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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 18/09/2025, n. 7376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7376 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07376/2025REG.PROV.COLL.
N. 00845/2025 REG.RIC.
N. 00858/2025 REG.RIC.
N. 00857/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CO di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 845 del 2025, proposto dai signori NA CI, AL LO, NU EO, AI AN, IO LE, RI CC, AR AR, ON BE, IA NC, ET TT, DE NI, TE NIaris, AR SC, EM GN, NO CO, PP ZÌ, NA ZÌ, SA RA, RT RI AC, MO DA, RI ZI, IA AR, MA CA, OS RE, FA RO, IU CI, IE GL, AL CC, FF AV, RT OL, LE MI, PO NT, LE TT RA, CI NT, NT CE, JA De IS ON, DE De NO, AL EL ET, ET ELla GA, OR Di CI, RT Di CO, MM Di AM, EG Di IA, NI Di IA, GE Di LE, PP SA Di AR, ES FA, DE ON, RI LI, AL AS, IC RI, RA LI, BI IA, LU AC, LI NA GI, RM NA, MO GU, CL NI, RO DU La DO, RI IA RA La DA, NC CO, EL ON, RI IE, IO TA, AN ON AN, AL ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Latini, con domicilio eletto presso lo studio AR Di Veroli in Roma, via di Villa DA 57;
contro
la Presidenza del CO dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la Commissione interministeriale AM e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori ON OR, AL AV, RA TI AT, EG SU, RE OS, RI D'AN, CO EL, RA NZ, VA RO, IA IN, NO OC, RA LE, BI IO, ON SS, AU AS, CA AS, MA OM, CA ER, UE RU, RU SS, IC CO AG, PP RN, AF SA, RA PA, NZ RA, RI NA AR e PP LZ, rappresentati e difesi dall’avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
i signori VA RR e IO Di IO, rappresentati e difesi dall’avvocato IUno Gambardella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
i signori GE PA, IN CA, PP UO, AR IA, RI LI Le PI, NO BL, AR CE, LT MA IO ZO, FL HA AR e FL Lo AP, non costituiti in giudizio;
nei confronti
dei signori IO TT e RA FA non costituiti in giudizio;
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
i signori GI RO, NA UD, MA SO, CO MO, IC AT, LA AM, SI CO, OL AL TI, VA CO, CA IA, RI ZO, RI SC, IC BA, DE OR, NA AN, EL BA, UE CU, AN OD EL, ER CA, IU EO, OV ON GA, IO LL, CO ELl’MO, RI NE, TO IA, OSlia OL, AR AV, MA ER, NA PI TT, DA RA, LI De RI, AR MM, NC De CA, OV De EO, NO PI, LU RB, ER TT, IE IS, AN GL, ER IT, IO IT, GE AU, LIbetta LA, SE IA, IA LA, OSrio IAno SI, CO OT, NA AL, CO RD, LI UO, CA OS, ON TO, TT NE, IU NC, ER La LA, CA IN CA, IC CC, IL EN AZ, AL IU, ER RI RA, IU ER, OSria PP, IA Di ER, IC MA, CI OM, NT PR, PP IO, IO CA, AN AB, IO CI, IC IT CO, SE IN, NC COzza, DO L’CA, AN AL, FF De OS, GE ON, RA BA, AL TI, IU RA AN, RO AR, IU PO, PP IL, ON AN, EL IO, GI RE SA, RIngela Di RO, RIpaola RO, NA SS, RI IA ELlo AC, RE D’TE, ID AS, OR ET, RI AU De SI, AL OC, IA LA, IA LD, AL IU, AN AN, AL La OS, SI SE, AL TA, DA EL EN, OS AN, NA AU LL, IAna RI, TI EN, IN AZ, ET PE, GA AP, IAN UI, TT OS, FO ON AN, MA D’FF, RA ORllon, MA HE, CA MI, AN AL, RA OL, AV UC, AR ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Ezio RI Zuppardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ad adiuvandum :
i signori RInna NI, AL FI, ER FI, SA NI, RI LU LI, GA La EL, ON LL SI, MA LI, rappresentati e difesi dall'avvocato Cristina Latini, con domicilio eletto presso lo studio AR Di Veroli in Roma, via di Villa DA 57;
sul ricorso numero di registro generale 858 del 2025, proposto dai signori DO GO, LO DE, OV TT, AU AT, DE ZZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del CO dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la Commissione interministeriale AM e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori ON OR, AL AV, RA TI AT, EG SU, RE OS, RI D'AN, CO EL, RA NZ, VA RO, IA IN, NO OC, RA LE, BI IO, ON SS, AU AS, CA AS, MA OM, CA ER, UE RU, RU SS, IC CO AG, PP RN, AF SA, RA PA, NZ RA, RI NA AR e PP LZ, rappresentati e difesi dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
i signori VA RR e IO Di IO, rappresentati e difesi dall’avvocato IUno Gambardella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
i signori GE PA, IN CA, PP UO, AR IA, RI LI Le PI, NO BL, AR CE, LT MA IO ZO, FL HA AR e FL Lo AP, non costituiti in giudizio;
sul ricorso numero di registro generale 857 del 2025, proposto dai signori ON AM, FA TI, RA OSlba CA, TT IT, PA RA, AL ELl'AR, TO NA, AM OL, ON OL, RA AF, RI AR, AL CC, US ORni, IA EL, EG AB, AN ZZ, RI MI, FA RA, LU CI, AN LL, ET PE, rappresentati e difesi dall'avvocato Ignazio Tranquilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
la Presidenza del CO dei Ministri, il Ministero della difesa, il Ministero dell’agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, la Commissione interministeriale AM e ME Pa, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
i signori ON OR, AL AV, RA TI AT, EG SU, RE OS, RI D'AN, CO EL, RA NZ, VA RO, IA IN, NO OC, RA LE, BI IO, ON SS, AU AS, CA AS, MA OM, CA ER, UE RU, RU SS, IC CO AG, PP RN, AF SA, RA PA, NZ RA, RI NA AR e PP LZ, rappresentati e difesi dall’avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
i signori VA RR e IO Di IO, rappresentati e difesi dall’avvocato IUno Gambardella, con domicilio digitale come da Pec da Registri di Giustizia;
i signori GE PA, IN CA, PP UO, AR IA, RI LI Le PI, NO BL, AR CE, LT MA IO ZO, FL HA AR e FL Lo AP, non costituiti in giudizio;
nei confronti
per le seguenti domande:
quanto al ricorso n. 845 del 2025:
per la revocazione della sentenza del CO di Stato – Sezione IV, n. 9489 del 26 novembre 2024;
quanto ai ricorsi n. 857 e 858 del 2025:
per l’opposizione di terzo alla sentenza del CO di Stato – Sezione IV, n. 9489 del 26 novembre 2024;
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti pubbliche e private evocate;
Visti gli atti di intervento nel ricorso n. 845 del 2025;
Visti tutti gli atti delle cause;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 luglio 2025 il Cons. CA Lamberti e uditi per le parti gli avvocati, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con i ricorsi indicati in epigrafe gli odierni ricorrenti hanno proposto opposizione di terzo (nei ricorsi n. 857 e 858) e revocazione (nel ricorso n. 845) avverso la sentenza di questa Sezione del CO di Stato n. 9489 del 2024, con cui è stato accolto il ricorso di alcuni candidati risultati idonei al “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi”, per titoli ed esami, bandito il 30 giugno 2020, per l’annullamento dei bandi pubblicati sul sito della Commissione Interministeriale AM nelle date del 28 e 29 dicembre 2023 volti al reclutamento di personale non dirigenziale da inquadrare nei ruoli del Ministero della difesa e del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
In particolare, questa Sezione ha rilevato l’illegittimità dei bandi in questione per difetto di motivazione con riferimento alla scelta dell’amministrazione di optare per la pubblicazione di due nuovi bandi di concorso, nonostante la permanente validità ed efficacia della graduatoria relativa al “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi”, pubblicata il 14 gennaio 2022, nell’ambito della quale risultavano ancora disponibili numerosi idonei, con la conseguente violazione dell’obbligo, desumibile da plurime disposizioni normative e da un costante indirizzo giurisprudenziale, di puntuale motivazione dell’anzidetta scelta.
2. In punto di fatto, occorre premettere che coloro che hanno proposto il ricorso introduttivo del giudizio conclusosi con la sentenza di questa Sezione n. 9489 del 2024 – oggetto degli anzidetti ricorsi, così come la speculare pronuncia n. 9488 del 2024 – erano risultati idonei al predetto “Concorso Unico per i Funzionari Amministrativi” bandito il 30 giugno 2020 per il reclutamento di complessive n. 2.133, poi elevate a 2.736, unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1.
Tale bando è stato pubblicato nella G.U.4s. n. 50 del 30 giugno 2020 ed è poi stato modificato con il bando integrativo pubblicato nella G.U.4s. n. 60 del 30 luglio 2021. La relativa procedura è stata espletata tramite il Centro ME PA e la graduatoria finale del concorso CUFA (acronimo dell’espressione “Concorso Unico Funzionari Amministrativi”) è stata pubblicata nella G.U.4s. n. 10 del 4 febbraio 2022, subendo, poi, numerosi aggiornamenti in conseguenza di plurime pronunce ed è stata nuovamente pubblicata, da ultimo, in data 27 dicembre 2023 sul sito ME PA; nel contesto dell’anzidetta graduatoria, come anticipato, coloro che avevano proposto i ricorsi introduttivi dei giudizi conclusisi con le sentenze n. 9488 e n. 9489 del 2024 risultavano collocati in posizione di idonei.
Tuttavia, nella perdurante vigenza di tale graduatoria CUFA, nel dicembre del 2023, l’amministrazione ha bandito le due nuove procedure selettive sopra menzionate, dirette all’assunzione di funzionari, per profili ritenuti omogenei rispetto a quelli contemplati dalla predetta graduatoria, senza disporre lo scorrimento di quest’ultima.
Più precisamente, con il primo bando, è stato indetto un ulteriore concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 374 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’area funzionari, pubblicato sul sito della Commissione Interministeriale AM il 28 dicembre 2023 e, con il secondo bando, è stato indetto il concorso per il reclutamento di un contingente complessivo di 267 unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari del Ministero della difesa, pubblicato sul sito istituzionale della Commissione Interministeriale AM del 29 dicembre 2023.
3. A fronte dell’adozione di tali bandi, è stato proposto, con esito negativo, ricorso al T.a.r. Lazio e, quindi, appello davanti al CO di Stato, che questa Sezione, con le richiamate sentenze n. 9488 e n. 9489 del 2024, ha accolto, disponendo l’annullamento dei bandi impugnati.
Più precisamente, la Sezione, con le citate sentenze, ha accolto il ricorso con la motivazione che di seguito si riporta: “ Gli originari ricorrenti, con le censure riproposte in appello hanno rimarcato proprio l’assenza nei provvedimenti impugnati di qualsiasi giustificazione della scelta compiuta dall’Amministrazione di “scavalcare” la graduatoria che li riguardava per bandire due nuovi concorsi, evidenziando così una grave criticità dell’operato della p.a. che non può che condurre all’illegittimità dei nuovi bandi del dicembre 2023 ”.
In altri termini, la Sezione ha ritenuto, in difformità dal T.a.r., che la graduatoria in cui figuravano gli appellanti fosse ancora efficace, essendo stata pubblicata il 14 gennaio 2022, con la conseguenza che i nuovi bandi avrebbero dovuto prendere in specifica considerazione siffatta circostanza, in quanto l’eventuale determinazione di indire un nuovo concorso durante il periodo di validità di precedenti graduatorie, secondo la disciplina vigente, impone necessariamente “una precisa e dettagliata motivazione” che, nel caso di specie, era mancata.
Per questa ragione, il CO di Stato ha annullato i bandi impugnati, mentre ha dichiarato inammissibile la domanda, riproposta in appello, volta a ottenere l’accertamento della data di scadenza della validità della graduatoria del concorso CUFA, che, secondo gli appellanti, sarebbe da individuarsi nella data del 27 dicembre 2025, in quanto, ad avviso della Sezione, si trattava di una domanda “ non sorretta da un interesse attuale e concreto degli originari ricorrenti alla sua proposizione e coltivazione ”, poiché il riconoscimento della perdurante vigenza della graduatoria del concorso al momento dell’indizione dei nuovi bandi e, quindi, l’illegittimità di questi ultimi, secondo il CO di Stato, sarebbero già di per sé sufficienti per soddisfare la pretesa degli appellanti e realizzare l’interesse azionato in giudizio.
4. A seguito delle sopra menzionate sentenze del CO di Stato, le amministrazioni coinvolte hanno adottato due nuovi provvedimenti “ora per allora” di riadozione/conferma dei bandi annullati.
Con il primo provvedimento, del 18 febbraio 2025, pubblicato sul Portale INPA in data 27 febbraio 2025, è stato adottato nuovamente, ora per allora, il bando del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 267 (duecentosessantasette) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell’area funzionari del Ministero della difesa; del pari, con il secondo provvedimento, anch’esso adottato il 18 febbraio 2025 e pubblicato sul Portale INPA il 27 febbraio 2025, è stato riadottato ora per allora il bando del concorso pubblico su base territoriale, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 374 (trecentosettantaquattro) unità di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, nell’area funzionari, in diversi profili professionali.
5. Avverso la richiamata sentenza del CO di Stato n. 9489 del 2024, sono stati proposti i ricorsi indicati in epigrafe, con cui sono state avanzate varie censure alla pronuncia in parola ai sensi dell’art. 108 c.p.a. ovvero, nel ricorso n. 845, ai sensi dell’art. 106 c.p.a..
In ciascuno dei giudizi si sono costituiti gli originari ricorrenti (ossia coloro che avevano azionato i giudizi poi definiti a loro favore dalla sentenza di questo CO n. 9489) e le Amministrazioni pubbliche evocate.
Nel ricorso n. 845 sono stati depositati distinti atti di intervento ad adiuvandum da parte di soggetti che sostengono di trovarsi in una situazione analoga a quella degli odierni ricorrenti.
6. All’udienza pubblica del 3 luglio 2025, in vista della quale sono state versate in atti memorie difensive, il Collegio ha rilevato d’ufficio – dandone comunicazione alle parti ai sensi dell’art. 73 c.p.a., come risulta dal verbale – un profilo di possibile improcedibilità dei ricorsi in parola, derivante dai sopra menzionati provvedimenti di riedizione dei bandi annullati; i ricorsi, quindi, sono stati introitati in decisione.
7. Deve essere preliminarmente disposta la riunione dei ricorsi indicati in epigrafe, in quanto proposti avverso la medesima sentenza. In proposito, il Collegio osserva che vi sono ulteriori ricorsi avverso la medesima sentenza, parimenti decisi nell’odierna camera di consiglio da diverso Collegio: la questione non ridonda in irregolarità processuale, alla luce sia della contestualità della decisione, sia, comunque, del principio sotteso all’art. 96, comma 6, c.p.a..
8. I ricorsi sono improcedibili.
Come già rilevato, con i provvedimenti sopra richiamati l’amministrazione ha riadottato i medesimi bandi precedentemente annullati, integrando la motivazione della scelta di optare per la pubblicazione dei nuovi bandi in luogo dello scorrimento della graduatoria già esistente.
Dall’adozione di tali provvedimenti, aventi natura tecnico-giuridica di conferma, deriva, pertanto, l’improcedibilità, per sopravvenuta carenza di interesse, dei ricorsi in trattazione, in quanto gli odierni opponenti (ovvero, nel ricorso n. 845, revocanti) non potrebbero oggettivamente trarre alcun vantaggio dal relativo accoglimento.
Con maggiore sforzo motivazionale, il Collegio osserva che, a seguito della riedizione dei bandi:
- viene oggettivamente meno l’interesse alla trattazione dell’opposizione di terzo (ovvero della revocazione) avverso la sentenza n. 9489, che ha annullato gli originari bandi, nelle more, tuttavia, sostituiti da quelli sopravvenuti, emanati nell’esercizio di un potere di conferma;
- l’interesse degli odierni opponenti/revocanti si sposta e concentra, dunque, sulla resistenza ai ricorsi avverso tali nuovi bandi, a quanto consta pendenti avanti il T.a.r. Lazio (R.G. n. 5025 del 2025 e n. 5053 del 2025, con merito già fissato al 23 settembre 2025).
In sostanza, i nuovi bandi, espressione di un potere di conferma, si sostituiscono a quelli precedenti, i quali dunque perdono ogni possibile rilievo: la procedura concorsuale trova (ora e allora) la propria fonte esclusivamente nei nuovi bandi, sì che gli opponenti non hanno più alcun interesse a, per così dire, “salvare” i vecchi bandi.
Di converso, come stabilito nell’odierna camera di consiglio in relazione ai ricorsi in ottemperanza avanzati dagli odierni resistenti, i nuovi bandi non sono nulli per violazione od elusione del giudicato, posto che il vincolo conformativo derivante dalla richiamata sentenza n. 9489 e dalla speculare pronuncia n. 9488 consiste esclusivamente nell’imposizione in capo all’amministrazione di un più approfondito onere di motivazione, nella specie debitamente assolto.
Qualora, poi, i nuovi bandi dovessero essere annullati in sede giurisdizionale in esito ai pendenti giudizi, non si verificherebbe alcuna ipotesi di “reviviscenza” dei bandi annullati - oramai definitivamente venuti meno, in quanto integralmente sostituiti dai provvedimenti di riedizione – e le procedure concorsuali verrebbero tout court travolte.
A mero titolo di completezza motivazionale, il Collegio osserva incidentalmente che dal d.l. n. 25 del 14 marzo 2025, convertito con l. n. 69 del 9 maggio 2025, si trae il principio, di valenza sistematica, secondo cui il concorso pubblico è il veicolo ordinario di assunzione ai pubblici uffici.
9. Dalle considerazioni che precedono discende l’improcedibilità dei ricorsi riuniti.
10. Le spese processuali del presente giudizio sono integralmente compensate, tenuto conto della peculiarità e complessità della vicenda.
P.Q.M.
Il CO di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sui ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili.
Compensa integralmente fra le parti le spese processuali del presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU RB, Presidente
CA Lamberti, Consigliere, Estensore
PP OT, Consigliere
CA Monteferrante, Consigliere
LU Furno, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA Lamberti | LU RB |
IL SEGRETARIO