Articolo 4 della Legge 10 ottobre 1962, n. 1484
Articolo 3Articolo 5
Versione
14 novembre 1962
Art. 4.
L' articolo 6 della legge 12 luglio 1956, n. 735 , modificato con l' articolo 7 della legge 18 marzo 1958, n. 240 , e' sostituito dal seguente "Il Comitato tecnico-amministrativo del Magistrato per il Po e' competente a pronunciarsi per le materie attribuite al Magistrato stesso, negli stessi casi, con gli stessi limiti e con la stessa efficacia preveduti dallo articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 .
Tuttavia nei casi di cui al n. 1) del citato articolo 17, il limite superiore della competenza per valore e' elevato a lire 500 milioni".
Entrata in vigore il 14 novembre 1962