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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 08/11/2024, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1270 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1270 /2024 promossa da:
RICORRENTE
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO MANELLI,
RESISTENTE
, C.F. contumace Controparte_2 C.F._2
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Firenze, il giorno 22 maggio 2005, così come trascritto nel
pagina 1 di 3 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza e delle ulteriori conseguenziali incombenze, per fatto addebitabile alla sig.ra , per grave Controparte_2
violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Pubblico Ministero: Visto, apposizione del 28.06.24.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso ritualmente notificato, a chiesto lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto il 22.05.2005, a Firenze, con , trascritto nei Controparte_2 registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2005,
Parte I, atto n. 245.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dalla unione coniugale non sono nati figli;
(2) che la moglie ha abbandonato l'abitazione coniugale, per non farne più ritorno, fin dall'anno 2012, confessando di essere in attesa di un figlio da un altro uomo;
(3) di essersi separato con sentenza del Tribunale di Prato n. 393/2024 pubblicata il 16.05.2024 notificata ai sensi dell'art, 143 c.p.c. il 22.7-11.08.2024; (3) che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, venendo meno ogni comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi;
(4) che le condotte della convenuta rappresentano palesi motivi di addebito del divorzio.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 05.11.2024, all'esito dell'audizione personale del ricorrente, che ha dichiarato di voler divorziare, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituita.
La causa è stata quindi rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b
L.898/1970, come modificati dalla L. 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione R.G. 222/2023, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e senza che sia stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione;
al contrario, il ricorrente ha dichiarato che la convivenza è cessata nel 2011.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Domanda di addebito del divorzio - Parte ricorrente ha chiesto, altresì, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio per fatto addebitabile a . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la dichiarazione di addebito, può essere pronunciata, ove richiesto ed ove ne ricorrano le circostanze, esclusivamente nell'ambito del giudizio di separazione;
la domanda è dunque inammissibile, e comunque non provata, e deve essere respinta.
Spese di lite – Quanto alle spese del giudizio, non vi è luogo a provvedere perché la sentenza è emessa anche nell'interesse del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da CP_1
il 22.05.2005 a Firenze, trascritto nei registri dello
[...] Controparte_2
Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2005, Parte I, atto n.
245;
3. dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
4. nulla per le spese;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.11.2024 su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Lucia Schiaretti Presidente dott. Costanza comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1270 /2024 promossa da:
RICORRENTE
C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1 C.F._1
ALESSANDRO MANELLI,
RESISTENTE
, C.F. contumace Controparte_2 C.F._2
Pubblico Ministero – sede
INTERVENUTO NECESSARIO
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: voglia l'Ecc.mo Tribunale di Prato “dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Firenze, il giorno 22 maggio 2005, così come trascritto nel
pagina 1 di 3 Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Firenze, ordinando altresì all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda Sentenza e delle ulteriori conseguenziali incombenze, per fatto addebitabile alla sig.ra , per grave Controparte_2
violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”
Pubblico Ministero: Visto, apposizione del 28.06.24.
Ragioni in fatto ed in diritto
Con ricorso ritualmente notificato, a chiesto lo scioglimento del Controparte_1
matrimonio contratto il 22.05.2005, a Firenze, con , trascritto nei Controparte_2 registri dello Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2005,
Parte I, atto n. 245.
A sostegno del ricorso il ricorrente ha dedotto: (1) che dalla unione coniugale non sono nati figli;
(2) che la moglie ha abbandonato l'abitazione coniugale, per non farne più ritorno, fin dall'anno 2012, confessando di essere in attesa di un figlio da un altro uomo;
(3) di essersi separato con sentenza del Tribunale di Prato n. 393/2024 pubblicata il 16.05.2024 notificata ai sensi dell'art, 143 c.p.c. il 22.7-11.08.2024; (3) che lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente, venendo meno ogni comunione sia materiale che spirituale tra i coniugi;
(4) che le condotte della convenuta rappresentano palesi motivi di addebito del divorzio.
Alla prima udienza di comparizione, tenutasi in data 05.11.2024, all'esito dell'audizione personale del ricorrente, che ha dichiarato di voler divorziare, è stata dichiarata la contumacia della parte resistente, non costituita.
La causa è stata quindi rimessa immediatamente al Collegio per la decisione.
Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue.
Pronuncia di divorzio - Rileva il Tribunale che sussistono i presupposti per la pronuncia di scioglimento del matrimonio poiché ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 lett. b
L.898/1970, come modificati dalla L. 55/15. Sono decorsi i termini minimi previsti dalla legge dalla data nella quale i coniugi sono comparsi innanzi al Presidente del Tribunale che li ha autorizzati a vivere separati, nella procedura di separazione R.G. 222/2023, senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza e senza che sia stata eccepita da alcuna delle parti l'interruzione della separazione;
al contrario, il ricorrente ha dichiarato che la convivenza è cessata nel 2011.
pagina 2 di 3 Può pertanto ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere più ricostituita.
Domanda di addebito del divorzio - Parte ricorrente ha chiesto, altresì, di dichiarare lo scioglimento del matrimonio per fatto addebitabile a . Controparte_2
Ai sensi dell'art. 151 c.c., la dichiarazione di addebito, può essere pronunciata, ove richiesto ed ove ne ricorrano le circostanze, esclusivamente nell'ambito del giudizio di separazione;
la domanda è dunque inammissibile, e comunque non provata, e deve essere respinta.
Spese di lite – Quanto alle spese del giudizio, non vi è luogo a provvedere perché la sentenza è emessa anche nell'interesse del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da CP_1
il 22.05.2005 a Firenze, trascritto nei registri dello
[...] Controparte_2
Stato civile di detto Comune, nel registro atti di Matrimonio dell'anno 2005, Parte I, atto n.
245;
3. dichiara inammissibile la domanda di addebito proposta da parte ricorrente;
4. nulla per le spese;
5. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Firenze di procedere all'annotazione della presente sentenza trasmessa a cura della Cancelleria ed alle ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 06.11.2024 su relazione del Presidente, dott. Lucia
Schiaretti.
Il Presidente dott. Lucia Schiaretti
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.l.vo n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati.
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