Versione
28 dicembre 1978
28 dicembre 1978
>
Versione
1 marzo 1980
1 marzo 1980
Art. 37. (Delega per la disciplina dell'assistenza sanitaria agli italiani
all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante)
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovra' essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtu' di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia, nonche' in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302 .
Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7 , 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
all'estero, ai cittadini del comune di Campione d'Italia ed al personale navigante)
Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1979, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri degli affari esteri, del lavoro e della previdenza sociale, uno o piu' decreti aventi valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero, secondo i principi generali della presente legge e con l'osservanza dei seguenti criteri direttivi:
a) dovra' essere assicurata attraverso forme di assistenza diretta o indiretta, la tutela della salute dei lavoratori e dei loro familiari aventi diritto, ivi compresi, per i casi d'urgenza, i lavoratori frontalieri, per tutto il periodo di permanenza all'estero connesso alla prestazione di attivita' lavorativa, qualora tali soggetti non godano di prestazioni assistenziali garantite da leggi locali o tali prestazioni siano palesemente inferiori ai livelli di prestazioni sanitarie stabiliti con le modalita' di cui al secondo comma dell'articolo 3;
b) dovranno essere previste particolari forme e procedure, anche attraverso convenzioni dirette, per l'erogazione dell'assistenza ai dipendenti dello Stato e di enti pubblici, ai loro familiari aventi diritto, nonche' ai contrattisti stranieri, che prestino la loro opera presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari, istituzioni scolastiche e culturali ovvero in delegazioni o uffici di enti pubblici oppure in servizio di assistenza tecnica;
c) dovranno essere previste specifiche norme per disciplinare l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani residenti nel comune di Campione d'Italia per gli interventi che, pur compresi fra quelli previsti dal secondo comma dell'articolo 3, non possono essere erogati dall'unita' sanitaria locale di cui fa parte il comune, a causa della sua eccezionale collocazione geografica.
Restano salve le norme che disciplinano l'assistenza sanitaria dovuta alle persone aventi diritto all'assistenza stessa in virtu' di trattati e accordi internazionali bilaterali o multilaterali di reciprocita' sottoscritti dall'Italia, nonche' in attuazione della legge 2 maggio 1969, n. 302 .
Entro il termine di cui al primo comma il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro della sanita', di concerto con i Ministri della marina mercantile, dei trasporti, degli affari esteri, un decreto avente valore di legge ordinaria per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria al personale navigante, marittimo e dell'aviazione civile, secondo i principi generali e con l'osservanza dei criteri direttivi indicati nella presente legge, tenuto conto delle condizioni specifiche di detto personale. ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (4) La L. 29 febbraio 1980, n. 33 , ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che: "Le deleghe conferite al Governo con gli articoli 7 , 42 e 70 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 , scadute il 23 dicembre 1979, nonche' le deleghe conferite con gli articoli 23 e 37 della legge medesima, scadute il 31 dicembre 1979, sono rinnovate fino al 31 luglio 1980".
Commentari • 3
- 1. La procedura di rimborso delle spese sanitarie all'esteroMancusi Amilcare · https://www.diritto.it/ · 29 gennaio 2018 · 7.1907215
[…] Va, altresì, sottolineato che ai sensi dell'art. 37 della legge n. 833 del 1978, l'assistenza sanitaria agli italiani all'estero costituisce oggetto di una disciplina specifica rispetto a quella che regola l'assistenza a favore di coloro che si trovano nel territorio dello Stato. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 25
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 01/09/2004, n. 17594Provvedimento: […] In tal senso, del resto, si era pronunciata anche la Corte costituzionale, (sentenza n. 309/1999) nel dichiarare la illegittimità degli artt. 37 della legge 833/1978 e 1 e 2 del d.p.r. 618/1980 "nella parte in cui a favore dei cittadini italiani che si trovano temporaneamente all'estero (...) non prevedono forme di assistenza gratuita da stabilirsi dal legislatore". […] Infine, col quarto motivo di impugnazione, il ricorrente propone eccezione di incostituzionalità dell'art. 37 della legge 833/1978 (per le limitazioni, di cui ai precedenti motivi, […] con la sentenza 16 luglio 1999, n. 309 ha dichiarato illegittimi, per violazione dell'art. 32 della Costituzione, l'art. 37 della legge n. 833/1978, […]Leggi di più...
- questione di costituzionalità·
- manifesta infondatezza·
- esclusione·
- diritto all'assistenza sanitaria·
- cittadino stabilmente residente all'estero·
- servizio sanitario nazionale·
- igiene e sanità pubblica