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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 30/04/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1325/2024 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MORICONI MASSIMO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 3.7.2000, trascritto nei
[...]
registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2000 Parte II Serie A n. 148, unione dalla quale sono nati due figli, in data 29.11.2000, e in data 18.4.2007, Persona_1 Controparte_2
e che con Sentenza n. 388/2022 del 15.7.2022 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza emessa in data 10.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8.1.2025, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 8.6.2020, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo specie riguardo il mantenimento della prole – tenuto conto che, nel corso del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età (segnatamente, in data 18.4.2025) –non è in contrasto CP_2 con l'interesse dei figli e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante, infine, la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Controparte_1
18.12.1977, in data 3.7.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n.
148 Parte II Serie A dell'anno 2000;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 3.7.2000, Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Roberto Riggio Presidente dott. Vincenzo Accardo Giudice dott. Pietro Enea Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1325/2024 R.G. Affari di Volontaria Giurisdizione vertente
TRA
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. MORICONI MASSIMO, rappresentante e difensore
E
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. DI MAURO FILIPPO, rappresentante e difensore
Ricorrenti
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
Interveniente necessario
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
Conclusioni delle parti: le parti chiedono la conferma delle condizioni stabilite nel ricorso congiunto
Il P.M. nulla oppone
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto i coniugi e Parte_1 Controparte_1
premettevano di avere contratto matrimonio concordatario il 3.7.2000, trascritto nei
[...]
registri degli Atti di matrimonio del comune di Gela, anno 2000 Parte II Serie A n. 148, unione dalla quale sono nati due figli, in data 29.11.2000, e in data 18.4.2007, Persona_1 Controparte_2
e che con Sentenza n. 388/2022 del 15.7.2022 il Tribunale di Gela aveva pronunciato la loro separazione personale.
Essendo trascorsi i termini di legge richiesti per addivenire alla cessazione degli effetti civili del matrimonio e non essendosi medio tempore riconciliati chiedevano la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni stabilite nel ricorso congiunto.
La causa, con ordinanza emessa in data 10.2.2025, a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare dell'8.1.2025, veniva, infine, rimessa al collegio per la decisione.
***
Deve, in primo luogo, trovare accoglimento la richiesta di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti in quanto sono trascorsi i termini richiesti dall'art. 3 L. 898/1970, ossia dodici mesi dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale, udienza celebrata in data 8.6.2020, senza che si sia ricostituita la comunione materiale e spirituale tra i coniugi.
Inoltre, la domanda proposta dalle parti deve essere accolta in quanto il contenuto negoziale dell'accordo specie riguardo il mantenimento della prole – tenuto conto che, nel corso del giudizio, il figlio ha raggiunto la maggiore età (segnatamente, in data 18.4.2025) –non è in contrasto CP_2 con l'interesse dei figli e non contiene atti dispositivi di diritti indisponibili né viola norme inderogabili.
Verificata la sussistenza di tutti i presupposti di legge – e non avendo il Pubblico Ministero proposto opposizione all'accoglimento delle conclusioni spiegate dalle parti – il collegio ritiene di poter prendere atto delle condizioni del divorzio proposte dalle parti nel ricorso introduttivo.
Stante, infine, la mancanza di una parte soccombente nulla deve essere disposto sulle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, uditi i procuratori delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunziando:
- DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
, nata a [...] il [...], e , nato a [...] il
[...] Controparte_1
18.12.1977, in data 3.7.2000, trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Gela al n.
148 Parte II Serie A dell'anno 2000;
- PRENDE ATTO delle condizioni della cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in data 3.7.2000, Parte_1 Controparte_1 indicate nel ricorso congiunto;
- DISPONE che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di Stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al d.P.R. 3 novembre 2000
n. 396, ai sensi dell'art. 152 septies disp.att. c.p.c.;
- NULLA sulle spese
Così deciso in Gela nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del Tribunale, il 30.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Pietro Enea Roberto Riggio