Decreto cautelare 9 ottobre 2024
Ordinanza collegiale 7 novembre 2024
Ordinanza cautelare 28 gennaio 2025
Parere interlocutorio 30 gennaio 2025
Parere definitivo 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. C, parere definitivo 26/02/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00134/2025 e data 26/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Consultiva per gli Atti Normativi
Adunanza di Sezione del 25 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00031/2025
OGGETTO:
Ministero dell'economia e delle finanze.
Schema di decreto ministeriale relativo alle disposizioni per il procedimento di accertamento, contestazione e irrogazione delle penali convenzionali da attribuire al concessionario di gioco per inadempienza. Art. 8, co. 3, d. lgs. n. 41 del 2024;
LA SEZIONE
Vista la nota di trasmissione della relazione prot. n. 661 del 9 gennaio 2025, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto;
Visto il parere n. 00089/2025 del 30 gennaio 2025, reso in esito all’adunanza del 28 gennaio 2025;
Vista la nota prot. n. 5032 del 5 febbraio 2025 del Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze – Finanze;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Daniele Ravenna;
Premesso:
1.- Il Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze – Finanze ha inviato, con nota prot. n. 661 del 9 gennaio 2025, la richiesta di parere sull’atto indicato in oggetto e, con successiva nota prot. n. 1328 del 13 gennaio 2024, ha inoltrato la nota del Nucleo di valutazione del DAGL (NUVIR), prot. n. VII 25/04 del 13 gennaio 2025, concernente l’esito della verifica della relazione AIR.
2.- La Sezione, in esito all’adunanza del 28 gennaio 2025, ha espresso il parere interlocutorio n. 00089/2025 del 30 gennaio 2025.
3.- Il Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze – Finanze, con la nota prot. n. 5032 del 5 febbraio 2025, riscontrando il predetto parere, ha inviato copia del parere reso dal NT della protezione dei dati personali in data 4 febbraio 2025, unitamente al contributo del 31 gennaio 2025 fornito in proposito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (prot. n. 2671 del 31 gennaio 2025).
3.1. Il Direttore centrale dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel contributo predetto, afferma, richiamando il parere interlocutorio laddove paventa che l’art. 4 dello schema possa implicare (o comunque non escluda) che l’Agenzia possa accedere anche ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line , che “ in realtà la norma in discussione non implica alcun accesso ai dati personali relativi ai singoli utenti del gioco on line , detenuti dai concessionari .” In particolare, l’art. 4, comma 2, lettera b) riguarderebbe “ casi assolutamente circoscritti e determinati che si riferiscono, solamente, a tutte le attività tecniche, informatiche, procedurali, a cui i concessionari sono tenuti per obbligo convenzionale ”, sì che non vi sarebbe “ alcun accesso ad alcun dato personale dei giocatori, né ai dati finanziari dei conti di gioco ”. Il comma 3 dell’art. 4, poi, facendo esclusivo riferimento ai livelli di servizio, non avrebbe alcuna attinenza con i dati personali dei giocatori, né tantomeno dei concessionari. L’Agenzia precisa, invero, di avere accesso ai dati personali dei giocatori, considerato che è titolare dell’Anagrafe dei conti di gioco, nel quale sono contenuti tutti i dati personali dei titolari dei conti di gioco ma che, “ in alcun modo, tale Anagrafe è toccata dal presente regolamento. ”. La nota dell’Agenzia prosegue richiamando la disciplina di cui all’art. 24 della legge 7 luglio 2009, n. 88, ove si disciplinano gli obblighi a carico del richiedente la concessione e alle convenzioni di concessione e ribadisce conclusivamente che nello schema in esame non è previsto alcun accesso a dati personali.
3.2. Il NT per la protezione dei dati personali, nel parere inviato al Ministero (provvedimento n. 58 del 4 febbraio 2025) e da questo inoltrato alla Sezione, segnala in premessa che le ragioni d’urgenza rappresentate dal Ministero e il conseguente breve lasso di tempo per rendere il parere non permettono allo stato la convocazione in tempo utile del Collegio del NT e pertanto sussistono i presupposti per l’applicazione dell’art. 5, comma 7, del Regolamento n. 1/2000 sull’organizzazione e il funzionamento dell’ufficio del NT, secondo cui: “ Nei casi di particolare urgenza e di indifferibilità che non permettono la convocazione in tempo utile del NT, il presidente può adottare i provvedimenti di competenza dell’organo, i quali cessano di avere efficacia sin dal momento della loro adozione se non sono ratificati dal NT nella prima riunione utile, da convocarsi non oltre il trentesimo giorno ”.
Tanto premesso, richiamati il contenuto dello schema, il parere del Consiglio di Stato e le argomentazioni dell’Agenzia, il NT afferma: “ Al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, il contenuto della precisazione dell’Agenzia, inerente l’insussistenza di trattamenti di dati personali funzionali agli adempimenti previsti, dovrebbe essere inserita nello schema di regolamento. In particolare, all’articolo 4 potrebbe essere inserito un comma aggiuntivo che chiarisca come gli accertamenti previsti dai commi 2 e 3 non comportino trattamenti di dati personali. ” Conclusivamente, il NT esprime parere favorevole, a condizione che l’art. 4 sia integrato nei termini sopra indicati.
Considerato:
4. Occorre ricordare che la Sezione ha sospeso l’espressione del parere definitivo, ai sensi dell’art. 17, comma 27, secondo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ritenendo necessario “ che il Ministero acquisisca il parere dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali sul testo in esame, quindi trasmetta nuovamente alla Sezione il testo stesso, con il parere espresso dal NT e le modifiche eventualmente introdotte a seguito di questo, nonché una relazione integrativa che ne motivi eventualmente il mancato o parziale accoglimento ” (par. 5 del parere interlocutorio). Nel prosieguo il parere, in dichiarato spirito di collaborazione, anticipava molteplici osservazioni sul testo trasmesso, parte formali, parte di contenuto sostanziale.
4.1. La – invero quanto mai sollecita - nota del Capo Ufficio legislativo del Ministero dell’economia e delle finanze – Finanze, inviata a riscontro del parere, potrebbe tuttavia essere considerata non adeguata ad adempiere pienamente a quanto richiesto nel parere interlocutorio, giacché provvede a trasmettere il parere espresso dal NT (che, come detto, subordina la valutazione favorevole a una modifica testuale) e la nota dell’Agenzia, ma non reca né la nuova stesura del testo, né la relazione integrativa richieste nel parere. Non si tratta di un adempimento meramente formale, poiché lo scopo perseguito con tali richieste era la esplicitazione della valutazione dell’Amministrazione rispetto tanto al parere del NT, quanto alle osservazioni anticipate dalla Sezione. Sì che potrebbe perfino inferirsene il mancato puntuale adempimento al parere interlocutorio reso dalla Sezione.
4.2. A ciò si aggiunge la ulteriore considerazione che il Ministero risulta aver espressamente argomentato la sussistenza di ragioni d’urgenza al NT (tant’è che questi ha ritenuto sussistere i presupposti per emettere il parere con procedura accelerata), mentre tali ragioni d’urgenza sono desumibili solo in via deduttiva dagli atti a suo tempo trasmessi al Consiglio di Stato.
4.3. Tanto premesso, la Sezione ritiene comunque di doversi conformare a quel principio di leale collaborazione cui devono ispirarsi, nel rispetto dei rispettivi compiti, i rapporti fra le istituzioni e pertanto esprime il parere, entro il termine di legge, nei termini seguenti.
4.4. Come sopra ricordato:
a) il parere interlocutorio al par. 5 ha formulato molteplici osservazioni sul contenuto dello schema e proposte di riformulazioni – alcune delle quali espressamente dichiarate necessarie – che venivano sottoposte alla valutazione dell’Amministrazione e al par. 6 ha altresì formulato suggerimenti di carattere redazionale;
b) il NT ha esplicitamente subordinato il parere favorevole a una modifica testuale.
Pertanto la Sezione esprime parere favorevole all’ulteriore iter dello schema, alla condizione che il Ministero apporti allo schema la modifica richiesta dal NT e tutte le modifiche prospettate nel parere interlocutorio della Sezione che riterrà responsabilmente di condividere, e inoltre accompagni il testo modificato con una relazione nella quale esponga analiticamente le motivazioni per cui ritiene di accogliere, o non accogliere, le predette modifiche.
P.Q.M.
Il parere è favorevole nei termini e alla condizione di cui in motivazione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Daniele Ravenna | Paolo Troiano |
IL SEGRETARIO
Alessandra Colucci