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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 18/06/2025, n. 818 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 818 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
VI OT Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 502/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18/6/2025, promossa da (c.f. , difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Elisabetta Di Mascio, nei confronti di (c.f. Controparte_1 C.F._2
), difeso dall'avv. Antonio Fraioli, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso depositato il 27/2/2025 dalla signora , con il quale l'istante ha agito Parte_1 CP_ in giudizio per ottenere la condanna dell' a versarle una quota dei ratei pensionistici spettanti al signor di suo ex consorte, di entità corrispondente all'assegno di CP_1 CP_1 mantenimento posto a carico dell'uomo nel decreto del Tribunale di Cassino n. 11118/24, emesso il
23/5/2024 ad esito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio instaurato dalle parti;
preso atto delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dal resistente;
rilevato che ai sensi dell'art. 473 bis. 37 c.p.c., in presenza di un inadempimento protrattosi per un periodo di almeno trenta giorni e previa messa in mora del debitore, il titolare dell'assegno di divorzio può agire direttamente nei confronti dei terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro in favore dell'obbligato, a prescindere dall'intervento del giudice, al fine di ottenere il versamento diretto nei suoi confronti delle somme dovute;
ritenuto, alla luce del contenuto della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022, laddove l'introduzione della norma si riconnette a esigenze di tutela del titolare del contributo e di deflazione del contenzioso, che si debba propendere per l'applicazione della norma codicistica di recente introduzione, come ammesso anche dalla ricorrente, a decorrere dal 28/2/2023, indipendentemente da rito applicabile al procedimento nel quale sono state adottate le relative statuizioni di condanna;
che anche a voler opinare il contrario, alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi in considerazione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 8, c. 3, della legge 898/1970, contenente un precetto, in relazione all'assegno di divorzio, di contenuto analogo a quello recepito dall'art. 473 bis.37 c.p.c. per ogni controversia familiare;
che per i motivi anzidetti l'iniziativa processuale della signora sia inammissibile per difetto di interesse Parte_1 ad agire;
che l'istante, di conseguenza, debba essere condannata al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 pe le cause di valore indeterminabile di ridotta complessità in € 1.800,00 (€ 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in ragione della definizione del contenzioso alla prima udienza di merito), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
vista l'ammissione del signor di al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa al n. 502/2025 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara l'inammissibilità della domanda di versamento diretto;
➢ condanna al pagamento in favore di di degli oneri di Parte_1 CP_1 Controparte_1 giudizio, stimabili in € 1.800,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 18/6/2025
il Presidente est.
VI OT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
VI OT Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Francesca Di Giorno giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 502/2025 del R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 18/6/2025, promossa da (c.f. , difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dall'avv. Elisabetta Di Mascio, nei confronti di (c.f. Controparte_1 C.F._2
), difeso dall'avv. Antonio Fraioli, con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
[...]
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Cassino letto il ricorso depositato il 27/2/2025 dalla signora , con il quale l'istante ha agito Parte_1 CP_ in giudizio per ottenere la condanna dell' a versarle una quota dei ratei pensionistici spettanti al signor di suo ex consorte, di entità corrispondente all'assegno di CP_1 CP_1 mantenimento posto a carico dell'uomo nel decreto del Tribunale di Cassino n. 11118/24, emesso il
23/5/2024 ad esito del giudizio di modifica delle condizioni di divorzio instaurato dalle parti;
preso atto delle eccezioni preliminari e di merito sollevate dal resistente;
rilevato che ai sensi dell'art. 473 bis. 37 c.p.c., in presenza di un inadempimento protrattosi per un periodo di almeno trenta giorni e previa messa in mora del debitore, il titolare dell'assegno di divorzio può agire direttamente nei confronti dei terzi tenuti a corrispondere periodicamente somme di denaro in favore dell'obbligato, a prescindere dall'intervento del giudice, al fine di ottenere il versamento diretto nei suoi confronti delle somme dovute;
ritenuto, alla luce del contenuto della Relazione illustrativa del d.lgs. n. 149/2022, laddove l'introduzione della norma si riconnette a esigenze di tutela del titolare del contributo e di deflazione del contenzioso, che si debba propendere per l'applicazione della norma codicistica di recente introduzione, come ammesso anche dalla ricorrente, a decorrere dal 28/2/2023, indipendentemente da rito applicabile al procedimento nel quale sono state adottate le relative statuizioni di condanna;
che anche a voler opinare il contrario, alle stesse conclusioni dovrebbe pervenirsi in considerazione dell'applicabilità alla fattispecie dell'art. 8, c. 3, della legge 898/1970, contenente un precetto, in relazione all'assegno di divorzio, di contenuto analogo a quello recepito dall'art. 473 bis.37 c.p.c. per ogni controversia familiare;
che per i motivi anzidetti l'iniziativa processuale della signora sia inammissibile per difetto di interesse Parte_1 ad agire;
che l'istante, di conseguenza, debba essere condannata al pagamento degli oneri di giudizio, stimabili in base ai parametri del D.M. n. 55/2014 pe le cause di valore indeterminabile di ridotta complessità in € 1.800,00 (€ 700,00 per la fase di studio, € 600,00 per la fase introduttiva, € 500,00 per le fasi di trattazione e decisione, unificate in ragione della definizione del contenzioso alla prima udienza di merito), oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali in misura di legge;
vista l'ammissione del signor di al patrocinio a spese dello Stato;
Controparte_1 CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa al n. 502/2025 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara l'inammissibilità della domanda di versamento diretto;
➢ condanna al pagamento in favore di di degli oneri di Parte_1 CP_1 Controparte_1 giudizio, stimabili in € 1.800,00, oltre a spese generali, accessori fiscali e contributi previdenziali dovuti per legge.
Cassino, 18/6/2025
il Presidente est.
VI OT