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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 25/09/2025, n. 3853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3853 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7434/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:55 sono presenti l'avv. PAPPALARDO ELENA in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Pappalardo insiste sulla vittoria di spese;
l'avv. Rago insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:28 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7434 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 800,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 15/05/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'avviso d'addebito n. 59620210003007757000, deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva e chiedendone l'annullamento-
Si costituiva il convenuto, comunicando l'avvenuto sgravio dell'avviso opposto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano quindi concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1
ragione della tardività dello sgravio, viceversa domandando la compensazione delle spese la parte resistente.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato CP_1
alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/09/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
3
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 25/09/2025 innanzi al Giudice Dott. Giovanni Lentini, chiamato il procedimento iscritto al n. 7434/2025 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
[...]
alle ore 9:55 sono presenti l'avv. PAPPALARDO ELENA in sostituzione dell'avv. ALESSI CHRISTIAN per parte ricorrente nonché l'avv. RAGO
ALESSANDRA in sostituzione dell'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE per la parte resistente
I procuratori concludono chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
l'avv. Pappalardo insiste sulla vittoria di spese;
l'avv. Rago insiste sulla compensazione.
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
****
Successivamente, alle ore 14:28 all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
1
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario dott.
Giovanni Lentini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7434 /2025 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
, con l'avv. ALESSI CHRISTIAN Parte_1
- ricorrente -
CONTRO
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, con l'avv. BERNOCCHI GIUSEPPE
- resistente - oggetto: opposizione ad avviso d'addebito conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 25/09/2025
DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa,
- dichiara cessata la materia del contendere
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore di parte CP_1
ricorrente che liquida complessivamente in euro 800,00 oltre spese generali, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
2 Con ricorso depositato in data 15/05/2025, la parte ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l' proponendo opposizione avverso CP_1
l'avviso d'addebito n. 59620210003007757000, deducendone l'illegittimità per insussistenza della pretesa contributiva e chiedendone l'annullamento-
Si costituiva il convenuto, comunicando l'avvenuto sgravio dell'avviso opposto, chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna le parti formulavano quindi concorde richiesta di cessazione della materia del contendere, chiedendo comunque la ricorrente la condanna dell' al pagamento delle spese di lite in CP_1
ragione della tardività dello sgravio, viceversa domandando la compensazione delle spese la parte resistente.
Conformemente alla richiesta dei procuratori costituiti va quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuta meno tra le parti ogni ragione di contesa in ordine alla posizione sostanziale dedotta in giudizio.
In ragione dell'adozione del provvedimento in autotutela soltanto dopo la proposizione del ricorso, l' convenuto va comunque condannato CP_1
alle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 25/09/2025
Il Giudice Onorario Giovanni Lentini
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