CA
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 29/09/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI SEZIONE LAVORO Composta da Dott. Marcello Giacalone Presidente rel Dott.ssa Cristina Fois Consigliere Dott.ssa Doriana Meloni Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 61 del Ruolo Generale Lavoro per l'anno 2025 fra:
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec dello studio degli avv.ti Mario Ignazio Altana e Gerardo Email_1 Pileci che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO Controparte_2 domiciliato elettivamente presso gli indirizzi pec avv. iuffrè.it e Email_2 iuffrè.it rispettivamente dell'avv. Prof. Email_3 Email_4 Enrico Mastinu e dell'avv. Franco Pilia che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente in forza di procura in atti, antistataria APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE All'udienza del 24.9.2025, la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE 1) contrariis reiectis;
in via principale: 2) riformare la sentenza n. 269/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, non notificata, resa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio n. 317/2024 R.G. LAV e per l'effetto, accertata la sussistenza degli elementi per la giusta causa di licenziamento, confermare il licenziamento ex art. 2119 c.c., assolvendo il dalle avverse CP_1 pretese;
in subordine: 3) riformare la sentenza n. 269/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, non notificata, resa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio n. 317/2024 R.G. LAV e per l'effetto, accertata la sussistenza degli elementi per il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, confermare il licenziamento, assolvendo il dalle avverse pretese;
in ulteriore subordine: CP_1 4) riformare la sentenza n. 269/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, non notificata, resa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio n. 317/2024 R.G. LAV e per l'effetto, accertata la sussistenza degli elementi ex art. 2118 c.c., confermare il licenziamento per “giustificatezza”, respingendo altresì la domanda di indennità ex art. 31 CCNL FICEI, assolvendo il dalle avverse CP_1
1 pretese;
in via riconvenzionale: 5) in accoglimento della conclusione sub 2), condannare il Dott. alla restituzione in favore del della Controparte_2 CP_1 somma S. E. & O. di € 24.251,50 calcolata al netto delle trattenute di Legge, relativa agli stipendi percepiti dallo stesso, dal 24 maggio 2023 alla decorrenza dell'intimato licenziamento;
6) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali;
7) si chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che diritti onorari e le spese, eventualmente liquidate in sentenza, vengano distratte in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO in via principale: rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto, per l'effetto confermando le statuizioni della appellata sentenza n. 269/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro in data 2 dicembre 2024, che hanno accolto il ricorso di primo grado dell'ing. con Controparte_2 vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse;
in via subordinata condizionata: riformare il capo della sentenza di primo grado n. 269/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro in data 2 dicembre 2024 che ha rigettato la domanda svolta dall'ing. volta a ottenere una declaratoria di Controparte_2 nullità del licenziamento e la condanna del a reintegrare il Controparte_3 medesimo ing. e a retribuirlo fino a effettiva reintegrazione in applicazione CP_2 dell'art. 54 bis, c. 8, d.lgs. 165/2001, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse;
in via ulteriormente subordinata condizionata: riformare il capo della sentenza di primo grado n. 269/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro in data 2 dicembre 2024 che ha rigettato la domanda svolta dall'ing. volta a ottenere una declaratoria di nullità del licenziamento ai sensi CP_2 dell'art. 1345 cod civ e dell'art. 18, c. 1, l 300/1970 e la condanna del CP_3 a reintegrare il medesimo ing. e a retribuirlo fino a effettiva
[...] CP_2 reintegrazione, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse;
in via di ultimo subordine: accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di licenziamento allegata dal , condannando quest'ultimo a Controparte_3 corrispondere all'ing. l'indennità di mancato preavviso, pari a Controparte_2 dodici mensilità di retribuzione, e così per un importo complessivo di euro 149.028,00, oltre accessori fino al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: "Con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'ing. ha Controparte_2 convenuto in giudizio il Controparte_4
così concludendo:“in via immediata e cautelare ai sensi
[...] dell'art. 19 c, 4, d.lgs. 24/2023 - adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata dall'ing. ivi compresi a carico del resistente il Controparte_2 CP_3 risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del
2 medesimo; nel merito in via principale - dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente, in quanto avente natura ritorsiva, con condanna del
resistente a reintegrare in servizio l'ing. e a CP_3 Controparte_2 corrispondergli tutte le retribuzioni maturate, commisurate a euro mensili 13.339,00, a decorrere dal giorno 24 maggio 2023 (data della contestazione disciplinare e di decorrenza dell'intimato licenziamento) fino all'effettiva reintegrazione, salva l'opzione prevista dal c. 4 dell'art. 18, l. 300/1970; in via di subordine – dichiarare ingiustificato il licenziamento impugnato, condannando il
resistente a reintegrare l'ing. e a corrispondergli CP_3 Controparte_2 tutte le retribuzioni maturate, commisurate a euro mensili 13.339,00, a decorrere dal giorno 24 maggio 2023 (data della contestazione disciplinare e di decorrenza dell'intimato licenziamento) fino all'effettiva reintegrazione, salva l'opzione prevista dall'art. 31 del ccnl applicato al rapporto di lavoro, pari a ventisei mensilità e così per un totale di euro 346.814,00, oltre accessori ai sensi di legge. in via di ulteriore subordine - accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa allegata dal resistente, condannando quest'ultimo a CP_3 corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso, pari dodici mensilità di retribuzione, e così per un importo complessivo di euro 149.028,00, oltre accessori fino al saldo. In ogni caso, vinte le spese (comprensive del contributo unificato di iscrizione a ruolo) e gli onorari di causa, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscossi.” A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: - Di essere stato dipendente del CP_1
dal 17 luglio 2014. Dal 1° maggio 2017, di essere stato inquadrato nella
[...] categoria dirigenziale;
Che con nota prot. 4112 del 24 maggio 2023, il CP_3 resistente ha aperto un procedimento disciplinare a carico di un suo dipendente,
, al quale è stato messo in conto di avere segnalato all'autorità Testimone_1 giudiziaria la commissione di una serie di irregolarità nell'affidamento e nella gestione degli appalti del da parte del Direttore generale e di diversi CP_3 altri dirigenti (doc. 1); - Che a seguito dell'indagine giudiziaria, il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale;
- Che il procedimento penale è scaturito da una conversazione privata registrata dall' , in cui il gli spiegava analiticamente i meccanismi per TE CP_2 l'affidamento e la gestione degli appalti all'interno di enti consimili al Consorzio datore di lavoro;
- Che per tale ragione è stato sottoposto a procedimento disciplinare in data 24.5.2023; - Che i fatti specificamente contestati sono stati i seguenti: a) l'avere adombrato, nella conversazione con il sig. , l'esistenza di TE irregolarità nell'affidamento e nella gestione degli appalti da parte del , CP_3 commesse dal Direttore generale e da altri dirigenti;
b) il non avere provveduto a segnalare direttamente all'autorità giudiziaria le irregolarità delle quali sarebbe stato a conoscenza ma di averle fatte oggetto di conversazione con un collega, che le avrebbe registrate a sua insaputa e poi portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria;
c) la conseguente diffamazione ai danni di dirigenti e dipendenti del
, gravemente lesiva della loro dignità e onore per essersi visti sottoposti CP_3 ad indagine penale;
d) la commissione del reato di calunnia ai danni dei medesimi dirigenti e dipendenti;
- Che alla fattispecie in esame si applica la tutela del c.d. whistelblowler, oggi contenuta nel d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24; - Che le affermazioni contenute nella conversazione registrata non hanno natura ingiuriosa
3 e/o diffamatoria, avendo un contenuto prevalentemente ipotetico e teorico;
- Che la conversazione si è svolta in forma riservata e limitata al solo ricorrente e all' , senza che vi fosse intenzione nel ricorrente di divulgarne a terze persone TE il contenuto e dunque ledere la reputazione o l'onore di chicchessia;
- Che non sussistono gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato della diffamazione e della calunnia. Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto, in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione delle retribuzioni pagate al ricorrente dal 24 maggio 2023 (data di apertura del procedimento disciplinare) sino all'intimato licenziamento e ha concluso chiedendo: “1) contrariis reiectis;
in via pregiudiziale di rito: 2) alla luce della domanda riconvenzionale proposta, si richiede - ai sensi dell'art. 418 c.p.c. - la fissazione dell'udienza di discussione in data successiva a quella stabilita nel decreto steso in calce al ricorso introduttivo;
si fa pertanto istanza di nuova udienza entro i termini stabiliti dall'art. 418 commi
2, 3 e 4 c.p.c.; nel merito: 3) respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto assolvendo il dalle avverse pretese, confermando il licenziamento per CP_1 giusta causa ex art. 2119 c.c.; in subordine: 4) respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto, assolvendo il dalle avverse pretese, CP_1 confermando il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con le conseguenze di Legge anche in merito all'eccepita nullità nella determinazione del quantum;
in ulteriore subordine: 5) respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto, assolvendo il dalle avverse pretese, confermando, ex art. 2118 c.c., CP_1 la “giustificatezza” del licenziamento, respingendo altresì la domanda di indennità ex art. 31 CCNL;
in via riconvenzionale: 6) in accoglimento della conclusione sub
3), condannare il Dott. alla restituzione in favore del Controparte_2 CP_1 della somma S. E. & O. di € 53.171,73 al lordo delle trattenute di Legge, relativa agli stipendi percepiti dallo stesso, dal 24 maggio 2023 alla decorrenza dell'intimato licenziamento;
5) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali;
6) si chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che diritti onorari e le spese, eventualmente liquidate in sentenza, vengano distratte in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.” Con la memoria difensiva del 5.10.2024, il ricorrente ha chiesto anche il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte. All'udienza del 15.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta con ricorso e parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia, con la conseguenza che il subprocedimento RG n. 317-1/2024 è stato dichiarato estinto”. La causa, istruita con produzioni documentali, è definita con la sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, di accoglimento del ricorso, con dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al con lettera del 31.1.2024 e conseguente reintegrazione del CP_2 medesimo nel posto di lavoro, salvo l'opzione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, oltre al pagamento dell'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e regolarizzazione contributiva. Il Tribunale rigetta altresì la domanda riconvenzionale della resistente, condannata a pagare le spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale, esclusa l'applicabilità del d. lgs n. 24/2023 in quanto emanato successivamente ai fatti per cui è causa, rigetta comunque la tesi del
4 carattere ritorsivo del licenziamento intimato al ai sensi dell'art. 54-bis CP_2 d.lgs. n. 165/2001, in assenza di prova dei relativi presupposti. Con riferimento all'asserita giusta causa del licenziamento, individuata esclusivamente nelle affermazioni espresse dal nel corso di una CP_2 conversazione privata con altro collega (tale , il Tribunale ritiene Testimone_1 trattarsi di una conversazione “principalmente teorica ed astratta, .. finalizzata alla spiegazione da parte del ricorrente al suo interlocutore di norme di legge o di prassi operative dell'ente”, nel corso della quale non risultano superati gli estremi del diritto di critica ex art. 21 Cost. anche in quanto la conversazione è privata, senza intento diffamatorio e in difetto di prova della consapevolezza del di CP_2 essere registrato. Il Tribunale esclude altresì la sussistenza degli estremi dei reati di diffamazione (difetto di pluralità di persone) e di calunnia (difetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria), nonché la ricorrenza del giustificato motivo soggettivo (difetto del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro non essendosi superati i limiti del diritto di critica) e della giustificatezza del licenziamento del dirigente atteso che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il diritto al dissenso espresso nelle sedi proprie, con modalità non diffamatorie o offensive, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, non è idoneo a elidere il legame fiduciario che ne caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale. Esaminando quindi i conteggi degli importi richiesti dal il Tribunale CP_2 ritiene generica la contestazione del pertanto, disattendendola. CP_1 Quindi, dichiarato illegittimo il licenziamento, il Tribunale dispone la reintegrazione del nel posto di lavoro con pagamento della retribuzione CP_2 globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di riassunzione, unitamente ai contributi previdenziali, conseguentemente rigettando la domanda riconvenzione del CP_1 Avverso detta sentenza propone appello il cui resiste con memoria e CP_1 appello incidentale, il CP_2 La causa, istruita con l'acquisizione dei fascicoli di parte e di quello d'ufficio, è tenuta in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante lamenta a) l'errata qualificazione del file registrato come conversazione privata tra due soggetti invece che, correttamente, come prova atipica (documento informatico), né considera che l'appellato si dichiara
“facilitatore” ex d.lgs. n. 24/2023 così ammettendo di essere a conoscenza della registrazione e dello scopo della medesima. Pertanto, il Tribunale erra allorchè ignora che la registrazione è consapevolmente convenzionata per essere utilizzata quale strumento per indurre la P.G. a iniziare l'indagine penale sui vertici e su personale del così come erra nello svilire la portata della frase “la triade è CP_1 sempre la stessa”. Ancora, il Tribunale non è condivisibile allorquando nega alcuna portata offensiva al contenuto della conversazione mediante l'estrapolazione di frasi singole disancorate dalla complessiva conversazione. Al contrario, dalla lettura dell'intera conversazione emerge che l'appellato attribuisce all'ing. CP_5 la falsa attestazione di opere da costruire invero già realizzate, e ipotizza la
5 previsione di prezzi e compensi anomali sì da consentire la formazione di una somma di danaro per consentire vantaggi economici illeciti anche da parte dei dirigenti del appellante, oltre che dei privati (e specificatamente di tale CP_3 OC). Tutte affermazioni che hanno determinato una lunga indagine penale conclusasi con l'archiviazione per impromovibilità dell'azione penale ex artt. 408 e 411 c.p.p.; b) l'errata dichiarazione di inutilizzabilità della menzionata registrazione con violazione dell'art. 112 c.p.c. trattandosi di una prova atipica pienamente utilizzabile nel processo civile e valutabile secondo gli ordinari criteri. Così facendo risulta violato anche l'art. 116 c.p.c. Peraltro, anche volendo aderire alla tesi del Tribunale, il limite della utilizzabilità viene meno nel momento in cui il si dichiara facilitatore, assumendosi il CP_2 rischio elettivo che la conversazione, consapevolmente e concordemente registrata, venga diffusa agli organi di PG e a quelli giudiziari;
c) errata valutazione delle espressioni ingiuriose, calunniose e diffamatorie pronunciate dal nella ricordata conversazione, in quanto alle stesse deve CP_2 attribuirsi la medesima valenza accusatoria individuata dalla P.G. e dalla Procura della Repubblica per iniziare le indagini. In sintesi, richiamato l'autonomo potere del giudice civile di verificare, nel caso di specie, la sussistenza degli estremi del reato penale, si sostiene la presenza degli elementi sia della calunnia (per la quale non occorre la presentazione di una denuncia formale, risultando sufficiente il rivolgersi in qualunque forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria o direttamente a quest'ultima, esponendo fatti integranti fatti di reato da cui è ragionevole l'apertura di un procedimento penale) sia della diffamazione (la cui diffusione è avvenuta con la consapevole consegna della registrazione all'autorità giudiziaria) riscontrabile nell'antigiuridicità delle dichiarazioni rese offensive dell'onore e del decoro delle persone coinvolte nelle indagini penale e certamente integranti un illecito civile ex art. 2043 c.c. , fonte di responsabilità disciplinare del dirigente ex art. 2119 c.c.. d) errata esclusione della giusta causa del licenziamento atteso che il CP_2 supera i parametri dell'etica e del comune vivere civile, ledendo definitivamente il vincolo fiduciario. In ogni caso, sussistono gli estremi del giustificato motivo soggettivo. e) errata esclusione della giustificatezza del licenziamento del dirigente. In sintesi, si contesta che le frasi espresse siano mere affermazioni di dissenso manifestate nelle sedi proprie ex art. 2392 c.c., né che siano dette nelle sedi proprie tanto meno con una registrazione. In ogni caso, il Tribunale non tiene conto della motivazione del decreto di archiviazione. Inoltre, “sciorinare e spettegolare ad un proprio dipendente una serie di accuse false, inventate, calunniose e prive di riscontri, costituisce una violazione dell'obbligo di diligenza e di fedeltà particolarmente grossolano, con un discostamento molto evidente del comportamento del Dott. dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che CP_2 il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.”. Né appare tenere conto dei requisiti della giustificatezza elaborati dalla Cassazione e diversi sia dalla giusta causa sia dal giustificato motivo soggettivo.
6 Invero, la fattispecie contestata appare quanto meno idonea a integrare la giustificatezza del recesso datoriale ex art. 2118 c.c. trattandosi di condotte che hanno definitivamente minato il rapporto fiduciario tra le parti. f) nel caso di riforma della sentenza, l'appellato dovrà essere condannato a restituire tutti gli stipendi percepiti dalla data della contestazione disciplinare al licenziamento attesa l'efficacia retroattiva di quest'ultimo nonché la prova dell'effettiva corresponsione di tutte le retribuzioni maturate nello stesso. g) riproposizione di tutte le eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado ossia “A) Inapplicabilità del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24, B) Inapplicabilità del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 - eventuale applicabilità dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. C) Procedimento disciplinare del Dott. e dichiarazioni di natura confessoria ex art. 2935 c.c. contenute Controparte_2 nei verbali di audizione – conseguente inapplicabilità della disciplina per la tutela del presunto facilitatore del whistleblower – mancata produzione dei verbali di audizione, violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. (riferiti alla parte personalmente). D) Segnalazione da parte di per fatti personali – inapplicabilità Testimone_1 della disciplina del whistleblowing. E) Antefatto storico - ulteriori motivi di inapplicabilità dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, intento ritorsivo del dirigente e reazione alle indagini disciplinari dell'ente. F) Fondatezza nel merito delle singole contestazioni. F4) Licenziamento ex art. 2118.”. Con appello incidentale condizionato, il lamenta 1) la violazione dell'art. CP_2 54-bis d.lgs. n. 165/2001 con conseguente errato rigetto della dichiarazione di nullità del ricorso atteso il carattere ritorsivo del licenziamento;
2) la violazione dell'art. 1345 c.c. atteso che nel diritto del lavoro, la regola è che le discriminazioni e le ritorsioni rilevano, indipendentemente dalla motivazione addotta dal datore di lavoro tenuto, peraltro, a provare la fondatezza di detta ulteriore motivo lecito;
3) l'infondatezza della domanda di restituzione delle retribuzioni corrisposte al in pendenza del procedimento di licenziamento;
4) riproposizione della CP_2 domanda di pagamento delle retribuzioni maturate in periodo di preavviso atteso che comunque la fattispecie contestata, maturata nel 2020 e sanzionata nel 2023, non comporta un licenziamento senza preavviso col conseguente pagamento delle somme dovute per un totale di € 149.028,00., Ad avviso della Corte, tutti i motivi di impugnazione dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente attesa la palese connessione: in quanto non condivisibili esonerano la Corte dall'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dal CP_2 Ciò premesso, il presente giudizio attiene al licenziamento del dirigente CP_2 avvenuto a seguito della seguente contestazione del 24.5.2023 “nella conversazione acquisita e trascritta dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, Lei ha espressamente attribuito a dirigenti, impiegati e persino ad alcuni operai del la costituzione di un sodalizio sotteso alla commissione di illeciti CP_1 (rivelatisi inesistenti) testualmente ed a titolo esemplificativo e non esaustivo: … la triade è sempre la stessa e il Direttore ,..]". In questa sorta di CP_5 Per_1 dialogo con domanda e risposta, Lei ha persino attribuito alla scrivente EZ la ricezione di proventi corruttivi, spiegando al suo interlocutore, con Pt_1 dovizia di particolari, il meccanismo di costituzione della provvista in nero e la
7 successiva sua distribuzione a favore della dirigenza senza che ciò CP_1 trovasse riscontro oggettivo nella conclusione dell'indagine giudiziaria. …. Nella più volte nominata conversazione registrata, ha addirittura adombrato l'illiceità di tutti gli appalti, delle procedure di aggiudicazione, dei collaudi delle opere, con collegamenti criminosi e criminogeni con altre autorità e dipendenti del Comune di Olbia, coinvolti loro malgrado nella complessa indagine di Polizia Giudiziaria. Ha affermato l'esistenza di “… piaceri a OC e agli altri ..” evidenziando una quantomeno conoscenza di atti riservati di altro procedimento, ugualmente conclusosi con l'archiviazione del processo anche nei confronti delle persone che Lei personalmente ha ingiustamente accusati per gravi reati. Se Lei avesse avuto effettivamente prova anche soltanto indiziaria di tali diffuse attività criminose compiute dai suoi colleghi, dal Suo superiore gerarchico o da dipendenti dell'Ente, avrebbe dovuto notiziarne immediatamente l'autorità giudiziaria e non farne oggetto di grave diffamazione e/o calunnia in una conversazione registrata da un soggetto Suo collaboratore diretto. … Tale gravissima condotta infamante e calunniosa emergente dal suddetto atto d'indagine (archiviata), oltre a costituire fattispecie di reato che i soggetti da Lei coinvolti hanno intenzione di denunciare alle autorità competenti, hanno minato definitivamente e irreversibilmente il vincolo di fiducia con lo scrivente datore di lavoro, poiché la Sua condotta non si è affatto uniformata ai doverosi basilari principi di correttezza, lealtà e buona fede nei rapporti intersoggettivi all'interno dell'Ente, sia con gli altri dirigenti da Lei ingiustamente accusati che con gli altri addetti alla struttura. Non solo, la condotta denunziata costituisce grave atto lesivo della dignità, del decoro e della reputazione professionale delle persone che Lei ha indicato come facenti parte di una fantomatica e inesistente associazione a delinquere, ma se ciò non bastasse, il suo comportamento abnormemente sleale, ha gravemente nuociuto, e nuoce tutt'ora, all'immagine dell'amministrazione datoriale, compromettendo definitivamente e irreversibilmente, il rapporto fiduciario di collaborazione lavorativa, rendendo impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, proprio per la Sua peculiare posizione di figura lavorativa di natura apicale, laddove ha apertamente contravvenuto ai Suoi precisi doveri professionali e dirigenziali, oltre ad avere commesso illecito di estrema gravità.”. Quanto contestato è posto a base della lettera di licenziamento del 31.1.2024. In sintesi, il addebita al dirigente di avere, consapevolmente e CP_3 CP_2 intenzionalmente, effettuato al subordinato delle dichiarazioni Testimone_1 calunniose riguardanti la struttura dirigenziale del responsabile di CP_1 condotte penalmente rilevanti: affermazioni registrate dall' e da quest'ultimo TE consegnate all'autorità giudiziaria, così assumendo una connotazione di diffamazione e di calunnia, oltre che, comunque, gravemente lesive della reputazione e del decoro del e dei dirigenti coinvolti dalle affermazioni CP_3 del CP_2 Occorre, peraltro, osservare che la registrazione in questione è consegnata dall' ai Carabinieri all'interno di indagini penali già pendenti a seguito di tre TE attentati incendiari nei confronti del medesimo verificatisi tra l'agosto e TE l'ottobre del 2019. Attentati che l' attribuisce al clima di attrito presente nell'ambiente di lavoro TE ( con il direttore generale il quale successivamente avrebbe esteso il suo CP_1
8 contrasto anche con il per ragioni inerenti alle aspettative riposte dal CP_2 Direttore generale sull'attività dell'appellato e da questi non soddisfatte. Dall'informativa dei CC, oltre a ricostruire il clima dell'ambiente di lavoro nei confronti dell' e del (quest'ultimo, peraltro, autore di una separata TE CP_2 querela nei confronti di altro dipendente del , si apprende che tra il CP_1 materiale di indagine è presente anche “un recente dialogo intrattenuto con il suo dirigente ing. registrato da ” dal cui ascolto i Carabinieri Controparte_2 TE ipotizzano sia il discostamento dalle Linee guida dell'Anti Corruzione nell'assegnazione degli appalti sia il riscontro di una pregressa notizia appresa da fonte confidenziale relativa a una asserita tangente di 100 mila euro percepita da tale (direttore generale del per l'aggiudicazione dei lavori di Per_2 CP_1 realizzazione di impianto fotovoltaico. Inoltre, in un passo della registrazione l'ing. spiegherebbe all' le irritualità presenti nell'assegnazione degli CP_2 TE impianti fotovoltaici di e , nonché ulteriori irregolarità Persona_3 Per_4 nella procedura amministrativa per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione effettuate da due società: nel caso in particolare della società LI spa i CC sottolineano che la registrazione in questione rappresenta una importante fonte di prova per individuare l'anomala agevolazione elargita dal a favore di CP_1 detta società atteso che a fronte di lavori per circa 70 mila euro, alla società si riconosce un credito di 150 mila euro il tutto in assenza di una gara d'appalto aperta e senza controllo del RUP avente il ruolo di tutela degli interessi del oltre che quello di certificare la bontà delle opere realizzate a scomputo. CP_3 I CC riportano quindi, il passo della registrazione in cui il spiega il CP_2 verosimile “sistema corruttivo”. È pertanto, indubbio che la registrazione in questione non è la causa dell'indagine penale invero già avviata a iniziativa dell' vittima di attentati incendiari, ma TE costituisce la ragione di un ampiamento di indagine investigativa sia per i reati ipotizzati dai Carabinieri sia per soggetti coinvolti: il tutto, come sottolineano gli stessi Carabinieri, in forza della “zelante attività investigativa” svolta dall' TE Ciò detto, in alcun atto istruttorio acquisito emerge che il è consapevole di CP_2 essere registrato nel corso della sua conversazione con l' né risulta la sua TE audizione quale SIT da parte dei Carabinieri sì che egli non conferma né smentisce né chiarisce quando risultante dall'ascolto della suddetta registrazione. Parimenti non vi è prova che egli concordi con l' sia il contenuto della Pt_2 conversazione sia la registrazione. In tale senso non appare condivisibile quanto sostenuto dal appellante CP_3 circa il ruolo di “facilitatore” svolto dal atteso che quest'ultimo nel ricorso CP_2 introduttivo del giudizio di primo grado, nel sostenere il carattere ritorsivo del licenziamento, scrive “Il licenziamento ritorsivo ai danni del è nullo e Parte_3 il suo accertamento obbliga il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro (art. 19, c. 3). Infine, il Giudice è espressamente abilitato ad adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (art. 19, c. 4). La descritta disciplina di tutela si applica, oltre che agli autori materiali della segnalazione, anche al c.d.
9 facilitatore, ossia la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (art. 2, c. 1, lett. h, d.lgs. 24/2023), nonché ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, <<che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale corrente>> (art. 3, c. 5, lett.. a, c, d.lgs. 24/2023). Il licenziamento odiernamente impugnato è stato esplicitamente adottato quale conseguenza della segnalazione all'autorità giudiziaria di irregolarità penalmente rilevanti imputabili all'alta dirigenza del resistente. Come si è detto nella superiore narrativa in CP_3 fatto e come meglio sarà specificato in prosieguo, l'autore della segnalazione non è stato direttamente l'ing. ma la disciplina di tutela sopra richiamata gli CP_2 si applica in quanto questi sarebbe qualificabile a stregua di soggetto facilitatore e collega di lavoro del segnalante, avente con questo un rapporto abituale e corrente (art. 3, c. 5, ll. a, c, d.lgs. 24/2023).”. Dunque, il lungi dall'affermarsi “facilitatore”, sostiene di non essere CP_2 comunque licenziabile in quanto la disciplina prevista dal d.lgs. n. 24/2023 è applicabile anche ai “colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, <<che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale corrente>>. Trattasi, dunque, dell'esposizione da parte del di un ulteriore profilo di CP_2 invalidità del contestato licenziamento: profilo che sottolinea come, anche volendo aderire, in ipotesi, alla tesi del sul ruolo svolto dal dirigente nel corso CP_3 della conversazione, il recesso non sarebbe comunque fondato per potersi ravvisare nel la figura del facilitatore ex d.lg. n. 24/2023. CP_2 Per contro, l'appellato non afferma di avere svolto il ruolo di facilitatore. Tutto ciò a prescindere dall'inapplicabilità di detta normativa in quanto entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è giudizio, mentre secondo la normativa precedente - art. 54-bis d. lgs. n. 165/2001 – detto ruolo non esiste e, comunque, rimarrebbe sempre il rilievo che il non ammette di avere ricoperto un ruolo CP_2 analogo. Proseguendo nella disamina delle questioni sollevate dalle parti, la Corte osserva che il Tribunale, lungi dal dichiarare inammissibile o inutilizzabile la registrazione effettuata dall' si limita a escludere la sua natura diffamatoria richiamando la TE giurisprudenza sui messaggi inviati nelle chat private. Affermazione quest'ultima non condivisibile atteso che la conversazione tra l' e il non è avvenuta in una chat privata ma tra due persone in TE CP_2 presenza, una delle quali ignara della registrazione effettuata dall'altra. Trattasi dunque di una conversazione privata che in quanto effettuata tra persone presenti, è utilizzabile nel processo penale e, quindi, acquisibile nel procedimento disciplinare allorquando sulla base di quanto emergente dalla intercettazione, sia configurabile la giusta causa del licenziamento: in tale senso v. Cass. Civ. n. 26836/2024 “In ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, in particolare, il giudice del lavoro può valutare, ai fini della formazione del proprio convincimento, gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte
10 può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (Cass. 2 marzo 2017, n. 5317). Ciò non di meno va condivisa la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza del reato della diffamazione atteso che non vi è alcuna prova che il abbia CP_2 intenzionalmente voluto divulgare a più persone quanto dichiarato all' atteso TE che non vi è prova che sapesse e della registrazione e delle indagini penali e logicamente della intenzione dell' di consegnare il file audio ai Carabinieri. TE
Parimenti non sussistono gli estremi del reato di calunnia atteso che il non CP_2 risulta essere soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria l'esistenza di fatti penalmente rilevanti, né lo è l' sì che neppure è ipotizzabile che l'appellato TE renda le dichiarazioni riportate nella registrazione nella convinzione non solo che siano false ma anche che l' le avrebbe riferite ai Carabinieri. TE
Ciò premesso, la registrazione è legittimamente parte del materiale probatorio acquisito al presente giudizio e come tale è valutato dal Tribunale per escludere la sussistenza sia della giusta causa sia del giustificato motivo soggettivo sia della giustificatezza. Poiché l'appellato ripropone la tesi della natura ritorsiva del licenziamento in via subordinata condizionata, è necessario esaminare in via prioritaria, la legittimità o meno dell'intimato licenziamento. Ad avviso della Corte, la sentenza del Tribunale appare condivisibile anche laddove esclude la giustificatezza del licenziamento del dirigente. Invero, quanto all'assenza della giusta causa, la Corte, richiamandosi al consolidato insegnamento della Cassazione, rileva che “nell'ambito dei rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari la contrattazione collettiva non è una fonte vincolante in senso sfavorevole per il dipendente. 36. Anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare …, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto che prenda in considerazione la gravità del comportamento e la proporzionalità tra lo stesso e la sanzione espulsiva irrogata. 37. Questa Corte, infatti, ha affermato che, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 17321/2020; Cass. 16784/2020).” (cass. Civ. n. 33811/2021). Orbene, premesso che nel caso di specie il contratto collettivo applicato è silente in merito alla graduazione delle sanzioni disciplinari nonché delle situazioni che potrebbero integrarle, ritiene il Collegio che proprio in considerazione delle modalità con cui le dichiarazioni rese dal sono giunte all'autorità CP_2 inquirente mina l'elemento soggettivo della condotta contestata: invero, deve ritenersi acquisito il fatto che le affermazioni registrate sono effettuate nella convinzione che sarebbero rimaste all'interno della conversazione con l' TE
11 Pertanto, deve escludersi la gravità del comportamento del e, dunque il CP_2 venire meno della fiducia al punto da legittimare un licenziamento in tronco;
conseguentemente deve escludersi la sussistenza della giusta causa. Quanto al giustificato motivo soggettivo, non se ne ravvisano gli estremi sia in quanto difetta comunque l'elemento soggettivo sia in quanto difetta in sé il minore, ma pur sempre grave, inadempimento alle obbligazioni contrattuali, come risulterà dall'esame della registrazione in questione. Quanto alla sussistenza della giustificatezza, secondo consolidata giurisprudenza,
“il dirigente, nella nozione desumibile dall'art. 2095 cod.civ. pacificamente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è il dipendente preposto, con autonomia e poteri decisionali, all'azienda nel suo complesso o ad un suo ramo autonomo, in rapporto di «collaborazione immediata con l'imprenditore per il coordinamento aziendale» (Cass. 28/4/2003, n. 6606) nonché per promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obbiettivi dell'impresa. Il dirigente è l'alter ego dell'imprenditore (v. per tutte, Cass. 23/03/2018, n. 7295) e, proprio per tale rapporto di stretta inerenza delle sue mansioni rispetto agli obiettivi generali dell'impresa, le sue prestazioni si caratterizzano per un elevato grado di fiducia, la quale, si è detto, più che indice di qualificazione, costituisce l'«in sé» della figura del dirigente che, più di ogni altro elemento, dà ragione della tutela differenziata in caso di licenziamento illegittimo (Corte Cost. 8/6/1994, n. 225; Corte Cost. 16/6/1992, n. 309). 10.1. A tal riguardo, si è pure precisato (v. Cass. 30/12/2019, n. 34736) che la nozione di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, da quella di giusta causa di cui all'art. 2119 cod.civ. e di giustificato motivo di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art.
3. Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d'essere proprio nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in vista della realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un'importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso (Cass. 13/12/2010, n. 25145; Cass. 02/10/2018, n. 23894). A tal fine, è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente (cfr. Cass. 17/3/2014 n. 6110). Sul piano oggettivo, invece, la nozione di giusta causa o di giustificato motivo non coincide con la giustificatezza: a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (Cass. 10/01/2023, n. 381).” (Cass. Civ. n. 12727/2024).
12 Si è evidenziato che “Sotto il profilo normativo, il recesso datoriale dal rapporto di lavoro dirigenziale si distingue da quello relativo a tutti gli altri rapporti di lavoro, inquadrandosi nell'ambito della libera recidibilità. La ragione di quanto sopra è rinvenibile nella peculiarità della figura dirigenziale caratterizzata dalla vicinanza alla posizione del datore di lavoro e, quindi, dell'imprenditore del quale i dirigenti costituiscono un alter ego de facto. Tale vicinanza si traduce, tra l'altro, in un'elevata e particolare intensità del vincolo fiduciario che lega il datore di lavoro al dirigente. In ragione di ciò, il legislatore ha ritenuto di non limitare la scelta imprenditoriale relativa alla necessità di recedere dal rapporto di lavoro dirigenziale. Su tale impianto normativo si è innestata la regolamentazione di fonte collettiva che ha delineato la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente. La giurisprudenza ha sottolineato come la giustificatezza sia un concetto di derivazione negoziale e, quindi, da interpretare secondo le regole generali di ermeneutica contrattuale, inclusi i principi generali di buona fede e correttezza, sanciti dagli artt. 1175 1375 cod. civ. Pertanto, la giustificatezza si distingue dalle motivazioni del licenziamento previste dalla legge, essendo integrata ogni qual volta il recesso non sia arbitrario o pretestuoso e, quindi, del tutto sfornito di una motivazione apprezzabile (ex multis Cass. n. 23894 del 2.10.2018)”. Parimenti chiara risulta essere Cassazione n. 88/2023 secondo la quale “in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass. n. 31202/2021, n. 17092/2011); 20. occorre, pertanto, distinguere tra l'integrazione a livello generale e astratto della suindicata clausola elastica, che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, e l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, che rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, in ordine alle connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all'ipotesi normativa;
ne deriva che il sindacato di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, attribuendo al giudice del merito uno spazio di libera valutazione e apprezzamento;
…; 21. la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, ai dirigenti, e, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto
13 ad aspettative riconoscibili "ex ante" o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass. n. 27199/2018, n. 25145/2010); 22. muovendosi sul sottile, ma chiaro, crinale di confine tra recesso privo di giusta causa e recesso privo di giustificatezza in materia di licenziamento del dirigente, la Corte di Milano è pervenuta alla valutazione che la dimostrazione di 2 violazioni di rilievo disciplinare su 6 contestate, tutto conto della loro portata, nonché dello specifico ruolo e della responsabilità del dirigente, non integrasse una situazione di fatto tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, con conseguente difetto di giusta causa del recesso;
contestualmente ha ritenuto che tali violazioni mettessero comunque in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento del ruolo dirigenziale attribuito in relazione alle direttive aziendali, e che quindi il recesso non fosse privo di giustificatezza;
”. In sintesi, la giurisprudenza afferma la derivazione negoziale del concetto di giustificatezza, pertanto, da interpretarsi alla luce dei principi generali in materia contrattuale di buona fede e correttezza, sanciti dall'art. 1375 c.c. Difatti, il fondamento della giustificatezza va ricercato proprio nel concetto di buona fede e nel particolare rapporto di fiducia che si instaura tra dirigente e datore di lavoro, andando ben oltre il concetto di fiducia, come intesa e richiesta al lavoratore dipendente nell'ambito dei rapporti di lavoro ordinari, e superando altresì il generico riferimento all'inadempimento contrattuale. La ratio va ricercata nella particolare vicinanza dei dirigenti alla posizione del datore di lavoro. Tale vicinanza attribuisce maggiore intensità e rilevanza al vincolo fiduciario che lega il datore di lavoro al dirigente. La giustificatezza è un criterio più ampio della giusta causa ex art. 2119 c.c., che si sovrappone a quest'ultima, assorbendola. Rispetto alla giusta causa, la giustificatezza si caratterizza per una maggiore importanza riconosciuta al carattere fiduciario su cui si fonda il rapporto di lavoro dirigenziale ed obbliga il datore di lavoro all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede. Solo la giusta causa legittima il licenziamento senza obbligo di preavviso a carico del datore di lavoro. Ai fini della giustificatezza, invece, non è richiesta una violazione grave ed irrimediabile come nell'ipotesi del licenziamento per giusta causa, ma qualsiasi comportamento in grado di compromettere il vincolo fiduciario. Essa non è rappresentata esclusivamente da comportamenti costituenti gravi inadempimenti contrattuali, ma può essere integrata anche da condotte esterne all'ambiente di lavoro, ma in grado di compromettere la fiducia datoriale. In tal senso si rinvengono diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto legittimi i licenziamenti di dirigenti, motivati dalla inadeguatezza del soggetto rispetto alle aspettative del datore di lavoro riconoscibili ex ante, o facendo riferimento a comportamenti extra lavorativi che incidano sull'immagine aziendale. Quanto sopra è in linea con la giurisprudenza citata dal primo giudice ancorchè riguardante una fattispecie diversa da quella in esame atteso che in detto precedente si è verificato che un dirigente ha criticato le modalità di redazione del bilancio nel corso della riunione del consiglio di amministrazione, individuando possibili violazioni di rilevanza penale. La Cassazione ha disatteso la giustificatezza del licenziamento sul presupposto appunto della mera “critica” ravvisabile nei rilievi del dirigente, cui ha fatto seguito un'approfondita indagine interna al fine di accertare la fondatezza dei rilievi mossi dal dirigente.
14 In particolare, la Cassazione sottolinea che “Deve .. rilevarsi come il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non possa determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante, secondo i principi costituzionali e le norme di diritto sopra richiamate, al lavoratore. Dal che consegue che anche nel rapporto di lavoro dirigenziale e ai fini della giustificatezza del recesso, il giudice di merito deve procedere ad una accurata opera di componimento tra l'accentuato obbligo di fedeltà – legame fiduciario – del dirigente e il diritto di critica, di denuncia e di dissenso al medesimo spettante, escludendo che l'esercizio di tali diritti, ove avvenga nei limiti già tracciati dalla giurisprudenza e quindi in maniera ragionevole e non pretestuosa nonché con modalità formalmente corrette, possa integrare di per sé la nozione di giustificatezza del licenziamento. 61. Con particolare riferimento al dirigente che rivesta la qualifica di direttore generale, deve affermarsi che non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente – direttore generale che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all'art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive.”. Orbene, passando all'esame del contenuto della registrazione, la Corte rileva che dal suo ascolto, si evince che in alcuni momenti, sembra che l' prenda degli TE appunti sui chiarimenti forniti dal mentre in altri momenti l'appellato CP_2 abbassa il suo tono di voce tanto da essere appena udibile a orecchio nudo come se non volesse essere udito. Inoltre, effettivamente una lunga parte della conversazione tra il (dirigente CP_2 settore manutenzione e sicurezza lavoro) e l' assume il tono e il contenuto di TE una generica descrizione di alcuni momenti del procedimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Invero, fino a pag. 10 della perizia di trascrizione di detta registrazione, non è presente alcun commento o alcuna frase da cui ipotizzare una critica o un addebito a carico della classe dirigenziale del CP_1 Quindi, l' chiede al “però diciamo l'anomalia dove stà? Negli TE CP_2 importi?” e quest'ultimo risponde “l'anomalia sta che prima di tutto non c'è un R.U.P. c'è questo processo che il direttore dei lavori (nominato dall'impresa: n.d.r.) … che fa, che fa gli interessi della ditta ……il R.U.P. dovrebbe essere quello che dovrebbe vigilare sopra tutto il processo, cioè non so se sia o chi Parte_4 debba essere.. ….. manca il R.U.P. che alla fine del procedimento dice che quest'opera è idonea ma non te lo fa dire all'impresa, come la …e come per la Energy Solution deve essere un terzo che verifichi che l'opera sia congrua.”. Anche in questa parte della conversazione, non si ravvisa alcun fatto disciplinarmente rilevante atteso che il si limita a rispondere a CP_2 un'osservazione dell' su una prassi del in tema di realizzazione delle TE CP_1 opere di urbanizzazione, senza affermare che “l'anomalia” sia funzionale alla commissione di qualche reato. Durante la descrizione del procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione, il discorso ha un evidente carattere teorico, ciò che induce l' TE a chiedere al “ma quale vantaggio potrebbe avere (riferito al CP_2 CP_1 n.d.e.)? Il vantaggio c'è l'ha la ditta in questo caso.” “è la ditta se tu mi CP_2
15 metto d'accordo, io alla ditta gli dico: scusa che glielo facciamo a prezziario regionale…. Il lavoro sappiamo che costa… lo sai perché ti dico questo? Perché i lavori di LI di centocinquantamila euro, non so se sia vero perché non me l'ha mai scritto, ma la te li faceva a settantamila!. …. Quindi, che cosa vuol Pt_5 dire la metà … dove stanno gli altri, la metà. … glieli abbiamo regalati?”. TE
“e li hai fatti uscire per altro motivo?”. “glieli abbiamo regalati o ci CP_2 siamo accontentati? Un po' a vicenda? …. Io questo non lo so però …. il solo motivo… “ “quindi vengono praticamente gonfiati questi…” “no TE CP_2 vanno prezzo regionale pieno ….. e sulle strade il prezziario regionale è stato aumentato già lo sai … in maniera spaventosa… cioè non hanno …. O no il prezzo e congruo… quindi in teoria loro, dicono il prezzo e congruo, però non mettendolo a gara, come dice anche cioè la norma, secondo me dovrebbe dire così la norma, devi metterla a gara, a gara trovi il miglior prezzo. … hai capito?” “lui, il TE prezziario regionale ti dice, questi sono i parametri, però tu come amministrazione devi fare.” HE “no. Il prezziario regionale ti dice quali sono i prezzi, per dire che sono congrui che sono i prezzi medi di mercato per fare il progetto.”. RA
“le soglie oltre le quali, oltre quelle soglie c'è una anomalia?”. “c'è una CP_2 anomalia. Quindi costa quello. È che è il famoso importo a base di gara. … cioè l'importo a base di gara, ovviamente è soggetto al ribasso e quel ribasso non viene esercitato. Capito?” “… quindi probabilmente c'è un … qualcosa di non TE chiaro. … perché poi non si capiscono i ribassi” “scusa eh, invece di CP_2 tutti…. Io ti scomputo centocinquantamila euro e trentamila me li dai a me” TE
“e poi mi fai il ribasso in un'altra gara così li recuperi da un'altra parte i soldi.”.
“però mi dai dei soldi frischi, frischi … tutto lì… perché se io lo mando a CP_2 gara questi settantamila euro tu mi devi ancora ottantacinque e tutto lì …. l'interesse.”. “se no io te li lascio quei soldi..”. “e me li ridai in TE CP_2 qualche altra maniera, in qualche altra forma .. in qualche altra .. capito.”. TE
“adesso è tutto … adesso è tutto chiaro.”. Anche dai passaggi trascritti non emerge alcuna condotta illecita del il CP_2 quale non indica alcun comportamento penalmente rilevante da parte della dirigenza della appellante: l'appellato, infatti, afferma di non sapere se i CP_3 lavori effettuati da tale LI siano di importo pari a circa la metà di quelli indicati nel prezziario regionale atteso che neppure il ricorda se la abbia CP_2 Pt_5 dichiarato che li avrebbe effettuati per circa 70 mila euro. Non senza rilevare che la generale previsione del prezzo d'asta conforme alle risultanze del prezziario regionale appare una scelta amministrativa finalizzata a evitare l'insorgere di contenziosi con le imprese con conseguente allungamento dei tempi di esecuzione delle opere da realizzare. Dopo di che il dialogo si fa puramente teorico sia sulle modalità di gestione dei ribassi di asta sia sulla destinazione delle somme generate dalla differenza tra gli importi a base d'asta e i costi dei lavori da effettuare e sulle modalità di riutilizzo di dette somme eccedenti. Ma, come emerge chiaramente dai passi sopra riportati, benché l' ipotizzi che la concreta differenza di valore dell'opera generata dal TE mancato ribasso avvantaggi economicamente l'impresa, il si limita a CP_2 osservare che la differenza così generata viene restituita in altra forma o maniera senza alludere ad alcuna “riserva illecita” o “donazione corruttiva”. Invero, già in precedenza il non solo esclude che i prezzi siano “gonfiati” ma afferma CP_2
16 anche di ignorare se i soldi così determinati “glieli abbiamo regalati o ci siamo accontentati? Un po' a vicenda? …. Io questo non lo so però…”. La conversazione, quindi, prosegue sull'impresa LI: “tu pensi questa TE procedura, non è una procedura che fa risparmiare l'ente alla fine.” HE
“No”. “quindi non ha senso neanche sbagliarla la procedura, quello che TE voglio capire io, cioè io metto insieme …. Posso capire che violo le regole per fare un beneficio all'ente…”. “no è una questione personale.” “sì però CP_2 TE non è un beneficio che ne trae l'ente, ma è un il beneficio ne trae il privato.” HE “Si …. ne tra il privato che poi questo privato ne trae tanto di quel vantaggio.. che potrebbe..” … va be dire … ringraziarti… in qualche altra maniera.” “quello è altra maniera a me interessa capire l'incidente che TE viene creato..”. “questo devo capirlo esattamente….”. CP_2
Ancora una volta, la conversazione tra l' e il assume una valenza TE CP_2 puramente teorica come emerge dall'utilizzo del tempo verbale condizionale (elemento, peraltro, costante in quasi tutta la conversazione): dunque, il CP_2 esprime un possibile e personale esito positivo derivante dalla procedura descritta in precedenza, ma tale esclusivamente per l'impresa e non per il CP_3 appellante: egli sottolinea che il guadagno è tutto a favore dell'impresa che potrebbe essere indotta a “ringraziare” il . CP_3 Per contro, non si fa riferimento ad alcun concreto comportamento del CP_3 volto a sollecitare o accettare l'eventuale “ringraziamento” da parte dell'impresa LI. Ancora una volta è solo l'errata interpretazione degli investigatori, indotti dalle dichiarazioni dell' (vedasi, in tale senso, il verbale di sommarie informazioni TE di quest'ultimo, datate 5.6.2020), a ipotizzare l'esistenza di condotte penalmente rilevanti ascrivibili alla dirigenza del interpretazione che non convince né il CP_1 P.M. né il GIP con conseguente archiviazione del procedimento penale. Proseguendo nell'esame della registrazione, dice l' “ referente del TE CP_5 Parte SUAP del consorzio. Quante cose fa lui? referente del SUAP..” CP_2
“secondo te i piaceri a OC e agli altri? .. come glieli possono fare? Se non è questo coglione che certifica tutto! Capito?... questa testa di legno è SUAP capito?.... che gli fa fare le verifiche e lo manda nelle riunioni , gli anticipa il coso
.. gli fa i progetti e via dicendo e questo ci mette il culo. … e non hai notato che c'è in tutti? C'è in tutti processi del direttore generale? … opere di urbanizzazione , che è del direttore, c'è lui. Potrebbe farlo tranquillamente … il Persona_5 coso .. di tutte le opere di urbanizzazione.. per le … lui è progettista , direttore dei lavori e collaudatore .. e quello che ti rilascia le certificazioni ..” “tutto lui TE fa praticamente” “eh minchia!”. CP_2 Al fine di comprendere questo passaggio della registrazione, occorre precisare che l'ing. non è né Presidente, né Vicepresidente, né Direttore generale né CP_5 vice direttore generale del , ma è il dirigente dei “servizi tecnologici, CP_3 igiene ambientale e idrico”: tra le sue competenze rientrano sia la gestione dei siti destinati allo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani sia la gestione degli impianti fotovoltaici. Egli non è un superiore del Ciò premesso, le frasi riportate CP_2 appaiono logicamente offensive del solo e non anche del CP_5 CP_3 rispetto al quale vi è solo la critica per il generalizzato e indiscriminato impiego del anche in procedimenti che esulano dal suo ambito di attività, né si ipotizza CP_5
17 l'esistenza di una precisa e illecita volontà del in siffatta scelta CP_3 nell'impiego del CP_5
Ancora una volta, dunque, si è al di fuori di condotte che possono giustificare il venire meno del vincolo di fiducia tra il e il dirigente CP_3 CP_2 Infine, il di fronte al tentativo dell' di coinvolgere anche il Comune CP_2 TE di Olbia e, in particolare, il sindaco di questo Comune nella vicenda della “fabbrica dei salmoni” nella ripartizione di una “busta”, risponde “non lo so ma mi sembrerebbe una cosa troppo organizzata.”. Appare evidente come il “non creda” e, dunque escluda anche in questa CP_2 occasione, il comportamento illecito sia del sia dell'amministrazione CP_3 comunale di Olbia, alla quale, peraltro, riserva la critica per come gestisce i rapporti con l'impresa OC. Complessivamente, dunque, dall'ascolto integrale della registrazione la Corte ritiene che non trovi riscontro alcuno dei comportamenti indicati nella riportata contestazione disciplinare con la conseguenza che non appare sussistere il requisito della giustificatezza del licenziamento, invocato in maniera arbitraria atteso che quanto accertato non viola i criteri della buona fede e della correttezza nei rapporti tra l'appellante e l'appellato. Deve ribadirsi, invero, che in assenza di prova sulla circostanza che il sia CP_2 consapevole dell'essere registrato, le dichiarazioni di quest'ultimo non disvelano alcuna condotta illecita della dirigenza del e, in particolare, della CP_3
“triade” (direttore generale, vice direttore e dirigente del settore ambiente): esse appaiono chiaramente estranee ai reati ipotizzati dall'autorità investigativa che traggono spunto esclusivamente dalle dichiarazioni rese dall' TE In tale senso appare significativa la circostanza che gli stessi investigatori non hanno convocato, nonostante l'acquisizione della registrazione, l'ing. CP_2 quale persona informata sui fatti: condotta che sarebbe apparsa la logica conseguenza ove avessero ritenuto che il sulla base delle dichiarazioni CP_2 registrate, fosse una possibile fonte d'indagine. Parimenti significativa la circostanza che, dopo un lungo periodo di attività investigativa, il procedimento risulta archiviato su richiesta dello stesso P.M. a conferma che in quelle dichiarazioni del non è ravvisata alcuna CP_2 dichiarazione idonea a danneggiare il datore di lavoro. Il riferito quadro non cambia dall'incipit della registrazione dove il CP_2 esclama “Eccoli! … la triade è sempre la stessa, e (ing. : CP_5 Per_1 Per_6 n.d.e.) e il direttore…”.: invero, detta espressione si limita a descrivere, secondo il comune significato della lingua italiana, un gruppo organico di tre persone, senza alcuna connotazione particolare che consenta di ritenere l'espressione diffamatoria o comunque idonea a danneggiare l'immagine aziendale. Ancora, con recente ordinanza (n. 26181/2024) la Cassazione ribadisce che “per giurisprudenza pacifica, l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (tra le altre: Cass. n. 2550 del 2015; Cass. n. 14176 del 2009); l'obbligo di fedeltà, così integrato, deve quindi intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni
18 concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex aliis, Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 14249 del 2015; Cass. n. 144 del 2015; Cass. n. 25161 del 2014; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 5629 del 2000); giova sottolineare che è sufficiente anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (v. Cass. n. 313 del 1996; Cass. n. 512 del 1997; Cass. n. 8208 del 1998; Cass. n. 7990 del 2000; Cass. n. 6957 del 2005; Cass. n. 2474 del 2008; più di recente Cass. n. 2550/2015 cit.), atteso che occorre valutare la idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, per sé stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa (Cass. n. 13536 del 2002); invero, è noto che, in tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate (cfr. tra molte Cass. n.1978 del 2016) ed è chiaro che nel rapporto di lavoro dirigenziale il profilo del vincolo fiduciario assume peculiare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, stante il rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupando una posizione di particolare responsabilità e collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale, svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (cfr. Cass. n. 394 del 2009);”. Deve, pertanto, confermarsi l'insussistenza della giustificatezza del licenziamento, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Atteso l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dal in persona del legale rappresentante, avverso CP_1 la sentenza n. 269/2024 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con Controparte_2 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore degli avv.ti prof. Enrico Maria Mastinu e Franco Pilia, antistatari, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto Giorni 15 per la motivazione
19 Sassari 24.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
20
CP_1 In persona del legale rappresentante, domiciliata digitalmente presso l'indirizzo pec dello studio degli avv.ti Mario Ignazio Altana e Gerardo Email_1 Pileci che la rappresentano e difendono in forza di procura in atti. APPELLANTE CONTRO Controparte_2 domiciliato elettivamente presso gli indirizzi pec avv. iuffrè.it e Email_2 iuffrè.it rispettivamente dell'avv. Prof. Email_3 Email_4 Enrico Mastinu e dell'avv. Franco Pilia che lo rappresentano e difendono, anche disgiuntamente in forza di procura in atti, antistataria APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE All'udienza del 24.9.2025, la causa è stata definita sulla base delle seguenti conclusioni: NELL'INTERESSE DELL'APPELLANTE 1) contrariis reiectis;
in via principale: 2) riformare la sentenza n. 269/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, non notificata, resa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio n. 317/2024 R.G. LAV e per l'effetto, accertata la sussistenza degli elementi per la giusta causa di licenziamento, confermare il licenziamento ex art. 2119 c.c., assolvendo il dalle avverse CP_1 pretese;
in subordine: 3) riformare la sentenza n. 269/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, non notificata, resa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio n. 317/2024 R.G. LAV e per l'effetto, accertata la sussistenza degli elementi per il giustificato motivo soggettivo di licenziamento, confermare il licenziamento, assolvendo il dalle avverse pretese;
in ulteriore subordine: CP_1 4) riformare la sentenza n. 269/2024 del 2 dicembre 2024, pubblicata in data 2 dicembre 2024, non notificata, resa dal Tribunale di Tempio Pausania nel giudizio n. 317/2024 R.G. LAV e per l'effetto, accertata la sussistenza degli elementi ex art. 2118 c.c., confermare il licenziamento per “giustificatezza”, respingendo altresì la domanda di indennità ex art. 31 CCNL FICEI, assolvendo il dalle avverse CP_1
1 pretese;
in via riconvenzionale: 5) in accoglimento della conclusione sub 2), condannare il Dott. alla restituzione in favore del della Controparte_2 CP_1 somma S. E. & O. di € 24.251,50 calcolata al netto delle trattenute di Legge, relativa agli stipendi percepiti dallo stesso, dal 24 maggio 2023 alla decorrenza dell'intimato licenziamento;
6) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali;
7) si chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che diritti onorari e le spese, eventualmente liquidate in sentenza, vengano distratte in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari. NELL'INTERESSE DELL'APPELLATO in via principale: rigettare l'avverso atto di appello in quanto infondato in fatto e diritto, per l'effetto confermando le statuizioni della appellata sentenza n. 269/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro in data 2 dicembre 2024, che hanno accolto il ricorso di primo grado dell'ing. con Controparte_2 vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse;
in via subordinata condizionata: riformare il capo della sentenza di primo grado n. 269/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro in data 2 dicembre 2024 che ha rigettato la domanda svolta dall'ing. volta a ottenere una declaratoria di Controparte_2 nullità del licenziamento e la condanna del a reintegrare il Controparte_3 medesimo ing. e a retribuirlo fino a effettiva reintegrazione in applicazione CP_2 dell'art. 54 bis, c. 8, d.lgs. 165/2001, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse;
in via ulteriormente subordinata condizionata: riformare il capo della sentenza di primo grado n. 269/2024 emessa dal Tribunale di Tempio Pausania – sezione lavoro in data 2 dicembre 2024 che ha rigettato la domanda svolta dall'ing. volta a ottenere una declaratoria di nullità del licenziamento ai sensi CP_2 dell'art. 1345 cod civ e dell'art. 18, c. 1, l 300/1970 e la condanna del CP_3 a reintegrare il medesimo ing. e a retribuirlo fino a effettiva
[...] CP_2 reintegrazione, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse;
in via di ultimo subordine: accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa di licenziamento allegata dal , condannando quest'ultimo a Controparte_3 corrispondere all'ing. l'indennità di mancato preavviso, pari a Controparte_2 dodici mensilità di retribuzione, e così per un importo complessivo di euro 149.028,00, oltre accessori fino al saldo, con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscosse. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella sentenza è scritto: "Con ricorso ex art. 414 c.p.c., l'ing. ha Controparte_2 convenuto in giudizio il Controparte_4
così concludendo:“in via immediata e cautelare ai sensi
[...] dell'art. 19 c, 4, d.lgs. 24/2023 - adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata dall'ing. ivi compresi a carico del resistente il Controparte_2 CP_3 risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 del d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24. e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del
2 medesimo; nel merito in via principale - dichiarare la nullità del licenziamento intimato al ricorrente, in quanto avente natura ritorsiva, con condanna del
resistente a reintegrare in servizio l'ing. e a CP_3 Controparte_2 corrispondergli tutte le retribuzioni maturate, commisurate a euro mensili 13.339,00, a decorrere dal giorno 24 maggio 2023 (data della contestazione disciplinare e di decorrenza dell'intimato licenziamento) fino all'effettiva reintegrazione, salva l'opzione prevista dal c. 4 dell'art. 18, l. 300/1970; in via di subordine – dichiarare ingiustificato il licenziamento impugnato, condannando il
resistente a reintegrare l'ing. e a corrispondergli CP_3 Controparte_2 tutte le retribuzioni maturate, commisurate a euro mensili 13.339,00, a decorrere dal giorno 24 maggio 2023 (data della contestazione disciplinare e di decorrenza dell'intimato licenziamento) fino all'effettiva reintegrazione, salva l'opzione prevista dall'art. 31 del ccnl applicato al rapporto di lavoro, pari a ventisei mensilità e così per un totale di euro 346.814,00, oltre accessori ai sensi di legge. in via di ulteriore subordine - accertare e dichiarare l'insussistenza della giusta causa allegata dal resistente, condannando quest'ultimo a CP_3 corrispondere al ricorrente l'indennità di mancato preavviso, pari dodici mensilità di retribuzione, e così per un importo complessivo di euro 149.028,00, oltre accessori fino al saldo. In ogni caso, vinte le spese (comprensive del contributo unificato di iscrizione a ruolo) e gli onorari di causa, da distrarsi in favore degli scriventi avvocati che le hanno anticipate e non riscossi.” A sostegno della domanda, parte ricorrente ha dedotto: - Di essere stato dipendente del CP_1
dal 17 luglio 2014. Dal 1° maggio 2017, di essere stato inquadrato nella
[...] categoria dirigenziale;
Che con nota prot. 4112 del 24 maggio 2023, il CP_3 resistente ha aperto un procedimento disciplinare a carico di un suo dipendente,
, al quale è stato messo in conto di avere segnalato all'autorità Testimone_1 giudiziaria la commissione di una serie di irregolarità nell'affidamento e nella gestione degli appalti del da parte del Direttore generale e di diversi CP_3 altri dirigenti (doc. 1); - Che a seguito dell'indagine giudiziaria, il Pubblico Ministero ha richiesto l'archiviazione del procedimento penale;
- Che il procedimento penale è scaturito da una conversazione privata registrata dall' , in cui il gli spiegava analiticamente i meccanismi per TE CP_2 l'affidamento e la gestione degli appalti all'interno di enti consimili al Consorzio datore di lavoro;
- Che per tale ragione è stato sottoposto a procedimento disciplinare in data 24.5.2023; - Che i fatti specificamente contestati sono stati i seguenti: a) l'avere adombrato, nella conversazione con il sig. , l'esistenza di TE irregolarità nell'affidamento e nella gestione degli appalti da parte del , CP_3 commesse dal Direttore generale e da altri dirigenti;
b) il non avere provveduto a segnalare direttamente all'autorità giudiziaria le irregolarità delle quali sarebbe stato a conoscenza ma di averle fatte oggetto di conversazione con un collega, che le avrebbe registrate a sua insaputa e poi portate all'attenzione dell'autorità giudiziaria;
c) la conseguente diffamazione ai danni di dirigenti e dipendenti del
, gravemente lesiva della loro dignità e onore per essersi visti sottoposti CP_3 ad indagine penale;
d) la commissione del reato di calunnia ai danni dei medesimi dirigenti e dipendenti;
- Che alla fattispecie in esame si applica la tutela del c.d. whistelblowler, oggi contenuta nel d.lgs. 10 marzo 2023, n. 24; - Che le affermazioni contenute nella conversazione registrata non hanno natura ingiuriosa
3 e/o diffamatoria, avendo un contenuto prevalentemente ipotetico e teorico;
- Che la conversazione si è svolta in forma riservata e limitata al solo ricorrente e all' , senza che vi fosse intenzione nel ricorrente di divulgarne a terze persone TE il contenuto e dunque ledere la reputazione o l'onore di chicchessia;
- Che non sussistono gli elementi costitutivi delle fattispecie di reato della diffamazione e della calunnia. Costituitosi, il ha contestato tutto quanto ex adverso CP_1 dedotto, in via riconvenzionale ha chiesto la restituzione delle retribuzioni pagate al ricorrente dal 24 maggio 2023 (data di apertura del procedimento disciplinare) sino all'intimato licenziamento e ha concluso chiedendo: “1) contrariis reiectis;
in via pregiudiziale di rito: 2) alla luce della domanda riconvenzionale proposta, si richiede - ai sensi dell'art. 418 c.p.c. - la fissazione dell'udienza di discussione in data successiva a quella stabilita nel decreto steso in calce al ricorso introduttivo;
si fa pertanto istanza di nuova udienza entro i termini stabiliti dall'art. 418 commi
2, 3 e 4 c.p.c.; nel merito: 3) respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto assolvendo il dalle avverse pretese, confermando il licenziamento per CP_1 giusta causa ex art. 2119 c.c.; in subordine: 4) respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto, assolvendo il dalle avverse pretese, CP_1 confermando il licenziamento per giustificato motivo soggettivo, con le conseguenze di Legge anche in merito all'eccepita nullità nella determinazione del quantum;
in ulteriore subordine: 5) respingere il ricorso poiché infondato in fatto e diritto, assolvendo il dalle avverse pretese, confermando, ex art. 2118 c.c., CP_1 la “giustificatezza” del licenziamento, respingendo altresì la domanda di indennità ex art. 31 CCNL;
in via riconvenzionale: 6) in accoglimento della conclusione sub
3), condannare il Dott. alla restituzione in favore del Controparte_2 CP_1 della somma S. E. & O. di € 53.171,73 al lordo delle trattenute di Legge, relativa agli stipendi percepiti dallo stesso, dal 24 maggio 2023 alla decorrenza dell'intimato licenziamento;
5) sempre con vittoria di spese, diritti, onorari e spese generali;
6) si chiede ai sensi dell'art. 93 c.p.c. che diritti onorari e le spese, eventualmente liquidate in sentenza, vengano distratte in favore dei sottoscritti Avvocati che si dichiarano antistatari.” Con la memoria difensiva del 5.10.2024, il ricorrente ha chiesto anche il rigetto della domanda riconvenzionale avanzata da controparte. All'udienza del 15.10.2024 parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare proposta con ricorso e parte resistente ha dichiarato di accettare la rinuncia, con la conseguenza che il subprocedimento RG n. 317-1/2024 è stato dichiarato estinto”. La causa, istruita con produzioni documentali, è definita con la sentenza n. 269/2024 del Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, di accoglimento del ricorso, con dichiarazione di illegittimità del licenziamento intimato al con lettera del 31.1.2024 e conseguente reintegrazione del CP_2 medesimo nel posto di lavoro, salvo l'opzione dell'indennità sostitutiva della reintegrazione, oltre al pagamento dell'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegrazione, oltre accessori di legge e regolarizzazione contributiva. Il Tribunale rigetta altresì la domanda riconvenzionale della resistente, condannata a pagare le spese di lite. Nel dettaglio, il Tribunale, esclusa l'applicabilità del d. lgs n. 24/2023 in quanto emanato successivamente ai fatti per cui è causa, rigetta comunque la tesi del
4 carattere ritorsivo del licenziamento intimato al ai sensi dell'art. 54-bis CP_2 d.lgs. n. 165/2001, in assenza di prova dei relativi presupposti. Con riferimento all'asserita giusta causa del licenziamento, individuata esclusivamente nelle affermazioni espresse dal nel corso di una CP_2 conversazione privata con altro collega (tale , il Tribunale ritiene Testimone_1 trattarsi di una conversazione “principalmente teorica ed astratta, .. finalizzata alla spiegazione da parte del ricorrente al suo interlocutore di norme di legge o di prassi operative dell'ente”, nel corso della quale non risultano superati gli estremi del diritto di critica ex art. 21 Cost. anche in quanto la conversazione è privata, senza intento diffamatorio e in difetto di prova della consapevolezza del di CP_2 essere registrato. Il Tribunale esclude altresì la sussistenza degli estremi dei reati di diffamazione (difetto di pluralità di persone) e di calunnia (difetto di denuncia o querela all'autorità giudiziaria), nonché la ricorrenza del giustificato motivo soggettivo (difetto del notevole inadempimento degli obblighi contrattuali discendenti dal rapporto di lavoro non essendosi superati i limiti del diritto di critica) e della giustificatezza del licenziamento del dirigente atteso che, secondo la giurisprudenza della Cassazione, il diritto al dissenso espresso nelle sedi proprie, con modalità non diffamatorie o offensive, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, non è idoneo a elidere il legame fiduciario che ne caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale. Esaminando quindi i conteggi degli importi richiesti dal il Tribunale CP_2 ritiene generica la contestazione del pertanto, disattendendola. CP_1 Quindi, dichiarato illegittimo il licenziamento, il Tribunale dispone la reintegrazione del nel posto di lavoro con pagamento della retribuzione CP_2 globale di fatto dal giorno del licenziamento a quello di riassunzione, unitamente ai contributi previdenziali, conseguentemente rigettando la domanda riconvenzione del CP_1 Avverso detta sentenza propone appello il cui resiste con memoria e CP_1 appello incidentale, il CP_2 La causa, istruita con l'acquisizione dei fascicoli di parte e di quello d'ufficio, è tenuta in decisione sulla base delle conclusioni riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello principale è infondato, e, pertanto, deve essere rigettato. Invero, l'appellante lamenta a) l'errata qualificazione del file registrato come conversazione privata tra due soggetti invece che, correttamente, come prova atipica (documento informatico), né considera che l'appellato si dichiara
“facilitatore” ex d.lgs. n. 24/2023 così ammettendo di essere a conoscenza della registrazione e dello scopo della medesima. Pertanto, il Tribunale erra allorchè ignora che la registrazione è consapevolmente convenzionata per essere utilizzata quale strumento per indurre la P.G. a iniziare l'indagine penale sui vertici e su personale del così come erra nello svilire la portata della frase “la triade è CP_1 sempre la stessa”. Ancora, il Tribunale non è condivisibile allorquando nega alcuna portata offensiva al contenuto della conversazione mediante l'estrapolazione di frasi singole disancorate dalla complessiva conversazione. Al contrario, dalla lettura dell'intera conversazione emerge che l'appellato attribuisce all'ing. CP_5 la falsa attestazione di opere da costruire invero già realizzate, e ipotizza la
5 previsione di prezzi e compensi anomali sì da consentire la formazione di una somma di danaro per consentire vantaggi economici illeciti anche da parte dei dirigenti del appellante, oltre che dei privati (e specificatamente di tale CP_3 OC). Tutte affermazioni che hanno determinato una lunga indagine penale conclusasi con l'archiviazione per impromovibilità dell'azione penale ex artt. 408 e 411 c.p.p.; b) l'errata dichiarazione di inutilizzabilità della menzionata registrazione con violazione dell'art. 112 c.p.c. trattandosi di una prova atipica pienamente utilizzabile nel processo civile e valutabile secondo gli ordinari criteri. Così facendo risulta violato anche l'art. 116 c.p.c. Peraltro, anche volendo aderire alla tesi del Tribunale, il limite della utilizzabilità viene meno nel momento in cui il si dichiara facilitatore, assumendosi il CP_2 rischio elettivo che la conversazione, consapevolmente e concordemente registrata, venga diffusa agli organi di PG e a quelli giudiziari;
c) errata valutazione delle espressioni ingiuriose, calunniose e diffamatorie pronunciate dal nella ricordata conversazione, in quanto alle stesse deve CP_2 attribuirsi la medesima valenza accusatoria individuata dalla P.G. e dalla Procura della Repubblica per iniziare le indagini. In sintesi, richiamato l'autonomo potere del giudice civile di verificare, nel caso di specie, la sussistenza degli estremi del reato penale, si sostiene la presenza degli elementi sia della calunnia (per la quale non occorre la presentazione di una denuncia formale, risultando sufficiente il rivolgersi in qualunque forma a soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria o direttamente a quest'ultima, esponendo fatti integranti fatti di reato da cui è ragionevole l'apertura di un procedimento penale) sia della diffamazione (la cui diffusione è avvenuta con la consapevole consegna della registrazione all'autorità giudiziaria) riscontrabile nell'antigiuridicità delle dichiarazioni rese offensive dell'onore e del decoro delle persone coinvolte nelle indagini penale e certamente integranti un illecito civile ex art. 2043 c.c. , fonte di responsabilità disciplinare del dirigente ex art. 2119 c.c.. d) errata esclusione della giusta causa del licenziamento atteso che il CP_2 supera i parametri dell'etica e del comune vivere civile, ledendo definitivamente il vincolo fiduciario. In ogni caso, sussistono gli estremi del giustificato motivo soggettivo. e) errata esclusione della giustificatezza del licenziamento del dirigente. In sintesi, si contesta che le frasi espresse siano mere affermazioni di dissenso manifestate nelle sedi proprie ex art. 2392 c.c., né che siano dette nelle sedi proprie tanto meno con una registrazione. In ogni caso, il Tribunale non tiene conto della motivazione del decreto di archiviazione. Inoltre, “sciorinare e spettegolare ad un proprio dipendente una serie di accuse false, inventate, calunniose e prive di riscontri, costituisce una violazione dell'obbligo di diligenza e di fedeltà particolarmente grossolano, con un discostamento molto evidente del comportamento del Dott. dalle regole di diligenza, prudenza e perizia che CP_2 il caso concreto avrebbe richiesto di osservare.”. Né appare tenere conto dei requisiti della giustificatezza elaborati dalla Cassazione e diversi sia dalla giusta causa sia dal giustificato motivo soggettivo.
6 Invero, la fattispecie contestata appare quanto meno idonea a integrare la giustificatezza del recesso datoriale ex art. 2118 c.c. trattandosi di condotte che hanno definitivamente minato il rapporto fiduciario tra le parti. f) nel caso di riforma della sentenza, l'appellato dovrà essere condannato a restituire tutti gli stipendi percepiti dalla data della contestazione disciplinare al licenziamento attesa l'efficacia retroattiva di quest'ultimo nonché la prova dell'effettiva corresponsione di tutte le retribuzioni maturate nello stesso. g) riproposizione di tutte le eccezioni sollevate nel corso del giudizio di primo grado ossia “A) Inapplicabilità del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24, B) Inapplicabilità del Decreto legislativo 10/03/2023, n. 24 - eventuale applicabilità dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001. C) Procedimento disciplinare del Dott. e dichiarazioni di natura confessoria ex art. 2935 c.c. contenute Controparte_2 nei verbali di audizione – conseguente inapplicabilità della disciplina per la tutela del presunto facilitatore del whistleblower – mancata produzione dei verbali di audizione, violazione dei canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. e di lealtà e probità ex art. 88 c.p.c. (riferiti alla parte personalmente). D) Segnalazione da parte di per fatti personali – inapplicabilità Testimone_1 della disciplina del whistleblowing. E) Antefatto storico - ulteriori motivi di inapplicabilità dell'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, intento ritorsivo del dirigente e reazione alle indagini disciplinari dell'ente. F) Fondatezza nel merito delle singole contestazioni. F4) Licenziamento ex art. 2118.”. Con appello incidentale condizionato, il lamenta 1) la violazione dell'art. CP_2 54-bis d.lgs. n. 165/2001 con conseguente errato rigetto della dichiarazione di nullità del ricorso atteso il carattere ritorsivo del licenziamento;
2) la violazione dell'art. 1345 c.c. atteso che nel diritto del lavoro, la regola è che le discriminazioni e le ritorsioni rilevano, indipendentemente dalla motivazione addotta dal datore di lavoro tenuto, peraltro, a provare la fondatezza di detta ulteriore motivo lecito;
3) l'infondatezza della domanda di restituzione delle retribuzioni corrisposte al in pendenza del procedimento di licenziamento;
4) riproposizione della CP_2 domanda di pagamento delle retribuzioni maturate in periodo di preavviso atteso che comunque la fattispecie contestata, maturata nel 2020 e sanzionata nel 2023, non comporta un licenziamento senza preavviso col conseguente pagamento delle somme dovute per un totale di € 149.028,00., Ad avviso della Corte, tutti i motivi di impugnazione dell'appello principale possono essere esaminati congiuntamente attesa la palese connessione: in quanto non condivisibili esonerano la Corte dall'esame dell'appello incidentale condizionato proposto dal CP_2 Ciò premesso, il presente giudizio attiene al licenziamento del dirigente CP_2 avvenuto a seguito della seguente contestazione del 24.5.2023 “nella conversazione acquisita e trascritta dai Carabinieri del reparto territoriale di Olbia, Lei ha espressamente attribuito a dirigenti, impiegati e persino ad alcuni operai del la costituzione di un sodalizio sotteso alla commissione di illeciti CP_1 (rivelatisi inesistenti) testualmente ed a titolo esemplificativo e non esaustivo: … la triade è sempre la stessa e il Direttore ,..]". In questa sorta di CP_5 Per_1 dialogo con domanda e risposta, Lei ha persino attribuito alla scrivente EZ la ricezione di proventi corruttivi, spiegando al suo interlocutore, con Pt_1 dovizia di particolari, il meccanismo di costituzione della provvista in nero e la
7 successiva sua distribuzione a favore della dirigenza senza che ciò CP_1 trovasse riscontro oggettivo nella conclusione dell'indagine giudiziaria. …. Nella più volte nominata conversazione registrata, ha addirittura adombrato l'illiceità di tutti gli appalti, delle procedure di aggiudicazione, dei collaudi delle opere, con collegamenti criminosi e criminogeni con altre autorità e dipendenti del Comune di Olbia, coinvolti loro malgrado nella complessa indagine di Polizia Giudiziaria. Ha affermato l'esistenza di “… piaceri a OC e agli altri ..” evidenziando una quantomeno conoscenza di atti riservati di altro procedimento, ugualmente conclusosi con l'archiviazione del processo anche nei confronti delle persone che Lei personalmente ha ingiustamente accusati per gravi reati. Se Lei avesse avuto effettivamente prova anche soltanto indiziaria di tali diffuse attività criminose compiute dai suoi colleghi, dal Suo superiore gerarchico o da dipendenti dell'Ente, avrebbe dovuto notiziarne immediatamente l'autorità giudiziaria e non farne oggetto di grave diffamazione e/o calunnia in una conversazione registrata da un soggetto Suo collaboratore diretto. … Tale gravissima condotta infamante e calunniosa emergente dal suddetto atto d'indagine (archiviata), oltre a costituire fattispecie di reato che i soggetti da Lei coinvolti hanno intenzione di denunciare alle autorità competenti, hanno minato definitivamente e irreversibilmente il vincolo di fiducia con lo scrivente datore di lavoro, poiché la Sua condotta non si è affatto uniformata ai doverosi basilari principi di correttezza, lealtà e buona fede nei rapporti intersoggettivi all'interno dell'Ente, sia con gli altri dirigenti da Lei ingiustamente accusati che con gli altri addetti alla struttura. Non solo, la condotta denunziata costituisce grave atto lesivo della dignità, del decoro e della reputazione professionale delle persone che Lei ha indicato come facenti parte di una fantomatica e inesistente associazione a delinquere, ma se ciò non bastasse, il suo comportamento abnormemente sleale, ha gravemente nuociuto, e nuoce tutt'ora, all'immagine dell'amministrazione datoriale, compromettendo definitivamente e irreversibilmente, il rapporto fiduciario di collaborazione lavorativa, rendendo impossibile la prosecuzione anche temporanea del rapporto di lavoro, proprio per la Sua peculiare posizione di figura lavorativa di natura apicale, laddove ha apertamente contravvenuto ai Suoi precisi doveri professionali e dirigenziali, oltre ad avere commesso illecito di estrema gravità.”. Quanto contestato è posto a base della lettera di licenziamento del 31.1.2024. In sintesi, il addebita al dirigente di avere, consapevolmente e CP_3 CP_2 intenzionalmente, effettuato al subordinato delle dichiarazioni Testimone_1 calunniose riguardanti la struttura dirigenziale del responsabile di CP_1 condotte penalmente rilevanti: affermazioni registrate dall' e da quest'ultimo TE consegnate all'autorità giudiziaria, così assumendo una connotazione di diffamazione e di calunnia, oltre che, comunque, gravemente lesive della reputazione e del decoro del e dei dirigenti coinvolti dalle affermazioni CP_3 del CP_2 Occorre, peraltro, osservare che la registrazione in questione è consegnata dall' ai Carabinieri all'interno di indagini penali già pendenti a seguito di tre TE attentati incendiari nei confronti del medesimo verificatisi tra l'agosto e TE l'ottobre del 2019. Attentati che l' attribuisce al clima di attrito presente nell'ambiente di lavoro TE ( con il direttore generale il quale successivamente avrebbe esteso il suo CP_1
8 contrasto anche con il per ragioni inerenti alle aspettative riposte dal CP_2 Direttore generale sull'attività dell'appellato e da questi non soddisfatte. Dall'informativa dei CC, oltre a ricostruire il clima dell'ambiente di lavoro nei confronti dell' e del (quest'ultimo, peraltro, autore di una separata TE CP_2 querela nei confronti di altro dipendente del , si apprende che tra il CP_1 materiale di indagine è presente anche “un recente dialogo intrattenuto con il suo dirigente ing. registrato da ” dal cui ascolto i Carabinieri Controparte_2 TE ipotizzano sia il discostamento dalle Linee guida dell'Anti Corruzione nell'assegnazione degli appalti sia il riscontro di una pregressa notizia appresa da fonte confidenziale relativa a una asserita tangente di 100 mila euro percepita da tale (direttore generale del per l'aggiudicazione dei lavori di Per_2 CP_1 realizzazione di impianto fotovoltaico. Inoltre, in un passo della registrazione l'ing. spiegherebbe all' le irritualità presenti nell'assegnazione degli CP_2 TE impianti fotovoltaici di e , nonché ulteriori irregolarità Persona_3 Per_4 nella procedura amministrativa per l'esecuzione dei lavori di urbanizzazione effettuate da due società: nel caso in particolare della società LI spa i CC sottolineano che la registrazione in questione rappresenta una importante fonte di prova per individuare l'anomala agevolazione elargita dal a favore di CP_1 detta società atteso che a fronte di lavori per circa 70 mila euro, alla società si riconosce un credito di 150 mila euro il tutto in assenza di una gara d'appalto aperta e senza controllo del RUP avente il ruolo di tutela degli interessi del oltre che quello di certificare la bontà delle opere realizzate a scomputo. CP_3 I CC riportano quindi, il passo della registrazione in cui il spiega il CP_2 verosimile “sistema corruttivo”. È pertanto, indubbio che la registrazione in questione non è la causa dell'indagine penale invero già avviata a iniziativa dell' vittima di attentati incendiari, ma TE costituisce la ragione di un ampiamento di indagine investigativa sia per i reati ipotizzati dai Carabinieri sia per soggetti coinvolti: il tutto, come sottolineano gli stessi Carabinieri, in forza della “zelante attività investigativa” svolta dall' TE Ciò detto, in alcun atto istruttorio acquisito emerge che il è consapevole di CP_2 essere registrato nel corso della sua conversazione con l' né risulta la sua TE audizione quale SIT da parte dei Carabinieri sì che egli non conferma né smentisce né chiarisce quando risultante dall'ascolto della suddetta registrazione. Parimenti non vi è prova che egli concordi con l' sia il contenuto della Pt_2 conversazione sia la registrazione. In tale senso non appare condivisibile quanto sostenuto dal appellante CP_3 circa il ruolo di “facilitatore” svolto dal atteso che quest'ultimo nel ricorso CP_2 introduttivo del giudizio di primo grado, nel sostenere il carattere ritorsivo del licenziamento, scrive “Il licenziamento ritorsivo ai danni del è nullo e Parte_3 il suo accertamento obbliga il datore di lavoro a reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro (art. 19, c. 3). Infine, il Giudice è espressamente abilitato ad adottare tutte le misure, anche provvisorie, necessarie ad assicurare la tutela alla situazione giuridica soggettiva azionata, ivi compresi il risarcimento del danno, la reintegrazione nel posto di lavoro, l'ordine di cessazione della condotta posta in essere in violazione dell'articolo 17 e la dichiarazione di nullità degli atti adottati in violazione del medesimo articolo (art. 19, c. 4). La descritta disciplina di tutela si applica, oltre che agli autori materiali della segnalazione, anche al c.d.
9 facilitatore, ossia la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo (art. 2, c. 1, lett. h, d.lgs. 24/2023), nonché ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, <<che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale corrente>> (art. 3, c. 5, lett.. a, c, d.lgs. 24/2023). Il licenziamento odiernamente impugnato è stato esplicitamente adottato quale conseguenza della segnalazione all'autorità giudiziaria di irregolarità penalmente rilevanti imputabili all'alta dirigenza del resistente. Come si è detto nella superiore narrativa in CP_3 fatto e come meglio sarà specificato in prosieguo, l'autore della segnalazione non è stato direttamente l'ing. ma la disciplina di tutela sopra richiamata gli CP_2 si applica in quanto questi sarebbe qualificabile a stregua di soggetto facilitatore e collega di lavoro del segnalante, avente con questo un rapporto abituale e corrente (art. 3, c. 5, ll. a, c, d.lgs. 24/2023).”. Dunque, il lungi dall'affermarsi “facilitatore”, sostiene di non essere CP_2 comunque licenziabile in quanto la disciplina prevista dal d.lgs. n. 24/2023 è applicabile anche ai “colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o effettuato una divulgazione pubblica, <<che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale corrente>>. Trattasi, dunque, dell'esposizione da parte del di un ulteriore profilo di CP_2 invalidità del contestato licenziamento: profilo che sottolinea come, anche volendo aderire, in ipotesi, alla tesi del sul ruolo svolto dal dirigente nel corso CP_3 della conversazione, il recesso non sarebbe comunque fondato per potersi ravvisare nel la figura del facilitatore ex d.lg. n. 24/2023. CP_2 Per contro, l'appellato non afferma di avere svolto il ruolo di facilitatore. Tutto ciò a prescindere dall'inapplicabilità di detta normativa in quanto entrata in vigore successivamente ai fatti per cui è giudizio, mentre secondo la normativa precedente - art. 54-bis d. lgs. n. 165/2001 – detto ruolo non esiste e, comunque, rimarrebbe sempre il rilievo che il non ammette di avere ricoperto un ruolo CP_2 analogo. Proseguendo nella disamina delle questioni sollevate dalle parti, la Corte osserva che il Tribunale, lungi dal dichiarare inammissibile o inutilizzabile la registrazione effettuata dall' si limita a escludere la sua natura diffamatoria richiamando la TE giurisprudenza sui messaggi inviati nelle chat private. Affermazione quest'ultima non condivisibile atteso che la conversazione tra l' e il non è avvenuta in una chat privata ma tra due persone in TE CP_2 presenza, una delle quali ignara della registrazione effettuata dall'altra. Trattasi dunque di una conversazione privata che in quanto effettuata tra persone presenti, è utilizzabile nel processo penale e, quindi, acquisibile nel procedimento disciplinare allorquando sulla base di quanto emergente dalla intercettazione, sia configurabile la giusta causa del licenziamento: in tale senso v. Cass. Civ. n. 26836/2024 “In ordine alla sussistenza di una giusta causa di licenziamento, in particolare, il giudice del lavoro può valutare, ai fini della formazione del proprio convincimento, gli atti delle indagini preliminari e le intercettazioni telefoniche ivi assunte, anche ove sia mancato il vaglio critico del dibattimento, in quanto la parte
10 può sempre contestare nel giudizio civile i fatti acquisiti in un procedimento penale (Cass. 2 marzo 2017, n. 5317). Ciò non di meno va condivisa la valutazione del Tribunale in ordine all'assenza del reato della diffamazione atteso che non vi è alcuna prova che il abbia CP_2 intenzionalmente voluto divulgare a più persone quanto dichiarato all' atteso TE che non vi è prova che sapesse e della registrazione e delle indagini penali e logicamente della intenzione dell' di consegnare il file audio ai Carabinieri. TE
Parimenti non sussistono gli estremi del reato di calunnia atteso che il non CP_2 risulta essere soggetto obbligato a riferire all'autorità giudiziaria l'esistenza di fatti penalmente rilevanti, né lo è l' sì che neppure è ipotizzabile che l'appellato TE renda le dichiarazioni riportate nella registrazione nella convinzione non solo che siano false ma anche che l' le avrebbe riferite ai Carabinieri. TE
Ciò premesso, la registrazione è legittimamente parte del materiale probatorio acquisito al presente giudizio e come tale è valutato dal Tribunale per escludere la sussistenza sia della giusta causa sia del giustificato motivo soggettivo sia della giustificatezza. Poiché l'appellato ripropone la tesi della natura ritorsiva del licenziamento in via subordinata condizionata, è necessario esaminare in via prioritaria, la legittimità o meno dell'intimato licenziamento. Ad avviso della Corte, la sentenza del Tribunale appare condivisibile anche laddove esclude la giustificatezza del licenziamento del dirigente. Invero, quanto all'assenza della giusta causa, la Corte, richiamandosi al consolidato insegnamento della Cassazione, rileva che “nell'ambito dei rapporti tra previsioni della contrattazione collettiva e fatti posti a fondamento di licenziamenti ontologicamente disciplinari la contrattazione collettiva non è una fonte vincolante in senso sfavorevole per il dipendente. 36. Anche quando si riscontri la corrispondenza del comportamento del lavoratore alla fattispecie tipizzata contrattualmente come ipotesi che giustifica il licenziamento disciplinare …, stante la fonte legale della nozione di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo, deve essere effettuato in ogni caso un accertamento in concreto che prenda in considerazione la gravità del comportamento e la proporzionalità tra lo stesso e la sanzione espulsiva irrogata. 37. Questa Corte, infatti, ha affermato che, in tema di licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, non è vincolante la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva, rientrando il giudizio di gravità e proporzionalità della condotta nell'attività sussuntiva e valutativa del giudice, avuto riguardo agli elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, della fattispecie, ma la scala valoriale formulata dalle parti sociali costituisce uno dei parametri cui occorre fare riferimento per riempire di contenuto la clausola generale dell'art. 2119 c.c. (Cass. n. 17321/2020; Cass. 16784/2020).” (cass. Civ. n. 33811/2021). Orbene, premesso che nel caso di specie il contratto collettivo applicato è silente in merito alla graduazione delle sanzioni disciplinari nonché delle situazioni che potrebbero integrarle, ritiene il Collegio che proprio in considerazione delle modalità con cui le dichiarazioni rese dal sono giunte all'autorità CP_2 inquirente mina l'elemento soggettivo della condotta contestata: invero, deve ritenersi acquisito il fatto che le affermazioni registrate sono effettuate nella convinzione che sarebbero rimaste all'interno della conversazione con l' TE
11 Pertanto, deve escludersi la gravità del comportamento del e, dunque il CP_2 venire meno della fiducia al punto da legittimare un licenziamento in tronco;
conseguentemente deve escludersi la sussistenza della giusta causa. Quanto al giustificato motivo soggettivo, non se ne ravvisano gli estremi sia in quanto difetta comunque l'elemento soggettivo sia in quanto difetta in sé il minore, ma pur sempre grave, inadempimento alle obbligazioni contrattuali, come risulterà dall'esame della registrazione in questione. Quanto alla sussistenza della giustificatezza, secondo consolidata giurisprudenza,
“il dirigente, nella nozione desumibile dall'art. 2095 cod.civ. pacificamente elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, è il dipendente preposto, con autonomia e poteri decisionali, all'azienda nel suo complesso o ad un suo ramo autonomo, in rapporto di «collaborazione immediata con l'imprenditore per il coordinamento aziendale» (Cass. 28/4/2003, n. 6606) nonché per promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obbiettivi dell'impresa. Il dirigente è l'alter ego dell'imprenditore (v. per tutte, Cass. 23/03/2018, n. 7295) e, proprio per tale rapporto di stretta inerenza delle sue mansioni rispetto agli obiettivi generali dell'impresa, le sue prestazioni si caratterizzano per un elevato grado di fiducia, la quale, si è detto, più che indice di qualificazione, costituisce l'«in sé» della figura del dirigente che, più di ogni altro elemento, dà ragione della tutela differenziata in caso di licenziamento illegittimo (Corte Cost. 8/6/1994, n. 225; Corte Cost. 16/6/1992, n. 309). 10.1. A tal riguardo, si è pure precisato (v. Cass. 30/12/2019, n. 34736) che la nozione di giustificatezza del licenziamento dei dirigenti si discosta, sia sul piano soggettivo sia su quello oggettivo, da quella di giusta causa di cui all'art. 2119 cod.civ. e di giustificato motivo di cui alla L. 15 luglio 1966, n. 604, art.
3. Sul piano soggettivo, tale asimmetria trova la sua ragion d'essere proprio nel rapporto fiduciario che lega in maniera più o meno penetrante al datore di lavoro il dirigente in vista della realizzazione degli obiettivi aziendali, per cui anche la semplice inadeguatezza del dirigente rispetto ad aspettative riconoscibili ex ante o un'importante deviazione del dirigente dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro o un comportamento extralavorativo incidente sull'immagine aziendale a causa della posizione rivestita possono, a seconda delle circostanze, costituire ragione di rottura di tale rapporto fiduciario e quindi giustificare il licenziamento sul piano della disciplina contrattuale dello stesso (Cass. 13/12/2010, n. 25145; Cass. 02/10/2018, n. 23894). A tal fine, è sufficiente una valutazione globale, che escluda l'arbitrarietà del recesso, in quanto intimato con riferimento a circostanze idonee a turbare il rapporto fiduciario con il datore di lavoro, nel cui ambito rientra l'ampiezza di poteri attribuiti al dirigente (cfr. Cass. 17/3/2014 n. 6110). Sul piano oggettivo, invece, la nozione di giusta causa o di giustificato motivo non coincide con la giustificatezza: a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento del dirigente non deve necessariamente costituire una extrema ratio, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente (Cass. 10/01/2023, n. 381).” (Cass. Civ. n. 12727/2024).
12 Si è evidenziato che “Sotto il profilo normativo, il recesso datoriale dal rapporto di lavoro dirigenziale si distingue da quello relativo a tutti gli altri rapporti di lavoro, inquadrandosi nell'ambito della libera recidibilità. La ragione di quanto sopra è rinvenibile nella peculiarità della figura dirigenziale caratterizzata dalla vicinanza alla posizione del datore di lavoro e, quindi, dell'imprenditore del quale i dirigenti costituiscono un alter ego de facto. Tale vicinanza si traduce, tra l'altro, in un'elevata e particolare intensità del vincolo fiduciario che lega il datore di lavoro al dirigente. In ragione di ciò, il legislatore ha ritenuto di non limitare la scelta imprenditoriale relativa alla necessità di recedere dal rapporto di lavoro dirigenziale. Su tale impianto normativo si è innestata la regolamentazione di fonte collettiva che ha delineato la nozione di “giustificatezza” del licenziamento del dirigente. La giurisprudenza ha sottolineato come la giustificatezza sia un concetto di derivazione negoziale e, quindi, da interpretare secondo le regole generali di ermeneutica contrattuale, inclusi i principi generali di buona fede e correttezza, sanciti dagli artt. 1175 1375 cod. civ. Pertanto, la giustificatezza si distingue dalle motivazioni del licenziamento previste dalla legge, essendo integrata ogni qual volta il recesso non sia arbitrario o pretestuoso e, quindi, del tutto sfornito di una motivazione apprezzabile (ex multis Cass. n. 23894 del 2.10.2018)”. Parimenti chiara risulta essere Cassazione n. 88/2023 secondo la quale “in tema di licenziamento per giusta causa, nel giudicare se la violazione disciplinare addebitata al lavoratore abbia compromesso la fiducia necessaria ai fini della conservazione del rapporto di lavoro e, quindi, costituisca giusta causa di licenziamento, rilevano la natura e la qualità del singolo rapporto, la posizione delle parti, l'oggetto delle mansioni e il grado di affidamento che queste richiedono, occorrendo altresì valutare il fatto concreto nella sua portata oggettiva e soggettiva, attribuendo rilievo determinante, ai fini in esame, alla potenzialità del fatto medesimo di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento (Cass. n. 31202/2021, n. 17092/2011); 20. occorre, pertanto, distinguere tra l'integrazione a livello generale e astratto della suindicata clausola elastica, che si colloca sul piano normativo e consente una censura per violazione di legge, e l'applicazione in concreto del più specifico canone integrativo, che rientra nella valutazione di fatto devoluta al giudice del merito, in ordine alle connotazioni valutative dei fatti accertati nella loro materialità, nella misura necessaria ai fini della loro riconducibilità, in termini positivi o negativi, all'ipotesi normativa;
ne deriva che il sindacato di legittimità sull'applicazione di un concetto giuridico indeterminato deve essere rispettoso dei limiti che il legislatore gli ha posto, attribuendo al giudice del merito uno spazio di libera valutazione e apprezzamento;
…; 21. la disciplina limitativa del potere di licenziamento di cui alle leggi n. 604/1966 e n. 300/1970 non è applicabile, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 604/1966, ai dirigenti, e, ai fini dell'eventuale riconoscimento dell'indennità supplementare prevista per la categoria suddetta, occorre fare riferimento alla nozione contrattuale di giustificatezza che si discosta, sia nel piano soggettivo che su quello oggettivo, da quello di giustificato motivo ex art. 3, legge n. 604/1966, e di giusta causa ex art. 2119 c.c., trovando la sua ragione d'essere, in particolare, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in ragione delle mansioni affidate - suscettibile di essere leso anche da mera inadeguatezza rispetto
13 ad aspettative riconoscibili "ex ante" o da importante deviazione dalla linea segnata dalle direttive generali del datore di lavoro (Cass. n. 27199/2018, n. 25145/2010); 22. muovendosi sul sottile, ma chiaro, crinale di confine tra recesso privo di giusta causa e recesso privo di giustificatezza in materia di licenziamento del dirigente, la Corte di Milano è pervenuta alla valutazione che la dimostrazione di 2 violazioni di rilievo disciplinare su 6 contestate, tutto conto della loro portata, nonché dello specifico ruolo e della responsabilità del dirigente, non integrasse una situazione di fatto tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto, con conseguente difetto di giusta causa del recesso;
contestualmente ha ritenuto che tali violazioni mettessero comunque in crisi la fiducia sul futuro corretto adempimento del ruolo dirigenziale attribuito in relazione alle direttive aziendali, e che quindi il recesso non fosse privo di giustificatezza;
”. In sintesi, la giurisprudenza afferma la derivazione negoziale del concetto di giustificatezza, pertanto, da interpretarsi alla luce dei principi generali in materia contrattuale di buona fede e correttezza, sanciti dall'art. 1375 c.c. Difatti, il fondamento della giustificatezza va ricercato proprio nel concetto di buona fede e nel particolare rapporto di fiducia che si instaura tra dirigente e datore di lavoro, andando ben oltre il concetto di fiducia, come intesa e richiesta al lavoratore dipendente nell'ambito dei rapporti di lavoro ordinari, e superando altresì il generico riferimento all'inadempimento contrattuale. La ratio va ricercata nella particolare vicinanza dei dirigenti alla posizione del datore di lavoro. Tale vicinanza attribuisce maggiore intensità e rilevanza al vincolo fiduciario che lega il datore di lavoro al dirigente. La giustificatezza è un criterio più ampio della giusta causa ex art. 2119 c.c., che si sovrappone a quest'ultima, assorbendola. Rispetto alla giusta causa, la giustificatezza si caratterizza per una maggiore importanza riconosciuta al carattere fiduciario su cui si fonda il rapporto di lavoro dirigenziale ed obbliga il datore di lavoro all'osservanza dei principi generali di correttezza e buona fede. Solo la giusta causa legittima il licenziamento senza obbligo di preavviso a carico del datore di lavoro. Ai fini della giustificatezza, invece, non è richiesta una violazione grave ed irrimediabile come nell'ipotesi del licenziamento per giusta causa, ma qualsiasi comportamento in grado di compromettere il vincolo fiduciario. Essa non è rappresentata esclusivamente da comportamenti costituenti gravi inadempimenti contrattuali, ma può essere integrata anche da condotte esterne all'ambiente di lavoro, ma in grado di compromettere la fiducia datoriale. In tal senso si rinvengono diverse pronunce della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto legittimi i licenziamenti di dirigenti, motivati dalla inadeguatezza del soggetto rispetto alle aspettative del datore di lavoro riconoscibili ex ante, o facendo riferimento a comportamenti extra lavorativi che incidano sull'immagine aziendale. Quanto sopra è in linea con la giurisprudenza citata dal primo giudice ancorchè riguardante una fattispecie diversa da quella in esame atteso che in detto precedente si è verificato che un dirigente ha criticato le modalità di redazione del bilancio nel corso della riunione del consiglio di amministrazione, individuando possibili violazioni di rilevanza penale. La Cassazione ha disatteso la giustificatezza del licenziamento sul presupposto appunto della mera “critica” ravvisabile nei rilievi del dirigente, cui ha fatto seguito un'approfondita indagine interna al fine di accertare la fondatezza dei rilievi mossi dal dirigente.
14 In particolare, la Cassazione sottolinea che “Deve .. rilevarsi come il legame fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro dirigenziale non possa determinare alcuna automatica compressione del diritto di critica, di denuncia e di dissenso spettante, secondo i principi costituzionali e le norme di diritto sopra richiamate, al lavoratore. Dal che consegue che anche nel rapporto di lavoro dirigenziale e ai fini della giustificatezza del recesso, il giudice di merito deve procedere ad una accurata opera di componimento tra l'accentuato obbligo di fedeltà – legame fiduciario – del dirigente e il diritto di critica, di denuncia e di dissenso al medesimo spettante, escludendo che l'esercizio di tali diritti, ove avvenga nei limiti già tracciati dalla giurisprudenza e quindi in maniera ragionevole e non pretestuosa nonché con modalità formalmente corrette, possa integrare di per sé la nozione di giustificatezza del licenziamento. 61. Con particolare riferimento al dirigente che rivesta la qualifica di direttore generale, deve affermarsi che non integra di per sé la giustificatezza del licenziamento la condotta del dirigente – direttore generale che, anche al fine di non incorrere in responsabilità verso la società per atti e comportamenti degli amministratori, eserciti, in maniera non pretestuosa, il diritto al dissenso nelle sedi proprie, di cui all'art. 2392 c.c., con modalità non diffamatorie o offensive.”. Orbene, passando all'esame del contenuto della registrazione, la Corte rileva che dal suo ascolto, si evince che in alcuni momenti, sembra che l' prenda degli TE appunti sui chiarimenti forniti dal mentre in altri momenti l'appellato CP_2 abbassa il suo tono di voce tanto da essere appena udibile a orecchio nudo come se non volesse essere udito. Inoltre, effettivamente una lunga parte della conversazione tra il (dirigente CP_2 settore manutenzione e sicurezza lavoro) e l' assume il tono e il contenuto di TE una generica descrizione di alcuni momenti del procedimento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione. Invero, fino a pag. 10 della perizia di trascrizione di detta registrazione, non è presente alcun commento o alcuna frase da cui ipotizzare una critica o un addebito a carico della classe dirigenziale del CP_1 Quindi, l' chiede al “però diciamo l'anomalia dove stà? Negli TE CP_2 importi?” e quest'ultimo risponde “l'anomalia sta che prima di tutto non c'è un R.U.P. c'è questo processo che il direttore dei lavori (nominato dall'impresa: n.d.r.) … che fa, che fa gli interessi della ditta ……il R.U.P. dovrebbe essere quello che dovrebbe vigilare sopra tutto il processo, cioè non so se sia o chi Parte_4 debba essere.. ….. manca il R.U.P. che alla fine del procedimento dice che quest'opera è idonea ma non te lo fa dire all'impresa, come la …e come per la Energy Solution deve essere un terzo che verifichi che l'opera sia congrua.”. Anche in questa parte della conversazione, non si ravvisa alcun fatto disciplinarmente rilevante atteso che il si limita a rispondere a CP_2 un'osservazione dell' su una prassi del in tema di realizzazione delle TE CP_1 opere di urbanizzazione, senza affermare che “l'anomalia” sia funzionale alla commissione di qualche reato. Durante la descrizione del procedimento di realizzazione delle opere di urbanizzazione, il discorso ha un evidente carattere teorico, ciò che induce l' TE a chiedere al “ma quale vantaggio potrebbe avere (riferito al CP_2 CP_1 n.d.e.)? Il vantaggio c'è l'ha la ditta in questo caso.” “è la ditta se tu mi CP_2
15 metto d'accordo, io alla ditta gli dico: scusa che glielo facciamo a prezziario regionale…. Il lavoro sappiamo che costa… lo sai perché ti dico questo? Perché i lavori di LI di centocinquantamila euro, non so se sia vero perché non me l'ha mai scritto, ma la te li faceva a settantamila!. …. Quindi, che cosa vuol Pt_5 dire la metà … dove stanno gli altri, la metà. … glieli abbiamo regalati?”. TE
“e li hai fatti uscire per altro motivo?”. “glieli abbiamo regalati o ci CP_2 siamo accontentati? Un po' a vicenda? …. Io questo non lo so però …. il solo motivo… “ “quindi vengono praticamente gonfiati questi…” “no TE CP_2 vanno prezzo regionale pieno ….. e sulle strade il prezziario regionale è stato aumentato già lo sai … in maniera spaventosa… cioè non hanno …. O no il prezzo e congruo… quindi in teoria loro, dicono il prezzo e congruo, però non mettendolo a gara, come dice anche cioè la norma, secondo me dovrebbe dire così la norma, devi metterla a gara, a gara trovi il miglior prezzo. … hai capito?” “lui, il TE prezziario regionale ti dice, questi sono i parametri, però tu come amministrazione devi fare.” HE “no. Il prezziario regionale ti dice quali sono i prezzi, per dire che sono congrui che sono i prezzi medi di mercato per fare il progetto.”. RA
“le soglie oltre le quali, oltre quelle soglie c'è una anomalia?”. “c'è una CP_2 anomalia. Quindi costa quello. È che è il famoso importo a base di gara. … cioè l'importo a base di gara, ovviamente è soggetto al ribasso e quel ribasso non viene esercitato. Capito?” “… quindi probabilmente c'è un … qualcosa di non TE chiaro. … perché poi non si capiscono i ribassi” “scusa eh, invece di CP_2 tutti…. Io ti scomputo centocinquantamila euro e trentamila me li dai a me” TE
“e poi mi fai il ribasso in un'altra gara così li recuperi da un'altra parte i soldi.”.
“però mi dai dei soldi frischi, frischi … tutto lì… perché se io lo mando a CP_2 gara questi settantamila euro tu mi devi ancora ottantacinque e tutto lì …. l'interesse.”. “se no io te li lascio quei soldi..”. “e me li ridai in TE CP_2 qualche altra maniera, in qualche altra forma .. in qualche altra .. capito.”. TE
“adesso è tutto … adesso è tutto chiaro.”. Anche dai passaggi trascritti non emerge alcuna condotta illecita del il CP_2 quale non indica alcun comportamento penalmente rilevante da parte della dirigenza della appellante: l'appellato, infatti, afferma di non sapere se i CP_3 lavori effettuati da tale LI siano di importo pari a circa la metà di quelli indicati nel prezziario regionale atteso che neppure il ricorda se la abbia CP_2 Pt_5 dichiarato che li avrebbe effettuati per circa 70 mila euro. Non senza rilevare che la generale previsione del prezzo d'asta conforme alle risultanze del prezziario regionale appare una scelta amministrativa finalizzata a evitare l'insorgere di contenziosi con le imprese con conseguente allungamento dei tempi di esecuzione delle opere da realizzare. Dopo di che il dialogo si fa puramente teorico sia sulle modalità di gestione dei ribassi di asta sia sulla destinazione delle somme generate dalla differenza tra gli importi a base d'asta e i costi dei lavori da effettuare e sulle modalità di riutilizzo di dette somme eccedenti. Ma, come emerge chiaramente dai passi sopra riportati, benché l' ipotizzi che la concreta differenza di valore dell'opera generata dal TE mancato ribasso avvantaggi economicamente l'impresa, il si limita a CP_2 osservare che la differenza così generata viene restituita in altra forma o maniera senza alludere ad alcuna “riserva illecita” o “donazione corruttiva”. Invero, già in precedenza il non solo esclude che i prezzi siano “gonfiati” ma afferma CP_2
16 anche di ignorare se i soldi così determinati “glieli abbiamo regalati o ci siamo accontentati? Un po' a vicenda? …. Io questo non lo so però…”. La conversazione, quindi, prosegue sull'impresa LI: “tu pensi questa TE procedura, non è una procedura che fa risparmiare l'ente alla fine.” HE
“No”. “quindi non ha senso neanche sbagliarla la procedura, quello che TE voglio capire io, cioè io metto insieme …. Posso capire che violo le regole per fare un beneficio all'ente…”. “no è una questione personale.” “sì però CP_2 TE non è un beneficio che ne trae l'ente, ma è un il beneficio ne trae il privato.” HE “Si …. ne tra il privato che poi questo privato ne trae tanto di quel vantaggio.. che potrebbe..” … va be dire … ringraziarti… in qualche altra maniera.” “quello è altra maniera a me interessa capire l'incidente che TE viene creato..”. “questo devo capirlo esattamente….”. CP_2
Ancora una volta, la conversazione tra l' e il assume una valenza TE CP_2 puramente teorica come emerge dall'utilizzo del tempo verbale condizionale (elemento, peraltro, costante in quasi tutta la conversazione): dunque, il CP_2 esprime un possibile e personale esito positivo derivante dalla procedura descritta in precedenza, ma tale esclusivamente per l'impresa e non per il CP_3 appellante: egli sottolinea che il guadagno è tutto a favore dell'impresa che potrebbe essere indotta a “ringraziare” il . CP_3 Per contro, non si fa riferimento ad alcun concreto comportamento del CP_3 volto a sollecitare o accettare l'eventuale “ringraziamento” da parte dell'impresa LI. Ancora una volta è solo l'errata interpretazione degli investigatori, indotti dalle dichiarazioni dell' (vedasi, in tale senso, il verbale di sommarie informazioni TE di quest'ultimo, datate 5.6.2020), a ipotizzare l'esistenza di condotte penalmente rilevanti ascrivibili alla dirigenza del interpretazione che non convince né il CP_1 P.M. né il GIP con conseguente archiviazione del procedimento penale. Proseguendo nell'esame della registrazione, dice l' “ referente del TE CP_5 Parte SUAP del consorzio. Quante cose fa lui? referente del SUAP..” CP_2
“secondo te i piaceri a OC e agli altri? .. come glieli possono fare? Se non è questo coglione che certifica tutto! Capito?... questa testa di legno è SUAP capito?.... che gli fa fare le verifiche e lo manda nelle riunioni , gli anticipa il coso
.. gli fa i progetti e via dicendo e questo ci mette il culo. … e non hai notato che c'è in tutti? C'è in tutti processi del direttore generale? … opere di urbanizzazione , che è del direttore, c'è lui. Potrebbe farlo tranquillamente … il Persona_5 coso .. di tutte le opere di urbanizzazione.. per le … lui è progettista , direttore dei lavori e collaudatore .. e quello che ti rilascia le certificazioni ..” “tutto lui TE fa praticamente” “eh minchia!”. CP_2 Al fine di comprendere questo passaggio della registrazione, occorre precisare che l'ing. non è né Presidente, né Vicepresidente, né Direttore generale né CP_5 vice direttore generale del , ma è il dirigente dei “servizi tecnologici, CP_3 igiene ambientale e idrico”: tra le sue competenze rientrano sia la gestione dei siti destinati allo stoccaggio dei rifiuti solidi urbani sia la gestione degli impianti fotovoltaici. Egli non è un superiore del Ciò premesso, le frasi riportate CP_2 appaiono logicamente offensive del solo e non anche del CP_5 CP_3 rispetto al quale vi è solo la critica per il generalizzato e indiscriminato impiego del anche in procedimenti che esulano dal suo ambito di attività, né si ipotizza CP_5
17 l'esistenza di una precisa e illecita volontà del in siffatta scelta CP_3 nell'impiego del CP_5
Ancora una volta, dunque, si è al di fuori di condotte che possono giustificare il venire meno del vincolo di fiducia tra il e il dirigente CP_3 CP_2 Infine, il di fronte al tentativo dell' di coinvolgere anche il Comune CP_2 TE di Olbia e, in particolare, il sindaco di questo Comune nella vicenda della “fabbrica dei salmoni” nella ripartizione di una “busta”, risponde “non lo so ma mi sembrerebbe una cosa troppo organizzata.”. Appare evidente come il “non creda” e, dunque escluda anche in questa CP_2 occasione, il comportamento illecito sia del sia dell'amministrazione CP_3 comunale di Olbia, alla quale, peraltro, riserva la critica per come gestisce i rapporti con l'impresa OC. Complessivamente, dunque, dall'ascolto integrale della registrazione la Corte ritiene che non trovi riscontro alcuno dei comportamenti indicati nella riportata contestazione disciplinare con la conseguenza che non appare sussistere il requisito della giustificatezza del licenziamento, invocato in maniera arbitraria atteso che quanto accertato non viola i criteri della buona fede e della correttezza nei rapporti tra l'appellante e l'appellato. Deve ribadirsi, invero, che in assenza di prova sulla circostanza che il sia CP_2 consapevole dell'essere registrato, le dichiarazioni di quest'ultimo non disvelano alcuna condotta illecita della dirigenza del e, in particolare, della CP_3
“triade” (direttore generale, vice direttore e dirigente del settore ambiente): esse appaiono chiaramente estranee ai reati ipotizzati dall'autorità investigativa che traggono spunto esclusivamente dalle dichiarazioni rese dall' TE In tale senso appare significativa la circostanza che gli stessi investigatori non hanno convocato, nonostante l'acquisizione della registrazione, l'ing. CP_2 quale persona informata sui fatti: condotta che sarebbe apparsa la logica conseguenza ove avessero ritenuto che il sulla base delle dichiarazioni CP_2 registrate, fosse una possibile fonte d'indagine. Parimenti significativa la circostanza che, dopo un lungo periodo di attività investigativa, il procedimento risulta archiviato su richiesta dello stesso P.M. a conferma che in quelle dichiarazioni del non è ravvisata alcuna CP_2 dichiarazione idonea a danneggiare il datore di lavoro. Il riferito quadro non cambia dall'incipit della registrazione dove il CP_2 esclama “Eccoli! … la triade è sempre la stessa, e (ing. : CP_5 Per_1 Per_6 n.d.e.) e il direttore…”.: invero, detta espressione si limita a descrivere, secondo il comune significato della lingua italiana, un gruppo organico di tre persone, senza alcuna connotazione particolare che consenta di ritenere l'espressione diffamatoria o comunque idonea a danneggiare l'immagine aziendale. Ancora, con recente ordinanza (n. 26181/2024) la Cassazione ribadisce che “per giurisprudenza pacifica, l'obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall'art. 2105 cod. civ., dovendo integrarsi con gli artt. 1175 e 1375 cod. civ., che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi, necessariamente tali da non danneggiare il datore di lavoro (tra le altre: Cass. n. 2550 del 2015; Cass. n. 14176 del 2009); l'obbligo di fedeltà, così integrato, deve quindi intendersi non soltanto come mero divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni
18 concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi, ma anche come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi con l'inserimento del dipendente nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto (cfr., ex aliis, Cass. n. 8711 del 2017; Cass. n. 14249 del 2015; Cass. n. 144 del 2015; Cass. n. 25161 del 2014; Cass. n. 6501 del 2013; Cass. n. 5629 del 2000); giova sottolineare che è sufficiente anche la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro potenzialmente produttiva di danno (v. Cass. n. 313 del 1996; Cass. n. 512 del 1997; Cass. n. 8208 del 1998; Cass. n. 7990 del 2000; Cass. n. 6957 del 2005; Cass. n. 2474 del 2008; più di recente Cass. n. 2550/2015 cit.), atteso che occorre valutare la idoneità del comportamento a produrre un pregiudizio potenziale, per sé stesso valutabile nell'ambito della natura fiduciaria del rapporto, indipendentemente dal danno economico effettivo, la cui entità ha un rilievo secondario e accessorio nella valutazione complessiva delle circostanze di cui si sostanzia l'azione commessa (Cass. n. 13536 del 2002); invero, è noto che, in tema di licenziamento per giusta causa, nella valutazione dell'idoneità della condotta ad incidere sulla persistenza dell'elemento fiduciario, occorre avere riguardo anche alla natura e alla qualità del rapporto, al vincolo che esso comporta e al grado di affidamento richiesto dalle mansioni espletate (cfr. tra molte Cass. n.1978 del 2016) ed è chiaro che nel rapporto di lavoro dirigenziale il profilo del vincolo fiduciario assume peculiare rilievo, con accentuazione degli obblighi di fedeltà e diligenza, stante il rapporto di collaborazione fiduciaria con il datore di lavoro, del quale è un "alter ego", occupando una posizione di particolare responsabilità e collocandosi al vertice dell'organizzazione aziendale, svolgendo mansioni tali da improntare la vita dell'azienda (cfr. Cass. n. 394 del 2009);”. Deve, pertanto, confermarsi l'insussistenza della giustificatezza del licenziamento, con conseguente conferma della sentenza impugnata. Atteso l'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE definitivamente decidendo, rigetta l'appello proposto dal in persona del legale rappresentante, avverso CP_1 la sentenza n. 269/2024 pronunciata dal Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, nel contraddittorio con Controparte_2 condanna l'appellante alla rifusione delle spese processuali del presente grado di giudizio a favore degli avv.ti prof. Enrico Maria Mastinu e Franco Pilia, antistatari, che liquida in complessivi € 5.000,00 oltre spese generali e quanto altro dovuto per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, a norma del comma 1 - bis dello stesso art. 13, se dovuto Giorni 15 per la motivazione
19 Sassari 24.9.2025.
Il Presidente est.
Dott. Marcello Giacalone
20