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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/12/2025, n. 6279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 6279 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta Civile composta dai magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere rel.
3) dott.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4979/2021 R.G.A.C., avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 1026/2021 pubblicata il 24.5.2021 dal Tribunale di Nola
TRA
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Affinito in virtù di procura allegata all'atto di Parte_2 citazione in appello
Appellante
CONTRO
(c.f.: ; P.IVA: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco, domiciliato ex art.330 comma 1 cpc presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Luciano Miranda
Appellato contumace
CONCLUSIONI
1) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per manifesta insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.;
2) nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, confermando l'atto di precetto notificato in data 4.1.2016 e condannando il a Controparte_1 pagare la somma [ulteriore] ivi intimata di € 197.299,04;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione all'Avv. Affinito ex art. 93 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2021 la società appellante, creditrice opposta in primo grado, impugnava tempestivamente la sentenza, indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Nola, in accoglimento dell'opposizione promossa ex art.615 comma 1 cpc dal Controparte_1 , aveva dichiarato la parziale inefficacia dell'atto di precetto notificato il 4.10.2016 dalla
[...]
della quale aveva negato il diritto a riscuotere l'importo di € 65.665,56 Parte_1 reclamato a titolo di interessi moratori dovuti ai sensi degli artt.4 e 5 D.lgs. 231/2002 sulla somma di € 1.147.617,08 liquidata in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Con il primo motivo di gravame denunciava l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della decisione, fondata esclusivamente sulle eccezioni sollevate dalla controparte e priva di qualsiasi riferimento alle prove documentali acquisite.
Con il secondo motivo lamentava l'erronea individuazione della decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla proposizione del ricorso monitorio degli interessi moratori dovuti al creditore istante sul capitale insoluto, il cui dies a quo avrebbe dovuto essere invece ricollegato alle date, anteriori, di presentazione al debitore committente delle singole fatture ove erano stati contabilizzati i corrispettivi delle prestazioni periodiche di assistenza sociale da remunerare.
Non si è costituito in giudizio il , del quale è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Ebbene l'appello, ritualmente spiegato nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'art.342 cpc, risulta infondato sotto entrambi i profili in cui è stato articolato e pertanto deve essere integralmente disatteso.
Infatti la protestata carenza di motivazione di un provvedimento giudiziale decisorio può configurarsi quando il suo testo risulti totalmente privo di una parte argomentativa, oppure nei casi in cui questa, pur formalmente espressa, si presenti meramente apparente perché articolata in termini talmente contraddittori, incongrui, incomprensibili o inadeguati da impedire di apprezzarla come ragione giustificativa della statuizione assunta (in senso conforme si vedano, per tutte, Cass.12835/2025, Cass.1511/2025, Cass.28453/2024 e Cass.22156/2024).
Viceversa nella fattispecie il Giudice di prime cure ha diffusamente illustrato il proprio operato dando atto, in maniera esauriente, dell'iter logico giuridico seguito per pervenire alle conclusioni raggiunte indicando puntualmente, in maniera chiara e coerente, gli elementi di fatto, i principi di diritto e i singoli passaggi del percorso interpretativo che ne hanno ispirato il convincimento alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
Nel merito deve essere confermata la pronuncia di rigetto della pretesa di corresponsione degli interessi commerciali sul capitale dovuto all'istante con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione di ognuna delle fatture rilasciate dalla società creditrice, la quale, come già correttamente osservato dal Giudice a quo, si profila del tutto inconciliabile con la portata precettiva concreta, di tenore inequivocabile, del titolo esecutivo azionato, da considerarsi intangibile e non integrabile ab externo in sede di opposizione all'esecuzione (così Cass.14234/2023 e Cass.1942/2023).
Invero nel decreto ingiuntivo n.417/2016 emesso dal Tribunale di Nola, divenuto irrevocabile, di liquidazione delle ragioni pecuniarie vantate dall'appaltatore il dies a quo del periodo di 30 giorni fissato per la maturazione differita degli accessori è stato espressamente stabilito facendo riferimento generico alla data della “richiesta di pagamento” presentata dal creditore, la quale è stata poi ritenuta dal Giudice dell'opposizione esecutiva formulata per la prima volta, in mancanza di precedenti intimazioni stragiudiziali, peraltro mai indicate né tanto meno prodotte nella procedura monitoria, con il deposito del ricorso per ingiunzione effettuato il 14.1.2016.
In proposito occorre sottolineare come la fattispecie legale generatrice del diritto -accordato in via automatica (Cass.1217/2025 e Cass.28413/2024)- a percepire gli interessi nella misura fissata per le transazioni commerciali, delineata dall'art.4 D.lgs.231/2002, si incentra in via alternativa sul "ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente", le quali rappresentano due vicende ontologicamente diverse, differenziate dalla forma di manifestazione della volontà del creditore di ottenere le somme che gli spettano, considerate equipollenti perché ugualmente idonee a produrre il medesimo effetto di messa in mora dell'obbligato (Cass.17684/2020).
Così nella fattispecie l'utilizzo, nella pronuncia presupposta di addebito all'intimato delle usurae, di una formula con la quale è stata specificamente individuata nell'istanza di adempimento una delle due possibili attività sollecitatorie che condizionano la decorrenza degli interessi esclude in radice che il creditore possa utilmente invocare in executivis l'altra fonte del medesimo diritto a ottenerli, il cui eventuale riconoscimento comporterebbe un'alterazione postuma del titolo ove invece è stata negata la ricorrenza degli estremi per devolvere gli accessori sulla base dell'avvenuto recapito delle fatture.
Peraltro nella domanda proposta ai sensi dell'art.633 cpc, il cui contenuto riveste rilevanza determinante nella ricostruzione della portata effettiva del provvedimento di condanna emanato inaudita altera parte, sorretto da una motivazione esposta per relationem (Cass.23400/2024 e Cass.22470/2024), l'intimante non solo non ha dichiarato di avere inviato ante causam alla controparte le fatture, solo successivamente prodotte agli atti del giudizio di opposizione all'esecuzione in formato protocollato in ingresso dall'amministrazione opponente, ove sono stati liquidati i CP_2 corrispettivi a lei dovuti, ma non ha neanche domandato che gli interessi sul capitale conglobato le fossero attribuiti con decorrenza dalla data di ricezione ex adverso, mai indicata, di ciascuno dei documenti contabili allegati, omettendo così di calibrare sull'avvenuto inoltro alla controparte delle fatture, tardivamente e irritualmente prospettato soltanto nell'atto di precetto, la causa petendi e il petitum mediato identificativi dell'azione di adempimento contrattuale spiegata, integralmente accolta in sede monitoria, in ordine al capo autonomo relativo alle poste accessorie.
Così la tesi revisionistica proposta dall'appellante si pone in insanabile contrasto con i risultati dell'interpretazione letterale ed extratestuale del decreto ingiuntivo orientata dagli elementi richiamati, esaminati e definiti nel giudizio a cognizione sommaria, la quale non può risolversi in un'operazione suppletiva o integrativa della decisione fondata su dati rimasti estranei al giudizio in cui si è formato il titolo (Cass.29062/2025).
Alla luce delle osservazioni svolte, preso atto che il Giudice del monitorio ha condannato il debitore al pagamento degli interessi da calcolarsi dal 30° giorno successivo alla presentazione della richiesta di regolazione delle fatture, la sentenza applicativa di tale criterio di calcolo degli accessori pronunciata in sede di opposizione all'esecuzione non può essere riformata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite per la mancata costituzione in giudizio della parte appellata vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1026/2021 pubblicata il 24.5.2021 dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) rigetta l'impugnazione;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare all'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di NAPOLI
Sezione Sesta Civile composta dai magistrati:
1) dott.ssa Assunta d'Amore - Presidente
2) dott. Giuseppe Vinciguerra - Consigliere rel.
3) dott.ssa Regina Marina Elefante - Consigliere ha pronunciato
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4979/2021 R.G.A.C., avente a oggetto appello avverso la sentenza n. 1026/2021 pubblicata il 24.5.2021 dal Tribunale di Nola
TRA
P.IVA: ) in persona del legale rappresentante dott. Parte_1 P.IVA_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Affinito in virtù di procura allegata all'atto di Parte_2 citazione in appello
Appellante
CONTRO
(c.f.: ; P.IVA: ) in persona del Controparte_1 P.IVA_2 P.IVA_3
Sindaco, domiciliato ex art.330 comma 1 cpc presso il difensore costituito nel giudizio di primo grado Avv. Luciano Miranda
Appellato contumace
CONCLUSIONI
1) in via preliminare, dichiarare la nullità della sentenza impugnata per manifesta insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex artt. 132 c.p.c. e 111 Cost.;
2) nel merito, accogliere l'appello e, per l'effetto, riformare la sentenza impugnata, confermando l'atto di precetto notificato in data 4.1.2016 e condannando il a Controparte_1 pagare la somma [ulteriore] ivi intimata di € 197.299,04;
3) condannare la controparte al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA, con attribuzione all'Avv. Affinito ex art. 93 cpc.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 24.11.2021 la società appellante, creditrice opposta in primo grado, impugnava tempestivamente la sentenza, indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Nola, in accoglimento dell'opposizione promossa ex art.615 comma 1 cpc dal Controparte_1 , aveva dichiarato la parziale inefficacia dell'atto di precetto notificato il 4.10.2016 dalla
[...]
della quale aveva negato il diritto a riscuotere l'importo di € 65.665,56 Parte_1 reclamato a titolo di interessi moratori dovuti ai sensi degli artt.4 e 5 D.lgs. 231/2002 sulla somma di € 1.147.617,08 liquidata in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo.
Con il primo motivo di gravame denunciava l'insufficienza e la contraddittorietà della motivazione posta a fondamento della decisione, fondata esclusivamente sulle eccezioni sollevate dalla controparte e priva di qualsiasi riferimento alle prove documentali acquisite.
Con il secondo motivo lamentava l'erronea individuazione della decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla proposizione del ricorso monitorio degli interessi moratori dovuti al creditore istante sul capitale insoluto, il cui dies a quo avrebbe dovuto essere invece ricollegato alle date, anteriori, di presentazione al debitore committente delle singole fatture ove erano stati contabilizzati i corrispettivi delle prestazioni periodiche di assistenza sociale da remunerare.
Non si è costituito in giudizio il , del quale è stata dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Ebbene l'appello, ritualmente spiegato nel rispetto delle prescrizioni formali dettate dall'art.342 cpc, risulta infondato sotto entrambi i profili in cui è stato articolato e pertanto deve essere integralmente disatteso.
Infatti la protestata carenza di motivazione di un provvedimento giudiziale decisorio può configurarsi quando il suo testo risulti totalmente privo di una parte argomentativa, oppure nei casi in cui questa, pur formalmente espressa, si presenti meramente apparente perché articolata in termini talmente contraddittori, incongrui, incomprensibili o inadeguati da impedire di apprezzarla come ragione giustificativa della statuizione assunta (in senso conforme si vedano, per tutte, Cass.12835/2025, Cass.1511/2025, Cass.28453/2024 e Cass.22156/2024).
Viceversa nella fattispecie il Giudice di prime cure ha diffusamente illustrato il proprio operato dando atto, in maniera esauriente, dell'iter logico giuridico seguito per pervenire alle conclusioni raggiunte indicando puntualmente, in maniera chiara e coerente, gli elementi di fatto, i principi di diritto e i singoli passaggi del percorso interpretativo che ne hanno ispirato il convincimento alla luce delle risultanze probatorie acquisite.
Nel merito deve essere confermata la pronuncia di rigetto della pretesa di corresponsione degli interessi commerciali sul capitale dovuto all'istante con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla data di trasmissione di ognuna delle fatture rilasciate dalla società creditrice, la quale, come già correttamente osservato dal Giudice a quo, si profila del tutto inconciliabile con la portata precettiva concreta, di tenore inequivocabile, del titolo esecutivo azionato, da considerarsi intangibile e non integrabile ab externo in sede di opposizione all'esecuzione (così Cass.14234/2023 e Cass.1942/2023).
Invero nel decreto ingiuntivo n.417/2016 emesso dal Tribunale di Nola, divenuto irrevocabile, di liquidazione delle ragioni pecuniarie vantate dall'appaltatore il dies a quo del periodo di 30 giorni fissato per la maturazione differita degli accessori è stato espressamente stabilito facendo riferimento generico alla data della “richiesta di pagamento” presentata dal creditore, la quale è stata poi ritenuta dal Giudice dell'opposizione esecutiva formulata per la prima volta, in mancanza di precedenti intimazioni stragiudiziali, peraltro mai indicate né tanto meno prodotte nella procedura monitoria, con il deposito del ricorso per ingiunzione effettuato il 14.1.2016.
In proposito occorre sottolineare come la fattispecie legale generatrice del diritto -accordato in via automatica (Cass.1217/2025 e Cass.28413/2024)- a percepire gli interessi nella misura fissata per le transazioni commerciali, delineata dall'art.4 D.lgs.231/2002, si incentra in via alternativa sul "ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento di contenuto equivalente", le quali rappresentano due vicende ontologicamente diverse, differenziate dalla forma di manifestazione della volontà del creditore di ottenere le somme che gli spettano, considerate equipollenti perché ugualmente idonee a produrre il medesimo effetto di messa in mora dell'obbligato (Cass.17684/2020).
Così nella fattispecie l'utilizzo, nella pronuncia presupposta di addebito all'intimato delle usurae, di una formula con la quale è stata specificamente individuata nell'istanza di adempimento una delle due possibili attività sollecitatorie che condizionano la decorrenza degli interessi esclude in radice che il creditore possa utilmente invocare in executivis l'altra fonte del medesimo diritto a ottenerli, il cui eventuale riconoscimento comporterebbe un'alterazione postuma del titolo ove invece è stata negata la ricorrenza degli estremi per devolvere gli accessori sulla base dell'avvenuto recapito delle fatture.
Peraltro nella domanda proposta ai sensi dell'art.633 cpc, il cui contenuto riveste rilevanza determinante nella ricostruzione della portata effettiva del provvedimento di condanna emanato inaudita altera parte, sorretto da una motivazione esposta per relationem (Cass.23400/2024 e Cass.22470/2024), l'intimante non solo non ha dichiarato di avere inviato ante causam alla controparte le fatture, solo successivamente prodotte agli atti del giudizio di opposizione all'esecuzione in formato protocollato in ingresso dall'amministrazione opponente, ove sono stati liquidati i CP_2 corrispettivi a lei dovuti, ma non ha neanche domandato che gli interessi sul capitale conglobato le fossero attribuiti con decorrenza dalla data di ricezione ex adverso, mai indicata, di ciascuno dei documenti contabili allegati, omettendo così di calibrare sull'avvenuto inoltro alla controparte delle fatture, tardivamente e irritualmente prospettato soltanto nell'atto di precetto, la causa petendi e il petitum mediato identificativi dell'azione di adempimento contrattuale spiegata, integralmente accolta in sede monitoria, in ordine al capo autonomo relativo alle poste accessorie.
Così la tesi revisionistica proposta dall'appellante si pone in insanabile contrasto con i risultati dell'interpretazione letterale ed extratestuale del decreto ingiuntivo orientata dagli elementi richiamati, esaminati e definiti nel giudizio a cognizione sommaria, la quale non può risolversi in un'operazione suppletiva o integrativa della decisione fondata su dati rimasti estranei al giudizio in cui si è formato il titolo (Cass.29062/2025).
Alla luce delle osservazioni svolte, preso atto che il Giudice del monitorio ha condannato il debitore al pagamento degli interessi da calcolarsi dal 30° giorno successivo alla presentazione della richiesta di regolazione delle fatture, la sentenza applicativa di tale criterio di calcolo degli accessori pronunciata in sede di opposizione all'esecuzione non può essere riformata.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite per la mancata costituzione in giudizio della parte appellata vittoriosa.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, sesta sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello promosso avverso la sentenza n.1026/2021 pubblicata il 24.5.2021 dal Tribunale di Nola, così provvede:
a) rigetta l'impugnazione;
b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali;
c) dà atto, ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater d.p.r. 115/2002, della ricorrenza dei presupposti per addebitare all'appellante un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione del gravame.
Così deciso in Napoli il 20.11.2025 il Consigliere estensore la Presidente dott. Giuseppe Vinciguerra dott.ssa Assunta d'Amore