CA
Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/07/2025, n. 3675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3675 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 165/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 165/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
2.07.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Fabio D'Auria (c.f.: ) e Valeria D'Auria (c.f.: C.F._2
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli presso C.F._3 lo studio dell'avvocato Giuseppina Agrippino alla via Nuova Poggioreale, 164
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della giunta Controparte_1 P.IVA_1 regionale pro tempore
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
1. Con ricorso notificato in data 15.12.2022, la parte attrice ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità Controparte_1 per l'esondazione dell' avvenuta nei giorni del 10 e 11 marzo Controparte_2
2021, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di €
13.020,00, oltre ai danni morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione agli avvocati Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, coltivava, sulla base di contratto di comodato, un terreno di mq 2.325, nel OM di San Marzano sul Sarno (SA), riportato in catasto al foglio
5, particella 2582 di mq 2220 e particella 106 di mq 105, con accesso dalla via Pio La
Torre;
--il terreno è stato sommerso da acqua, melma e detriti esondati dal canale fluviale, anche attraverso la canalizzazione degli alvei minori presenti sul territorio;
--l'inondazione ha causato la distruzione o comunque l'inutilizzabilità delle colture di lattuga ivi piantate, inoltre l'imbrattamento e la perdita di fertilità del fondo agricolo con alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie.
--dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus che durò almeno due mesi, in quanto il ricorrente fu costretto ad effettuare diverse operazioni agronomiche straordinarie […]; pertanto, medio tempore, non potette esercitare il diritto alla coltivazione del fondo posseduto, con ulteriore danno da mancata coltura succedanea, […]” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--“L' , […], si presentava all'epoca dei fatti e si presenta Controparte_2 tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma e fanghi che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--la responsabilità è da attribuirsi alla in quanto tenuta alla Controparte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria dell' e di tutta la rete Controparte_2 idrografica circostante.
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come individuati e quantificati nella Controparte_1
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
CTP redatta dal dottore agronomo e depositata in corso di Persona_1 giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. In data 7.02.2023 il giudice delegato, rilevata l'impossibilità di aprire la busta telematica contenente la notifica dell'atto introduttivo, ha disposto l'aggiornamento dell'udienza per il 7.11.2023 al fine di acquisire il file utilizzabile. All'esito della successiva trattazione scritta, accertata la rituale notifica e rilevato che la convenuta pur regolarmente citata, non si era costituita, ha disposto la Controparte_1 rinotifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, rinviando la causa all'udienza del
9.01.2024.
1.2. Dichiarata la contumacia della viste le note di trattazione scritta CP_1 tempestivamente depositate dal ricorrente, il Giudice, in data 9.01.2024, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt.
170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al
3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
1.3. Con ordinanza del 3.12.2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 2.07.2024, con termine per note conclusionali fino a sette giorni prima.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.06.2025, acquisite le note di trattazione scritta del ricorrente, il Tribunale in data 2.07.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Questioni preliminari
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, è prospettata dallo stesso attore sulla base del contratto di comodato (cf., in atti, allegato al ricorso), che attesta la concessione in suo favore del fondo de quo, nonchè dell'attività di coltivazione diretta dei terreni. Tale ultima circostanza è comprovata dalla dichiarazione testimoniale di Testimone_1 che ha confermato l'attività di di coltivatore (cf verbale di prova Parte_1 delegata svolta all'udienza del 05.06.2024, pagina 1).
3.Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture e al terreno, nonché dei danni morali per violazione del diritto al lavoro, tutti da ricondursi
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
all'esondazione dell' , avvenuta nei giorni del 10 e 11 marzo Controparte_2
2021.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che tra l'11 e 12 marzo 2021 l' CP_2
è esondato, provocando l'allagamento del fondo oggetto di causa, è stata
[...] confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 5.06.2024, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla contumace. Controparte_1
In particolare, il teste ha dichiarato che nel mese di marzo 2021 Testimone_1
l' esondò ed il terreno del ricorrente si allagò (cf verbale di CP_2 CP_2 prova delegata svolta all'udienza del 05.06.2024, pagina 1).
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte, evidenziando che
“l'inondazione causò ingenti danni alla committenza, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto con il deposito sul terreno di
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
melma, ed altre sostanze nocive ivi veicolate dalle acque esondate” (pag. 3 della ctp), per il ricorrente ha indicato le voci che seguono.
Per la parte di danno consistito nella perdita della coltura di lattuga, tipologia cappuccina, avente densità d'impianto di 12-14 piante per metro quadrato ed innestata su un fondo di mq 2.325, il CTP ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 2,65 a pianta ortiva e così un totale di euro 5.300,00 +
2.240,00 per mancata coltura succedanea per un importo complessivo di euro 7.540,00.
(pag. 15 della ctp).
Osserva la Corte che detta quantificazione non può essere condivisa, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2021 (allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale considerata.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Peraltro, in ricorso non c'è nessuna allegazione specifica della durata del processo di asfissia, di quanto tempo sia durata la presenza di acqua e quale livello di altezza l'acqua stagnante abbia raggiunto.
Né la quantità coltivata risulta dalle dichiarazioni dei testimoni.
Infatti, sebbene dalle dichiarazioni del teste risulti genericamente il Testimone_1 marciume delle colture di lattuga, detto testimone non ha riferito la precisa estensione coltivata, di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle coltivazioni oggetto dell'allagamento, né ha fatto cenno alla loro eventuale asfissia, in quanto non ha precisato quando si è recato sui luoghi di causa e se vi sia stato un suo accesso in un successivo momento rispetto all'esondazione.
Né una prova più puntuale dell'ammontare del danno subito dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dottore agronomo , il Persona_1 quale – pur facendo riferimento a taluni dati temporali circa la sua presenza sui luoghi oggetto di accertamento – ha nella sostanza confermato genericamente la relazione da lui redatta. La valutazione nella perizia dei danni riscontrati esclusivamente sulla base
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
dei prezziari delle merci, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
In considerazione di ciò, pur applicando i criteri di valutazione del prodotto finito indicati dal perito di parte, per i danni alle colture dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 2.120,00, dovendosi tener conto sia dei mancati costi di produzione, di mediazione e commercializzazione non sostenuti, sia della mancata prova di un parametro importante ovvero l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari
(obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
D'altro canto, incide nella valutazione del quantum la circostanza che il ricorrente ha agito in giudizio a distanza di circa 2 anni dall'evento, così non consentendo la verifica in contraddittorio e nell'immediatezza dei fatti, dei reali pregiudizi subiti.
4.1.2. In relazione poi ai danni richiesti per mancata coltivazione succedanea, nulla è dimostrato circa l'impossibilità di utilizzare il terreno nel ciclo produttivo successivo. Si rileva che tanto la parte ricorrente quanto il dottor non hanno Persona_2 specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione di marzo 2021 abbia determinato l'impossibilità di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni, previsti e quantificati nella perizia di parte. Ancor più, osta all'accoglimento del capo in esame il rilievo che non vi è alcuna allegazione o prova della durata dei cicli colturali e degli intervalli normalmente osservati tra una piantagione e l'altra. Pertanto, la richiesta non può essere accolta. In ogni caso non è stata dimostrata la circostanza indicata nella ctp secondo la quale il suolo è stata dedicato per lungo tempo all'esecuzione delle opere di ripristino. Invero nulla riferisce il teste su questa circostanza;
mentre il Testimone_1 ctp , sentito come teste, ha detto espressamente di essersi limitato a Persona_1 quantificare le spese per il ripristino del terreno, ma di non essere direttamente a conoscenza di quanto accaduto nella fase del ripristino.
4.1.3. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato, con riferimento al ricorrente, una serie di attività specifiche di pulizia della superficie, di ripristino quote superficiali e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Con riferimento specifico alla cd. “prima fase” di ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “- Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, Scavo di pulizia o scotico - movimentazione nell'area di cantiere con mezzi meccanici di piccole dimensioni… - scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza…”
(così pagina 6 della ctp).
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
Tuttavia, il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dai ricorrenti, ma uno solo si è limitato a riferire genericamente che “[…] è stato necessario, al fine di rendere il terreno coltivabile la pulizia generale, asportando la melma, detriti e colture danneggiate, nonché la sistemazione delle pendenze e la concimazione del fondo” (cf la deposizione del teste , verbale di Persona_1 udienza 05.06.2024).
Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 7 della ctp, cd.
“seconda fase”) di "movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni, eseguiti con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza…; livellamento del terreno…; scarficatura o rippatura...; lavorazione meccanica del terreno […] mediante scasso…; amminutamento superficiale mediante frangizzollatura o frestaura…; sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche…; preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno…; ripristino delle superfici da coltivare…; ripristino quote assolcature e livellature”.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella CTP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cd. “terza fase” a pagina 8 della CTP), tramite ripristino della precedente fertilità colturale del suolo agrario, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
che sarebbero state svolte impiegando fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, e attività di concimazione di fondo con letame maturo, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero, come già rilevato, il teste nulla ha riferito sui lavori Persona_1 agronomici necessari effettivamente svolti per ripulire il terreno, riportandosi genericamente alla sua perizia, precisando, peraltro, di essersi limitato ad “effettuare la stima de[lle] spese occorrenti per il ripristino” ma di non aver affatto presenziato alla esecuzione dei lavori indicati.
Nel contempo, la dichiarazione del medesimo circa “la pulizia generale” (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 05.06.2024), anche in Persona_1 difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, rende verosimile che il ricorrente abbia dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della estensione del fondo, la somma complessiva di €
1.500,00.
4.2. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi, in particolare nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale.
4.3. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
3.620,00 (euro 2.120,00+ euro 1.500,00) in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. CP_ La quale custode del demanio idrico, responsabile quantomeno per la CP_1 tracimazione dell'alveo OM , va condannata a pagare detti importi ed CP_2 accessori.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dal ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo CP_1 secondo i parametri di cui al DM 147/2022, secondo il valore della lite determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avvocati
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c, nella misura di metà ciascuno.
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del 22.05.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n°
1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 165/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 3.620,00, oltre, rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (11 marzo 2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare al Controparte_1 ricorrente la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro
1.100,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per dichiarazione di anticipo ex art.93 c.p.c, nella misura di metà per ognuno;
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33
Così deciso in Napoli addì 2.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11 Controparte_3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE REGIONALE DELLE ACQUE PUBBLICHE
PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Erminia Catapano Giudice relatore
Dott. Ing. Pietro Ernesto De Felice Giudice tecnico
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 165/2023 del Ruolo Generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto “risarcimento danni”, riservato in decisione all'esito della trattazione scritta del
2.07.2025
TRA
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avvocati Parte_1 C.F._1
Fabio D'Auria (c.f.: ) e Valeria D'Auria (c.f.: C.F._2
), unitamente ai quali elettivamente domicilia in Napoli presso C.F._3 lo studio dell'avvocato Giuseppina Agrippino alla via Nuova Poggioreale, 164
Ricorrente
E
(c.f.: ) in persona del Presidente della giunta Controparte_1 P.IVA_1 regionale pro tempore
Resistente contumace
CONCLUSIONI: Come da verbali di causa e atti depositati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
1. Con ricorso notificato in data 15.12.2022, la parte attrice ha convenuto in giudizio la affinché, previo riconoscimento della sua esclusiva responsabilità Controparte_1 per l'esondazione dell' avvenuta nei giorni del 10 e 11 marzo Controparte_2
2021, venga condannata a risarcire i danni subiti, nella misura complessiva di €
13.020,00, oltre ai danni morali, per violazione del diritto costituzionalmente tutelato al lavoro, relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari, con attribuzione agli avvocati Fabio e Valeria D'Auria, dichiaratisi antistatari.
In punto di fatto il ricorrente ha esposto che:
--all'epoca dell'esondazione, coltivava, sulla base di contratto di comodato, un terreno di mq 2.325, nel OM di San Marzano sul Sarno (SA), riportato in catasto al foglio
5, particella 2582 di mq 2220 e particella 106 di mq 105, con accesso dalla via Pio La
Torre;
--il terreno è stato sommerso da acqua, melma e detriti esondati dal canale fluviale, anche attraverso la canalizzazione degli alvei minori presenti sul territorio;
--l'inondazione ha causato la distruzione o comunque l'inutilizzabilità delle colture di lattuga ivi piantate, inoltre l'imbrattamento e la perdita di fertilità del fondo agricolo con alterazione delle sistemazioni idraulico-agrarie di superficie.
--dopo l'allagamento “per ripristinare lo status quo ante, si rese necessaria un'approfondita e laboriosa risistemazione degli immobili de quibus che durò almeno due mesi, in quanto il ricorrente fu costretto ad effettuare diverse operazioni agronomiche straordinarie […]; pertanto, medio tempore, non potette esercitare il diritto alla coltivazione del fondo posseduto, con ulteriore danno da mancata coltura succedanea, […]” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--“L' , […], si presentava all'epoca dei fatti e si presenta Controparte_2 tuttora in stato di pessima manutenzione, con argini fatiscenti e con l'alveo colmo di erbe infestanti, melma e fanghi che ne riducono sensibilmente l'effettiva portata e ricettività” (così l'atto introduttivo, pagina 2);
--la responsabilità è da attribuirsi alla in quanto tenuta alla Controparte_1 manutenzione ordinaria e straordinaria dell' e di tutta la rete Controparte_2 idrografica circostante.
Tanto premesso, l'istante ha concluso chiedendo all'adito Tribunale di condannare la al risarcimento dei danni subiti (come individuati e quantificati nella Controparte_1
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 2 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
CTP redatta dal dottore agronomo e depositata in corso di Persona_1 giudizio), oltre relativi interessi e rivalutazione ISTAT, con vittoria di spese ed onorari.
1.1. In data 7.02.2023 il giudice delegato, rilevata l'impossibilità di aprire la busta telematica contenente la notifica dell'atto introduttivo, ha disposto l'aggiornamento dell'udienza per il 7.11.2023 al fine di acquisire il file utilizzabile. All'esito della successiva trattazione scritta, accertata la rituale notifica e rilevato che la convenuta pur regolarmente citata, non si era costituita, ha disposto la Controparte_1 rinotifica del ricorso ex art. 176 R.D. 1775/33, rinviando la causa all'udienza del
9.01.2024.
1.2. Dichiarata la contumacia della viste le note di trattazione scritta CP_1 tempestivamente depositate dal ricorrente, il Giudice, in data 9.01.2024, ha ammesso la prova testimoniale richiesta dall'attore, delegandone l'esperimento, ai sensi degli artt.
170 del R.D. 1775/1933 e 203 c.p.c., al Tribunale di Nocera Inferiore e rinviando al
3.12.2024 per la precisazione delle conclusioni.
1.3. Con ordinanza del 3.12.2024, il Giudice designato, visto il verbale della prova delegata, ha rimesso la causa al Collegio per l'udienza del 2.07.2024, con termine per note conclusionali fino a sette giorni prima.
Disposta la trattazione scritta con decreto del 6.06.2025, acquisite le note di trattazione scritta del ricorrente, il Tribunale in data 2.07.2025, nella composizione indicata in epigrafe, ha riservato la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Questioni preliminari
La legittimazione attiva del ricorrente, presupposto imprescindibile di un ipotetico danno alle colture e ai suoli agricoli coltivati, è prospettata dallo stesso attore sulla base del contratto di comodato (cf., in atti, allegato al ricorso), che attesta la concessione in suo favore del fondo de quo, nonchè dell'attività di coltivazione diretta dei terreni. Tale ultima circostanza è comprovata dalla dichiarazione testimoniale di Testimone_1 che ha confermato l'attività di di coltivatore (cf verbale di prova Parte_1 delegata svolta all'udienza del 05.06.2024, pagina 1).
3.Prova dell'allagamento e del nesso causale
Il ricorrente ha chiesto il risarcimento dei danni provocati alle proprie colture e al terreno, nonché dei danni morali per violazione del diritto al lavoro, tutti da ricondursi
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 3 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
all'esondazione dell' , avvenuta nei giorni del 10 e 11 marzo Controparte_2
2021.
La fattispecie va inquadrata nell'ambito della responsabilità da cose in custodia disciplinata dall'art. 2051 c.c., secondo cui grava sull'istante la dimostrazione del danno e del nesso causale, mentre l'ente preposto alla custodia è onerato della prova del caso fortuito, cioè, dell'incidenza determinante di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, munito dei caratteri dell'imprevedibilità ed inevitabilità, tale da interrompere il nesso causale (sul punto cfr. Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche sent. n. 84 del 29/04/2022, Est. Cosentino che richiama a sua volta “ex multis, Cass. 15761/2016;
Cass. 2480/2018”).
Inoltre, proprio con riguardo a danni derivanti da inondazioni, si è ritenuto che grava sull'ente preposto alla custodia la dimostrazione sia dell'eccezionalità dell'evento meteorologico che abbia eventualmente provocato l'allagamento, sia della corretta manutenzione delle opere di scolo (ex multis da ultimo Cass. Sez. 3, sent. n. 30521 del
22/11/2019, est. Iannello Cass. Sez. 3, ord. 4588 dell'11/02/2022, est. Iannello).
Nel caso di specie, la circostanza che tra l'11 e 12 marzo 2021 l' CP_2
è esondato, provocando l'allagamento del fondo oggetto di causa, è stata
[...] confermata dai testi escussi dal Tribunale di Nocera Inferiore all'udienza del 5.06.2024, mentre nessuna prova contraria è stata offerta dalla contumace. Controparte_1
In particolare, il teste ha dichiarato che nel mese di marzo 2021 Testimone_1
l' esondò ed il terreno del ricorrente si allagò (cf verbale di CP_2 CP_2 prova delegata svolta all'udienza del 05.06.2024, pagina 1).
4. Prova dei danni
Vale premettere che per l'accertamento, l'identificazione e l'esatta quantificazione dei danni, del tutto inutile sarebbe stata la CTU richiesta da parte attrice, atteso che si sarebbe svolta a distanza di anni dall'evento e si sarebbe risolta in una valutazione critica della consulenza di parte, che può essere svolta anche dal Tribunale di cui fa parte un membro tecnico.
4.1. Nell'identificare – e quantificare – i danni, il perito di parte, evidenziando che
“l'inondazione causò ingenti danni alla committenza, provocando la distruzione e comunque l'inutilizzabilità di tutte le colture in atto con il deposito sul terreno di
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 4 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
melma, ed altre sostanze nocive ivi veicolate dalle acque esondate” (pag. 3 della ctp), per il ricorrente ha indicato le voci che seguono.
Per la parte di danno consistito nella perdita della coltura di lattuga, tipologia cappuccina, avente densità d'impianto di 12-14 piante per metro quadrato ed innestata su un fondo di mq 2.325, il CTP ha calcolato un danno corrispondente al mancato ricavo per la vendita di euro 2,65 a pianta ortiva e così un totale di euro 5.300,00 +
2.240,00 per mancata coltura succedanea per un importo complessivo di euro 7.540,00.
(pag. 15 della ctp).
Osserva la Corte che detta quantificazione non può essere condivisa, in quanto, pur ritenendo valida l'applicazione del prezzo medio di mercato desunto dal listino prezzi della Camera di Commercio di Salerno per l'anno 2021 (allegato n. 3 della perizia di parte) e riscontrabile anche tramite la consultazione del sito web, difetta la prova dell'esatto quantitativo delle colture esistenti sull'estensione territoriale considerata.
Similmente non vi è prova dell'effettiva quantità delle colture andate perse, atteso che non vi è documentazione alcuna di un eventuale smaltimento, né vi sono fotografie che mostrino il raccolto ammassato e lasciato seccare, per poi essere smaltito anche all'interno stesso del fondo.
Peraltro, in ricorso non c'è nessuna allegazione specifica della durata del processo di asfissia, di quanto tempo sia durata la presenza di acqua e quale livello di altezza l'acqua stagnante abbia raggiunto.
Né la quantità coltivata risulta dalle dichiarazioni dei testimoni.
Infatti, sebbene dalle dichiarazioni del teste risulti genericamente il Testimone_1 marciume delle colture di lattuga, detto testimone non ha riferito la precisa estensione coltivata, di una precisa attività di sradicamento e smaltimento delle coltivazioni oggetto dell'allagamento, né ha fatto cenno alla loro eventuale asfissia, in quanto non ha precisato quando si è recato sui luoghi di causa e se vi sia stato un suo accesso in un successivo momento rispetto all'esondazione.
Né una prova più puntuale dell'ammontare del danno subito dal ricorrente può ricavarsi dalla testimonianza del consulente di parte, dottore agronomo , il Persona_1 quale – pur facendo riferimento a taluni dati temporali circa la sua presenza sui luoghi oggetto di accertamento – ha nella sostanza confermato genericamente la relazione da lui redatta. La valutazione nella perizia dei danni riscontrati esclusivamente sulla base
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 5 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
dei prezziari delle merci, senza nessun riferimento a fatture d'acquisto o altri documenti idonei ad attestare la quantità delle colture presenti, non può costituire prova dell'effettiva consistenza di tali danni.
In considerazione di ciò, pur applicando i criteri di valutazione del prodotto finito indicati dal perito di parte, per i danni alle colture dovrà riconoscersi solo il 40% di quanto richiesto, e, dunque, l'importo di € 2.120,00, dovendosi tener conto sia dei mancati costi di produzione, di mediazione e commercializzazione non sostenuti, sia della mancata prova di un parametro importante ovvero l'effettiva quantità di prodotti in media realizzata negli anni precedenti a quello dell'esondazione (da acquisirsi facilmente mediante i documenti aziendali, non resi disponibili).
Infatti, non è secondario nella valutazione dei danni, il rilievo che il ricorrente non ha prodotto il cd. quaderno di campagna, rectius registro dei trattamenti fitosanitari
(obbligatorio ai sensi dell'art. 42, comma 3, del DPR 290/2001 per tutte le aziende agricole che utilizzano prodotti fitosanitari per la difesa delle colture agrarie, tranne per quelle che utilizzano prodotti fitosanitari in orti o giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo), né le fatture, nè le autofatture, obbligatorie anche per le aziende agricole in regime di esonero Iva1, documenti che consentirebbero, in primo luogo, di ricostruire presuntivamente la qualità e quantità delle colture presenti al momento dell'inondazione mediante l'esame degli omologhi dati relativi alle produzioni delle annualità precedenti.
Soprattutto, per quanto rileva in questa sede, manca altresì il documento base di ogni azienda agricola, il fascicolo aziendale, disciplinato dagli artt. 3 e 9 del DPR 503/99 e dall'art. 13 del d. lgs 99 del Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 che detta
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38", documento destinato a raccogliere in modo completo le informazioni dell'identità e dell'attività di ogni azienda agricola, ivi inclusi i “dati di produzione, trasformazione e commercializzazione” (così art. 3 cit.).
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 6 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
Questo registro avrebbe offerto la prova presuntiva della quantità media prodotta o producibile in ogni annata rendendo il calcolo in prospettiva della produttività anche per l'annata interessata da alluvione.
D'altro canto, incide nella valutazione del quantum la circostanza che il ricorrente ha agito in giudizio a distanza di circa 2 anni dall'evento, così non consentendo la verifica in contraddittorio e nell'immediatezza dei fatti, dei reali pregiudizi subiti.
4.1.2. In relazione poi ai danni richiesti per mancata coltivazione succedanea, nulla è dimostrato circa l'impossibilità di utilizzare il terreno nel ciclo produttivo successivo. Si rileva che tanto la parte ricorrente quanto il dottor non hanno Persona_2 specificato le ragioni tecnico-agricole per le quali l'esondazione di marzo 2021 abbia determinato l'impossibilità di riprendere la coltivazione nonostante gli interventi di ripulitura, ripristino della coltivabilità e disinfestazione dei terreni, previsti e quantificati nella perizia di parte. Ancor più, osta all'accoglimento del capo in esame il rilievo che non vi è alcuna allegazione o prova della durata dei cicli colturali e degli intervalli normalmente osservati tra una piantagione e l'altra. Pertanto, la richiesta non può essere accolta. In ogni caso non è stata dimostrata la circostanza indicata nella ctp secondo la quale il suolo è stata dedicato per lungo tempo all'esecuzione delle opere di ripristino. Invero nulla riferisce il teste su questa circostanza;
mentre il Testimone_1 ctp , sentito come teste, ha detto espressamente di essersi limitato a Persona_1 quantificare le spese per il ripristino del terreno, ma di non essere direttamente a conoscenza di quanto accaduto nella fase del ripristino.
4.1.3. Ciò posto, il perito di parte nell'elaborato tecnico depositato in atti ha individuato, con riferimento al ricorrente, una serie di attività specifiche di pulizia della superficie, di ripristino quote superficiali e di ripristino della coltivabilità del terreno.
Con riferimento specifico alla cd. “prima fase” di ripulitura della superficie da detriti vari, nella descrizione contenuta nella relazione tecnica, figurano: “- Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.4, compresa l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, Scavo di pulizia o scotico - movimentazione nell'area di cantiere con mezzi meccanici di piccole dimensioni… - scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza…”
(così pagina 6 della ctp).
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 7 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
Tuttavia, il ricorrente non ha depositato documentazione che attesti l'effettivo compimento delle opere (fatture o altro).
Inoltre, quanto agli scavi da eseguirsi con macchine, si tratta di un'attività specialistica che andrebbe dimostrata con l'esibizione dei documenti contabili che attestino il pagamento alle imprese specializzate;
ad ogni modo, non si spiega la ragione di uno scavo quando dai rilievi fotografici in atti si apprezza solo un allagamento del fondo, poi eventualmente riassorbito.
Né i testimoni hanno riferito in merito alle attività specifiche di ripulitura del terreno effettuate dai ricorrenti, ma uno solo si è limitato a riferire genericamente che “[…] è stato necessario, al fine di rendere il terreno coltivabile la pulizia generale, asportando la melma, detriti e colture danneggiate, nonché la sistemazione delle pendenze e la concimazione del fondo” (cf la deposizione del teste , verbale di Persona_1 udienza 05.06.2024).
Parimenti non può liquidarsi nulla per le operazioni (indicate a pag. 7 della ctp, cd.
“seconda fase”) di "movimenti di terra, con compenso fra scavi e riporti, per sistemazione di terreni, eseguiti con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza…; livellamento del terreno…; scarficatura o rippatura...; lavorazione meccanica del terreno […] mediante scasso…; amminutamento superficiale mediante frangizzollatura o frestaura…; sistemazione superficiale per la regimazione delle acque meteoriche…; preparazione del terreno al trapianto mediante lavorazione meccanica del terreno…; ripristino delle superfici da coltivare…; ripristino quote assolcature e livellature”.
In assenza di prova documentale riguardo l'effettivo svolgimento di tali attività e di dichiarazioni testimoniali sul punto, il capo di domanda riferito alle opere di ripulitura del terreno indicate in perizia va accolto soltanto nei limiti di seguito indicati.
Su tutte le attività fin qui menzionate, come riportate nella CTP, la perizia di parte si presenta come un elenco – valido per ogni ipotesi astratta – di tante operazioni di pulizia sgombero e smaltimento di materiali vari, non aderente alla fattispecie concreta.
In merito, poi, al capo di domanda avente ad oggetto ripristino dei luoghi alla coltivabilità (cd. “terza fase” a pagina 8 della CTP), tramite ripristino della precedente fertilità colturale del suolo agrario, va debitamente posto in rilievo che anche questa richiesta è del tutto sfornita di prova documentale, pur includendo il richiamo di attività
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 8 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
che sarebbero state svolte impiegando fertilizzanti e disinfestanti di tipo ultra specialistico, e attività di concimazione di fondo con letame maturo, per i quali è inverosimile che vi sia stato l'acquisto dai rivenditori autorizzati senza emissione di alcuna fattura o altro documento comprovante la vendita.
Tutte queste attività (cfr. la perizia di parte richiamata), che si mostrano prima facie del tutto prive di prova documentale, si dimostrano insussistenti nella fattispecie concreta alla luce delle risultanze della prova testimoniale.
Ed invero, come già rilevato, il teste nulla ha riferito sui lavori Persona_1 agronomici necessari effettivamente svolti per ripulire il terreno, riportandosi genericamente alla sua perizia, precisando, peraltro, di essersi limitato ad “effettuare la stima de[lle] spese occorrenti per il ripristino” ma di non aver affatto presenziato alla esecuzione dei lavori indicati.
Nel contempo, la dichiarazione del medesimo circa “la pulizia generale” (cf la deposizione del teste , verbale di udienza 05.06.2024), anche in Persona_1 difetto di prova in ordine agli specifici lavori di pulizia menzionati in perizia, rende verosimile che il ricorrente abbia dovuto compiere tali attività quantomeno in economia e probabilmente in autonomia, per la cui esecuzione appare ragionevole riconoscere, in via equitativa, tenendo conto della estensione del fondo, la somma complessiva di €
1.500,00.
4.2. Va infine dato atto che la richiesta di risarcimento del danno morale, formulata genericamente nell'atto introduttivo, risulta abbandonata nei successivi atti difensivi, in particolare nelle conclusioni rassegnate in comparsa conclusionale.
4.3. Pertanto, il risarcimento deve essere complessivamente determinato in euro
3.620,00 (euro 2.120,00+ euro 1.500,00) in favore di . Parte_1
Su detti importi va calcolata la rivalutazione monetaria, secondo gli indici ISTAT
(indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati -FOI- al netto dei tabacchi) fino alla data della presente sentenza;
competono, altresì, gli interessi al tasso legale. In applicazione dei principi affermati in materia da Cass. SS.UU. n. 1712/1995 e dalla giurisprudenza seguente tutta conforme (ex multis, Cass. n. 4587 del 25.2.2009), il danno da ritardo non può però essere liquidato mediante interessi calcolati sulla somma originaria, né su quella rivalutata al momento della liquidazione, ma applicando gli interessi sulla somma originaria rivalutata anno per anno.
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 9 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
Competono, infine, gli interessi legali sulla sola somma rivalutata dalla pronuncia della presente sentenza al soddisfo. CP_ La quale custode del demanio idrico, responsabile quantomeno per la CP_1 tracimazione dell'alveo OM , va condannata a pagare detti importi ed CP_2 accessori.
5. Le spese di lite
La reciproca soccombenza, in particolare la notevole riduzione dell'importo richiesto dal ricorrente, costituisce ragione grave per la compensazione per ½ delle spese di lite, che nella residua parte sono poste a carico della e liquidate in dispositivo CP_1 secondo i parametri di cui al DM 147/2022, secondo il valore della lite determinato dall'ammontare del credito accertato, con distrazione in favore dei difensori avvocati
Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c, nella misura di metà ciascuno.
6. Attesa l'esplicita richiesta contenuta al capo C) delle conclusioni in comparsa conclusionale del 22.05.2025 si ordina, ai sensi dell'art. 205 comma 1 del R.D. n°
1775/33, l'esecuzione provvisoria della presente sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 165/2023 del R.G., rigettata ogni contraria istanza, così provvede:
--accoglie parzialmente la domanda di risarcimento proposta da nei Parte_1 confronti della e, per l'effetto, condanna la al Controparte_1 Controparte_1 pagamento in suo favore dell'importo di € 3.620,00, oltre, rivalutazione monetaria dalla data dell'evento (11 marzo 2021) fino a quella della presente decisione ed interessi al tasso legale, da calcolarsi sulle somme rivalutate di anno in anno fino alla data della presente sentenza e, successivamente, sul solo capitale interamente rivalutato fino al saldo;
--compensa per 1/2 le spese di lite e condanna la a pagare al Controparte_1 ricorrente la residua parte, che liquida in euro 132,00 per esborsi documentati ed euro
1.100,00 per onorario, oltre, sul solo onorario, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore dei difensori avvocati Fabio D'Auria e Valeria D'Auria per dichiarazione di anticipo ex art.93 c.p.c, nella misura di metà per ognuno;
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 10 Controparte_3
Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la Corte d'appello di Napoli Sezione Prima Civile
--dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva ai sensi dell'art. 205 comma
1 del R.D. n° 1775/33
Così deciso in Napoli addì 2.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr. Erminia Catapano Dr. Fulvio Dacomo
N. 165/2023 r.g.a.c.c. Sentenza pag. 11 Controparte_3
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La norma sulla cd. “autofattura”, l'art. Art. 34, co. 6, del DPR 633/1972 recita: "I cessionari e i committenti, se acquistano i beni o utilizzano i servizi nell'esercizio dell'impresa, devono emettere fattura, con le modalità' e nei termini di cui all'articolo 21, indicandovi la relativa imposta, determinata applicando le aliquote corrispondenti alle percentuali di compensazione, consegnarne copia al produttore agricolo e registrarla separatamente a norma dell'articolo 25".