TRIB
Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/09/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8104/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8104/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO Parte_1 P.IVA_1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 26 CAGLIARI presso il difensore avv.
COLAMATTEO MARCELLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
COLAMATTEO MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 26 CAGLIARI presso il difensore avv. COLAMATTEO MARCELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO Parte_3 C.F._2
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 26 CAGLIARI presso il difensore avv.
COLAMATTEO MARCELLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEIDENARI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 4 MODENA presso il difensore avv. SEIDENARI
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
OGGETTO: AZIONE DI ACCERTAMENTO DI NULLITÀ DI CLAUSOLE CONTRATTUALI CP_2
RIPETIZIONE DI INDEBITO E RISARCIMENTO DANNI - RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CON APERTURA DI
CREDITO N. 230180
CONCLUSIONI
Parte attrice:
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti:
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 230180 tra la società “ e l'istituto “ (odierna Parte_1 Controparte_3
, particolarmente in relazione alla mancata applicazione ed al mancato rispetto Controparte_1 per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario, per l'applicazione concreta della metodologia dell'anatocismo, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi rapporti sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo;
- accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla tutte prive di valida pattuizione;
CP_1
- accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi determinati e/o applicati e/o riscossi ultralegali, anatocistici e superiori al tasso soglia usura, nonché di tutte le spese e commissioni non validamente pattuite, e, in caso di applicazione dell'art. 1815 comma II codice civile, di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 230180; - conseguentemente, accertare che la società “
[...]
nulla deve all'istituto convenuto;
Parte_1
- condannare l'istituto convenuto a risarcire agli attori tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patiti e patiendi, nessuno escluso od eccettuato, compreso quello relativo alla segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni e/o contratti di garanzia sottoscritti dai NOi e . Parte_3 Parte_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie da distrarsi a favore del sottoscritto che si dichiara antistatario. Con riserva di ogni azione e domanda non formulata”.
Parte convenuta:
“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta, NEL MERITO, in via principale Respingere, siccome prescritte, infondate e comunque non provate, tutte le domande, da chiunque proposte
contro
Controparte_1 IN OGNI IPOTESI Con vittoria di spese e competenze del processo di opposizione e della fase monitoria, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2022, la società Parte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
(che interviene anche in proprio) e la NOa convenivano in giudizio
[...] Parte_3 già . Controparte_1 Controparte_3
Gli attori, con riferimento al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 230180 intrattenuto con l'istituto bancario convenuto, chiedevano, fra l'altro, l'accertamento e la dichiarazione di invalidità pagina 2 di 13 e nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 117 TUB, per l'applicazione dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, nonché per l'applicazione di tassi usurari;
l'accertamento dell'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali e di spese prive di valida pattuizione;
la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti mediante ricalcolo con eliminazione degli interessi anatocistici, usurari e delle commissioni non validamente pattuite;
l'accertamento che la società attrice nulla deve all'istituto convenuto;
la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti;
l'accertamento dell'inesistenza di valide fideiussioni sottoscritte dai NOi
e Pt_2 Pt_3
In via istruttoria, gli attori richiedevano l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile e l'ordine di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. si costituiva con comparsa depositata il 24 marzo 2023, eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, e nel merito contestando integralmente le domande attoree, sostenendo la correttezza dell'operato bancario e la validità delle pattuizioni contrattuali. La convenuta produceva la documentazione contrattuale e gli estratti conto, eccependo altresì la prescrizione decennale per le competenze addebitate anteriormente al 15 dicembre 2012.
All'udienza del 14 aprile 2023, gli attori non comparivano. Il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., nel corso delle quali gli attori formulavano domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., domanda che la convenuta eccepiva come tardiva e inammissibile. Con ordinanza del 10 gennaio 2025, il Tribunale, ritenuta necessaria la consulenza tecnica d'ufficio, nominava la dott.ssa quale consulente tecnico, formulando quesito Persona_1 volto alla determinazione dell'esatto saldo contabile dei rapporti, con applicazione dei tassi convenzionalmente pattuiti o, in difetto, dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, espungendo spese e commissioni non pattuite, eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi sino al 30 giugno 2000
e verificando l'esistenza di usura oggettiva.
Con successivo provvedimento del 17 marzo 2025, il quesito veniva integrato alla luce dei principi affermati da Cass. Civ. n. 21344/2024 in materia di divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014. Il consulente tecnico d'ufficio, prestato giuramento nell'udienza del 21 gennaio 2025, svolgeva le operazioni peritali con l'ausilio dei consulenti di parte e depositava la relazione finale il 5 giugno 2025.
All'udienza del 24 giugno 2025, gli attori insistevano per il richiamo del CTU ai fini del corretto riconteggio, mentre la convenuta si opponeva. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 24 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza del 24 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni come da atti e note conclusive pagina 3 di 13 depositate nei termini, discutevano oralmente la causa e il Giudice, sentite le parti, tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
1. Premessa procedurale.
La presente decisione viene resa nei termini di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. in quanto, in forza del decreto correttivo alla riforma RT (art. 7 co 3), le disposizioni di cui all'articolo 281-sexies cpc, come modificate dal decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
2. Risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, valutate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla dott.ssa Per_1
aderisce integralmente alle conclusioni della consulente, ritenendole tecnicamente corrette,
[...] metodologicamente rigorose e giuridicamente fondate.
2.1. Completezza e attendibilità dell'indagine peritale.
La consulenza tecnica si è sviluppata attraverso un'analisi sistematica e approfondita della documentazione bancaria, nonostante alcune lacune documentali segnalate dal consulente (movimenti illeggibili del periodo 22-23 settembre 2011, mancanza di alcuni estratti conto scalari per i trimestri
IV/2012 e IV/2015).
Tali carenze, tuttavia, non hanno compromesso l'attendibilità complessiva della ricostruzione, come correttamente osservato dal CTU: "è stato comunque possibile, ove necessario, ricostruire i saldi di conto corrente di ciascun trimestre, proseguendo e completando accertamenti e ricostruzione peritale, che, avuto in evidenza le assunzioni/rettifiche di seguito riportate, la scrivente reputa sufficientemente attendibile".
Il consulente ha operato con metodologia scientifica, distinguendo tra dati certi e ricostruzioni necessarie, applicando criteri prudenziali nelle stime e fornendo sempre la motivazione delle scelte tecniche adottate.
2.2. Validità delle pattuizioni contrattuali.
Si condivide l'accertamento del consulente circa l'esistenza di valide pattuizioni contrattuali. La CTU ha verificato che:
- il conto corrente ordinario n. 230180 risulta essere stato sottoscritto da in Parte_1
data 18.3.2009 (all. 3 e all. 6 convenuto) ed attivo fino all'estinzione del 04.11.2022 (all. 9 convenuto),
- il predetto conto corrente, al momento della sua chiusura, presentava un saldo passivo di euro
9.124,51,
pagina 4 di 13 - il contratto di conto corrente del 18 marzo 2009 e i successivi contratti di apertura di credito contenevano specifiche previsioni sui tassi di interesse applicabili;
- sussiste "valida pattuizione scritta relativa ad interessi/condizioni economiche del rapporto di conto corrente stipulato ab origine",
- la modifica delle condizioni nel corso del rapporto risulta riportata nelle successive aperture di credito in conto corrente e nelle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto con diritto di recesso.
Tale accertamento assume particolare rilevanza alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui
"l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione delle commissioni bancarie grava sulla banca che ha eseguito il relativo addebito".
Nel caso di specie, tale onere risulta assolto attraverso la produzione della documentazione contrattuale e delle comunicazioni periodiche.
In effetti, l'onere di forma scritta previsto dall'art.117 TUB deve ritenersi rispettato “ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti. Invero, il rispetto della forma del contratto prevista dal citato art. 117, comma 2, T.U.B. non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto” (ex multis Cass.
n°22278 del 2017).
2.3. Questione dell'anatocismo.
Particolare attenzione merita la trattazione della questione anatocistica, affrontata dal consulente con rigore tecnico ed aderenza ai principi giurisprudenziali consolidati.
Il CTU ha accertato che:
- nel contratto di conto corrente del 2009 era prevista "clausola di reciprocità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi",
- l'istituto ha applicato capitalizzazione trimestrale fino al III trimestre 2016, in conformità alla
Delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- dal IV trimestre 2016 l'istituto si è adeguato alla Delibera CICR N. 343/2016, applicando capitalizzazione annuale,
- pur non essendo evidenziata la periodicità, la stessa può desumersi dai documenti di sintesi al
31.12.2020 e 31.12.2022, nei quali viene evidenziato come la periodicità annuale di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) risulti applicata dal 03.10.2016, con conseguente periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi sino a tale data. pagina 5 di 13 Conformemente all'integrazione del quesito peritale disposta con provvedimento del 17 marzo 2025, il consulente ha isolato gli interessi "anatocistici" per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 settembre 2016, quantificandoli in euro 715,01, in applicazione dei principi affermati da Cass. Civ. n. 21344/2024, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo
a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". Ne consegue l'illiceità dell'applicazione dell'anatocismo, fino al 15 aprile 2016, epoca di entrata in vigore del nuovo testo dell'art.120 co.2° TUB, introdotto dall'art.17 bis del DL, n°18/16, inserito in sede di conversione dalla legge n°49/16, che ha completamente modificato i termini della questione.
2.4. Verifica dell'usura oggettiva.
Il CTU ha applicato "le direttive della Banca d'Italia, via via emanate, avendo contezza dei principi espressi da Cass. sez. unite n. 16303/2018 con riferimento a contratti stipulati in epoca anteriore o successiva all'1.1.2010".
L'accertamento ha evidenziato il superamento del tasso soglia usura esclusivamente nei trimestri II e III del 2022, con conseguente eliminazione degli interessi usurari per euro 5.608,32 e delle relative spese per euro 600,00.
Per tutti gli altri periodi, i tassi applicati sono risultati conformi alle soglie di usura vigenti tempo per tempo, confermando la correttezza dell'operato bancario.
Non possiede alcuna rilevanza la c.d. “usura sopravvenuta” in quanto è dato discorrere di interessi usurari solo relativamente ai tassi così come stabiliti al momento della pattuizione e non al momento della corresponsione degli stessi (Cass. Sez. Un. n. 24675/2017).
2.5. Opzione per la soluzione metodologica suggerita dal consulente di parte convenuta.
Il Tribunale, valutate le due diverse ipotesi di calcolo elaborate dal consulente, opta per la seconda soluzione metodologica, quella suggerita dal consulente tecnico di parte convenuta e fatta propria dal
CTU, ritenendola più corretta sotto il profilo tecnico-giuridico.
La scelta si fonda su considerazioni di aderenza alle Istruzioni di Banca d'Italia: come correttamente osservato dal consulente di parte convenuta e condiviso dal CTU, "seguendo il dato letterale riportato nelle istruzioni di Banca d'Italia (sezione B.4 ed esempio B di cui all'allegato 2 delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura del luglio 2016), è possibile condividere le osservazioni di parte convenuta". pagina 6 di 13 La differenza tra le due metodologie risiede nel criterio di calcolo del TEG:
- la prima ipotesi assume quale "accordato" il saldo alla fine del mese che include anche le competenze del trimestre;
- la seconda ipotesi, preferibile, assume quale "accordato" il massimo saldo passivo trimestrale, in "pedissequa applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia".
Tale seconda metodologia risulta "assolutamente condivisibile e preferibile in quanto conforme ai principi giurisprudenziali e alle istruzioni di Banca d'Italia", come riconosciuto dallo stesso consulente d'ufficio.
2.6. Saldo finale e quantificazione del credito.
Applicando la metodologia prescelta, è possibile concludere che il saldo finale del conto corrente rimane a debito del correntista per euro 7.738,91 e che le somme astrattamente ripetibili ammontano a soli euro 1.385,60; tale importo si scompone in euro 670,25 come differenza tra interessi reali e ricalcolati e euro 715,01 come rettifiche anatocistiche per il periodo 2014-2016.
Si evidenzia infatti che il conto corrente n. 230180, al momento della sua chiusura avvenuta il 4 novembre 2022, presentava un saldo passivo di euro 9.124,51.
La persistenza di una situazione debitoria anche dopo l'applicazione di tutti i ricalcoli richiesti dagli attori costituisce elemento decisivo per escludere l'esistenza di crediti vantabili nei confronti dell'istituto bancario.
2.7. Valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte.
Il Tribunale condivide la valutazione operata dal CTU delle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Quanto alle osservazioni del consulente di parte attrice, il CTU ha correttamente replicato che:
- i documenti di sintesi e le modifiche unilaterali del contratto risultano regolarmente agli atti di causa;
- è stata fornita adeguata prova della contrattualizzazione delle commissioni;
- la reciprocità dell'anatocismo risulta chiaramente dal contratto di conto corrente iniziale;
- i calcoli sono stati sviluppati sulla scorta delle indicazioni fornite nel quesito peritale.
Particolarmente condivisibili risultano le osservazioni del consulente di parte convenuta in merito al calcolo del TEG per i trimestri II e III 2022, accolte dal CTU che ha elaborato un'ipotesi alternativa di calcolo più rigorosa dal punto di vista metodologico.
2.8. Somme irripetibili
La consulenza tecnica d'ufficio ha infine accertato che l'indebito irripetibile nelle diverse ipotesi di ricalcolo risulta pari a zero, come evidenziato nelle tabelle 5/a, 5/b, 5/c e 5/d della relazione peritale. Il pagina 7 di 13 consulente ha precisato che "non risultano differenze nei ricalcoli di cui ai punti 6-i) e 6-ii) del quesito peritale, in quanto l'indebito irripetibile nelle diverse ipotesi è pari a zero".
2.9. Conclusioni.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nella metodologia prescelta, conducono alla conclusione che il rapporto bancario è stato gestito sostanzialmente in conformità alla normativa vigente.
Le pretese attoree di ripetizione di indebito per euro 48.087,84 risultano, pertanto, prive di fondamento.
Sussiste ancora un credito residuo a favore della banca di euro 7.738,91.
Le uniche irregolarità accertate riguardano il superamento del tasso soglia usura nei soli trimestri II e
III 2022 e l'applicazione di anatocismo per il periodo 2014-2016, già computate nel saldo finale.
3. Rigetto della domanda risarcitoria.
La domanda di risarcimento danni formulata dagli attori deve essere respinta per difetto dei presupposti sostanziali e processuali.
In primo luogo, la domanda risarcitoria risulta formulata in termini eccessivamente generici. Gli attori si sono limitati a chiedere la condanna dell'istituto convenuto "a risarcire agli attori tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patiti e patiendi, nessuno escluso od eccettuato, compreso quello relativo alla segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia", senza fornire alcuna specificazione circa: la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti;
il nesso causale tra la condotta bancaria e i pregiudizi lamentati;
i criteri di quantificazione del danno.
In secondo luogo, e più sostanzialmente, la domanda risarcitoria difetta del presupposto fondamentale dell'illecito contrattuale o extracontrattuale.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno infatti accertato che il rapporto bancario è stato gestito sostanzialmente in conformità alla normativa vigente;
sussistevano valide pattuizioni contrattuali per interessi e commissioni;
le uniche irregolarità riscontrate (superamento tasso soglia usura nei trimestri II-III 2022 e anatocismo 2014-2016) sono state già computate nel ricalcolo del saldo;
non risultano addebitate commissioni o spese prive di titolo contrattuale.
Quanto specificamente alle asserite "segnalazioni illegittime presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia", la domanda risulta parimenti infondata.
Le segnalazioni in Centrale Rischi costituiscono adempimento di obblighi normativi imposti agli intermediari creditizi e, come chiarito dalla giurisprudenza, le segnalazioni alla Centrale Rischi sono legittime quando corrispondono alla reale situazione debitoria del cliente.
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, accertato che sussiste ancora un credito residuo a favore della banca di euro
7.738,91, le segnalazioni effettuate risultano corrispondenti alla reale situazione debitoria e, pertanto, legittime.
4. Sulla validità delle fideiussioni.
4.1 In citazione parte attrice ha chiesto anche di: “accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni e/o contratti di garanzia sottoscritti dai NOi e ” Parte_3 Parte_2
Null'altro è stato specificato nel corpo dell'atto.
La domanda non è stata modificata o diversamente articolata ma così esattamente richiamata nelle finali conclusioni depositate il 18.7.2025.
A seguito della produzione delle garanzie da parte della banca convenuta, soltanto nella prima memoria istruttoria la difesa attorea ha eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e contenenti le tre clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art.1957 c.c.
Come per i documenti indicati in citazione, anche quelli richiamati nella suddetta memoria non sono stati contestualmente depositati bensì risultano allegati alla seconda memoria istruttoria.
L'invalidità delle fideiussioni sollevata in via di eccezione non richiede la sua decisione collegiale (cfr.
Cass. Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023; Cass. Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023). Ciò premesso, risulta pacifico che entrambi i soggetti hanno sottoscritto atti di fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società : fideiussione del 25 giugno Parte_1 Parte_2
2014 fino alla concorrenza di euro 52.000,00; fideiussione del 25 giugno 2014 fino alla Parte_3 concorrenza di euro 78.000,00.
Entrambi gli atti contengono la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 delle rispettive fideiussioni), che esclude l'obbligo per il creditore di escutere il debitore principale entro i termini ivi previsti.
4.2. Sull'asserito contrasto con la normativa antitrust.
Quanto all'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, si osserva come tale patologia non possa discendere automaticamente dalla mera circostanza che alcune clausole della fideiussione “a valle” siano conformi al modello ABI, dichiarato lesivo della concorrenza da parte della Banca d'Italia.
Ai fini del riconoscimento della nullità "a valle", è necessaria la prova di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il contratto impugnato e l'intesa restrittiva "a monte", non essendo sufficiente il mero richiamo a quest'ultima. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la nullità per violazione di norme imperative rileva solo quando siano incise disposizioni strutturali del contratto, e non semplici regole di condotta, salvo diversa espressa previsione normativa. pagina 9 di 13 Nel caso di specie, non è contestata la validità intrinseca dei contratti di fideiussione, bensì la condotta della banca nella predisposizione di clausole conformi allo schema ABI. Ne consegue che l'allegazione del provvedimento della Banca d'Italia non è idonea, di per sé, a fondare la nullità del contratto: occorre dimostrare in fatto che la fideiussione concretizzi effetti anticoncorrenziali discendenti dall'intesa vietata.
Nella specie, tuttavia, gli attori non hanno fornito la prova né in ordine alla perdurante esistenza di un'intesa illecita al tempo della stipulazione del contratto, né in ordine alla possibilità di sottoscrivere un contratto di fideiussione a condizioni migliori o, comunque, più vantaggiose presso altri istituti di credito, omettendo, in tal modo, di dimostrare una limitazione del loro diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
La censura, pertanto, va respinta per mancanza di prova in ordine al nesso eziologico tra un'eventuale –
e comunque non dimostrata – intesa restrittiva della concorrenza “a monte” e fideiussione stipulata “a valle”, conforme a tale intesa.
4.3. Quanto all'asserita decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. si osserva quanto segue.
Si osserva che dal rigetto della censura di nullità discende l'applicazione della clausola n. 6 del regolamento contrattuale, secondo cui: “in deroga all'art. 1957 Cod. Civ. i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”.
Ebbene, va rilevato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che: “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 del Codice civile per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (ex multis, Cass. n. 9375/2018).
Nella specie, si ritiene che le parti abbiano derogato alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
Infatti, è in atti la sottoscrizione da parte degli opponenti, fra le altre, della clausola n. 6 del contratto sulla dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
A fronte della pacifica approvazione e relativa sottoscrizione del nucleo di clausole vessatorie indicate con modalità tali da permettere all'aderente di acquisire piena contezza delle stesse (art. 1341 e
1342 cc), come pure dell'efficacia ed applicabilità della clausola di dispensa dall'agire nei termini di cui alla disciplina tipica della fideiussione, consegue l'infondatezza della sollevata censura. Ad ogni pagina 10 di 13 modo il profilo in questione è anche irrilevante non essendo stata azionata dalla banca nella presente sede alcuna facoltà derivante da clausole della fideiussione previste in contratto.
4.4. Sull'asserito contrasto con la disciplina consumeristica.
Come noto, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia stesso, senza considerare il contratto principale garantito.
Tuttavia, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
Nel caso di specie, emerge che entrambi i garanti non possono essere qualificati come consumatori.
Quanto al NO , la documentazione prodotta dimostra che egli riveste la qualità Parte_2 di amministratore unico della società debitrice principale del rapporto Parte_1 garantito. Tale circostanza, come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, esclude automaticamente la qualifica di consumatore, configurandosi un evidente collegamento funzionale tra la posizione del garante e quella del soggetto garantito.
Quanto alla NOa al di là della generica affermazione di aver stipulato in veste di Parte_3 consumatrice, la stessa non ha allegato alcuna specifica circostanza che possa giustificare la prestazione di una garanzia omnibus fino alla concorrenza di euro 78.000,00 (importo addirittura superiore a quello assunto dall'amministratore unico della società) per ragioni estranee allo scopo imprenditoriale della società garantita.
Al contrario, l'esame complessivo degli atti restituisce un quadro ben più articolato, incompatibile con la qualifica di consumatore. In primo luogo, risulta dagli atti — e non è stato contestato dall'attrice — che la sig.ra riveste la qualità di socia accomandante della Valù S.a.s. di , Pt_3 Parte_2 circostanza che di per sé evidenzia il suo coinvolgimento in attività di natura imprenditoriale e commerciale.
Inoltre, dalla visura della Centrale Rischi, prodotta dagli stessi attori in data 11 settembre 2024, emerge che la sig.ra ha prestato numerose garanzie, in diversi periodi, a favore di molteplici istituti di Pt_3 credito, in gran parte connesse ad attività imprenditoriali facenti capo al coniuge e alle società da lui gestite. Tale sistematica attività, protrattasi nel tempo e contraddistinta da una pluralità di rapporti con diversi intermediari finanziari, evidenzia che la sig.ra non ha operato per scopi meramente privati Pt_3
o estranei ad attività professionali, ma nell'ambito di un'attività connotata da tutti i caratteri della professionalità.
pagina 11 di 13 In definitiva, il complesso degli elementi acquisiti dimostra che entrambi i garanti hanno agito non per finalità personali, bensì nell'ambito di un'attività di supporto all'impresa, con conseguente esclusione della qualifica di consumatore e, quindi, dell'applicabilità della relativa disciplina di tutela. Ne consegue che, nel presente giudizio, non assume rilievo l'eventuale vessatorietà delle clausole ai sensi dell'art. 33, lett. t), del Codice del Consumo.
Al di fuori di tale perimetro, le clausole suddette non sono in quanto tali illecite, avendo da tempo la giurisprudenza chiarito:
• quanto alla clausola di rinuncia rai termini ex art. 1957 cc, che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico…” (così, ex multis, Cass. n° 28943 del 2017);
• quanto alla c.d. clausola di reviviscenza (nella specie espressa nell'art., co. 2 e 3 riportati), che
“Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia…” (Cass. n°25361 del 2008).
5. Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tuttavia, il parziale ricalcolo del saldo operato dalla consulenza tecnica d'ufficio giustifica una parziale compensazione delle spese processuali nella misura di 1/5. Le spese processuali vengono liquidate in favore della convenuta secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria, in considerazione del valore della causa (indeterminabile) della complessità media e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio rimangono definitivamente a carico della medesima parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- determina il rapporto dare-avere tra le parti relativo al conto corrente n. 230180, accertando l'esistenza di un credito residuo a favore di di euro 7.738,91 e per l'effetto Controparte_1 pagina 12 di 13 - rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di Controparte_1
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese in favore di liquidate in € 7.256,8 per compensi Controparte_1 professionali, oltre a Spese generali, IVA e CPA come per legge, già compensate nella misura di
1/5;
- condanna, infine, la parte attrice al pagamento delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria, liquidate in euro 608,00 oltre accessori come per legge, già compensate nella misura di 1/5;
- pone definitivamente a carico degli attori il pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Bagnoli, ha pronunciato ex art. 281 sexies co 3 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 8104/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO Parte_1 P.IVA_1
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 26 CAGLIARI presso il difensore avv.
COLAMATTEO MARCELLO
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
COLAMATTEO MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 26 CAGLIARI presso il difensore avv. COLAMATTEO MARCELLO
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. COLAMATTEO Parte_3 C.F._2
MARCELLO, elettivamente domiciliato in VIA BELLINI 26 CAGLIARI presso il difensore avv.
COLAMATTEO MARCELLO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. SEIDENARI GIUSEPPE, Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA FARINI N. 4 MODENA presso il difensore avv. SEIDENARI
GIUSEPPE
CONVENUTO/I
OGGETTO: AZIONE DI ACCERTAMENTO DI NULLITÀ DI CLAUSOLE CONTRATTUALI CP_2
RIPETIZIONE DI INDEBITO E RISARCIMENTO DANNI - RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CON APERTURA DI
CREDITO N. 230180
CONCLUSIONI
Parte attrice:
pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in accoglimento dei motivi su esposti:
- accertare e dichiarare l'invalidità e la nullità parziale del contratto di conto corrente con apertura di credito n. 230180 tra la società “ e l'istituto “ (odierna Parte_1 Controparte_3
, particolarmente in relazione alla mancata applicazione ed al mancato rispetto Controparte_1 per tutta la durata del rapporto della norma di cui all'art. 117 Testo Unico Bancario, per l'applicazione concreta della metodologia dell'anatocismo, per l'applicazione della commissione di massimo scoperto, della commissione di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, oltre alla invalidità e conseguente nullità totale limitatamente ai periodi in cui gli stessi rapporti sono stati interessati da tassi stimati usurari, disponendo la rilevazione dei tassi effettivi trimestrali solo dopo l'eliminazione dell'anatocismo;
- accertare e dichiarare, l'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali, oltre a valute, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo, pretese dalla tutte prive di valida pattuizione;
CP_1
- accertare e determinare l'esatto dare-avere tra le parti in causa in base ai risultati del ricalcolo con eliminazione di tutti gli interessi determinati e/o applicati e/o riscossi ultralegali, anatocistici e superiori al tasso soglia usura, nonché di tutte le spese e commissioni non validamente pattuite, e, in caso di applicazione dell'art. 1815 comma II codice civile, di tutti gli interessi, le spese e le commissioni, che potrà essere effettuato sulla base dell'intera documentazione relativa al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 230180; - conseguentemente, accertare che la società “
[...]
nulla deve all'istituto convenuto;
Parte_1
- condannare l'istituto convenuto a risarcire agli attori tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patiti e patiendi, nessuno escluso od eccettuato, compreso quello relativo alla segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia. In ogni caso, accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni e/o contratti di garanzia sottoscritti dai NOi e . Parte_3 Parte_2 Con vittoria di spese, diritti ed onorari di legge, compreso il 15% relativo alle spese forfetarie da distrarsi a favore del sottoscritto che si dichiara antistatario. Con riserva di ogni azione e domanda non formulata”.
Parte convenuta:
“Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione disattesa e reietta, NEL MERITO, in via principale Respingere, siccome prescritte, infondate e comunque non provate, tutte le domande, da chiunque proposte
contro
Controparte_1 IN OGNI IPOTESI Con vittoria di spese e competenze del processo di opposizione e della fase monitoria, oltre IVA e CPA come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 15 dicembre 2022, la società Parte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
(che interviene anche in proprio) e la NOa convenivano in giudizio
[...] Parte_3 già . Controparte_1 Controparte_3
Gli attori, con riferimento al rapporto di conto corrente con apertura di credito n. 230180 intrattenuto con l'istituto bancario convenuto, chiedevano, fra l'altro, l'accertamento e la dichiarazione di invalidità pagina 2 di 13 e nullità parziale del contratto per violazione dell'art. 117 TUB, per l'applicazione dell'anatocismo, delle commissioni di massimo scoperto, di disponibilità fondi e di istruttoria veloce, nonché per l'applicazione di tassi usurari;
l'accertamento dell'invalidità dell'applicazione di tassi ultralegali e di spese prive di valida pattuizione;
la determinazione dell'esatto dare-avere tra le parti mediante ricalcolo con eliminazione degli interessi anatocistici, usurari e delle commissioni non validamente pattuite;
l'accertamento che la società attrice nulla deve all'istituto convenuto;
la condanna al risarcimento di tutti i danni patiti;
l'accertamento dell'inesistenza di valide fideiussioni sottoscritte dai NOi
e Pt_2 Pt_3
In via istruttoria, gli attori richiedevano l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio contabile e l'ordine di esibizione della documentazione bancaria ex art. 210 c.p.c. si costituiva con comparsa depositata il 24 marzo 2023, eccependo in via Controparte_1 preliminare l'improcedibilità dell'azione per mancato esperimento del tentativo di mediazione ex art. 5 comma 1-bis D.Lgs. 28/2010, e nel merito contestando integralmente le domande attoree, sostenendo la correttezza dell'operato bancario e la validità delle pattuizioni contrattuali. La convenuta produceva la documentazione contrattuale e gli estratti conto, eccependo altresì la prescrizione decennale per le competenze addebitate anteriormente al 15 dicembre 2012.
All'udienza del 14 aprile 2023, gli attori non comparivano. Il giudizio proseguiva con il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c., nel corso delle quali gli attori formulavano domanda di accertamento dell'estinzione delle fideiussioni ex art. 1957 c.c., domanda che la convenuta eccepiva come tardiva e inammissibile. Con ordinanza del 10 gennaio 2025, il Tribunale, ritenuta necessaria la consulenza tecnica d'ufficio, nominava la dott.ssa quale consulente tecnico, formulando quesito Persona_1 volto alla determinazione dell'esatto saldo contabile dei rapporti, con applicazione dei tassi convenzionalmente pattuiti o, in difetto, dei tassi sostitutivi ex art. 117 TUB, espungendo spese e commissioni non pattuite, eliminando la capitalizzazione degli interessi passivi sino al 30 giugno 2000
e verificando l'esistenza di usura oggettiva.
Con successivo provvedimento del 17 marzo 2025, il quesito veniva integrato alla luce dei principi affermati da Cass. Civ. n. 21344/2024 in materia di divieto di anatocismo dal 1° gennaio 2014. Il consulente tecnico d'ufficio, prestato giuramento nell'udienza del 21 gennaio 2025, svolgeva le operazioni peritali con l'ausilio dei consulenti di parte e depositava la relazione finale il 5 giugno 2025.
All'udienza del 24 giugno 2025, gli attori insistevano per il richiamo del CTU ai fini del corretto riconteggio, mentre la convenuta si opponeva. Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza del 24 luglio 2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione.
All'udienza del 24 luglio 2025, le parti precisavano le conclusioni come da atti e note conclusive pagina 3 di 13 depositate nei termini, discutevano oralmente la causa e il Giudice, sentite le parti, tratteneva la causa in decisione nel termine di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c.
1. Premessa procedurale.
La presente decisione viene resa nei termini di cui all'art. 281-sexies comma 3 c.p.c. in quanto, in forza del decreto correttivo alla riforma RT (art. 7 co 3), le disposizioni di cui all'articolo 281-sexies cpc, come modificate dal decreto legislativo n. 149 del 2022, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
2. Risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
Il Tribunale, valutate le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio svolta dalla dott.ssa Per_1
aderisce integralmente alle conclusioni della consulente, ritenendole tecnicamente corrette,
[...] metodologicamente rigorose e giuridicamente fondate.
2.1. Completezza e attendibilità dell'indagine peritale.
La consulenza tecnica si è sviluppata attraverso un'analisi sistematica e approfondita della documentazione bancaria, nonostante alcune lacune documentali segnalate dal consulente (movimenti illeggibili del periodo 22-23 settembre 2011, mancanza di alcuni estratti conto scalari per i trimestri
IV/2012 e IV/2015).
Tali carenze, tuttavia, non hanno compromesso l'attendibilità complessiva della ricostruzione, come correttamente osservato dal CTU: "è stato comunque possibile, ove necessario, ricostruire i saldi di conto corrente di ciascun trimestre, proseguendo e completando accertamenti e ricostruzione peritale, che, avuto in evidenza le assunzioni/rettifiche di seguito riportate, la scrivente reputa sufficientemente attendibile".
Il consulente ha operato con metodologia scientifica, distinguendo tra dati certi e ricostruzioni necessarie, applicando criteri prudenziali nelle stime e fornendo sempre la motivazione delle scelte tecniche adottate.
2.2. Validità delle pattuizioni contrattuali.
Si condivide l'accertamento del consulente circa l'esistenza di valide pattuizioni contrattuali. La CTU ha verificato che:
- il conto corrente ordinario n. 230180 risulta essere stato sottoscritto da in Parte_1
data 18.3.2009 (all. 3 e all. 6 convenuto) ed attivo fino all'estinzione del 04.11.2022 (all. 9 convenuto),
- il predetto conto corrente, al momento della sua chiusura, presentava un saldo passivo di euro
9.124,51,
pagina 4 di 13 - il contratto di conto corrente del 18 marzo 2009 e i successivi contratti di apertura di credito contenevano specifiche previsioni sui tassi di interesse applicabili;
- sussiste "valida pattuizione scritta relativa ad interessi/condizioni economiche del rapporto di conto corrente stipulato ab origine",
- la modifica delle condizioni nel corso del rapporto risulta riportata nelle successive aperture di credito in conto corrente e nelle comunicazioni di modifica unilaterale del contratto con diritto di recesso.
Tale accertamento assume particolare rilevanza alla luce della consolidata giurisprudenza secondo cui
"l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per la corretta applicazione delle commissioni bancarie grava sulla banca che ha eseguito il relativo addebito".
Nel caso di specie, tale onere risulta assolto attraverso la produzione della documentazione contrattuale e delle comunicazioni periodiche.
In effetti, l'onere di forma scritta previsto dall'art.117 TUB deve ritenersi rispettato “ogniqualvolta esista un contratto validamente sottoscritto le cui condizioni regolino anche quelle di un diverso contratto bancario che sul primo si innesti. Invero, il rispetto della forma del contratto prevista dal citato art. 117, comma 2, T.U.B. non può estendersi sino al punto di pretendere che ogni rapporto bancario debba essere contenuto in un autonomo contratto separatamente sottoscritto” (ex multis Cass.
n°22278 del 2017).
2.3. Questione dell'anatocismo.
Particolare attenzione merita la trattazione della questione anatocistica, affrontata dal consulente con rigore tecnico ed aderenza ai principi giurisprudenziali consolidati.
Il CTU ha accertato che:
- nel contratto di conto corrente del 2009 era prevista "clausola di reciprocità di capitalizzazione degli interessi attivi e passivi",
- l'istituto ha applicato capitalizzazione trimestrale fino al III trimestre 2016, in conformità alla
Delibera CICR del 9 febbraio 2000;
- dal IV trimestre 2016 l'istituto si è adeguato alla Delibera CICR N. 343/2016, applicando capitalizzazione annuale,
- pur non essendo evidenziata la periodicità, la stessa può desumersi dai documenti di sintesi al
31.12.2020 e 31.12.2022, nei quali viene evidenziato come la periodicità annuale di capitalizzazione degli interessi (attivi e passivi) risulti applicata dal 03.10.2016, con conseguente periodicità trimestrale della capitalizzazione degli interessi attivi e passivi sino a tale data. pagina 5 di 13 Conformemente all'integrazione del quesito peritale disposta con provvedimento del 17 marzo 2025, il consulente ha isolato gli interessi "anatocistici" per il periodo 1° gennaio 2014 - 30 settembre 2016, quantificandoli in euro 715,01, in applicazione dei principi affermati da Cass. Civ. n. 21344/2024, secondo cui "In tema di contratti bancari, l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo
a far data dal 1° dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria". Ne consegue l'illiceità dell'applicazione dell'anatocismo, fino al 15 aprile 2016, epoca di entrata in vigore del nuovo testo dell'art.120 co.2° TUB, introdotto dall'art.17 bis del DL, n°18/16, inserito in sede di conversione dalla legge n°49/16, che ha completamente modificato i termini della questione.
2.4. Verifica dell'usura oggettiva.
Il CTU ha applicato "le direttive della Banca d'Italia, via via emanate, avendo contezza dei principi espressi da Cass. sez. unite n. 16303/2018 con riferimento a contratti stipulati in epoca anteriore o successiva all'1.1.2010".
L'accertamento ha evidenziato il superamento del tasso soglia usura esclusivamente nei trimestri II e III del 2022, con conseguente eliminazione degli interessi usurari per euro 5.608,32 e delle relative spese per euro 600,00.
Per tutti gli altri periodi, i tassi applicati sono risultati conformi alle soglie di usura vigenti tempo per tempo, confermando la correttezza dell'operato bancario.
Non possiede alcuna rilevanza la c.d. “usura sopravvenuta” in quanto è dato discorrere di interessi usurari solo relativamente ai tassi così come stabiliti al momento della pattuizione e non al momento della corresponsione degli stessi (Cass. Sez. Un. n. 24675/2017).
2.5. Opzione per la soluzione metodologica suggerita dal consulente di parte convenuta.
Il Tribunale, valutate le due diverse ipotesi di calcolo elaborate dal consulente, opta per la seconda soluzione metodologica, quella suggerita dal consulente tecnico di parte convenuta e fatta propria dal
CTU, ritenendola più corretta sotto il profilo tecnico-giuridico.
La scelta si fonda su considerazioni di aderenza alle Istruzioni di Banca d'Italia: come correttamente osservato dal consulente di parte convenuta e condiviso dal CTU, "seguendo il dato letterale riportato nelle istruzioni di Banca d'Italia (sezione B.4 ed esempio B di cui all'allegato 2 delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura del luglio 2016), è possibile condividere le osservazioni di parte convenuta". pagina 6 di 13 La differenza tra le due metodologie risiede nel criterio di calcolo del TEG:
- la prima ipotesi assume quale "accordato" il saldo alla fine del mese che include anche le competenze del trimestre;
- la seconda ipotesi, preferibile, assume quale "accordato" il massimo saldo passivo trimestrale, in "pedissequa applicazione delle Istruzioni di Banca d'Italia".
Tale seconda metodologia risulta "assolutamente condivisibile e preferibile in quanto conforme ai principi giurisprudenziali e alle istruzioni di Banca d'Italia", come riconosciuto dallo stesso consulente d'ufficio.
2.6. Saldo finale e quantificazione del credito.
Applicando la metodologia prescelta, è possibile concludere che il saldo finale del conto corrente rimane a debito del correntista per euro 7.738,91 e che le somme astrattamente ripetibili ammontano a soli euro 1.385,60; tale importo si scompone in euro 670,25 come differenza tra interessi reali e ricalcolati e euro 715,01 come rettifiche anatocistiche per il periodo 2014-2016.
Si evidenzia infatti che il conto corrente n. 230180, al momento della sua chiusura avvenuta il 4 novembre 2022, presentava un saldo passivo di euro 9.124,51.
La persistenza di una situazione debitoria anche dopo l'applicazione di tutti i ricalcoli richiesti dagli attori costituisce elemento decisivo per escludere l'esistenza di crediti vantabili nei confronti dell'istituto bancario.
2.7. Valutazione delle osservazioni dei consulenti di parte.
Il Tribunale condivide la valutazione operata dal CTU delle osservazioni formulate dai consulenti di parte.
Quanto alle osservazioni del consulente di parte attrice, il CTU ha correttamente replicato che:
- i documenti di sintesi e le modifiche unilaterali del contratto risultano regolarmente agli atti di causa;
- è stata fornita adeguata prova della contrattualizzazione delle commissioni;
- la reciprocità dell'anatocismo risulta chiaramente dal contratto di conto corrente iniziale;
- i calcoli sono stati sviluppati sulla scorta delle indicazioni fornite nel quesito peritale.
Particolarmente condivisibili risultano le osservazioni del consulente di parte convenuta in merito al calcolo del TEG per i trimestri II e III 2022, accolte dal CTU che ha elaborato un'ipotesi alternativa di calcolo più rigorosa dal punto di vista metodologico.
2.8. Somme irripetibili
La consulenza tecnica d'ufficio ha infine accertato che l'indebito irripetibile nelle diverse ipotesi di ricalcolo risulta pari a zero, come evidenziato nelle tabelle 5/a, 5/b, 5/c e 5/d della relazione peritale. Il pagina 7 di 13 consulente ha precisato che "non risultano differenze nei ricalcoli di cui ai punti 6-i) e 6-ii) del quesito peritale, in quanto l'indebito irripetibile nelle diverse ipotesi è pari a zero".
2.9. Conclusioni.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, nella metodologia prescelta, conducono alla conclusione che il rapporto bancario è stato gestito sostanzialmente in conformità alla normativa vigente.
Le pretese attoree di ripetizione di indebito per euro 48.087,84 risultano, pertanto, prive di fondamento.
Sussiste ancora un credito residuo a favore della banca di euro 7.738,91.
Le uniche irregolarità accertate riguardano il superamento del tasso soglia usura nei soli trimestri II e
III 2022 e l'applicazione di anatocismo per il periodo 2014-2016, già computate nel saldo finale.
3. Rigetto della domanda risarcitoria.
La domanda di risarcimento danni formulata dagli attori deve essere respinta per difetto dei presupposti sostanziali e processuali.
In primo luogo, la domanda risarcitoria risulta formulata in termini eccessivamente generici. Gli attori si sono limitati a chiedere la condanna dell'istituto convenuto "a risarcire agli attori tutti i danni, contrattuali ed extracontrattuali, patiti e patiendi, nessuno escluso od eccettuato, compreso quello relativo alla segnalazione illegittima presso la Centrale Rischi della Banca d'Italia", senza fornire alcuna specificazione circa: la natura e l'entità dei danni asseritamente subiti;
il nesso causale tra la condotta bancaria e i pregiudizi lamentati;
i criteri di quantificazione del danno.
In secondo luogo, e più sostanzialmente, la domanda risarcitoria difetta del presupposto fondamentale dell'illecito contrattuale o extracontrattuale.
Le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio hanno infatti accertato che il rapporto bancario è stato gestito sostanzialmente in conformità alla normativa vigente;
sussistevano valide pattuizioni contrattuali per interessi e commissioni;
le uniche irregolarità riscontrate (superamento tasso soglia usura nei trimestri II-III 2022 e anatocismo 2014-2016) sono state già computate nel ricalcolo del saldo;
non risultano addebitate commissioni o spese prive di titolo contrattuale.
Quanto specificamente alle asserite "segnalazioni illegittime presso la Centrale Rischi della Banca
d'Italia", la domanda risulta parimenti infondata.
Le segnalazioni in Centrale Rischi costituiscono adempimento di obblighi normativi imposti agli intermediari creditizi e, come chiarito dalla giurisprudenza, le segnalazioni alla Centrale Rischi sono legittime quando corrispondono alla reale situazione debitoria del cliente.
pagina 8 di 13 Nel caso di specie, accertato che sussiste ancora un credito residuo a favore della banca di euro
7.738,91, le segnalazioni effettuate risultano corrispondenti alla reale situazione debitoria e, pertanto, legittime.
4. Sulla validità delle fideiussioni.
4.1 In citazione parte attrice ha chiesto anche di: “accertare e dichiarare l'inesistenza di valide fideiussioni e/o contratti di garanzia sottoscritti dai NOi e ” Parte_3 Parte_2
Null'altro è stato specificato nel corpo dell'atto.
La domanda non è stata modificata o diversamente articolata ma così esattamente richiamata nelle finali conclusioni depositate il 18.7.2025.
A seguito della produzione delle garanzie da parte della banca convenuta, soltanto nella prima memoria istruttoria la difesa attorea ha eccepito la nullità delle fideiussioni omnibus prestate in quanto conformi allo schema di contratto predisposto dall'ABI censurato dalla Banca d'Italia con il provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 e contenenti le tre clausole di sopravvivenza, reviviscenza e deroga all'art.1957 c.c.
Come per i documenti indicati in citazione, anche quelli richiamati nella suddetta memoria non sono stati contestualmente depositati bensì risultano allegati alla seconda memoria istruttoria.
L'invalidità delle fideiussioni sollevata in via di eccezione non richiede la sua decisione collegiale (cfr.
Cass. Ordinanza n. 33041 del 28/11/2023; Cass. Ordinanza n. 3248 del 02/02/2023). Ciò premesso, risulta pacifico che entrambi i soggetti hanno sottoscritto atti di fideiussione a garanzia delle obbligazioni della società : fideiussione del 25 giugno Parte_1 Parte_2
2014 fino alla concorrenza di euro 52.000,00; fideiussione del 25 giugno 2014 fino alla Parte_3 concorrenza di euro 78.000,00.
Entrambi gli atti contengono la clausola di deroga all'art. 1957 c.c. (art. 6 delle rispettive fideiussioni), che esclude l'obbligo per il creditore di escutere il debitore principale entro i termini ivi previsti.
4.2. Sull'asserito contrasto con la normativa antitrust.
Quanto all'asserita nullità delle fideiussioni per violazione della normativa antitrust, si osserva come tale patologia non possa discendere automaticamente dalla mera circostanza che alcune clausole della fideiussione “a valle” siano conformi al modello ABI, dichiarato lesivo della concorrenza da parte della Banca d'Italia.
Ai fini del riconoscimento della nullità "a valle", è necessaria la prova di un collegamento negoziale in senso tecnico tra il contratto impugnato e l'intesa restrittiva "a monte", non essendo sufficiente il mero richiamo a quest'ultima. La giurisprudenza è costante nel ritenere che la nullità per violazione di norme imperative rileva solo quando siano incise disposizioni strutturali del contratto, e non semplici regole di condotta, salvo diversa espressa previsione normativa. pagina 9 di 13 Nel caso di specie, non è contestata la validità intrinseca dei contratti di fideiussione, bensì la condotta della banca nella predisposizione di clausole conformi allo schema ABI. Ne consegue che l'allegazione del provvedimento della Banca d'Italia non è idonea, di per sé, a fondare la nullità del contratto: occorre dimostrare in fatto che la fideiussione concretizzi effetti anticoncorrenziali discendenti dall'intesa vietata.
Nella specie, tuttavia, gli attori non hanno fornito la prova né in ordine alla perdurante esistenza di un'intesa illecita al tempo della stipulazione del contratto, né in ordine alla possibilità di sottoscrivere un contratto di fideiussione a condizioni migliori o, comunque, più vantaggiose presso altri istituti di credito, omettendo, in tal modo, di dimostrare una limitazione del loro diritto ad una scelta effettiva tra una pluralità di prodotti concorrenti.
La censura, pertanto, va respinta per mancanza di prova in ordine al nesso eziologico tra un'eventuale –
e comunque non dimostrata – intesa restrittiva della concorrenza “a monte” e fideiussione stipulata “a valle”, conforme a tale intesa.
4.3. Quanto all'asserita decorrenza del termine ex art. 1957 c.c. si osserva quanto segue.
Si osserva che dal rigetto della censura di nullità discende l'applicazione della clausola n. 6 del regolamento contrattuale, secondo cui: “in deroga all'art. 1957 Cod. Civ. i diritti derivanti alla Banca dalla fidejussione, restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, purché essa provveda ad escutere il debitore o il fidejussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro cinque anni dalla scadenza dell'obbligazione principale”.
Ebbene, va rilevato che la giurisprudenza è costante nel ritenere che: “la decadenza del creditore dall'obbligazione fideiussoria ai sensi dell'articolo 1957 del Codice civile per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale può formare oggetto di rinuncia preventiva da parte del fideiussore, trattandosi di pattuizione affidata alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico, comportando soltanto l'assunzione da parte del fideiussore, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore” (ex multis, Cass. n. 9375/2018).
Nella specie, si ritiene che le parti abbiano derogato alla disposizione di cui all'art. 1957 c.c.
Infatti, è in atti la sottoscrizione da parte degli opponenti, fra le altre, della clausola n. 6 del contratto sulla dispensa dall'agire nei termini di cui all'art. 1957 c.c.
A fronte della pacifica approvazione e relativa sottoscrizione del nucleo di clausole vessatorie indicate con modalità tali da permettere all'aderente di acquisire piena contezza delle stesse (art. 1341 e
1342 cc), come pure dell'efficacia ed applicabilità della clausola di dispensa dall'agire nei termini di cui alla disciplina tipica della fideiussione, consegue l'infondatezza della sollevata censura. Ad ogni pagina 10 di 13 modo il profilo in questione è anche irrilevante non essendo stata azionata dalla banca nella presente sede alcuna facoltà derivante da clausole della fideiussione previste in contratto.
4.4. Sull'asserito contrasto con la disciplina consumeristica.
Come noto, nel contratto di fideiussione i requisiti soggettivi per l'applicazione della disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti del contratto di garanzia stesso, senza considerare il contratto principale garantito.
Tuttavia, deve ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla propria attività professionale, nel senso che la prestazione della fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività né essere strettamente funzionale al suo svolgimento.
Nel caso di specie, emerge che entrambi i garanti non possono essere qualificati come consumatori.
Quanto al NO , la documentazione prodotta dimostra che egli riveste la qualità Parte_2 di amministratore unico della società debitrice principale del rapporto Parte_1 garantito. Tale circostanza, come evidenziato dalla giurisprudenza consolidata, esclude automaticamente la qualifica di consumatore, configurandosi un evidente collegamento funzionale tra la posizione del garante e quella del soggetto garantito.
Quanto alla NOa al di là della generica affermazione di aver stipulato in veste di Parte_3 consumatrice, la stessa non ha allegato alcuna specifica circostanza che possa giustificare la prestazione di una garanzia omnibus fino alla concorrenza di euro 78.000,00 (importo addirittura superiore a quello assunto dall'amministratore unico della società) per ragioni estranee allo scopo imprenditoriale della società garantita.
Al contrario, l'esame complessivo degli atti restituisce un quadro ben più articolato, incompatibile con la qualifica di consumatore. In primo luogo, risulta dagli atti — e non è stato contestato dall'attrice — che la sig.ra riveste la qualità di socia accomandante della Valù S.a.s. di , Pt_3 Parte_2 circostanza che di per sé evidenzia il suo coinvolgimento in attività di natura imprenditoriale e commerciale.
Inoltre, dalla visura della Centrale Rischi, prodotta dagli stessi attori in data 11 settembre 2024, emerge che la sig.ra ha prestato numerose garanzie, in diversi periodi, a favore di molteplici istituti di Pt_3 credito, in gran parte connesse ad attività imprenditoriali facenti capo al coniuge e alle società da lui gestite. Tale sistematica attività, protrattasi nel tempo e contraddistinta da una pluralità di rapporti con diversi intermediari finanziari, evidenzia che la sig.ra non ha operato per scopi meramente privati Pt_3
o estranei ad attività professionali, ma nell'ambito di un'attività connotata da tutti i caratteri della professionalità.
pagina 11 di 13 In definitiva, il complesso degli elementi acquisiti dimostra che entrambi i garanti hanno agito non per finalità personali, bensì nell'ambito di un'attività di supporto all'impresa, con conseguente esclusione della qualifica di consumatore e, quindi, dell'applicabilità della relativa disciplina di tutela. Ne consegue che, nel presente giudizio, non assume rilievo l'eventuale vessatorietà delle clausole ai sensi dell'art. 33, lett. t), del Codice del Consumo.
Al di fuori di tale perimetro, le clausole suddette non sono in quanto tali illecite, avendo da tempo la giurisprudenza chiarito:
• quanto alla clausola di rinuncia rai termini ex art. 1957 cc, che “la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l'adempimento dell'obbligazione fideiussoria, sancita dall'art. 1957 c.c. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico…” (così, ex multis, Cass. n° 28943 del 2017);
• quanto alla c.d. clausola di reviviscenza (nella specie espressa nell'art., co. 2 e 3 riportati), che
“Il principio di accessorietà della garanzia comporta il venir meno della relativa obbligazione tutte le volte in cui l'obbligazione principale sia estinta, ma non esclude la possibilità della sua rinnovata vigenza, allorché dopo l'estinzione il debito principale ritorni ad esistenza in virtù di fatti sopravvenuti, e non comporta pertanto l'invalidità della clausola contenuta in una fideiussione, la quale preveda la reviviscenza della garanzia…” (Cass. n°25361 del 2008).
5. Sulle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Tuttavia, il parziale ricalcolo del saldo operato dalla consulenza tecnica d'ufficio giustifica una parziale compensazione delle spese processuali nella misura di 1/5. Le spese processuali vengono liquidate in favore della convenuta secondo i parametri medi per le fasi di studio, introduttiva ed istruttoria e minimi per la fase decisoria, in considerazione del valore della causa (indeterminabile) della complessità media e dell'attività effettivamente svolta.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio rimangono definitivamente a carico della medesima parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa,
- determina il rapporto dare-avere tra le parti relativo al conto corrente n. 230180, accertando l'esistenza di un credito residuo a favore di di euro 7.738,91 e per l'effetto Controparte_1 pagina 12 di 13 - rigetta tutte le domande proposte da e Parte_1 Parte_2 Parte_3 nei confronti di Controparte_1
- condanna e in solido tra loro, al Parte_1 Parte_2 Parte_3 pagamento delle spese in favore di liquidate in € 7.256,8 per compensi Controparte_1 professionali, oltre a Spese generali, IVA e CPA come per legge, già compensate nella misura di
1/5;
- condanna, infine, la parte attrice al pagamento delle spese del procedimento di mediazione obbligatoria, liquidate in euro 608,00 oltre accessori come per legge, già compensate nella misura di 1/5;
- pone definitivamente a carico degli attori il pagamento delle spese di consulenza tecnica d'ufficio come liquidate in corso di causa con separato provvedimento.
Sentenza resa ex art. 281 sexies co 3 c.p.c.
Modena, 8 settembre 2025
Il Giudice
Alessandro Bagnoli
pagina 13 di 13