Art. 45. ((E' autorizzata la spesa di lire 500.000.000 per l'anno finanziario 1967 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato da erogare in sussidi o premi diretti a promuovere e sostenere iniziative in favore delle imprese artigiane danneggiate.
La erogazione di detti premi e sussidi sara' effettuata in base a criteri per la cui fissazione sara' sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane, a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra.
I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale))
La erogazione di detti premi e sussidi sara' effettuata in base a criteri per la cui fissazione sara' sentito il Comitato centrale per l'artigianato. Sui bollettini delle Camere di commercio competenti per territorio verranno pubblicati gli elenchi delle imprese artigiane, a favore delle quali verranno concessi il premio o il sussidio di cui sopra.
I sussidi e premi possono essere erogati anche a favore delle imprese danneggiate con sede nei territori delle Regioni a statuto speciale))