizione debitoria (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657; Cass. 29 luglio
1992, n. 9064; Cass. 5 dicembre 1996, n. 10848), con la conseguente decorrenza dal giorno della chiusura del rapporto e non del loro compimento del termine di prescrizione per chiederne la ripetizione, qualora non sorretti da un valida causa debendi.
In definitiva, le rimesse costituiscono pagamenti in tutte le ipotesi in cui il conto corrente, al momento della loro esecuzione, risulti “scoperto”, intendendosi per tale sia il conto corrente non assistito da apertura di credito che presenti un saldo negativo a carico del cliente, sia il conto corrente che ne evidenzi un debito a seguito dello sconfinamento dal fido convenzionalmente accordatogli (cfr., ex plurimis, Cass. 21 giugno 1984, n. 3657;
Cass. 23 giugno 1994, n. 6031; Cass. 9 dicembre 2004, n. 23006; Cass. 23 novembre 2005,
n. 24588; Cass., Sez. Un., 2 dicembre 2010, n. 24418).
Alla luce delle suesposte premesse, non può revocarsi in dubbio che, ad onta di quanto sostenuto dal giudice di primo grado con la sentenza definitiva n. 443/2023, l'apertura di credito da cui era stato di fatto assistito il rapporto di conto corrente n. 9333, acceso l'1
5 marzo 1986 e chiuso il 31 dicembre 2008, non escludeva automaticamente che le rimesse effettuate dalla prima dell'11 marzo 1999, dies _1
a quo del decennio anteriore alla data della notifica della domanda introduttiva del giudizio, perfezionatasi l'11 marzo 2009, potessero essere solutorie e, di conseguenza, irripetibili per intervenuta prescrizione, avendo tale natura anche i versamenti funzionali ad estinguere passività eccedenti il limite dell'affidamento concesso dall'istituto bancario.
La circostanza che, nella fattispecie de qua agitur, molteplici rimesse effettuate dalla anteriormente all'11 marzo 1999 avessero natura _1
solutoria, pur essendo stato il conto corrente n. 9333 di fatto corredato da un'apertura di credito, veniva accertata dal consulente tecnico d'ufficio, che, con la seconda relazione peritale integrativa, depositata il 28 ottobre 2013, provvedeva ad individuarle come pagamenti irripetibili per compiuta prescrizione, quantificando in euro 7.351,18 la somma di cui la predetta società aveva diritto di ottenere la restituzione, con la conseguenza che il Tribunale di NO, soprattutto alla stregua di tali risultanze istruttorie, non poteva in alcun modo sostenere che l'affidamento concesso dalla Parte_1
rendeva ripristinatori tutti i versamenti eseguiti prima del decennio antecedente alla
[...] notifica dell'atto introduttivo del giudizio.
Per quanto attiene all'identificazione delle rimesse solutorie irripetibili per prescrizione e alla determinazione del credito vantato dalla per _1
effetto della ricostruzione del saldo del conto corrente n. 9333, avvenuta mediante l'espunzione degli interessi passivi ultralegali, della relativa capitalizzazione trimestrale, delle commissioni di massimo scoperto e delle spese bancarie a causa della loro mancata pattuizione in forma scritta, occorre muovere dall'ulteriore relazione peritale espletata dal consulente tecnico d'ufficio nel corso del giudizio di appello.
Ed infatti, l'ausiliario, con la seconda consulenza tecnica integrativa depositata nel primo grado del giudizio, aveva rilevato le rimesse solutorie eseguite dalla
[...]
prima dell'11 marzo 1999 sulla base del saldo risultante dagli _1 estratti conto della e non di quello rettificato Parte_1
attraverso l'eliminazione delle poste passive illegittimamente addebitate.
Tuttavia, in pendenza del processo, si formava e consolidava il principio della giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di apertura di credito in conto corrente, qualora il cliente agisca in giudizio per la ripetizione di importi relativi ad interessi, commissioni e spese non dovuti e l'istituto bancario sollevi l'eccezione di prescrizione, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre
6 previamente eliminare tutti gli addebiti illegittimi e, di seguito, rideterminare il reale saldo passivo del conto, accertando, infine, se siano stati superati i limiti dell'affidamento concesso e se la rimessa possa, di conseguenza, qualificarsi come atto estintivo di un debito (cfr. Cass. ord. 19 maggio 2020, n. 9141; Cass. ord. 15 febbraio 2021, n. 3858;
Cass. ord. 16 marzo 2023, n. 7721).
Pertanto, questa Corte, con l'ordinanza istruttoria del 13 luglio/2agosto 2023, demandava al consulente tecnico d'ufficio di provvedere, previo accertamento dell'esatta entità dell'apertura di credito da cui era stato assistito il conto corrente n. 9333, ad individuare, rispetto al saldo rettificato di tale rapporto bancario, per come epurato dagli addebiti illegittimi, i versamenti di natura solutoria effettuati dalla _1
prima dell'11 marzo 1999 e, dunque, non suscettibili di ripetizione per
[...] intervenuta prescrizione, rideterminando, all'esito, l'ammontare del credito vantato dalla predetta società nei confronti della . Parte_1
Il consulente tecnico d'ufficio, in ossequio al mandato ricevuto, dapprima, ha ricalcolato in euro 477.015,18 a credito della il saldo del _1
conto corrente in oggetto mediante l'espunzione degli addebiti illegittimi dall'1 settembre
1987, non consentendo l'incompletezza dell'estratto del periodo precedente di individuarne ulteriori, al 31 dicembre 2008, data di chiusura del rapporto, e, di seguito, ha esaminato i versamenti eseguiti fino all'11 marzo 1999 al fine di individuare quelli di natura solutoria rispetto al limite dell'affidamento, determinato, per l'intero periodo, nella misura di lire 150.000.000 sulla base della comunicazione della Parte_1
dell'11 ottobre 1993.
[...]
Il consulente tecnico d'ufficio, infine, ha detratto dal saldo di euro 477.015,18 l'importo di euro 76.764,01, pari all'ammontare dei pagamenti di competenze bancarie illegittime non ripetibili per avvenuta prescrizione, nonché quello di euro 4.024,43, corrispondente agli interessi legali a carico della società correntista nei trimestri in cui sono stati eseguiti in favore dell'istituto di credito atti solutori non attinti da prescrizione, in tal modo riducendolo ad euro 396.226,74.
Sottraendo dal saldo rimodulato in euro 396.226,74 a credito della _1
quello contabilizzato dalla alla data
[...] Parte_1
del 31 dicembre 2008 in euro 343.031,89 sempre a credito della società, il consulente tecnico d'ufficio ha determinato nella differenza di euro 53.194,85 la somma di cui quest'ultima ha diritto di ottenere la ripetizione a titolo di pagamenti indebitamente effettuati nel corso del rapporto di conto corrente n. 9333.
7 Né la può contestare le modalità con le quali il Parte_1 consulente tecnico d'ufficio, nel corso del giudizio di appello, ha individuato le rimesse solutorie prescritte e determinato il credito vantato dalla _1
in forza del rapporto di conto corrente n. 9333.
[...]
Ed infatti, contrariamente a quanto eccepito dall'appellante istituto di credito con le note sostitutive dell'udienza dell'11 luglio 2024, con la comparsa conclusionale e con la memoria di replica, dalla sentenza non definitiva n. 953/2015 del Tribunale di NO non deriva alcun giudicato ostativo all'individuazione delle rimesse solutorie prescritte secondo il criterio del saldo rettificato in luogo di quello del saldo contabile bancario, non avendo il giudice di primo grado, con la predetta pronuncia, giammai statuito su tale questione giuridica.
Con la sentenza non definitiva n. 953/2015, il Tribunale di NO, nel condannare la al pagamento, in favore della Parte_1 _1
, della somma di euro 7.351,18, determinata dal consulente tecnico
[...]
d'ufficio nell'ipotesi della prescrizione del diritto della società alla ripetizione delle rimesse solutorie, non assumeva alcuna decisione in ordine all'ammissibilità e alla fondatezza di tale eccezione, al punto da lasciarne “impregiudicata … ogni valutazione in merito alla completezza e sufficienza”, né, tanto meno, rendeva una statuizione, avente efficacia di giudicato, sulla validità del criterio del saldo contabile bancario illo tempore utilizzato dall'ausiliario per identificare i versamenti che avevano avuto la funzione di estinguere passività eccedenti i limiti dell'affidamento.
Alteris verbis, il Tribunale di NO, non avendo né accolto, né rigettato, con la sentenza non definitiva n. 953/2015, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla
[...]
, di cui differiva la disamina all'esito del giudizio, non stabiliva, con Parte_1
vincolante efficacia decisionale, che i pagamenti irripetibili per il decorso del termine decennale previsto dall'art. 2946 cod. civ. dovevano essere individuati rispetto al saldo contabilizzato dall'istituto di credito e non a quello rettificato attraverso la preventiva eliminazione delle poste passive illegittimamente addebitate e, di conseguenza, non risolveva tale thema decidendum.
In sostanza, con la sentenza non definitiva n. 953/2015, il Tribunale di NO accertava, con efficacia di giudicato, l'indebita applicazione, in danno della _1
, degli interessi passivi ultralegali, della loro capitalizzazione trimestrale
[...]
e delle commissioni di massimo scoperto nonché l'esistenza di un'apertura di credito regolata sul conto corrente n. 9333, ma non si pronunciava né sull'eccezione di
8 prescrizione formulata dalla , né sui criteri di Parte_1
rilevazione delle rimesse solutorie prescritte.
In ogni caso, la non può fondatamente invocare Pt_1 Parte_1
l'applicazione del metodo di identificazione delle rimesse solutorie sulla base del saldo
“bancario” in luogo del criterio della loro individuazione sul saldo “rettificato”.
Ed invero, il carattere solutorio o ripristinatorio delle rimesse deve essere individuato non mediante una valutazione ex antea, ma dopo aver eliminato dal saldo tutti gli addebiti illegittimamente eseguiti dall'istituto bancario, atteso che, soltanto in tal modo e, quindi, soltanto ricostruendo ex post l'intero rapporto di dare ed avere intercorso tra le parti, è possibile apprezzare in concreto la natura dei versamenti effettuati dal correntista nell'ambito di un'apertura di credito in conto corrente ed accertare se sussistano pagamenti irripetibili per intervenuta prescrizione.
Del resto, come opportunamente osservato dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, confermata anche da successivi arresti (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 29 gennaio 2024, n.
2602; Cass. ord. 13 novembre 2024, n. 29374; Cass. ord. 3 marzo 2025, n. 5577),
l'individuazione delle rimesse solutorie non ha alcun rapporto di affinità o di collegamento con la prescrizione del diritto alla ripetizione dei pagamenti effettuati dal correntista sine causa, sicché ricalcolare l'effettivo rapporto di dare ed avere, espungendo dal saldo del conto tutte le competenze impropriamente addebitate dall'istituto bancario, costituisce una mera operazione preventiva e legittima rispetto a quella dell'identificazione dei versamenti aventi natura di atti estintivi di debiti.
Tale operazione, infatti, fornisce la ricostruzione di una realtà giuridica contrapporta a quella storica offerta dall'istituto bancario, con la conseguenza che il disposto dell'art. 1422 cod. civ., in ragione del quale l'azione di nullità delle clausole poste a base delle somme illegittimamente addebitate in conto è imprescrittibile, ma sono fatti salvi gli effetti della prescrizione delle azioni di ripetizione, non risulterà violato, ma sarà applicabile per tutte le rimesse realmente solutorie alla stregua del saldo ricalcolato.
Infine, diversamente da quanto ritenuto dalla , ai fini Parte_1
della determinazione del credito vantato dalla , CP_1 _1
non assumono alcuna rilevanza i versamenti effettuati dalla società nel decennio anteriore alla proposizione della domanda quando il conto era in attivo, essendo irripetibili per intervenuta prescrizione ed incidendo, quindi, sul quantum debeatur, soltanto le rimesse solutorie eseguite su un conto scoperto, vale a dire quelle aventi l'effetto di ripianare un debito generatosi per effetto del superamento del limite dell'affidamento.
9 Del resto, come correttamente affermato dal consulente tecnico d'ufficio nel replicare ai rilievi formulati dalla ai sensi dell'art. 195, comma Parte_1
3, c.p.c., “il mero addebito di competenze sul saldo attivo non è qualificabile quale atto solutorio del correntista, sicché deve escludersi l'assimilabilità … tra rimesse solutorie e addebiti di competenze su conto con saldo attivo”.
Fondato, invece, è il rilievo con il quale lamenta _1
che il consulente tecnico dell'ufficio ha determinato in lire 150.000.000 l'entità dell'apertura di credito per l'intero periodo di svolgimento del rapporto di conto corrente n. 9333, atteso che, come emerge dagli estratti analitici ed evidenziato dallo stesso ausiliario con la seconda relazione integrativa depositata in primo grado il 28 ottobre 2013,
a decorrere dall'1 gennaio 1997 all'1 marzo 1998 l'affidamento risultava pari a lire
250.000.000, per aumentare a lire 400.000.000 dall'1 marzo 1998 al 31 marzo 2001, con la conseguenza non possono ritenersi solutorie le rimesse di lire 5.572.623 e di lire
11.674.316, rispettivamente eseguite nel primo e nel secondo trimestre del 1998, non avendo ripianato un passivo eccedente i predetti limiti.
Ne deriva che le rimesse solutorie prescritte ammontano non ad euro 76.764,01 (già lire
148.635.847), per come quantificate dal consulente tecnico d'ufficio, ma ad euro
67.856,70 (già lire 131.388.908, pari a lire 148.635.847 - lire 5.572.623 - lire 11.674.316).
Detraendo dal saldo rettificato di euro 477.015,18 sia l'importo di euro 67.856,70 per le rimesse solutorie prescritte, sia quello di euro 4.024,43 per gli interessi legali dovuti dalla società correntista, si perviene ad un saldo a credito di euro 405.134,05 in favore della
. _1
Sottraendo dal saldo rettificato di euro 405.134,05 quello contabilizzato dalla
[...]
in euro 343.031,89 a credito della società correntista alla data Parte_1
del 31 dicembre 2008, si giunge a determinare nella differenza di euro 62.102,16 la somma di cui la ha diritto di ottenere la ripetizione a _1
titolo di indebito, a norma dell'art. 2033 cod. civ..
Avendo la ricevuto l'importo di euro 7.351,18 _1
in esecuzione della sentenza non definitiva n. 953/2015 del Tribunale di NO, la somma ancora dovutale della è pari ad euro 54.750,98 (euro Parte_1
62.102,16 - euro 7.351,18), oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 gennaio 1999 all'effettivo soddisfo.
Pertanto, l'accoglimento, nei termini suindicati, del primo motivo di appello e, dunque, dell'eccezione di prescrizione dell'azione di ripetizione dei versamenti solutori compiuti
10 prima del decennio anteriore all'introduzione del giudizio comporta, in parziale riforma della sentenza di primo grado, la condanna della “ al Parte_1
pagamento, in favore della , a titolo di _1
restituzione di quanto indebitamente percepito in forza del rapporto di conto corrente n.
9333, della minore somma di euro 54.750,98, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 gennaio 1999 all'effettivo soddisfo.
Resta assorbito il secondo motivo di appello, con il quale la “ Parte_1
ha impugnato la sentenza non definitiva n. 953/2015 per l'ipotesi in cui fosse stata
[...]
interpretata come preclusiva dell'operatività dell'eccezione di prescrizione, atteso che, come innanzi evidenziato, il Tribunale di NO, con la predetta pronuncia, non assumeva alcuna decisione al riguardo, differendola all'esito del giudizio, sicché non ha arrecato all'istituto di credito pregiudizi rimuovibili in sede di gravame.
Allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, il giudice d'appello deve provvedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad una nuova regolamentazione delle spese processuali, il cui onere deve essere attribuito e ripartito considerando l'esito complessivo della lite, giacché la valutazione della soccombenza si effettua, ai fini della loro liquidazione, in base ad un criterio unitario e globale, sicché viola il principio di cui all'art. 91, comma 1, c.p.c., il giudice di merito che ritenga la parte soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado, fermo restando il potere di disporne la compensazione, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 30 agosto 2010, n. 18837; Cass. ord. 18 marzo 2014, n. 6259; Cass. 1 giugno 2016, n. 11423; Cass. ord. 12 aprile 2018, n. 9064).
In tale prospettiva, sebbene la domanda di ripetizione dell'indebito proposta dalla
[...]
sia fondata, tuttavia, la sopravvenuta formazione, già _1
nel corso del primo grado del processo, dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui i versamenti di natura solutoria devono essere individuati rispetto al saldo “rettificato” e non a quello “bancario”, avendo inciso sugli effetti dell'eccezione di prescrizione sollevata dalla , costituisce grave ed Parte_1
eccezionale ragione (cfr., ex ceteris, Cass. ord. 10 febbraio 2014, n. 2883; Cass. ord. 11 marzo 2022, n. 7992) per disporre, ai sensi dell'art. 92, comma 2, c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, la compensazione tra le parti, nella misura di 1/2, delle spese del doppio grado del giudizio, con condanna dell'istituto di credito, risultato debitore di somme illegittimamente percepite nel corso del rapporto di conto corrente n. 9333, alla refusione della restante metà in favore della società correntista.
11 Ferma restando la determinazione delle spese del primo grado del giudizio, per come effettuata dal Tribunale di NO (euro 340,00 per esborsi ed euro 7.616,00 per compenso, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva), quelle del secondo grado devono essere liquidate, sulla base dello scaglione tabellare relativo alle controversie di valore compreso tra euro 52.001,00 ed euro 260.000,00, in ragione dell'entità della somma dovuta dalla a titolo restitutorio, ed in rapporto Parte_1 all'attività difensiva espletata dalla , in _1
complessivi euro 11.000,00 per compenso, di cui euro 2.900,00 per la fase di studio, euro
1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.600,00 per la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella.
Pertanto, effettuata la compensazione nella richiamata misura di 1/2, le spese del doppio grado del giudizio alla cui refusione la deve essere Parte_1
condannata in favore dell'avv. Fabrizio Fezza, quale procuratore distrattario della
[...]
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., ammontano a complessivi _1
euro 9.478,00, di cui euro 170,00 per esborsi (euro 340,00/2) ed euro 9.308,00 per compenso difensivo (di cui euro 3.808,00 per il primo grado ed euro 5.500,00 per il secondo), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile.
Parimenti, le spese della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative integrazioni, per come liquidate dal Tribunale di NO e da questa Corte, devono essere definitivamente poste a carico delle parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NO, definitivamente pronunciando sull'impugnazione proposta dalla avverso le sentenze n. 953/2023 e n. 443/2023 Parte_1
del Tribunale di NO con atto di citazione notificato il 28 febbraio 2023, così provvede:
1. accoglie in parte l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, condanna la al pagamento, in favore della Parte_1
, della minore somma di euro 54.750,98, oltre _1
interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma 1, cod. civ. dall'1 gennaio 1999 all'effettivo soddisfo;
2. compensa tra le parti, nella misura di 1/2, le spese del doppio grado del giudizio, che,
per il primo grado, conferma nell'importo determinato dal Tribunale di NO e, per il secondo, liquida in complessivi euro 11.000,00 per compenso difensivo, di cui euro
2.900,00 per la fase di studio, euro 1.500,00 per la fase introduttiva, euro 2.600,00 per
12 la fase istruttoria ed euro 4.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva, a norma degli artt. 2 e segg. D.M. n. 55/2014 e del punto 12 dell'allegata tabella;
3. condanna la alla refusione, in favore dell'avv. Parte_1
Fabrizio Fezza, quale procuratore distrattario della _1
, ex art. 93, comma 1, c.p.c., della metà delle spese del doppio grado del giudizio,
[...]
corrispondente a complessivi euro 9.478,00, di cui euro 170,00 per esborsi (euro
340,00/2) ed euro 9.308,00 per compenso difensivo (di cui euro 3.808,00 per il primo grado ed euro 5.500,00 per il secondo), oltre rimborso forfettario del 15%, Cap ed Iva sull'imponibile;
4. pone definitivamente a carico delle parti, nella misura di 1/2 ciascuna, le spese della consulenza tecnica d'ufficio e delle relative integrazioni, per come liquidate dal
Tribunale di NO e da questa Corte.
Così deciso in NO, nella Camera di Consiglio del 16 aprile 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Alessandro Brancaccio dott. Vito Colucci
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