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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 17/06/2025, n. 2009 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2009 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4779/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e s.s. c.c.””
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Iannone, C.F. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domicilia presso lo studio del difensore, sito in Maddaloni C.F._2
(CE) al Corso I ottobre n. 73, con espressa dichiarazione di voler ricevere ogni atto all'indirizzo di posta certificata: Email_1
- Opponente -
E
, C.F. , quale titolare della ditta individuale G.E.S.A. CP_1 C.F._3 CP_2
, P.IVA n. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro della Valle ed
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Caserta (Ce) alla via Santagata n. 34, con espressa dichiarazione all'interno della procura di voler ricevere ogni atto all'indirizzo di posta certificata: Email_2
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto è utile alla decisone, è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2668/2019, il
Tribunale di S.M.C.V. ordinava alla sig. ra il pagamento della somma di euro 26.650,00, Parte_1
oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo per l'esecuzione di lavori di manutenzione appaltati dall'ingiunto alla Ditta Individuale G.E.S.A. di e da questa effettuati presso CP_3
l'unità abitativa del committente, sita in Sant'Agata de' Goti (BN), presso la Contrada Saiano n. 6.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'intimata proponeva opposizione deducendo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale che ha emesso l'opposto decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale ordinario di Benevento, in virtù dell'applicabilità al caso di specie del dettato di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo, che stabilisce – in determinati casi - la competenza territoriale presso il “foro del consumatore”.
Conseguentemente, la parte opponente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria, per le medesime ragioni.
In subordine, la sig. ra chiedeva disporsi la riduzione del prezzo nella misura accertata in Parte_1
corso di causa, ritenendo nullo il contratto sottoscritto dalle parti, relativamente alla realizzazione del porticato, per il mancato rispetto della normativa urbanistica.
Si costituiva in giudizio il sig. , titolare della ditta individuale G.E.S.A., con comparsa CP_1 di costituzione e risposta del 01.04.2021, eccependo la nullità dell'opposizione per indeterminatezza dell'oggetto e carenza degli elementi essenziali e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2668/2019, con provvisoria esecutività dello stesso e con rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 27.04.2021, questo Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che le eccezioni sollevate dall'opponente, sebbene non fondate su prova scritta né di pronta soluzione, non consentivano allo stato la concessione della provvisoria esecuzione.
L'iter processuale si sviluppava attraverso la concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, l'interrogatorio formale della controparte e l'escussione dei testi indicati. All'udienza del 22.03.2023, al fine di dirimere la lite, l'odierno Giudicante proponeva alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p., di conciliare la controversia con il pagamento da parte dell'opponente alla opposta di euro 15.000,00.
Espletata infruttuosamente la procedura di conciliazione, all'udienza del 21.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, in quanto ai sensi dell'art. 20 c.p.c. “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione”.
Pertanto, considerato che l'obbligazione è sorta nel medesimo luogo in cui doveva verificarsi il pagamento, sito in Pozzovetere (CE), la competenza nel caso di specie è stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
A conforto del rigetto di tale eccezione si pone, altresì, la disciplina prevista nell'ambito dell'art. 1182
c.c., in virtù della quale la determinazione del luogo di adempimento è affidata, in linea di massima, alla convenzione o agli usi. Suppletivamente, invece, deve farsi capo alla natura della prestazione, o ad altre circostanze similmente obiettive.
Invero, solo ove nemmeno a tali criteri suppletivi si può far ricorso, valgono quelli legali degli ultimi tre commi del predetto art. 1182 del c.c., che fissano nel domicilio del debitore il luogo di adempimento della prestazione, eccezion fatta per due soli casi: consegna di cosa certa e determinata e pagamento di una somma di danaro.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di una obbligazione pecuniaria che, come tale, ai sensi di quanto sovra espresso, avendo ad oggetto il pagamento di una somma di denaro si qualifica come obbligazione “portable”, salvi i casi in cui il creditore cambi domicilio e lo comunichi al debitore.
Tuttavia, quest'ultima circostanza, che consente la trasformazione delle obbligazioni pecuniarie da portabili a chiedibili, non è accorsa.
Conseguentemente, risulta correttamente individuata la competenza territoriale dell'odierno
Tribunale in ordine al caso de quo.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa per i motivi di seguito meglio specificati.
Come è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n. 10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio
1999 n. 807). Con l'atto di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c., spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull'opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche
Cass., 8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre 1997 n.11417).
Alla luce di tale riparto dell'onere probatorio, può ritenersi che, nel presente giudizio, l'opposta abbia provato la sua pretesa, prima di tutto, sul presupposto della pacifica e documentata sussistenza del preventivo del contratto di appalto, sottoscritto in data 15.06.2017, posto a fondamento del credito dell'appaltatrice.
La sussistenza di tale scrittura privata è confortata dalle annotazioni effettuate dalle parti, in calce al suddetto preventivo dei lavori, che hanno ad oggetto le somme versate per lavori da eseguire e, in particolar modo, per determinati lavori già realizzati dalla ditta appaltatrice.
Peraltro, a sostegno della regolare esecuzione dei lavori si pongono: l'erogazione, ad opera della sig. ra delle somme, che la parte opponente non disconosce e, anzi, conferma qualificandole Parte_1 come somme elargita a titolo di acconto a saldo dell'intero preventivo e la sussistenza del certificato di collaudo del professionista abilitato, attestante la regolare esecuzione dei lavori.
L'opposto, inoltre, ha dato prova di aver fornito al committente la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e la funzionalità degli impianti realizzati.
All'uopo giova ricordare che il contratto di appalto è, in linea di principio, un contratto a forma libera non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma e tale principio oltre a trovare conferma nel codice civile è stato avvalorato dalla giurisprudenza nella parte in cui statuisce che
“Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia.” (Cassazione civile, sez. I, 26/10/2009, n. 22616)
Specificamente, in ordine ai casi in cui vi è la mera allegazione di un preventivo del contratto d'appalto, la giurisprudenza ha statuito che, ove in tale preventivo sia presente la firma del destinatario e tutte le indicazioni su: data inizio lavori, modalità di esecuzione lavori, mancata indicazione dei termini di pagamento, potesse configurarsi come contratto di appalto dando con ciò diritto all'impresa ricorrente al risarcimento danni per recesso unilaterale dal contratto (da parte del presunto committente) ai sensi dell'articolo 1671 c.c.. (Corte di Cass. sentenza n. 14006 del 6 giugno
2017).
Ebbene, nel caso che ci occupa sussistono più elementi idonei a sostenere la sussistenza del credito vantato dalla parte opposta ed oggetto del decreto ingiuntivo: il preventivo con la ditta firmato dall'odierna opponente, con tutte le indicazioni richieste dalla giurisprudenza sopramenzionata;
il certificato di collaudo del geometra che attesta la totale esecuzione dei lavori Controparte_4 espletati ad opera d'arte; le dichiarazioni del geometra che, nell'ambito dell'udienza del 03.11.2023, dichiarava che la sig. non aveva sollevato mai alcuna contestazione ai lavori eseguiti ed, infine, Pt_1 le dichiarazioni del teste che avendo seguito la parte elettrica ed idraulica dei Testimone_1 lavori presso l'immobile della signora all'udienza del 13.02.2024, dichiarava che i lavori Parte_1
erano stati completati e che l'opponente non li ha contestati, indicandogli invece come procedere.
Conseguentemente, non vi è alcun dubbio sul fatto che i lavori appaltati siano stati, quantomeno per facta concludentia, accettati dall'appellante, atteso che è dimostrato e non contestato che la sig. ra man mano che i lavori venivano eseguiti, corrispondeva somme a titolo di acconto Parte_1 all'impresa.
Confermato, quindi, il diritto dell'appaltatrice a ricevere la residua parte di corrispettivo fatta oggetto di ingiunzione, occorre indagare se sussistono i vizi e le difformità dell'opera che integrano il suo inadempimento ed eventualmente accogliere la domanda di riduzione proposta dalla parte opponente.
Al riguardo è necessario evidenziare che il sig. e la sig.ra concordavano CP_1 Parte_1 due preventivi, per lavori diversi ed in periodi diversi, da svolgersi presso l'immobile della stessa, sito in Sant'Agata de' Goti (BN).
Un preventivo – oggetto del presente procedimento - riguardava i lavori di manutenzione dell'immobile per la somma complessiva di € 25.850,00, oltre interessi come per legge, alla quale va detratta la somma versata dalla sig.ra a titolo di acconto, di € 5.200,00, per un credito totale Pt_1 di € 20.650,00, oggetto del D.I. opposto;
mentre, un altro preventivo riguardava lavori di manutenzione balconi e realizzazione di portico da effettuarsi sempre presso l'immobile della sig.ra con un importo pari ad € 8.000,00, che però non è stato oggetto di causa. Pt_1
Invero, il decreto ingiuntivo opposto dall'odierna opponente ha avuto ad oggetto esclusivamente il primo preventivo.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 2668/2019 ottenuto da parte opposta deve essere confermato, dando comunque atto della somma elargita dall'odierna opponente - a titolo di acconto a saldo dell'intero preventivo - non contestata dalle parti in causa, che a detta delle parti ammonta ad euro 5.200,00, mentre dalla disamina della documentazione in atti si evince che ammonterebbe ad euro 6.800,00.
Pertanto, si condanna la parte opponente al pagamento della somma di euro 18.850,00, a titolo di saldo dei lavori correttamente svolti dalla ditta G.E.S.A. di Fresa Antonio.
Considerato l'esito del giudizio e la complessità dello stesso, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2668/2019, rubricato al R.G. n. 9421/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 25.11.2019.
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 13.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
TERZA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice onorario dott.ssa Carmela Sorgente ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4779/2020 R.G.A.C. avente ad oggetto “Appalto: altre ipotesi ex art.
1655 e s.s. c.c.””
TRA
C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Raffaella Iannone, C.F. Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domicilia presso lo studio del difensore, sito in Maddaloni C.F._2
(CE) al Corso I ottobre n. 73, con espressa dichiarazione di voler ricevere ogni atto all'indirizzo di posta certificata: Email_1
- Opponente -
E
, C.F. , quale titolare della ditta individuale G.E.S.A. CP_1 C.F._3 CP_2
, P.IVA n. , rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro della Valle ed
[...] P.IVA_1
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, sito in Caserta (Ce) alla via Santagata n. 34, con espressa dichiarazione all'interno della procura di voler ricevere ogni atto all'indirizzo di posta certificata: Email_2
- Opposta –
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni del nuovo testo degli artt. 132
c.p.c. secondo comma e 118 disp. Att. c.p.c., come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69. Pertanto, a tale scopo, devono considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, i verbali delle udienze, nonché i provvedimenti assunti.
Inoltre, nella stesura della motivazione, in ottemperanza alle modifiche normative e a quanto pacificamente statuito dalla Suprema Corte, si è provveduto all'esposizione delle argomentazioni in fatto ed in diritto poste a fondamento dell'adottata decisione, fedelmente riproduttive dell'iter logico e giuridico seguito da codesto Giudice, con esclusione della disamina di tutte le dimostrazioni sviluppate dalle parti, che debbono così intendersi come ritenute non pertinenti e non risolutive ai fini della definizione del giudizio qualora non espressamente richiamate nei motivi della decisione.
Per quanto è utile alla decisone, è sufficiente ricordare che, con decreto ingiuntivo n. 2668/2019, il
Tribunale di S.M.C.V. ordinava alla sig. ra il pagamento della somma di euro 26.650,00, Parte_1
oltre interessi e spese del procedimento, a titolo di saldo per l'esecuzione di lavori di manutenzione appaltati dall'ingiunto alla Ditta Individuale G.E.S.A. di e da questa effettuati presso CP_3
l'unità abitativa del committente, sita in Sant'Agata de' Goti (BN), presso la Contrada Saiano n. 6.
Avverso il decreto ingiuntivo, ritualmente notificato, l'intimata proponeva opposizione deducendo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del Tribunale che ha emesso l'opposto decreto ingiuntivo, in favore del Tribunale ordinario di Benevento, in virtù dell'applicabilità al caso di specie del dettato di cui all'art. 66 bis del Codice del Consumo, che stabilisce – in determinati casi - la competenza territoriale presso il “foro del consumatore”.
Conseguentemente, la parte opponente chiedeva dichiararsi la nullità del decreto ingiuntivo opposto per infondatezza della pretesa creditoria, per le medesime ragioni.
In subordine, la sig. ra chiedeva disporsi la riduzione del prezzo nella misura accertata in Parte_1
corso di causa, ritenendo nullo il contratto sottoscritto dalle parti, relativamente alla realizzazione del porticato, per il mancato rispetto della normativa urbanistica.
Si costituiva in giudizio il sig. , titolare della ditta individuale G.E.S.A., con comparsa CP_1 di costituzione e risposta del 01.04.2021, eccependo la nullità dell'opposizione per indeterminatezza dell'oggetto e carenza degli elementi essenziali e chiedeva confermarsi il decreto ingiuntivo opposto n. 2668/2019, con provvisoria esecutività dello stesso e con rigetto dell'opposizione.
All'esito dell'udienza del 27.04.2021, questo Tribunale rigettava la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, rilevato che le eccezioni sollevate dall'opponente, sebbene non fondate su prova scritta né di pronta soluzione, non consentivano allo stato la concessione della provvisoria esecuzione.
L'iter processuale si sviluppava attraverso la concessione dei termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, l'interrogatorio formale della controparte e l'escussione dei testi indicati. All'udienza del 22.03.2023, al fine di dirimere la lite, l'odierno Giudicante proponeva alle parti, ai sensi dell'art. 185 bis c.p., di conciliare la controversia con il pagamento da parte dell'opponente alla opposta di euro 15.000,00.
Espletata infruttuosamente la procedura di conciliazione, all'udienza del 21.03.2025 la causa veniva trattenuta in decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti, come in atti rassegnate, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
In limine litis, va rigettata l'eccezione preliminare di incompetenza territoriale, in quanto ai sensi dell'art. 20 c.p.c. “per le cause relative a diritti di obbligazione è anche competente il Giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione”.
Pertanto, considerato che l'obbligazione è sorta nel medesimo luogo in cui doveva verificarsi il pagamento, sito in Pozzovetere (CE), la competenza nel caso di specie è stata correttamente incardinata presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
A conforto del rigetto di tale eccezione si pone, altresì, la disciplina prevista nell'ambito dell'art. 1182
c.c., in virtù della quale la determinazione del luogo di adempimento è affidata, in linea di massima, alla convenzione o agli usi. Suppletivamente, invece, deve farsi capo alla natura della prestazione, o ad altre circostanze similmente obiettive.
Invero, solo ove nemmeno a tali criteri suppletivi si può far ricorso, valgono quelli legali degli ultimi tre commi del predetto art. 1182 del c.c., che fissano nel domicilio del debitore il luogo di adempimento della prestazione, eccezion fatta per due soli casi: consegna di cosa certa e determinata e pagamento di una somma di danaro.
Nel caso di specie, infatti, si tratta di una obbligazione pecuniaria che, come tale, ai sensi di quanto sovra espresso, avendo ad oggetto il pagamento di una somma di denaro si qualifica come obbligazione “portable”, salvi i casi in cui il creditore cambi domicilio e lo comunichi al debitore.
Tuttavia, quest'ultima circostanza, che consente la trasformazione delle obbligazioni pecuniarie da portabili a chiedibili, non è accorsa.
Conseguentemente, risulta correttamente individuata la competenza territoriale dell'odierno
Tribunale in ordine al caso de quo.
Nel merito, l'opposizione è infondata e va disattesa per i motivi di seguito meglio specificati.
Come è noto, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della ammissibilità e della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata (ex plurimis, cfr. Cass., 27 settembre 1999 n. 10704; Cass., 14 aprile 1999 n. 3671; Cass., 29 gennaio
1999 n. 807). Con l'atto di opposizione si instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini della regola dell'onere probatorio stabilita dall'art. 2697 c.c., spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, incombendo sull'opponente la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate (v., oltre alle sentenze citate, anche
Cass., 8 settembre 1998 n. 8853; Cass., 17 novembre 1997 n.11417).
Alla luce di tale riparto dell'onere probatorio, può ritenersi che, nel presente giudizio, l'opposta abbia provato la sua pretesa, prima di tutto, sul presupposto della pacifica e documentata sussistenza del preventivo del contratto di appalto, sottoscritto in data 15.06.2017, posto a fondamento del credito dell'appaltatrice.
La sussistenza di tale scrittura privata è confortata dalle annotazioni effettuate dalle parti, in calce al suddetto preventivo dei lavori, che hanno ad oggetto le somme versate per lavori da eseguire e, in particolar modo, per determinati lavori già realizzati dalla ditta appaltatrice.
Peraltro, a sostegno della regolare esecuzione dei lavori si pongono: l'erogazione, ad opera della sig. ra delle somme, che la parte opponente non disconosce e, anzi, conferma qualificandole Parte_1 come somme elargita a titolo di acconto a saldo dell'intero preventivo e la sussistenza del certificato di collaudo del professionista abilitato, attestante la regolare esecuzione dei lavori.
L'opposto, inoltre, ha dato prova di aver fornito al committente la documentazione attestante la regolare esecuzione dei lavori e la funzionalità degli impianti realizzati.
All'uopo giova ricordare che il contratto di appalto è, in linea di principio, un contratto a forma libera non essendo soggetto ad alcun vincolo di forma e tale principio oltre a trovare conferma nel codice civile è stato avvalorato dalla giurisprudenza nella parte in cui statuisce che
“Il contratto d'appalto non è soggetto a rigore di forme e, pertanto, per la sua stipulazione non è richiesta la forma scritta, né ad substantiam, né ad probationem, potendo dunque essere concluso anche per facta concludentia.” (Cassazione civile, sez. I, 26/10/2009, n. 22616)
Specificamente, in ordine ai casi in cui vi è la mera allegazione di un preventivo del contratto d'appalto, la giurisprudenza ha statuito che, ove in tale preventivo sia presente la firma del destinatario e tutte le indicazioni su: data inizio lavori, modalità di esecuzione lavori, mancata indicazione dei termini di pagamento, potesse configurarsi come contratto di appalto dando con ciò diritto all'impresa ricorrente al risarcimento danni per recesso unilaterale dal contratto (da parte del presunto committente) ai sensi dell'articolo 1671 c.c.. (Corte di Cass. sentenza n. 14006 del 6 giugno
2017).
Ebbene, nel caso che ci occupa sussistono più elementi idonei a sostenere la sussistenza del credito vantato dalla parte opposta ed oggetto del decreto ingiuntivo: il preventivo con la ditta firmato dall'odierna opponente, con tutte le indicazioni richieste dalla giurisprudenza sopramenzionata;
il certificato di collaudo del geometra che attesta la totale esecuzione dei lavori Controparte_4 espletati ad opera d'arte; le dichiarazioni del geometra che, nell'ambito dell'udienza del 03.11.2023, dichiarava che la sig. non aveva sollevato mai alcuna contestazione ai lavori eseguiti ed, infine, Pt_1 le dichiarazioni del teste che avendo seguito la parte elettrica ed idraulica dei Testimone_1 lavori presso l'immobile della signora all'udienza del 13.02.2024, dichiarava che i lavori Parte_1
erano stati completati e che l'opponente non li ha contestati, indicandogli invece come procedere.
Conseguentemente, non vi è alcun dubbio sul fatto che i lavori appaltati siano stati, quantomeno per facta concludentia, accettati dall'appellante, atteso che è dimostrato e non contestato che la sig. ra man mano che i lavori venivano eseguiti, corrispondeva somme a titolo di acconto Parte_1 all'impresa.
Confermato, quindi, il diritto dell'appaltatrice a ricevere la residua parte di corrispettivo fatta oggetto di ingiunzione, occorre indagare se sussistono i vizi e le difformità dell'opera che integrano il suo inadempimento ed eventualmente accogliere la domanda di riduzione proposta dalla parte opponente.
Al riguardo è necessario evidenziare che il sig. e la sig.ra concordavano CP_1 Parte_1 due preventivi, per lavori diversi ed in periodi diversi, da svolgersi presso l'immobile della stessa, sito in Sant'Agata de' Goti (BN).
Un preventivo – oggetto del presente procedimento - riguardava i lavori di manutenzione dell'immobile per la somma complessiva di € 25.850,00, oltre interessi come per legge, alla quale va detratta la somma versata dalla sig.ra a titolo di acconto, di € 5.200,00, per un credito totale Pt_1 di € 20.650,00, oggetto del D.I. opposto;
mentre, un altro preventivo riguardava lavori di manutenzione balconi e realizzazione di portico da effettuarsi sempre presso l'immobile della sig.ra con un importo pari ad € 8.000,00, che però non è stato oggetto di causa. Pt_1
Invero, il decreto ingiuntivo opposto dall'odierna opponente ha avuto ad oggetto esclusivamente il primo preventivo.
Conseguentemente, il decreto ingiuntivo n. 2668/2019 ottenuto da parte opposta deve essere confermato, dando comunque atto della somma elargita dall'odierna opponente - a titolo di acconto a saldo dell'intero preventivo - non contestata dalle parti in causa, che a detta delle parti ammonta ad euro 5.200,00, mentre dalla disamina della documentazione in atti si evince che ammonterebbe ad euro 6.800,00.
Pertanto, si condanna la parte opponente al pagamento della somma di euro 18.850,00, a titolo di saldo dei lavori correttamente svolti dalla ditta G.E.S.A. di Fresa Antonio.
Considerato l'esito del giudizio e la complessità dello stesso, vanno compensate le spese di lite.
P.Q.M
il Tribunale di S. Maria C.V., definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto, identificato al n. 2668/2019, rubricato al R.G. n. 9421/2019, pubblicato da codesto Tribunale il 25.11.2019.
2) compensa interamente tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in S. Maria C.V., in data 13.06.2025
IL GIUDICE
GOP dott.ssa Carmela Sorgente