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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 19/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sig.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa ERICA PASSALALPI Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
SU DOMANDA CONGIUNTA
nel procedimento iscritto al n. 2707 del Ruolo Generale della Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025
vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. PREGLIASCO MARCO, giusta delega in Parte_1
atti
RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. PREGLIASCO MARCO, giusta delega in Controparte_1
atti
RICORRENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: separazione consensuale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le risultanze processuali permettono di affermare con certezza che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile. Tanto si Parte_1 Controparte_1
evince dalle decise e categoriche affermazioni rese in proposito dalle parti durante il presente giudizio. Ne consegue che deve essere dichiarata la separazione personale dei coniugi
[...]
. Pt_1 Controparte_1
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate, che vengono quindi omologate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando;
- omologa la separazione personale di e , coniugi per Parte_1 Controparte_1
matrimonio contratto in data 26.06.2004 in Millesimo (SV), trascritto nel Registro degli Atti di matrimonio del Comune di Millesimo al numero 7, parte II, serie A, anno 2004, alle condizioni di seguito esposte:
“1. I coniugi vivranno separatamente, con l'obbligo del reciproco rispetto, dal giorno dell'udienza
Presidenziale.
2. La casa coniugale, contraddistinta dal numero di interno 20 del Condominio di Via Caduti per la
Resistenza n. 21, verrà assegnata alla Signora che l'abiterà con i figli mentre il Signor Pt_1
sposterà la propria residenza nell'appartamento di proprietà limitrofo, contraddistinto dal CP_1
numero di interno 19.
3. Ciascuno dei coniugi rimarrà proprietario di quanto depositato sul proprio conto corrente mentre gli arredi esistenti presso la ex casa coniugale sono già stati equamente suddivisi.
4. Il figlio maggiorenne , odontotecnico presso lo studio del padre, autosufficiente, Per_1
frequenterà paritariamente sia l'abitazione della madre sia l'abitazione del padre, a seconda delle proprie volontà ed esigenze.
5. Il figlio minorenne CO sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre;
in considerazione dell'età del minore, della assenza di litigiosità dei genitori e della vicinanza delle due abitazioni, il minore deciderà liberamente quando frequentare la madre ed il padre compatibilmente con le proprie esigenze di studio.
6. Considerata la differenza esistente nei rispettivi redditi, entro i primi quindici giorni di ogni mese il Signor verserà alla Sig.ra un assegno mensile dell'importo di euro 200,00 CP_1 Pt_1
(duecento/00), a titolo di contributo al mantenimento del figlio minore, da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 70% delle spese straordinarie, previamente concordate e documentate, il tutto fino alla autosufficienza economica del figlio minore CO.
7. I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti per cui nessun assegno di mantenimento viene previsto.
8. Le autovetture intestate a ciascun coniuge rimarranno nella disponibilità dei rispettivi intestatari ed il finanziamento relativo alla Toyota Yaris verrà sostenuto dal Signor fatta eccezione per CP_1
la maxirata finale.
9. Considerata la differenza nelle rispettive situazioni patrimoniali il Signor si impegna a CP_1
sostenere anche le spese condominiali e le utenze di energia elettrica relative alla ex casa coniugale
(app. n. 20).
10. Le spese del presente giudizio verranno ripartite equamente tra le parti.
11. I coniugi si conferiscono reciproco consenso per il rilascio / rinnovo dei rispettivi passaporti.”
Così deciso nella Camera di Consiglio in data 18.12.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Daniela Mele Dott.ssa Lorena Canaparo