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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 11/12/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 143/2023 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 27 luglio 2023 da
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher Parte_2
- ricorrente -
contro
(C.F. e P. I.V.A. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Vera Magnani e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia
- resistente - contro
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Oscar Tomezzoli
- resistente -
Oggetto: espropriazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per il ricorrente:
“- ridetermini la Corte d'Appello di Trento il corrispettivo per l'acquisizione in proprietà nel patrimonio disponibile di ex art. 42 bis DPR Controparte_2
327/2001 di mq 30 totali dalle pp.ff. 712/3 (neo p.f. 712/5), 724/6 (neo p.f.
724/10), 724/7 (neo p.f. 724/11), 850/3 (neo p.f. 850/5), 723/3 (neo p.f. 723/7),
735/5 (neo p.f. 735/9) e 735/4 (neo pp.ff. 735/10 e 735/11) tutte in P.T. 557 C.C.
Croviana e di proprietà della ricorrente società calcolato Parte_1 2
in complessivi euro 9.200,00 nella determinazione del Dirigente della Provincia
Autonoma di Trento – Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica 2023-S165-00344 prot. 5289 d.d. 22.05.2023 liquidando il corrispettivo in euro 13.932,95 o nella diversa somma, comunque maggiore rispetto al corrispettivo liquidato in sede provinciale, che risulterà in via di giustizia, anche a seguito di espletanda consulenza tecnica;
- di conseguenza sia condannata l'amministrazione espropriante –
[...]
a versare alla ricorrente società il Controparte_1 Parte_1 maggior importo accertato di cui sopra maggiorato degli interessi di legge.
Con rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio, ivi compresi contributo unificato e rimborso spese generali 12,50%, nonché IVA e CNPA di legge.” per il resistente Controparte_2
“in via istruttoria:
1. previa autorizzazione al deposito del documento 3 dimesso da
[...]
unitamente alle note scritte di data 25 febbraio 2025, con CP_2 conseguente rimessione in termini della resistente, trattandosi di un documento sopravvenuto rilevante per la decisione del procedimento, disporre il richiamo del
CTU, affinché provveda, in virtù delle censure articolate nelle note del 25 febbraio
2025 e di quanto emerge dall'elaborato a firma dell'ing. a Persona_1 modificare le proprie valutazioni e conclusioni, rivedendo al ribasso i valori esposti nell'elaborato depositato in atti, in quanto manifestamente eccessivi;
nel merito:
2. previo accertamento dell'inedificabilità dell'area oggetto della determinazione della n.2023-S165-00344, di mq 30 totali delle pp.ff. Controparte_1
712/3 (neo p.f. 712/5), 724/6 (neo p.f. 724/10), 724/7 (neo p.f. 724/11), 850/3
(neo p.f. 850/5), 723/3 (neo p.f. 723/7), 735/5 (neo p.f. 735/9) e 735/4 (neo pp.ff.
735/10 e 735/11) tutte in P.T. 557 C.C. Croviana, di proprietà della società ricorrente, rigettare le domande formulate da in quanto Parte_1 infondate, in fatto e diritto, in ogni caso:
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedimento, comprese spese generali, cnpa e iva, oltre alla rifusione delle spese di CTP.” per il resistente : Controparte_1
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis:
In via preliminare 3
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di acquisizione nel patrimonio disponibile di Controparte_2 ex art. 42 bis DPR 327/2001 di mq 30 totali delle pp.ff. 712/3 (neo p.f. 712/5),
724/6 (neo p.f. 724/10), 724/7 (neo p.f. 724/11), 850/3 (neo p.f. 850/5), 723/3
(neo p.f. 723/7), 735/5 (neo p.f. 735/9) e 735/4 (neo pp.ff. 735/10 e 735/11) tutte in P.T. 557 CC Croviana e di proprietà della ricorrente società Parte_1
[...]
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità della domanda di condanna, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] riguardo alla domanda di condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennità acquisitiva;
- accertare e dare atto dell'evidente errore materiale riportato nelle conclusioni al punto 16, sottopunto 2 della “relazione del consulente tecnico d'ufficio” depositata il
18/01/2025 riguardo alle indennità aggiuntive, laddove è stata indicata la somma di € 4.016,00 in luogo di quella riportata al precedente punto 15 rubricato proprio
“quantificazione degli indennizzi” e alla successiva somma che riporta, invece, il dato di € 3.986,00;
Nel merito
- respingere tutte le domande ex adverso avanzate perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il corretto operato amministrativo e la legittimità, validità ed efficacia del provvedimento n. 5289 del
22/05/2023 del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Controparte_1
;
[...]
In ogni caso
• con vittoria di spese, onorari e accessori di legge;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rideterminazione dell'indennità ex art. 42bis del DPR 327/2001, compensare le spese, gli onorari e gli accessori di legge, avuto particolare riguardo:
◦ alle eccezioni preliminari sollevate, ovvero la comunque erronea formulazione da parte della ricorrente di inammissibile domanda di condanna in un giudizio di mero accertamento, quale è il presente, nonché la comunque erronea formulazione della stessa domanda di condanna nei confronti della , ente Controparte_1 espropriante su cui non grava l'onere di pagamento e che, in assenza di tali errate conclusioni, avrebbe potuto valutare, come da prassi, la non costituzione in un giudizio ove la stessa sia mero ente espropriante e non anche promotore/beneficiario dell'espropriazione; 4
◦ alla modestissima differenza fra l'importo determinato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio (complessivi € 10.631,00) e l'importo determinato in sede amministrativa
(complessivi € 9.200,00) pari a soli € 1.431,00 (nel dettaglio vi è infatti una differenza di 9,00 €/mq per le zone produttive a livello provinciale e di 34,00 € mq per le zone produttive miste terziarie);
◦ alla soccombenza parziale della ricorrente stante la non trascurabile differenza fra l'importo determinato dal Consulente Tecnico d'Ufficio (complessivi € 10.631,00)
e l'importo richiesto dalla ricorrente (complessivi € 13.932,95) pari a ben € -
3.301,95 (nel dettaglio vi è infatti una differenza di -36,80 €/mq per le zone produttive a livello provinciale e di -86,40 € mq per le zone produttive miste terziarie);”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 27 luglio 2023
[...] proponeva opposizione ex art. 29 D.Lgs. 150/2011 e 9 L.P. 6/1993 Parte_1 alla stima dell'indennità dovuta in relazione ad un'area di mq 30 di terreno, facente parte di talune particelle di sua proprietà in Croviana (TN), occupata nel corso della realizzazione di un'infrastruttura pubblica ed acquisita ai sensi dell'art. 42-bis
D.P.R. 327/2001 al patrimonio indisponibile di con Controparte_2 determinazione di data 22 maggio 2023 del Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali della . Controparte_1
Riteneva il ricorrente che il totale riconosciuto di Euro 9.200,00 non fosse congruo in relazione alle caratteristiche dei beni, allegando una stima che lo indicava nella maggior somma di Euro 13.932,95; e chiedeva che il corrispettivo fosse rideterminato in tale maggiore somma, con condanna dell'amministrazione espropriante a versare il maggiore importo accertato. Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso stante la Controparte_2 correttezza della stima.
Si costituiva anche la , chiedendo fosse dichiarata Controparte_1 inammissibile la domanda di condanna, trattandosi di giudizio di mero accertamento, e, in subordine, che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla stessa, avendo agito nell'interesse di soggetto promotore e beneficiario dell'espropriazione. Insisteva, Controparte_2 nel merito, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con la nomina di un consulente tecnico ed infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5
2. – Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna formulata nei confronti della , essendo del tutto pacifico che il CP_1 procedimento ex art. 29 D.Lgs. 150/2011, che si svolge in davanti alla Corte
d'appello in unico grado, è unicamente inteso all'accertamento del giusto indennizzo, e che in esso non possono trovare spazio domande di condanna (si veda la chiara lettera dell'art. 54 D.P.R. 327/2001: “può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità”).
3. – Nel merito, alla determinazione dell'esatto valore dell'area acquisita da costituita da una striscia di terreno di ridottissime dimensioni di Controparte_2 larghezza (mediamente 25 cm.) per una lunghezza di circa 130 ml., posta al margine di un fondo unitario, costituito da varie particelle accorpate, della superficie complessiva di oltre 11.600 mq con destinazione produttiva, questa Corte ha proceduto avvalendosi delle competenze di un C.T.U.
Il C.T.U. ha preliminarmente riferito degli evidenti limiti dell'indagine, derivanti dal fatto che la tipologia immobiliare di cui si tratta risulta peculiare e quantitativamente molto ridotta in una zona con vocazione prioritariamente turistica, sicchè l'attività produttiva e artigianale risulta limitata alle esigenze della popolazione locale. La fase di mercato per terreni produttivi e misti risulta estremamente stagnante, per volume di trattative e prezzi presunti in regressione, e di fatto non vi sono richieste di acquisto per tali tipologie (pag. 12).
In prima battuta, nessun dato recente è stato rilevato per il comune di Croviana, sicchè la ricerca è stata estesa ai comuni limitrofi, spingendosi anche oltre, senza peraltro ottenere riscontri. Il C.T.U. ha quindi tenuto a riferimento, in quanto unico valore di mercato reale riscontrato, una compravendita di area produttiva avvenuta nel 2014 per un valore medio di 313 Euro/mq (G.N. 1057/2014), ridotto a 297 tenendo conto di altri fattori indicati (stima avvenuta per esecuzione immobiliare nel 2018, offerta in vendita di altro terreno). Ha poi proceduto ad applicare una serie di coefficienti incrementali o decrementali, considerando tutte le peculiarità dell'immobile, arrivando ad un valore stimato per l'area con destinazione terziaria direzionale e per l'area con destinazione produttiva rispettivamente di Euro 252,00
e di Euro 196,00.
Tali conclusioni sono state poi riviste, recependo talune delle osservazioni delle parti. 6
Quanto a quelle di ha riconosciuto un aumento in Parte_1 considerazione delle opere di urbanizzazione realizzate e pagate dalla proprietà e del progetto di lottizzazione approvato, aumento rapportato alla riduzione degli oneri urbanistici da pagare al in caso di edificazione, pari ad 1/3 per le CP_3 componenti di urbanizzazione primaria e 2/3 per le altre componenti. Questo ha determinato un aumento di Euro 7,70 mq sul valore inizialmente stimato.
Quanto a quelle della , ha esaminato gli ulteriori atti di compravendita CP_1 da questa reperiti ed in precedenza non individuati (G.N. 1827/2020, 112/2021,
1003/2022, 962/2016), per destinazione produttiva e direzionale, con un valore medio rispettivamente di Euro 160,00 e di Euro 275,00, calcolando un decremento dei valori di mercato fra il 2014 e il 2023 per quanto attiene la sola area con destinazione terziaria direzionale.
L'applicazione dei coefficienti di comparazione individuati al valore unitario di riferimento ha portato quindi a stimare il più probabile valore di mercato in Euro
6.645,00 (rispettivamente di Euro 159,00 e di Euro 234,00), cui è stata aggiunta la somma di Euro 645,00 per il pregiudizio non patrimoniale ed Euro 3.322,00 a titolo risarcitorio per occupazione senza titolo, giungendo ad un totale di Euro 10.631,00.
4. - Avverso l'elaborato del Consulente sono state mosse critiche, ripetute nella memoria conclusionale, cui va data puntuale risposta.
4.1 - Il ricorrente ritiene che l'incremento per le opere di urbanizzazione primaria già presenti, che il consulente indica in euro 7,70 a metro quadrato, non sia stato correttamente calcolato, essendo invece pari ad euro 11,63 a metro quadrato, e che il valore del terreno dovrebbe essere ulteriormente incrementato per il fatto che è presente un piano di lottizzazione approvato.
Il C.T.U. non ha affatto ignorato presenza del piano di lottizzazione, e ha dato atto della natura sommaria della stima, derivante dal fatto che gli oneri sono collegati alle destinazioni previste in un progetto esecutivo delle costruzioni che ad oggi non
è stato ancora redatto, sicché ha proceduto in termini previsionali ed in arrotondamento, ma comunque ritenuti sufficientemente rappresentativi per lo scopo di stima.
Il ricorrente osserva infine che il coefficiente di decremento temporale sarebbe stato ricavato erroneamente dalla banca dati dell'Agenzia delle entrate, da cui risulterebbe invece un incremento, dovendosi fare riferimento non ai dati del primo semestre 2014 (come ha fatto il C.T.U.), ma del secondo, giacchè il G.N. 1057/2014
è del mese di luglio;
e che il decremento è stato applicato due volte. 7
In realtà, il valore su cui applicare il decremento, che riguarda solo la parte con destinazione terziaria direzionale e non la restante, non è solo quello ricavato dal
G.N. 1057/2014, ma anche quelli risultanti dal G.N. 952/2015 e dalla perizia realizzata nel 2014 da un tecnico comunale;
sicchè ben poco senso ha concentrarsi solo su uno degli elementi considerati. Lo stesso va detto per essere stato applicato un ulteriore coefficiente di svalutazione, anche perché il C.T.U. ha ampiamente descritto la fase di stagnazione del mercato e le sue cause, e l'assenza di richieste per questa tipologia di immobile.
4.2 - La Provincia evidenzia un errore materiale con riguardo alle indennità aggiuntive, per essere la somma di Euro 4.016,00 riportata non giustificata in alcun modo, dato che il resto della consulenza riporta la somma di Euro 3.986,00. Tale considerazione va condivisa, fermo restando che tale errore materiale non incide sul risultato finale, dato che il valore di Euro 10.631,00 è la somma delle poste considerate (Euro 6.645,00 più Euro 664,00 più Euro 3.322,00)
Osserva inoltre che il C.T.U. avrebbe errato nel prendere a comparazione atti di compravendita relativi a terreni già urbanizzati (con particolare riferimento al G.N.
1827/2020), per poi comunque prevedere una maggiorazione per gli oneri urbanistici, così operando una duplice valutazione degli oneri stessi.
Va detto però che dalla lettura del G.N. 1827/2020 non emerge l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione, che viene semplicemente dedotta dal fatto che l'oggetto della compravendita viene annesso ad altro lotto già costruito. Si tratterebbe, in ogni caso, di uno scostamento modestissimo, riguardando solo uno dei tre terreni presi a riferimento.
Rileva che i lotti compravenduti sub G.N. 1057/2014 ed utilizzati ai fini della comparazione, a differenza di quanto rilevato dal C.T.U., costituivano già area commerciale essendo interessati da una lottizzazione e promotore di una variante, con evidente ricaduta anche sul prezzo.
È agevole obiettare che tali lotti sono stati presi in considerazione solo nella prima fase dell'indagine, essendosi poi il C.T.U. concentrato sulle altre tre compravendite sottoposte proprio dalla . CP_1
4.3 obietta che la comparazione è avvenuta con riguardo ad Controparte_2 un lotto di terreno avente destinazione commerciale, non comparabile ad un'area limitrofa ad un'opera ferroviaria;
ma, come sopra detto, il C.T.U. ha rivisto le proprie valutazioni tenendo conto dei nuovi dati di mercato prodotti dalla Provincia.
Afferma che la presenza della ferrovia determina inedificabilità assoluta del fondo per una fascia che si estende per trenta metri dal binario più vicino, cosa che 8
smentirebbe tutte le argomentazioni proposta dalla ricorrente in merito all'edificabilità dell'area; e chiede, a supporto di tale affermazione, che venga acquisita la C.T.U. depositata in altro procedimento.
Rileva questa Corte che il punto è già stato affrontato e risolto dal C.T.U. La fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 D.P.R. 753/1980 può essere derogata “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano” secondo quanto disposto dall'art. 60; e l'approvazione del piano di lottizzazione è indice certo del fatto che tale deroga è stata autorizzata.
Da ultimo, il C.T.U. avrebbe erroneamente aumentato il prezzo unitario in funzione dei costi di urbanizzazione, già ricompreso nei prezzi di mercato dei terreni utilizzati in comparazione;
a questa obiezione si è già risposto al punto 4.2.
5. – Va detto, in conclusione, che l'elaborato, redatto all'esito del confronto con i consulenti di parte, si caratterizza per un elevato grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e della documentazione e dei dati disponibili;
dimostra un approccio rigoroso, privo di vizi logici o contraddizioni, con un'esposizione chiara e dettagliata delle questioni affrontate, e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica. Prova ne è il modestissimo scostamento fra le valutazioni delle parti e quella del C.T.U.
L'indennità va quindi determinata in complessivi Euro 10.631,00.
6. – La differenza fra tale maggiore somma rispetto a quella di Euro 9.200,00 riconosciuta in sede amministrativa è pari ad Euro 1.431,00. Su tale differenza devono essere corrisposti gli interessi legali dal momento della domanda, non potendosi fare applicazione dell'art. 7, comma 3 l.p. 6/1993, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta e non di valore (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021 - Rv. 660506 - 01).
7. - A quanto sopra segue la condanna dei resistenti a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, che vanno però compensate per un terzo, poichè la dichiarazione di inammissibilità della domanda di condanna nei confronti della ha CP_1 determinato una situazione di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.
Alla liquidazione si provvede in dispositivo in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione fino ad Euro
26.000,00 e complessità medio-bassa).
P.Q.M.
9
Definitivamente decidendo, dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna proposta nei confronti della e determina l'indennità ex art. 42-bis, con CP_1 riferimento alle p.f. di cui al ricorso, nell'importo di Euro 10.631,00, oltre agli interessi legali su Euro 1.401,00 applicati come in motivazione;
condanna i resistenti a rifondere al ricorrente i due terzi delle spese del giudizio, compensandole per un terzo, per l'intero liquidate in Euro 3.500,00 per onorari ed
Euro per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico per due terzi dei resistenti, per un terzo del ricorrente.
Trento, 11 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRENTO
Sezione seconda civile
La Corte d'appello di Trento, Sezione seconda civile, composta dai Magistrati: dott.ssa Liliana Guzzo - Presidente dott.ssa Maria Tulumello - Consigliere dott. Lorenzo Benini - Consigliere rel. est. ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa promossa con ricorso depositato il 27 luglio 2023 da
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 procuratore , rappresentata e difesa dall'Avv. Lorenzo Eccher Parte_2
- ricorrente -
contro
(C.F. e P. I.V.A. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Presidente, rappresentata e difesa dagli avvocati Vera Magnani e Monica Manica dell'Avvocatura della Provincia
- resistente - contro
(C.F. e P. I.V.A. ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. Oscar Tomezzoli
- resistente -
Oggetto: espropriazione
Causa discussa nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI per il ricorrente:
“- ridetermini la Corte d'Appello di Trento il corrispettivo per l'acquisizione in proprietà nel patrimonio disponibile di ex art. 42 bis DPR Controparte_2
327/2001 di mq 30 totali dalle pp.ff. 712/3 (neo p.f. 712/5), 724/6 (neo p.f.
724/10), 724/7 (neo p.f. 724/11), 850/3 (neo p.f. 850/5), 723/3 (neo p.f. 723/7),
735/5 (neo p.f. 735/9) e 735/4 (neo pp.ff. 735/10 e 735/11) tutte in P.T. 557 C.C.
Croviana e di proprietà della ricorrente società calcolato Parte_1 2
in complessivi euro 9.200,00 nella determinazione del Dirigente della Provincia
Autonoma di Trento – Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica 2023-S165-00344 prot. 5289 d.d. 22.05.2023 liquidando il corrispettivo in euro 13.932,95 o nella diversa somma, comunque maggiore rispetto al corrispettivo liquidato in sede provinciale, che risulterà in via di giustizia, anche a seguito di espletanda consulenza tecnica;
- di conseguenza sia condannata l'amministrazione espropriante –
[...]
a versare alla ricorrente società il Controparte_1 Parte_1 maggior importo accertato di cui sopra maggiorato degli interessi di legge.
Con rifusione di spese, diritti e onorari di giudizio, ivi compresi contributo unificato e rimborso spese generali 12,50%, nonché IVA e CNPA di legge.” per il resistente Controparte_2
“in via istruttoria:
1. previa autorizzazione al deposito del documento 3 dimesso da
[...]
unitamente alle note scritte di data 25 febbraio 2025, con CP_2 conseguente rimessione in termini della resistente, trattandosi di un documento sopravvenuto rilevante per la decisione del procedimento, disporre il richiamo del
CTU, affinché provveda, in virtù delle censure articolate nelle note del 25 febbraio
2025 e di quanto emerge dall'elaborato a firma dell'ing. a Persona_1 modificare le proprie valutazioni e conclusioni, rivedendo al ribasso i valori esposti nell'elaborato depositato in atti, in quanto manifestamente eccessivi;
nel merito:
2. previo accertamento dell'inedificabilità dell'area oggetto della determinazione della n.2023-S165-00344, di mq 30 totali delle pp.ff. Controparte_1
712/3 (neo p.f. 712/5), 724/6 (neo p.f. 724/10), 724/7 (neo p.f. 724/11), 850/3
(neo p.f. 850/5), 723/3 (neo p.f. 723/7), 735/5 (neo p.f. 735/9) e 735/4 (neo pp.ff.
735/10 e 735/11) tutte in P.T. 557 C.C. Croviana, di proprietà della società ricorrente, rigettare le domande formulate da in quanto Parte_1 infondate, in fatto e diritto, in ogni caso:
3. con vittoria di spese, diritti ed onorari di procedimento, comprese spese generali, cnpa e iva, oltre alla rifusione delle spese di CTP.” per il resistente : Controparte_1
“ Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adìta, contrariis reiectis:
In via preliminare 3
- dichiarare l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento dell'indennità di acquisizione nel patrimonio disponibile di Controparte_2 ex art. 42 bis DPR 327/2001 di mq 30 totali delle pp.ff. 712/3 (neo p.f. 712/5),
724/6 (neo p.f. 724/10), 724/7 (neo p.f. 724/11), 850/3 (neo p.f. 850/5), 723/3
(neo p.f. 723/7), 735/5 (neo p.f. 735/9) e 735/4 (neo pp.ff. 735/10 e 735/11) tutte in P.T. 557 CC Croviana e di proprietà della ricorrente società Parte_1
[...]
- in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità della domanda di condanna, dichiarare il difetto di legittimazione passiva della
[...] riguardo alla domanda di condanna al pagamento Controparte_1 dell'indennità acquisitiva;
- accertare e dare atto dell'evidente errore materiale riportato nelle conclusioni al punto 16, sottopunto 2 della “relazione del consulente tecnico d'ufficio” depositata il
18/01/2025 riguardo alle indennità aggiuntive, laddove è stata indicata la somma di € 4.016,00 in luogo di quella riportata al precedente punto 15 rubricato proprio
“quantificazione degli indennizzi” e alla successiva somma che riporta, invece, il dato di € 3.986,00;
Nel merito
- respingere tutte le domande ex adverso avanzate perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il corretto operato amministrativo e la legittimità, validità ed efficacia del provvedimento n. 5289 del
22/05/2023 del Servizio Gestioni Patrimoniali e Logistica della Controparte_1
;
[...]
In ogni caso
• con vittoria di spese, onorari e accessori di legge;
• in subordine, nella denegata e non creduta ipotesi di rideterminazione dell'indennità ex art. 42bis del DPR 327/2001, compensare le spese, gli onorari e gli accessori di legge, avuto particolare riguardo:
◦ alle eccezioni preliminari sollevate, ovvero la comunque erronea formulazione da parte della ricorrente di inammissibile domanda di condanna in un giudizio di mero accertamento, quale è il presente, nonché la comunque erronea formulazione della stessa domanda di condanna nei confronti della , ente Controparte_1 espropriante su cui non grava l'onere di pagamento e che, in assenza di tali errate conclusioni, avrebbe potuto valutare, come da prassi, la non costituzione in un giudizio ove la stessa sia mero ente espropriante e non anche promotore/beneficiario dell'espropriazione; 4
◦ alla modestissima differenza fra l'importo determinato dal Consulente Tecnico
d'Ufficio (complessivi € 10.631,00) e l'importo determinato in sede amministrativa
(complessivi € 9.200,00) pari a soli € 1.431,00 (nel dettaglio vi è infatti una differenza di 9,00 €/mq per le zone produttive a livello provinciale e di 34,00 € mq per le zone produttive miste terziarie);
◦ alla soccombenza parziale della ricorrente stante la non trascurabile differenza fra l'importo determinato dal Consulente Tecnico d'Ufficio (complessivi € 10.631,00)
e l'importo richiesto dalla ricorrente (complessivi € 13.932,95) pari a ben € -
3.301,95 (nel dettaglio vi è infatti una differenza di -36,80 €/mq per le zone produttive a livello provinciale e di -86,40 € mq per le zone produttive miste terziarie);”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. – Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato in data 27 luglio 2023
[...] proponeva opposizione ex art. 29 D.Lgs. 150/2011 e 9 L.P. 6/1993 Parte_1 alla stima dell'indennità dovuta in relazione ad un'area di mq 30 di terreno, facente parte di talune particelle di sua proprietà in Croviana (TN), occupata nel corso della realizzazione di un'infrastruttura pubblica ed acquisita ai sensi dell'art. 42-bis
D.P.R. 327/2001 al patrimonio indisponibile di con Controparte_2 determinazione di data 22 maggio 2023 del Dirigente del Servizio gestioni patrimoniali della . Controparte_1
Riteneva il ricorrente che il totale riconosciuto di Euro 9.200,00 non fosse congruo in relazione alle caratteristiche dei beni, allegando una stima che lo indicava nella maggior somma di Euro 13.932,95; e chiedeva che il corrispettivo fosse rideterminato in tale maggiore somma, con condanna dell'amministrazione espropriante a versare il maggiore importo accertato. Controparte_1
Si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso stante la Controparte_2 correttezza della stima.
Si costituiva anche la , chiedendo fosse dichiarata Controparte_1 inammissibile la domanda di condanna, trattandosi di giudizio di mero accertamento, e, in subordine, che fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla stessa, avendo agito nell'interesse di soggetto promotore e beneficiario dell'espropriazione. Insisteva, Controparte_2 nel merito, per il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita con la nomina di un consulente tecnico ed infine trattenuta in decisione sulle precisate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE 5
2. – Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità della domanda di condanna formulata nei confronti della , essendo del tutto pacifico che il CP_1 procedimento ex art. 29 D.Lgs. 150/2011, che si svolge in davanti alla Corte
d'appello in unico grado, è unicamente inteso all'accertamento del giusto indennizzo, e che in esso non possono trovare spazio domande di condanna (si veda la chiara lettera dell'art. 54 D.P.R. 327/2001: “può impugnare innanzi all'autorità giudiziaria gli atti dei procedimenti di nomina dei periti e di determinazione dell'indennità, la stima fatta dai tecnici, la liquidazione delle spese di stima e comunque può chiedere la determinazione giudiziale dell'indennità”).
3. – Nel merito, alla determinazione dell'esatto valore dell'area acquisita da costituita da una striscia di terreno di ridottissime dimensioni di Controparte_2 larghezza (mediamente 25 cm.) per una lunghezza di circa 130 ml., posta al margine di un fondo unitario, costituito da varie particelle accorpate, della superficie complessiva di oltre 11.600 mq con destinazione produttiva, questa Corte ha proceduto avvalendosi delle competenze di un C.T.U.
Il C.T.U. ha preliminarmente riferito degli evidenti limiti dell'indagine, derivanti dal fatto che la tipologia immobiliare di cui si tratta risulta peculiare e quantitativamente molto ridotta in una zona con vocazione prioritariamente turistica, sicchè l'attività produttiva e artigianale risulta limitata alle esigenze della popolazione locale. La fase di mercato per terreni produttivi e misti risulta estremamente stagnante, per volume di trattative e prezzi presunti in regressione, e di fatto non vi sono richieste di acquisto per tali tipologie (pag. 12).
In prima battuta, nessun dato recente è stato rilevato per il comune di Croviana, sicchè la ricerca è stata estesa ai comuni limitrofi, spingendosi anche oltre, senza peraltro ottenere riscontri. Il C.T.U. ha quindi tenuto a riferimento, in quanto unico valore di mercato reale riscontrato, una compravendita di area produttiva avvenuta nel 2014 per un valore medio di 313 Euro/mq (G.N. 1057/2014), ridotto a 297 tenendo conto di altri fattori indicati (stima avvenuta per esecuzione immobiliare nel 2018, offerta in vendita di altro terreno). Ha poi proceduto ad applicare una serie di coefficienti incrementali o decrementali, considerando tutte le peculiarità dell'immobile, arrivando ad un valore stimato per l'area con destinazione terziaria direzionale e per l'area con destinazione produttiva rispettivamente di Euro 252,00
e di Euro 196,00.
Tali conclusioni sono state poi riviste, recependo talune delle osservazioni delle parti. 6
Quanto a quelle di ha riconosciuto un aumento in Parte_1 considerazione delle opere di urbanizzazione realizzate e pagate dalla proprietà e del progetto di lottizzazione approvato, aumento rapportato alla riduzione degli oneri urbanistici da pagare al in caso di edificazione, pari ad 1/3 per le CP_3 componenti di urbanizzazione primaria e 2/3 per le altre componenti. Questo ha determinato un aumento di Euro 7,70 mq sul valore inizialmente stimato.
Quanto a quelle della , ha esaminato gli ulteriori atti di compravendita CP_1 da questa reperiti ed in precedenza non individuati (G.N. 1827/2020, 112/2021,
1003/2022, 962/2016), per destinazione produttiva e direzionale, con un valore medio rispettivamente di Euro 160,00 e di Euro 275,00, calcolando un decremento dei valori di mercato fra il 2014 e il 2023 per quanto attiene la sola area con destinazione terziaria direzionale.
L'applicazione dei coefficienti di comparazione individuati al valore unitario di riferimento ha portato quindi a stimare il più probabile valore di mercato in Euro
6.645,00 (rispettivamente di Euro 159,00 e di Euro 234,00), cui è stata aggiunta la somma di Euro 645,00 per il pregiudizio non patrimoniale ed Euro 3.322,00 a titolo risarcitorio per occupazione senza titolo, giungendo ad un totale di Euro 10.631,00.
4. - Avverso l'elaborato del Consulente sono state mosse critiche, ripetute nella memoria conclusionale, cui va data puntuale risposta.
4.1 - Il ricorrente ritiene che l'incremento per le opere di urbanizzazione primaria già presenti, che il consulente indica in euro 7,70 a metro quadrato, non sia stato correttamente calcolato, essendo invece pari ad euro 11,63 a metro quadrato, e che il valore del terreno dovrebbe essere ulteriormente incrementato per il fatto che è presente un piano di lottizzazione approvato.
Il C.T.U. non ha affatto ignorato presenza del piano di lottizzazione, e ha dato atto della natura sommaria della stima, derivante dal fatto che gli oneri sono collegati alle destinazioni previste in un progetto esecutivo delle costruzioni che ad oggi non
è stato ancora redatto, sicché ha proceduto in termini previsionali ed in arrotondamento, ma comunque ritenuti sufficientemente rappresentativi per lo scopo di stima.
Il ricorrente osserva infine che il coefficiente di decremento temporale sarebbe stato ricavato erroneamente dalla banca dati dell'Agenzia delle entrate, da cui risulterebbe invece un incremento, dovendosi fare riferimento non ai dati del primo semestre 2014 (come ha fatto il C.T.U.), ma del secondo, giacchè il G.N. 1057/2014
è del mese di luglio;
e che il decremento è stato applicato due volte. 7
In realtà, il valore su cui applicare il decremento, che riguarda solo la parte con destinazione terziaria direzionale e non la restante, non è solo quello ricavato dal
G.N. 1057/2014, ma anche quelli risultanti dal G.N. 952/2015 e dalla perizia realizzata nel 2014 da un tecnico comunale;
sicchè ben poco senso ha concentrarsi solo su uno degli elementi considerati. Lo stesso va detto per essere stato applicato un ulteriore coefficiente di svalutazione, anche perché il C.T.U. ha ampiamente descritto la fase di stagnazione del mercato e le sue cause, e l'assenza di richieste per questa tipologia di immobile.
4.2 - La Provincia evidenzia un errore materiale con riguardo alle indennità aggiuntive, per essere la somma di Euro 4.016,00 riportata non giustificata in alcun modo, dato che il resto della consulenza riporta la somma di Euro 3.986,00. Tale considerazione va condivisa, fermo restando che tale errore materiale non incide sul risultato finale, dato che il valore di Euro 10.631,00 è la somma delle poste considerate (Euro 6.645,00 più Euro 664,00 più Euro 3.322,00)
Osserva inoltre che il C.T.U. avrebbe errato nel prendere a comparazione atti di compravendita relativi a terreni già urbanizzati (con particolare riferimento al G.N.
1827/2020), per poi comunque prevedere una maggiorazione per gli oneri urbanistici, così operando una duplice valutazione degli oneri stessi.
Va detto però che dalla lettura del G.N. 1827/2020 non emerge l'avvenuta esecuzione di opere di urbanizzazione, che viene semplicemente dedotta dal fatto che l'oggetto della compravendita viene annesso ad altro lotto già costruito. Si tratterebbe, in ogni caso, di uno scostamento modestissimo, riguardando solo uno dei tre terreni presi a riferimento.
Rileva che i lotti compravenduti sub G.N. 1057/2014 ed utilizzati ai fini della comparazione, a differenza di quanto rilevato dal C.T.U., costituivano già area commerciale essendo interessati da una lottizzazione e promotore di una variante, con evidente ricaduta anche sul prezzo.
È agevole obiettare che tali lotti sono stati presi in considerazione solo nella prima fase dell'indagine, essendosi poi il C.T.U. concentrato sulle altre tre compravendite sottoposte proprio dalla . CP_1
4.3 obietta che la comparazione è avvenuta con riguardo ad Controparte_2 un lotto di terreno avente destinazione commerciale, non comparabile ad un'area limitrofa ad un'opera ferroviaria;
ma, come sopra detto, il C.T.U. ha rivisto le proprie valutazioni tenendo conto dei nuovi dati di mercato prodotti dalla Provincia.
Afferma che la presenza della ferrovia determina inedificabilità assoluta del fondo per una fascia che si estende per trenta metri dal binario più vicino, cosa che 8
smentirebbe tutte le argomentazioni proposta dalla ricorrente in merito all'edificabilità dell'area; e chiede, a supporto di tale affermazione, che venga acquisita la C.T.U. depositata in altro procedimento.
Rileva questa Corte che il punto è già stato affrontato e risolto dal C.T.U. La fascia di rispetto ferroviaria ex art. 49 D.P.R. 753/1980 può essere derogata “quando la sicurezza pubblica, la conservazione delle ferrovie, la natura dei terreni e le particolari circostanze locali lo consentano” secondo quanto disposto dall'art. 60; e l'approvazione del piano di lottizzazione è indice certo del fatto che tale deroga è stata autorizzata.
Da ultimo, il C.T.U. avrebbe erroneamente aumentato il prezzo unitario in funzione dei costi di urbanizzazione, già ricompreso nei prezzi di mercato dei terreni utilizzati in comparazione;
a questa obiezione si è già risposto al punto 4.2.
5. – Va detto, in conclusione, che l'elaborato, redatto all'esito del confronto con i consulenti di parte, si caratterizza per un elevato grado di completezza, coerenza logica e rigore metodologico, evidenziando un'approfondita analisi delle questioni trattate e della documentazione e dei dati disponibili;
dimostra un approccio rigoroso, privo di vizi logici o contraddizioni, con un'esposizione chiara e dettagliata delle questioni affrontate, e riporta conclusioni motivate e supportate da una solida argomentazione tecnica. Prova ne è il modestissimo scostamento fra le valutazioni delle parti e quella del C.T.U.
L'indennità va quindi determinata in complessivi Euro 10.631,00.
6. – La differenza fra tale maggiore somma rispetto a quella di Euro 9.200,00 riconosciuta in sede amministrativa è pari ad Euro 1.431,00. Su tale differenza devono essere corrisposti gli interessi legali dal momento della domanda, non potendosi fare applicazione dell'art. 7, comma 3 l.p. 6/1993, ma non la rivalutazione monetaria, trattandosi di debiti di valuta e non di valore (Sez. 1 - ,
Ordinanza n. 3274 del 10/02/2021 - Rv. 660506 - 01).
7. - A quanto sopra segue la condanna dei resistenti a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio, che vanno però compensate per un terzo, poichè la dichiarazione di inammissibilità della domanda di condanna nei confronti della ha CP_1 determinato una situazione di soccombenza reciproca ai sensi dell'art. 92, secondo comma c.p.c.
Alla liquidazione si provvede in dispositivo in conformità ai criteri di cui alla tabella 12 approvata con D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (scaglione fino ad Euro
26.000,00 e complessità medio-bassa).
P.Q.M.
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Definitivamente decidendo, dichiara l'inammissibilità della domanda di condanna proposta nei confronti della e determina l'indennità ex art. 42-bis, con CP_1 riferimento alle p.f. di cui al ricorso, nell'importo di Euro 10.631,00, oltre agli interessi legali su Euro 1.401,00 applicati come in motivazione;
condanna i resistenti a rifondere al ricorrente i due terzi delle spese del giudizio, compensandole per un terzo, per l'intero liquidate in Euro 3.500,00 per onorari ed
Euro per spese, oltre al rimborso forfettario spese generali, C.p.a. ed I.v.a. come per legge;
pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico per due terzi dei resistenti, per un terzo del ricorrente.
Trento, 11 novembre 2025
Il Consigliere est. La Presidente dott. Lorenzo Benini dott.ssa Liliana Guzzo