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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 10/07/2025, n. 566 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 566 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. 637/2023
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 637/2023 R. G., promossa da
, IÀ (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rita La Rosa (con pec indicata), presso il cui studio, in PA (ME), Via Agliastri n. 34, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, nato a [...], il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._1
), e , nata a [...], in data [...] (C.F.:
[...] Controparte_2
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Sabina Giardina e CodiceFiscale_2
Paolo Starvaggi (con pec indicata), presso il cui studio, in Sant'Agata di Militello (ME), Via Michele Amari 3/E, sono elettivamente domiciliati, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 453/2023, emessa, in data 8 maggio 2023, dal Tribunale di PA, in composizione monocratica, in materia di risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni IÀ formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di PA (R.G. Controparte_2
1483/2014), esponendo che: in data 9 agosto 2013, alle ore 20.15 circa, mentre percorreva, a bordo dell'autovettura, di sua proprietà, Peugeot 206, tg. CZ 245 XH, condotta in quella circostanza dal marito, , la S.P. 162 di Sant'Agata di Militello, contrada Salarona, direzione monte- Controparte_1 mare, improvvisamente una valanga di fango e detriti aveva invaso la sede stradale, travolgendo l'autovettura e trascinandola oltre il guard-rail posto sul lato destro della carreggiata;
che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i Vigili del Fuoco, il Comando dei Carabinieri del N.O.R. di Sant'Agata di Militello e la Protezione Civile;
che l'attrice era stata immediatamente trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove era stata formulata la seguente diagnosi “Cervicalgia acuta, multiple contusioni, valido trauma spalla dx, trauma cranico non commativo, stato d'ansia reattivo, si applicano punti di sutura al ginocchio dx”, con prognosi di giorni dieci;
che, in data 19 agosto 2013, si era recata nuovamente al P.O. di Sant'Agata di Militello ove erano stati rimossi i punti di sutura nella gamba destra ed era stata riscontrata “cervicalgia in pregresso trauma colonna cervicale con assenza di lesioni ossee di natura traumatica”; che anche l'autovettura Peugeot, tg. CZ 245 XH, aveva riportato ingenti danni, per un ammontare di complessivo di € 6.335,36, tali da renderla inutilizzabile. Ciò premesso, chiedeva: “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa addebitabili esclusivamente alla , secondo le modalità Parte_2 indicate in narrativa;
2) Conseguentemente e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'odierna attrice i danni materiali e fisici subiti, e quindi, la somma di euro 20.444,48, o quella o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo…”. Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2014, adiva a sua volta il Tribunale Controparte_1 di PA (R.G. 2080/2014), esponendo i medesimi fatti e aggiungendo che, a seguito del sinistro, era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove gli era stato diagnosticato
“Trauma cranico non commotivo, cervicalgia post-traumatica, valida distorsione di ginocchio dx, multiple contusioni escoriate, punti di sutura cuoio capelluto”, con prognosi di giorni quattro;
che, in data 19 agosto 2013, si era recato nuovamente al P.O. di Sant'Agata di Militello ove veniva riscontrata “Cervicalgia post-traumatica. All'esame rx lieve riduzione fisiologica lordosi cervicale. Rimozione punti di sutura cuoio capelluto” con prognosi di giorni cinque. Ciò premesso, chiedeva: “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa addebitabili esclusivamente alla , secondo le modalità Parte_2 indicate in narrativa;
2) Conseguentemente e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'odierno attore i danni fisici subiti, e quindi, la somma di euro 19.583,00, o quella o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo…”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva, in entrambi i giudizi, la , Parte_2 chiedendo, preliminarmente, la riunione dei due distinti procedimenti incardinati dai coniugi, e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree per insussistenza della responsabilità dell'ente per i fatti occorsi e, in subordine, la limitazione della eventuale condanna nei limiti del giusto e del provato. Con ordinanza del 31 ottobre 2016, i due giudizi venivano quindi riuniti. Disposta la riunione dei due procedimenti, istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale chiesta dalle parti e CTU medica, con sentenza n. 455/2023, depositata in data 8 maggio 2023, il Tribunale di PA così provvedeva: “
1. In accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice , condanna la , in persona del Controparte_2 Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 2.437,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento sino al soddisfo, oltre alla somma di € 218,60 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e della somma complessiva di € 6.577,36, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. In accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore , Controparte_1 condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 1.592,47 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento sino al soddisfo, oltre alla somma di € 199,99 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute;
3. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di entrambi gli attori, creditori in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA. come per legge, oltre alla rifusione degli esborsi di lite pari ad € 288,23, da distarsi in favore della procuratrice, avv. Sabrina Giardina, dichiaratasene anticipataria ex art. 93 comma 1 c.p.c.
4. Pone in via definitiva le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate con separato decreto, a carico dell'ente convenuto, anche mediante rimborso agli attori di quelle anticipatamente corrisposte.” Avverso tale sentenza, ha proposto appello la , IÀ Pt_1 Parte_1 Parte_2
, chiedendo “In riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che il sinistro non
[...]
è ascrivibile a responsabilità della e, conseguentemente, respingere Parte_1 ogni domanda degli appellati poiché infondata in fatto e in diritto;
2) Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, sentire revocare la condanna della odierna appellante al risarcimento patrimoniali e non patrimoniali;
3) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata perché viziata da travisamento dei fatti e da omessa e/o contraddittoria motivazione. 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio” Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata il 12 maggio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alle eccezioni di carattere preliminare formulate dagli appellati, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e, certamente, non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Errata ricostruzione da parte del primo giudice dei fatti di causa ed erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.”. Ha lamentato che il primo giudice aveva omesso di considerare la circostanza, pacificamente acquisita agli atti di causa, che in data 9 agosto 2013, data in cui si era verificato il sinistro oggetto di causa, si era abbattuto, sulla zona di S. Agata Militello, un nubifragio violentissimo che aveva fatto registrare danni in gran parte della Provincia di tali anche da essere riportati in numerosi quotidiani locali (cfr. documentazione Pt_1 fotografica prodotta in atti e articoli della Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia). La valutazione corretta di tale circostanza avrebbe dovuto escludere, a dire dell'appellante, qualsivoglia responsabilità dell'ente convenuto, attesa la imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, integrante il caso fortuito o la forza maggiore, che elide il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno. Nella fattispecie, il giorno del sinistro il violentissimo temporale aveva impedito alle canalette per lo scolo delle acque, ostruite dalla fanghiglia e dai detriti, di smaltire le acque piovane, causando la frana che aveva travolto l'autovettura degli appellati. Il motivo è infondato. Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza, la cui prova è a carico del danneggiato, di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurita all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/05/2023, n. 14930). Mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Come pure costantemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non IÀ su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, primo periodo, del c.p., come causa esclusiva di tale evento” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32544). Nel caso in esame, pur non contestando la dinamica del sinistro descritta negli atti introduttivi del sinistro, l'appellante ha lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere che l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento atmosferico verificatosi nella zona di S. Agata di Militello, il giorno del sinistro, integrante il caso fortuito o la forza maggiore, avrebbe eliso il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno, pacificamente accertato nel corso del giudizio di primo grado, in cui era emerso che l'autovettura degli attori era stata travolta da una frana proveniente dal tornante sovrastante il tratto di strada teatro del sinistro, generata dal fatto che l'acqua piovana, deviata dalla cunetta ostruita da detriti, si fosse infiltrata nel manto stradale. In proposito, tuttavia, occorre osservare che, secondo il risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riconducibilità di eventi naturali - e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482). E' stato precisato che, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra “forte temporale”,
“nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché “il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”. In tale ottica, dunque, l'accertamento del “caso fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico, in particolare, i dati c.d. pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. Né, in linea di principio, la presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità può ritenersi provata per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, poiché le leggi sulla protezione civile, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la “calamità naturale”, che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate (come IÀ evidenziato) sulla base di elementi di prova concreti e specifici (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31/05/2019, n. 14861). Nel solco di tale orientamento, le più recenti pronunce della Corte Suprema di Cassazione hanno precisato come tali dati obiettivi, che devono essere ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), debbano essere riferiti ad un lasso temporale amplissimo - quanto meno di numerosi decenni - e non limitato ad un limitato intervallo temporale. In proposito, è stato affermato che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode)
- con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. Civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643; cfr. Cass. Civ., sez. III, 11/02/2022, n. 4588, che in motivazione ha precisato che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche). Nella specie, nessun dato pluviometrico è stato fornito dalla , che Parte_2 consenta di ritenere la sussistenza dei caratteri della eccezionalità e della imprevedibilità del fenomeno atmosferico che, il 9 agosto 2013, ha colpito il Comune di Sant'Agata di Militello, né tali caratteri possono evincersi dal solo fatto che, come evidenziato dall'appellante, il violento nubifragio abbia fatto registrare danni in gran parte della Provincia di tali da essere riportati in numerosi Pt_1 quotidiani locali.
2. Quanto sin qui esposto induce a ritenere infondato anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha dedotto “Carenza di motivazione. Omissione di valutazione delle risultanze istruttorie. Error in iudicando”, lamentando l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di alcune emergenze probatorie, che, a dire dell'appellante, avrebbero dimostrato come l'ente custode della strada avesse mantenuto una condotta diligente, adottando la più scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso e smaltimento delle acque piovane, consentendo di superare la presunzione di colpa a proprio carico, e come l'otturazione dei canali di scolo, responsabile del sinistro, fosse stata una conseguenza della eccezionale intensità del fenomeno temporalesco, avvalorando la tesi dell'assoluta esclusione di responsabilità da parte della Parte_1 nella produzione del sinistro, ascrivibile, in via esclusiva, alle avverse condizioni
[...] metereologiche che avevano interessato il nella serata del 9 agosto Controparte_3
2013, configuranti quel “caso fortuito” che esonera il custode da ogni responsabilità in merito all'evento lesivo. Ha evidenziato, in particolare, l'appellante che , cantoniere incaricato della Parte_3 manutenzione della strada, aveva riferito che, un mese prima dell'incidente, aveva provveduto ad effettuare il decespugliamento delle cunette e dei margini stradali proprio sul tratto di strada interessato dal sinistro, circostanza confermata dal teste , responsabile dell'ufficio Testimone_1 relativo alla gestione degli operatori stradali e della manutenzione ordinaria delle strade provinciali agricole, che aveva confermato che, nell'agosto del 2013, si era abbattuto un violento nubifragio nella zona di Sant'Agata di Militello, causando danni in tutto il territorio provinciale. Tali argomentazioni, tuttavia, non appaiono convincenti atteso che, come IÀ evidenziato, a prescindere dall'attività di manutenzione e pulizia effettuata in prossimità dell'evento dannoso (peraltro, effettuata un mese prima e consistita nel decespugliamento delle cunette e dei margini stradali), l'ente custode della strada non ha provato l'eccezionalità ed imprevedibilità oggettiva del temporale abbattutosi su Sant'Agata di Militello in data 9 agosto 2013, per cui deve ritenersi che il sistema di deflusso e smaltimento delle acque piovane predisposto dall'ente non fosse adeguato a fronteggiare i prevedibili fenomeni atmosferici di particolare intensità, tanto che, come pacificamente accertato nel corso del giudizio, l'acqua piovana, deviata dalla cunetta ostruita da detriti, si era infiltrata nel manto stradale, nel tornante sovrastante il tratto di strada teatro del sinistro, causando la frana che aveva travolto l'autovettura degli attori. Frana che, pertanto, il custode avrebbe potuto, e dovuto, evitare con l'uso della diligenza adeguata alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo di gravame, con cui l'appellante si duole, peraltro in modo estremamente generico, della errata condanna al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio.
******* Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, senza aumento (facoltativo) per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto dalla (IÀ , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 455/2023 emessa, in data 8 maggio 2023, dal Tribunale di PA, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Seconda Sezione Civile REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da Dott. Giuseppe Minutoli Presidente Dott. Antonino Zappalà Consigliere Dott. Silvana Cannizzaro Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile, in grado di appello, iscritta al n. 637/2023 R. G., promossa da
, IÀ (C.F. ), in Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 persona del Sindaco pro-tempore, rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Rita La Rosa (con pec indicata), presso il cui studio, in PA (ME), Via Agliastri n. 34, è elettivamente domiciliata;
Appellante contro
, nato a [...], il [...] (C.F.: Controparte_1 C.F._1
), e , nata a [...], in data [...] (C.F.:
[...] Controparte_2
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dagli Avv.ti Sabina Giardina e CodiceFiscale_2
Paolo Starvaggi (con pec indicata), presso il cui studio, in Sant'Agata di Militello (ME), Via Michele Amari 3/E, sono elettivamente domiciliati, Appellati OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 453/2023, emessa, in data 8 maggio 2023, dal Tribunale di PA, in composizione monocratica, in materia di risarcimento danni. CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con cui i procuratori delle parti costituite hanno insistito nelle conclusioni IÀ formulate in atti ed hanno chiesto che la causa fosse decisa. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione ritualmente notificato, adiva il Tribunale di PA (R.G. Controparte_2
1483/2014), esponendo che: in data 9 agosto 2013, alle ore 20.15 circa, mentre percorreva, a bordo dell'autovettura, di sua proprietà, Peugeot 206, tg. CZ 245 XH, condotta in quella circostanza dal marito, , la S.P. 162 di Sant'Agata di Militello, contrada Salarona, direzione monte- Controparte_1 mare, improvvisamente una valanga di fango e detriti aveva invaso la sede stradale, travolgendo l'autovettura e trascinandola oltre il guard-rail posto sul lato destro della carreggiata;
che, sul luogo del sinistro, erano intervenuti i Vigili del Fuoco, il Comando dei Carabinieri del N.O.R. di Sant'Agata di Militello e la Protezione Civile;
che l'attrice era stata immediatamente trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove era stata formulata la seguente diagnosi “Cervicalgia acuta, multiple contusioni, valido trauma spalla dx, trauma cranico non commativo, stato d'ansia reattivo, si applicano punti di sutura al ginocchio dx”, con prognosi di giorni dieci;
che, in data 19 agosto 2013, si era recata nuovamente al P.O. di Sant'Agata di Militello ove erano stati rimossi i punti di sutura nella gamba destra ed era stata riscontrata “cervicalgia in pregresso trauma colonna cervicale con assenza di lesioni ossee di natura traumatica”; che anche l'autovettura Peugeot, tg. CZ 245 XH, aveva riportato ingenti danni, per un ammontare di complessivo di € 6.335,36, tali da renderla inutilizzabile. Ciò premesso, chiedeva: “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa addebitabili esclusivamente alla , secondo le modalità Parte_2 indicate in narrativa;
2) Conseguentemente e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'odierna attrice i danni materiali e fisici subiti, e quindi, la somma di euro 20.444,48, o quella o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo…”. Con atto di citazione notificato il 24 novembre 2014, adiva a sua volta il Tribunale Controparte_1 di PA (R.G. 2080/2014), esponendo i medesimi fatti e aggiungendo che, a seguito del sinistro, era stato trasportato al P.S. dell'Ospedale di Sant'Agata di Militello, ove gli era stato diagnosticato
“Trauma cranico non commotivo, cervicalgia post-traumatica, valida distorsione di ginocchio dx, multiple contusioni escoriate, punti di sutura cuoio capelluto”, con prognosi di giorni quattro;
che, in data 19 agosto 2013, si era recato nuovamente al P.O. di Sant'Agata di Militello ove veniva riscontrata “Cervicalgia post-traumatica. All'esame rx lieve riduzione fisiologica lordosi cervicale. Rimozione punti di sutura cuoio capelluto” con prognosi di giorni cinque. Ciò premesso, chiedeva: “1) Ritenere e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa addebitabili esclusivamente alla , secondo le modalità Parte_2 indicate in narrativa;
2) Conseguentemente e, per l'effetto, condannare la convenuta a risarcire all'odierno attore i danni fisici subiti, e quindi, la somma di euro 19.583,00, o quella o di quella maggiore o minore somma che risulterà dovuta, per le causali di cui in narrativa, oltre rivalutazione e interessi sulla somma rivalutata dalla data del sinistro al soddisfo…”. Instaurato il contraddittorio, si costituiva, in entrambi i giudizi, la , Parte_2 chiedendo, preliminarmente, la riunione dei due distinti procedimenti incardinati dai coniugi, e, nel merito, il rigetto di tutte le domande attoree per insussistenza della responsabilità dell'ente per i fatti occorsi e, in subordine, la limitazione della eventuale condanna nei limiti del giusto e del provato. Con ordinanza del 31 ottobre 2016, i due giudizi venivano quindi riuniti. Disposta la riunione dei due procedimenti, istruita la causa mediante l'espletamento della prova testimoniale chiesta dalle parti e CTU medica, con sentenza n. 455/2023, depositata in data 8 maggio 2023, il Tribunale di PA così provvedeva: “
1. In accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attrice , condanna la , in persona del Controparte_2 Parte_1 legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 2.437,31 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento sino al soddisfo, oltre alla somma di € 218,60 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute e della somma complessiva di € 6.577,36, a titolo di danno patrimoniale, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla data della domanda sino al soddisfo;
2. In accoglimento della domanda risarcitoria formulata dall'attore , Controparte_1 condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, Parte_1 in favore dell'attore, a titolo di danno non patrimoniale, della somma complessiva di € 1.592,47 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla data dell'evento sino al soddisfo, oltre alla somma di € 199,99 a titolo di rimborso delle spese mediche sostenute;
3. Condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di entrambi gli attori, creditori in solido, delle spese di lite che liquida in complessivi € 5.077,00, oltre al rimborso delle spese generali (15%), IVA e CPA. come per legge, oltre alla rifusione degli esborsi di lite pari ad € 288,23, da distarsi in favore della procuratrice, avv. Sabrina Giardina, dichiaratasene anticipataria ex art. 93 comma 1 c.p.c.
4. Pone in via definitiva le spese di CTU, come provvisoriamente liquidate con separato decreto, a carico dell'ente convenuto, anche mediante rimborso agli attori di quelle anticipatamente corrisposte.” Avverso tale sentenza, ha proposto appello la , IÀ Pt_1 Parte_1 Parte_2
, chiedendo “In riforma della sentenza appellata, ritenere e dichiarare che il sinistro non
[...]
è ascrivibile a responsabilità della e, conseguentemente, respingere Parte_1 ogni domanda degli appellati poiché infondata in fatto e in diritto;
2) Per l'effetto, in accoglimento del presente appello, sentire revocare la condanna della odierna appellante al risarcimento patrimoniali e non patrimoniali;
3) Ritenere e dichiarare la nullità della sentenza impugnata perché viziata da travisamento dei fatti e da omessa e/o contraddittoria motivazione. 4) Condannare gli appellati al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio” Instaurato il contraddittorio, si sono costituiti in giudizio e , Controparte_1 Controparte_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello, ex art. 348 bis c.p.c., e, nel merito, l'infondatezza dei motivi di gravame, di cui hanno chiesto il rigetto, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese processuali del grado. A seguito della trattazione, con ordinanza, ex art. 352 c.p.c., comunicata il 12 maggio 2025, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE In merito alle eccezioni di carattere preliminare formulate dagli appellati, occorre osservare che l'appello presenta i requisiti di forma di cui all'art. 342 c.p.c. e appare motivato - essendo stati indicati i capi della decisione impugnati, le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal primo giudice e le violazioni di legge denunciate - e, certamente, non manifestamente infondato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 348 bis c.p.c.
1. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha dedotto “Errata ricostruzione da parte del primo giudice dei fatti di causa ed erronea applicazione dell'art. 2051 c.c.”. Ha lamentato che il primo giudice aveva omesso di considerare la circostanza, pacificamente acquisita agli atti di causa, che in data 9 agosto 2013, data in cui si era verificato il sinistro oggetto di causa, si era abbattuto, sulla zona di S. Agata Militello, un nubifragio violentissimo che aveva fatto registrare danni in gran parte della Provincia di tali anche da essere riportati in numerosi quotidiani locali (cfr. documentazione Pt_1 fotografica prodotta in atti e articoli della Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia). La valutazione corretta di tale circostanza avrebbe dovuto escludere, a dire dell'appellante, qualsivoglia responsabilità dell'ente convenuto, attesa la imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento, integrante il caso fortuito o la forza maggiore, che elide il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno. Nella fattispecie, il giorno del sinistro il violentissimo temporale aveva impedito alle canalette per lo scolo delle acque, ostruite dalla fanghiglia e dai detriti, di smaltire le acque piovane, causando la frana che aveva travolto l'autovettura degli appellati. Il motivo è infondato. Occorre premettere, in diritto, che la responsabilità, ex art. 2051 c.c., dell'ente proprietario o gestore di una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza, la cui prova è a carico del danneggiato, di un nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, tale che la prima si sia inserita, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che ha portato all'evento e non abbia rappresentato una mera circostanza esterna, o neutra, o elemento passivo di una serie causale che si sia esaurita all'interno e nel collegamento di altri e diversi fattori (cfr. Cass. Civ., sez. III, 29/05/2023, n. 14930). Mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità. Come pure costantemente precisato dalla Suprema Corte di Cassazione “La responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva - in quanto si fonda unicamente sulla dimostrazione del nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, non IÀ su una presunzione di colpa del custode - e può essere esclusa o dalla prova del caso fortuito (che appartiene alla categoria dei fatti giuridici), senza intermediazione di alcun elemento soggettivo, oppure dalla dimostrazione della rilevanza causale, esclusiva o concorrente, alla produzione del danno delle condotte del danneggiato o di un terzo (rientranti nella categoria dei fatti umani), caratterizzate, rispettivamente, la prima dalla colpa ex articolo 1227 del c.c. o, indefettibilmente, la seconda dalle oggettive imprevedibilità e non prevenibilità rispetto all'evento pregiudizievole. Tanto comporta che la prova liberatoria che il custode è onerato di dare, nell'ipotesi in cui il danneggiato abbia dimostrato il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l'evento dannoso, non può avere ad oggetto l'assenza di colpa, ma piuttosto la sussistenza di un fatto (fortuito in senso stretto) o di un atto (del danneggiato o del terzo) che si pone esso stesso in relazione causale con l'evento di danno, caratterizzandosi, ai sensi dell'articolo 41, comma 2, primo periodo, del c.p., come causa esclusiva di tale evento” (ex multis, Cass. Civ., sez. III, 14 dicembre 2024, n. 32544). Nel caso in esame, pur non contestando la dinamica del sinistro descritta negli atti introduttivi del sinistro, l'appellante ha lamentato che il primo giudice avrebbe dovuto ritenere che l'imprevedibilità ed inevitabilità dell'evento atmosferico verificatosi nella zona di S. Agata di Militello, il giorno del sinistro, integrante il caso fortuito o la forza maggiore, avrebbe eliso il nesso di causalità fra la cosa in custodia e il danno, pacificamente accertato nel corso del giudizio di primo grado, in cui era emerso che l'autovettura degli attori era stata travolta da una frana proveniente dal tornante sovrastante il tratto di strada teatro del sinistro, generata dal fatto che l'acqua piovana, deviata dalla cunetta ostruita da detriti, si fosse infiltrata nel manto stradale. In proposito, tuttavia, occorre osservare che, secondo il risalente e consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, la riconducibilità di eventi naturali - e, segnatamente, di precipitazioni atmosferiche - dotati di intensità tale da costituire la causa da sola sufficiente a determinare l'evento dannoso, all'ipotesi di caso fortuito, di cui alla fattispecie legale disciplinata all'art. 2051 c.c., è condizionata al possesso da parte di tali fenomeni dei caratteri dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità, essendo l'inevitabilità, invece, un carattere intrinseco all'essenza dell'evento atmosferico;
tuttavia, giacché, relativamente ad un fenomeno naturale, l'eccezionalità, intesa come ricorrenza saltuaria, non è di per sé sola sufficiente a configurare l'esimente del caso fortuito, a tal fine occorrerà verificare la sussistenza dei caratteri dell'eccezionalità oggettiva e dell'imprevedibilità oggettiva, da accertarsi con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (c.d. dati pluviometrici) riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale dovrà essere considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. III, 01/02/2018, n. 2482). E' stato precisato che, al fine di poter ascrivere le precipitazioni atmosferiche nell'anzidetta ipotesi di esclusione della responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la distinzione tra “forte temporale”,
“nubifragio” o “calamità naturale” non rientra nel novero delle nozioni di comune esperienza ma - in relazione alla intensità ed eccezionalità (in senso statistico) del fenomeno - presuppone un giudizio da formulare soltanto sulla base di elementi di prova concreti e specifici e con riguardo al luogo ove da tali eventi sia derivato un evento dannoso (Cass. n. 522 del 1987); ciò anche perché “il discorso sulla prevedibilità maggiore o minore di una pioggia a carattere alluvionale certamente impone oggi, in considerazione dei noti dissesti idrogeologici che caratterizzano il nostro Paese, criteri di accertamento improntati ad un maggior rigore, poiché è chiaro che non si possono più considerare come eventi imprevedibili alcuni fenomeni atmosferici che stanno diventando sempre più frequenti e, purtroppo, drammaticamente prevedibili”. In tale ottica, dunque, l'accertamento del “caso fortuito”, rappresentato dall'evento naturale delle precipitazioni atmosferiche, deve essere essenzialmente orientato da dati scientifici di stampo statistico, in particolare, i dati c.d. pluviometrici, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia. Né, in linea di principio, la presenza dei requisiti dell'eccezionalità e dell'imprevedibilità può ritenersi provata per il solo fatto che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, poiché le leggi sulla protezione civile, nel definire la tipologia degli eventi suscettibili di intervento, fanno riferimento al danno (o al pericolo di danno) ed alla straordinarietà dei mezzi destinati a farvi fronte ma non alle caratteristiche intrinseche degli eventi che di quel danno siano causa o concausa;
sicché, la “calamità naturale”, che determina lo stato d'emergenza, non costituisce di per sé un evento eccezionale e imprevedibile, pur potendo essere determinata anche da eventi di tal natura, le cui caratteristiche devono essere accertate (come IÀ evidenziato) sulla base di elementi di prova concreti e specifici (cfr. Cass. Civ., sez. III, 31/05/2019, n. 14861). Nel solco di tale orientamento, le più recenti pronunce della Corte Suprema di Cassazione hanno precisato come tali dati obiettivi, che devono essere ritualmente somministrati dalla parte onerata (cioè dal custode), debbano essere riferiti ad un lasso temporale amplissimo - quanto meno di numerosi decenni - e non limitato ad un limitato intervallo temporale. In proposito, è stato affermato che “Le precipitazioni atmosferiche integrano l'ipotesi di caso fortuito, ai sensi dell'art. 2051 c.c. quando assumono i caratteri dell'imprevedibilità oggettiva e dell'eccezionalità, da accertarsi - sulla base delle prove offerte dalla parte onerata (cioè, il custode)
- con indagine orientata essenzialmente da dati scientifici di tipo statistico (i cc.dd. dati pluviometrici) di lungo periodo, riferiti al contesto specifico di localizzazione della res oggetto di custodia, la quale va considerata nello stato in cui si presenta al momento dell'evento atmosferico, restando, invece, irrilevanti i profili relativi alla diligenza osservata dal custode in ordine alla realizzazione e manutenzione dei sistemi di deflusso delle acque piovane” (Cass. Civ., sez. III, 23/11/2023, n. 32643; cfr. Cass. Civ., sez. III, 11/02/2022, n. 4588, che in motivazione ha precisato che, per poter definire eccezionale il fenomeno, lo stesso deve essere suscettibile di ripetersi dopo intervalli misurabili non in anni, ma in molti decenni, sì che il relativo accertamento prescinde dalla considerazione isolata del singolo episodio e deve invece essere inquadrato in una rilevazione statistica di lungo periodo, che è la sola idonea ad oggettivizzarne le caratteristiche). Nella specie, nessun dato pluviometrico è stato fornito dalla , che Parte_2 consenta di ritenere la sussistenza dei caratteri della eccezionalità e della imprevedibilità del fenomeno atmosferico che, il 9 agosto 2013, ha colpito il Comune di Sant'Agata di Militello, né tali caratteri possono evincersi dal solo fatto che, come evidenziato dall'appellante, il violento nubifragio abbia fatto registrare danni in gran parte della Provincia di tali da essere riportati in numerosi Pt_1 quotidiani locali.
2. Quanto sin qui esposto induce a ritenere infondato anche il secondo motivo di gravame, con cui l'appellante ha dedotto “Carenza di motivazione. Omissione di valutazione delle risultanze istruttorie. Error in iudicando”, lamentando l'omessa valutazione, da parte del primo giudice, di alcune emergenze probatorie, che, a dire dell'appellante, avrebbero dimostrato come l'ente custode della strada avesse mantenuto una condotta diligente, adottando la più scrupolosa manutenzione e pulizia dei sistemi di deflusso e smaltimento delle acque piovane, consentendo di superare la presunzione di colpa a proprio carico, e come l'otturazione dei canali di scolo, responsabile del sinistro, fosse stata una conseguenza della eccezionale intensità del fenomeno temporalesco, avvalorando la tesi dell'assoluta esclusione di responsabilità da parte della Parte_1 nella produzione del sinistro, ascrivibile, in via esclusiva, alle avverse condizioni
[...] metereologiche che avevano interessato il nella serata del 9 agosto Controparte_3
2013, configuranti quel “caso fortuito” che esonera il custode da ogni responsabilità in merito all'evento lesivo. Ha evidenziato, in particolare, l'appellante che , cantoniere incaricato della Parte_3 manutenzione della strada, aveva riferito che, un mese prima dell'incidente, aveva provveduto ad effettuare il decespugliamento delle cunette e dei margini stradali proprio sul tratto di strada interessato dal sinistro, circostanza confermata dal teste , responsabile dell'ufficio Testimone_1 relativo alla gestione degli operatori stradali e della manutenzione ordinaria delle strade provinciali agricole, che aveva confermato che, nell'agosto del 2013, si era abbattuto un violento nubifragio nella zona di Sant'Agata di Militello, causando danni in tutto il territorio provinciale. Tali argomentazioni, tuttavia, non appaiono convincenti atteso che, come IÀ evidenziato, a prescindere dall'attività di manutenzione e pulizia effettuata in prossimità dell'evento dannoso (peraltro, effettuata un mese prima e consistita nel decespugliamento delle cunette e dei margini stradali), l'ente custode della strada non ha provato l'eccezionalità ed imprevedibilità oggettiva del temporale abbattutosi su Sant'Agata di Militello in data 9 agosto 2013, per cui deve ritenersi che il sistema di deflusso e smaltimento delle acque piovane predisposto dall'ente non fosse adeguato a fronteggiare i prevedibili fenomeni atmosferici di particolare intensità, tanto che, come pacificamente accertato nel corso del giudizio, l'acqua piovana, deviata dalla cunetta ostruita da detriti, si era infiltrata nel manto stradale, nel tornante sovrastante il tratto di strada teatro del sinistro, causando la frana che aveva travolto l'autovettura degli attori. Frana che, pertanto, il custode avrebbe potuto, e dovuto, evitare con l'uso della diligenza adeguata alla natura, alla funzione della cosa e alle circostanze del caso concreto. Ne segue il rigetto dell'appello, con conseguente conferma della sentenza appellata, potendosi ritenere assorbito l'ulteriore motivo di gravame, con cui l'appellante si duole, peraltro in modo estremamente generico, della errata condanna al risarcimento dei danni e alle spese del giudizio.
******* Dal rigetto dell'appello consegue, in ossequio alla regola della soccombenza, la condanna dell'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese processuali del presente grado del giudizio, che - in base ai parametri tariffari di cui al D. M. n. 55/2014 (come modificato da ultimo con D. M. n. 147/22), avuto riguardo al valore della controversia e applicando i valori tariffari minimi, in considerazione della natura delle questioni trattate e della entità delle rese prestazioni difensive - si liquidano in complessivi € 2.906,00 (di cui € 567,00, per la fase di studio, € 461,00, per la fase introduttiva, € 922,00, per la fase di trattazione, ed € 956,00 per la fase decisionale), per compensi, senza aumento (facoltativo) per la presenza di più parti aventi la medesima posizione processuale, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge. Occorre dare atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di “un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione… a norma del comma 1 bis”, con la precisazione che “l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito” della presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, pronunciando sull'appello proposto dalla (IÀ , in persona del legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, avverso la sentenza n. 455/2023 emessa, in data 8 maggio 2023, dal Tribunale di PA, così provvede:
- Rigetta l'appello, confermando la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore degli appellati, delle spese del presente grado del giudizio, liquidate in complessivi € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali, i.v.a. e c.p.a., secondo legge;
- Dà atto della sussistenza dei presupposti, ex art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Messina, nella camera di consiglio del 10 luglio 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
(Dott.ssa Silvana Cannizzaro) (Dott. Giuseppe Minutoli)