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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 27/12/2025, n. 2897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2897 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 15/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 3505/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in [...]
IS - P.co La Santella, 81054, San Prisco, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabio e Danilo RUSSO, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, 81100, alla Piazza della Costituzione Is. C1 n. 04, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla via Vicenza n. 7, in persona del dott. nella qualità CP_2 di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale, dagli Avv.ti Gianmatteo NUNZIANTE e Daniela JOUVENAL, con cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RESISTENTE
Oggetto: Omissione contributiva del professionista
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 17.5.2022 il ricorrente ha premesso che in data 27.04.2022 ha ricevuto la notifica della nota prot. 0016081, su matricola 004685Y, per mancato pagamento dei contributi previdenziali, per un totale di € 34.835,79, di cui € 22.217,36 come debito in sorta capitale (quadro B1) ed € 10.526,80 per sanzioni da ritardato pagamento (quadro C1). Ha esposto che l'atto impugnato concerne l'accertamento degli obblighi contributivi per gli anni 1997-2015, con la precisazione che per il 2010 i redditi professionali dichiarati alla non corrispondevano a quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate e che per gli anni Pt_2 dal 2003 al 2015 mancavano i relativi versamenti. Ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del titolo e la dichiarazione di non debenza della pretesa, atteso che non ha mai ricevuto alcun atto impositivo prima di questo oggetto d'impugnazione; è maturata la prescrizione quinquennale, sia se il dies a quo è conteggiato dalla fine dell'anno contributivo sia se è computato dal termine stabilito per il versamento dal D.lgs. n. 103/96 e dal Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 03.08.99; non ha mai subito accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto ha sempre fedelmente dichiarato i propri esegui redditi, contrariamente a quanto riportato nella sezione D1; non è chiara la modalità di calcolo del debito contestato. Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi per anticipo fattone.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente per difendere la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa con svariate argomentazioni in diritto, tra cui il mancato decorso del termine prescrizionale in assenza di comunicazione dei redditi percepiti. Ha chiesto, su tali premesse, il rigetto del ricorso con il favore delle spese di giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In premessa, preme porre in luce che nei giudizi che hanno ad oggetto la contestazione della pretesa contributiva occorre accertare i presupposti della debenza mediante un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo (Cass. n. 26395 del 2013; Cass. n. 14149 del 2012; Cass. n. 23660 del 2009; Cass. n. 5763 del 2002) al cui esito occorre verificare se il debito vantato dall'Ente sussiste o meno. Parte ricorrente, invece, non ha specificamente contestato la debenza nel merito, ma eccepito soltanto l'intervenuta prescrizione.
Ne consegue che i vizi meramente formali-contenutistici della pretesa – che, peraltro nel caso di specie non si ravvisano, atteso che l' ha compiutamente reso chiare ed CP_1 intellegibili le modalità di calcolo – comunque non sarebbero in grado di scardinare la fondatezza della pretesa contributiva, v'è più che il G.O. è giudice del rapporto sostanziale e non già della mera legittimità dell'atto. Invero, in tale tipologia di giudizi l' assume la veste sostanziale di Controparte_3 attore, non diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo/a cartella. Trattasi infatti di giudizi a contraddittorio invertito, in quanto l'onere di instaurazione del processo grava sul soggetto indicato come debitore del decreto ingiuntivo o nella cartella esattoriale o avviso di addebito. Sicché, nel caso di specie, l'Istituto – e in questo caso l' - ha facoltà di azionare la propria pretesa in via di autotutela, mediante un CP_1 procedimento che si conclude con l'emissione del ruolo, mentre il debitore può proporre opposizione avverso tale atto instaurando il relativo procedimento giudiziale. Da ciò consegue che, in sede di opposizione la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell'Ente nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'ente è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi (ad esempio, prescrizione), modificativi o impeditivi del diritto stesso. Non a caso le difese spiegate dalla parte opponente si sostanziano o in una contestazione dei fatti costitutivi, ovvero in eccezioni quali il pagamento, la prescrizione. In altri termini, l'opponente svolge tutte quelle attività difensive connaturate alla posizione di convenuto sostanziale, esattamente come nel procedimento per ingiunzione. La precisazione consente di chiarire che, mentre la semplice emissione del ruolo esattoriale è idonea ad azionare stragiudizialmente la pretesa, stante l'espressa previsione normativa in tal senso, al contrario, nel giudizio di opposizione il ruolo esattoriale non può costituire alcuna prova, né dell'esistenza del rapporto assicurativo e previdenziale, né del credito specifico azionato con la cartella.
È noto, in proposito, giusta il principio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato che il contribuente non ha nemmeno genericamente contestato la debenza, ma si è limitato ad eccepire la maturata prescrizione, come fatto estintivo sopravvenuto che renderebbe le somme richieste non più dovute. Al riguardo, allora, giova ricostruire il regime di prescrizione applicabile alla contribuzione delle Casse private e la relativa decorrenza, al fine di verificare se la prescrizione è decorsa, come reclamato dall'istante nell'odierno giudizio.
Si rammenta che per le Casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quale è l com'è noto, vige per l'iscritto l'obbligo (anche deontologico) di una CP_1 autodichiarazione relativa ai redditi annuali percepiti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 103/96, che rimette ad apposito regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale la disciplina delle attività di previdenza a favore degli iscritti alle citate casse. Invero, allorché si verta in tema di contribuzione obbligatoria da versare alle Casse Professionali, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, il quale tuttavia decorre dalla data di presentazione della comunicazione annuale obbligatoria del reddito professionale e del volume d'affari, ove pervenuto nel termine fissato dai regolamenti;
in caso di dichiarazione del tutto omessa, il termine decorre dalla data in cui pervengono alla le informazioni richieste all'Agenzia delle Entrate (cfr. Pt_2
Cass. 29664/2008). Con riguardo specifico all'aspetto della decorrenza della prescrizione, il regolamento EPAP in questione, approvato con D.M.
3.8.1999 e vigente al momento dell'iscrizione del ricorrente (doc. 6), menzionato nei solleciti che l'Ente ha inviato al ricorrente, prevede espressamente – all'art. 8, comma 2 - che la prescrizione non inizi a decorrere qualora non sia comunicato il reddito percepito, cioè non sia inviato il cd “Mod. 2” all'uopo predisposto dall'Ente. Il predetto regolamento impone, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 103/1996, l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi professionali e del volume d'affari entro il termine fissato dalle Casse professionali. Il mancato invio dei Mod. 2 impedisce il decorso del termine prescrizionale, perché è solo dalla comunicazione del reddito prodotto che l' è messo in condizione di calcolare CP_1
i contributi dovuti e verificare se essi siano stati versati e siano stati versati nella misura corretta. Infatti, questa è proprio la ragione per cui ha chiesto periodicamente CP_1 all'odierno ricorrente l'invio del Mod.
2. Peraltro, fino alla stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, resa possibile solo a seguito dell'approvazione dell'art. 18, comma 14, del D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito nella L 15.7.2011 n. 111, non aveva alcuna possibilità di accesso ai redditi CP_1 del ricorrente (così come di qualunque altro soggetto) onde acquisire d'ufficio le informazioni necessarie per le sue verifiche.
Questo Giudice condivide quanto statuito dalla giurisprudenza consolidata in punto di individuazione del dies a quo della decorrenza prescrizionale, che non inizia a decorrere in ipotesi di redditi non dichiarati dal professionista;
per cui l' previdenziale ben può CP_1 rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere (cfr. Cass. 6259/2011; 35873/2021), poiché è solo con l'invio della dichiarazione che l'Ente è in grado di venire a conoscenza della debenza del contributo e di calcolare l'entità dello stesso (cfr. Corte d'Appello di Catania, sent. n. 584/2022 del 27.05.2022; CdA Roma n. 1388 del 7 aprile 2021; Trib. Salerno n. 48/2018 confermata da CdA Salerno n. 138/2022; Trib. Genova n. 346/2017; Trib. Palmi n. 619/2022; Trib. Treviso n. 405/2022; Trib. Firenze n. 176/2023; Trib. Marsala n. 369/2023).
Si condivide anche che la condotta omissiva del contribuente è rilevante ex art. 2941 n. 8 cod. civ. ai fini della sospensione del decorso prescrizionale;
in un giudizio coinvolgente l' la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3004/2022, ha tra l'altro affermato: CP_1
“Ammettere che, a fronte della violazione dell'obbligo regolamentare di dichiarare annualmente il reddito e il volume di affari, la prescrizione non sia sospesa, non solo determina uno svuotamento di efficacia della previsione di quell'obbligo, ma implica anche costringere l' a svolgere sollecitamente, per ogni soggetto CP_1 tenuto al pagamento del contributo che non effettui la comunicazione di legge, una serie di accertamenti – invece solo facoltativi a norma dell'art. 9 bis del regolamento ossia compiere quelle attività di indagine che la previsione dell'obbligo legale di comunicazione intende escludere”. E il Tribunale di Firenze, con sent. n. 176/2023, così conclude: “Il comportamento del ricorrente è quindi rilevante a questo fine, indipendentemente dalle comunicazioni inviate dall e dalla loro efficacia quali atti interruttivi della CP_1 prescrizione.”. “L'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo” (cfr. Cass. 20446/2022).
Nel caso in esame, l ha evidenziato che il ricorrente chiedeva di essere iscritto CP_1 all'Ente con decorrenza 12 marzo 1997 (doc. 1). Successivamente, presentava le autodichiarazioni sui redditi prodotti negli anni 1997, 1998 e 1999 - chiedendo di essere autorizzato a pagare i contributi relativi in 6 rate (doc. 2 – data delle dichiarazioni 27.10.2000 con protocollo di ricevimento il 5.12.2000), e quelle relative agli anni 2000 e 2001 (doc. 3 – datati rispettivamente 3.8.2001 e 14.10.2002); per i successivi periodi non ha più inviato alcuna autodichiarazione (cd. Mod. 2). L' ha documentato di aver periodicamente inviato solleciti ad ottemperare CP_1 all'obbligo di dichiarazione (doc. 4), che riguardano prima il periodo dal 2002 al 2012 (ad esclusione del 2010) e sono stati inviati tra il 18.1.2006 e il 21.2.2012 (è stata invece restituita al mittente la comunicazione del 14.6.2014) e poi quello del 2008 e dal 2014 al 2016, inviati tra il 24.12.2009 e il 5.11.2017. Il ricorrente è tuttora iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali (doc. 5), e ciò comporta la sua perdurante obbligatoria iscrizione all'EPAP, con correlata obbligazione di pagamento dei contributi. Infine, ha fatto pervenire in data 11 giugno 2020 comunicazione telematica di cessazione dell'attività professionale a far data dal 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 8).
Pertanto, alla stregua delle circostanze evidenziate, in assenza di successivi atti interruttivi documentati dall' la prescrizione è sicuramente maturata in relazione ai contributi CP_1 afferenti alle annualità 1997-2001, per le quali il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 14.10.2002), dato che è trascorso il quinquennio alla data della notifica dell'atto oggi impugnato del 27.4.2022 – e tale data è pacifica tra le parti -; e difatti le svariate comunicazioni di sollecito (docc. 5 e 7) riguardano le sole annualità successive per le quali alcuna dichiarazione reddituale è mai stata presentata. Medesimo discorso vale per l'anno 2010, per il quale emerge dagli atti (cfr. doc. 9 accertamento Agenzia delle Entrate, pag. 98) che la dichiarazione dei redditi era stata presentata in data 28.10.2011 (prot. in entrata a il 3.11.2011); e infatti nell'atto oggi CP_1 impugnato viene evidenziata una mancata corrispondenza tra il volume d'affari comunicato a e quanto risultante al Riscossore, ma anche in questo caso è CP_1 inesorabilmente spirato il quinquennio prescrizionale, per inerzia dell'Ente impositore.
Per gli anni successivi 2002-2015 – oggetto di odierna richiesta –, invece, il dies a quo va, in applicazione delle coordinate ermeneutiche poc'anzi illustrate, correttamente individuato alla data in cui all sono pervenute le informazioni ricavate dall'accertamento fiscale;
CP_1 quest'ultimo è datato 19.9.2019; pertanto, è evidente che la prescrizione alla notifica dell'atto sub judice non è maturata. Inconferente, infatti, si appalesa, la difesa del ricorrente che afferma di non aver subito accertamenti dall'Agenzia delle Entrate: come giustamente posto in luce da non si CP_1 tratta di accertamento 'della' Agenzia delle Entrate su errori o omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, si tratta di un accertamento effettuato da 'presso' l'Agenzia delle Entrate CP_1
e, sulla base dei redditi percepiti e dichiarati all'Agenzia delle Entrate, è stato effettuato il calcolo dei contributi dovuti e rilevata l'omissione, con la conseguente applicazione anche delle sanzioni, come da regolamento dell'Ente.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere solo parzialmente accolta, nei limiti segnati dalla motivazione che precede, per intervenuta prescrizione.
Stimasi equo compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla complessità e ai contrasti interpretativi sottesi alla questione decisiva del giudizio, per natura opinabile, oltre che per la soccombenza reciproca/parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, così provvede: 1) In accoglimento parziale del ricorso, dichiara prescritti i contributi dovuti da a relativi alle annualità 1997-1998-1999-2000-2001 e Parte_1 CP_1
2010;
2) Rigetta nel resto;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini
Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Federica Ronsini, all'esito della scadenza del termine fissato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note in sostituzione di udienza del 15/12/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 3505/2022 R.G. promossa da:
, nato a [...], il [...], e residente in [...]
IS - P.co La Santella, 81054, San Prisco, rappresentato e difeso dagli Avv. Fabio e Danilo RUSSO, presso cui elettivamente domicilia in Caserta, 81100, alla Piazza della Costituzione Is. C1 n. 04, come da procura in atti, RICORRENTE IN OPPOSIZIONE
CONTRO
, (C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1 sede legale in Roma, alla via Vicenza n. 7, in persona del dott. nella qualità CP_2 di Presidente del Consiglio di amministrazione e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale, dagli Avv.ti Gianmatteo NUNZIANTE e Daniela JOUVENAL, con cui elettivamente domicilia in indirizzo telematico,
RESISTENTE
Oggetto: Omissione contributiva del professionista
Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti introduttivi e da note d'udienza.
Motivi in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso introduttivo del 17.5.2022 il ricorrente ha premesso che in data 27.04.2022 ha ricevuto la notifica della nota prot. 0016081, su matricola 004685Y, per mancato pagamento dei contributi previdenziali, per un totale di € 34.835,79, di cui € 22.217,36 come debito in sorta capitale (quadro B1) ed € 10.526,80 per sanzioni da ritardato pagamento (quadro C1). Ha esposto che l'atto impugnato concerne l'accertamento degli obblighi contributivi per gli anni 1997-2015, con la precisazione che per il 2010 i redditi professionali dichiarati alla non corrispondevano a quanto accertato dall'Agenzia delle Entrate e che per gli anni Pt_2 dal 2003 al 2015 mancavano i relativi versamenti. Ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere l'annullamento del titolo e la dichiarazione di non debenza della pretesa, atteso che non ha mai ricevuto alcun atto impositivo prima di questo oggetto d'impugnazione; è maturata la prescrizione quinquennale, sia se il dies a quo è conteggiato dalla fine dell'anno contributivo sia se è computato dal termine stabilito per il versamento dal D.lgs. n. 103/96 e dal Decreto Interministeriale del ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 03.08.99; non ha mai subito accertamenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, in quanto ha sempre fedelmente dichiarato i propri esegui redditi, contrariamente a quanto riportato nella sezione D1; non è chiara la modalità di calcolo del debito contestato. Il tutto con il favore delle spese di lite, da distrarsi per anticipo fattone.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio il resistente per difendere la legittimità del proprio operato e la fondatezza della pretesa con svariate argomentazioni in diritto, tra cui il mancato decorso del termine prescrizionale in assenza di comunicazione dei redditi percepiti. Ha chiesto, su tali premesse, il rigetto del ricorso con il favore delle spese di giudizio.
Acquisita agli atti la documentazione prodotta, autorizzato il deposito di note conclusive in sostituzione d'udienza ex art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
In premessa, preme porre in luce che nei giudizi che hanno ad oggetto la contestazione della pretesa contributiva occorre accertare i presupposti della debenza mediante un giudizio a cognizione integrale su diritti ed obblighi inerenti al rapporto contributivo (Cass. n. 26395 del 2013; Cass. n. 14149 del 2012; Cass. n. 23660 del 2009; Cass. n. 5763 del 2002) al cui esito occorre verificare se il debito vantato dall'Ente sussiste o meno. Parte ricorrente, invece, non ha specificamente contestato la debenza nel merito, ma eccepito soltanto l'intervenuta prescrizione.
Ne consegue che i vizi meramente formali-contenutistici della pretesa – che, peraltro nel caso di specie non si ravvisano, atteso che l' ha compiutamente reso chiare ed CP_1 intellegibili le modalità di calcolo – comunque non sarebbero in grado di scardinare la fondatezza della pretesa contributiva, v'è più che il G.O. è giudice del rapporto sostanziale e non già della mera legittimità dell'atto. Invero, in tale tipologia di giudizi l' assume la veste sostanziale di Controparte_3 attore, non diversamente dal giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo/a cartella. Trattasi infatti di giudizi a contraddittorio invertito, in quanto l'onere di instaurazione del processo grava sul soggetto indicato come debitore del decreto ingiuntivo o nella cartella esattoriale o avviso di addebito. Sicché, nel caso di specie, l'Istituto – e in questo caso l' - ha facoltà di azionare la propria pretesa in via di autotutela, mediante un CP_1 procedimento che si conclude con l'emissione del ruolo, mentre il debitore può proporre opposizione avverso tale atto instaurando il relativo procedimento giudiziale. Da ciò consegue che, in sede di opposizione la pretesa che il giudice deve esaminare è quella dell'Ente nei confronti dell'opponente, con l'ulteriore conseguenza che, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'ente è soggetto agli ordinari oneri probatori circa la prova del fatto costitutivo del diritto vantato, laddove una volta provata l'esistenza del credito, è l'opponente a dover allegare e provare l'esistenza di fatti estintivi (ad esempio, prescrizione), modificativi o impeditivi del diritto stesso. Non a caso le difese spiegate dalla parte opponente si sostanziano o in una contestazione dei fatti costitutivi, ovvero in eccezioni quali il pagamento, la prescrizione. In altri termini, l'opponente svolge tutte quelle attività difensive connaturate alla posizione di convenuto sostanziale, esattamente come nel procedimento per ingiunzione. La precisazione consente di chiarire che, mentre la semplice emissione del ruolo esattoriale è idonea ad azionare stragiudizialmente la pretesa, stante l'espressa previsione normativa in tal senso, al contrario, nel giudizio di opposizione il ruolo esattoriale non può costituire alcuna prova, né dell'esistenza del rapporto assicurativo e previdenziale, né del credito specifico azionato con la cartella.
È noto, in proposito, giusta il principio, enunciato dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13533 del 30 ottobre 2001, che, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (anche per difformità rispetto al dovuto) gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento.
Applicando siffatte coordinate ermeneutiche al caso di specie, va osservato che il contribuente non ha nemmeno genericamente contestato la debenza, ma si è limitato ad eccepire la maturata prescrizione, come fatto estintivo sopravvenuto che renderebbe le somme richieste non più dovute. Al riguardo, allora, giova ricostruire il regime di prescrizione applicabile alla contribuzione delle Casse private e la relativa decorrenza, al fine di verificare se la prescrizione è decorsa, come reclamato dall'istante nell'odierno giudizio.
Si rammenta che per le Casse che gestiscono forme di previdenza e assistenza obbligatorie, quale è l com'è noto, vige per l'iscritto l'obbligo (anche deontologico) di una CP_1 autodichiarazione relativa ai redditi annuali percepiti, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 103/96, che rimette ad apposito regolamento di attuazione approvato con decreto ministeriale la disciplina delle attività di previdenza a favore degli iscritti alle citate casse. Invero, allorché si verta in tema di contribuzione obbligatoria da versare alle Casse Professionali, il termine di prescrizione è quinquennale, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 335/1995, il quale tuttavia decorre dalla data di presentazione della comunicazione annuale obbligatoria del reddito professionale e del volume d'affari, ove pervenuto nel termine fissato dai regolamenti;
in caso di dichiarazione del tutto omessa, il termine decorre dalla data in cui pervengono alla le informazioni richieste all'Agenzia delle Entrate (cfr. Pt_2
Cass. 29664/2008). Con riguardo specifico all'aspetto della decorrenza della prescrizione, il regolamento EPAP in questione, approvato con D.M.
3.8.1999 e vigente al momento dell'iscrizione del ricorrente (doc. 6), menzionato nei solleciti che l'Ente ha inviato al ricorrente, prevede espressamente – all'art. 8, comma 2 - che la prescrizione non inizi a decorrere qualora non sia comunicato il reddito percepito, cioè non sia inviato il cd “Mod. 2” all'uopo predisposto dall'Ente. Il predetto regolamento impone, in attuazione dell'art. 8 del decreto legislativo n. 103/1996, l'obbligo della dichiarazione annuale dei redditi professionali e del volume d'affari entro il termine fissato dalle Casse professionali. Il mancato invio dei Mod. 2 impedisce il decorso del termine prescrizionale, perché è solo dalla comunicazione del reddito prodotto che l' è messo in condizione di calcolare CP_1
i contributi dovuti e verificare se essi siano stati versati e siano stati versati nella misura corretta. Infatti, questa è proprio la ragione per cui ha chiesto periodicamente CP_1 all'odierno ricorrente l'invio del Mod.
2. Peraltro, fino alla stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate, resa possibile solo a seguito dell'approvazione dell'art. 18, comma 14, del D.L.
6.7.2011 n. 98, convertito nella L 15.7.2011 n. 111, non aveva alcuna possibilità di accesso ai redditi CP_1 del ricorrente (così come di qualunque altro soggetto) onde acquisire d'ufficio le informazioni necessarie per le sue verifiche.
Questo Giudice condivide quanto statuito dalla giurisprudenza consolidata in punto di individuazione del dies a quo della decorrenza prescrizionale, che non inizia a decorrere in ipotesi di redditi non dichiarati dal professionista;
per cui l' previdenziale ben può CP_1 rivendicare i contributi maturati, per l'evidente ragione che rispetto ad essi la prescrizione non ha mai iniziato a decorrere (cfr. Cass. 6259/2011; 35873/2021), poiché è solo con l'invio della dichiarazione che l'Ente è in grado di venire a conoscenza della debenza del contributo e di calcolare l'entità dello stesso (cfr. Corte d'Appello di Catania, sent. n. 584/2022 del 27.05.2022; CdA Roma n. 1388 del 7 aprile 2021; Trib. Salerno n. 48/2018 confermata da CdA Salerno n. 138/2022; Trib. Genova n. 346/2017; Trib. Palmi n. 619/2022; Trib. Treviso n. 405/2022; Trib. Firenze n. 176/2023; Trib. Marsala n. 369/2023).
Si condivide anche che la condotta omissiva del contribuente è rilevante ex art. 2941 n. 8 cod. civ. ai fini della sospensione del decorso prescrizionale;
in un giudizio coinvolgente l' la Corte d'Appello di Roma, con sentenza n. 3004/2022, ha tra l'altro affermato: CP_1
“Ammettere che, a fronte della violazione dell'obbligo regolamentare di dichiarare annualmente il reddito e il volume di affari, la prescrizione non sia sospesa, non solo determina uno svuotamento di efficacia della previsione di quell'obbligo, ma implica anche costringere l' a svolgere sollecitamente, per ogni soggetto CP_1 tenuto al pagamento del contributo che non effettui la comunicazione di legge, una serie di accertamenti – invece solo facoltativi a norma dell'art. 9 bis del regolamento ossia compiere quelle attività di indagine che la previsione dell'obbligo legale di comunicazione intende escludere”. E il Tribunale di Firenze, con sent. n. 176/2023, così conclude: “Il comportamento del ricorrente è quindi rilevante a questo fine, indipendentemente dalle comunicazioni inviate dall e dalla loro efficacia quali atti interruttivi della CP_1 prescrizione.”. “L'omissione o l'infedeltà della denuncia, ove non meramente accidentale, episodica o strettamente marginale, deve considerarsi di per sé sintomatica della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni, stante l'ovvia possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri nell'arco temporale dei termini prescrizionali consentano de facto ai soggetti obbligati di sottrarsi totalmente o parzialmente all'adempimento dell'obbligo contributivo” (cfr. Cass. 20446/2022).
Nel caso in esame, l ha evidenziato che il ricorrente chiedeva di essere iscritto CP_1 all'Ente con decorrenza 12 marzo 1997 (doc. 1). Successivamente, presentava le autodichiarazioni sui redditi prodotti negli anni 1997, 1998 e 1999 - chiedendo di essere autorizzato a pagare i contributi relativi in 6 rate (doc. 2 – data delle dichiarazioni 27.10.2000 con protocollo di ricevimento il 5.12.2000), e quelle relative agli anni 2000 e 2001 (doc. 3 – datati rispettivamente 3.8.2001 e 14.10.2002); per i successivi periodi non ha più inviato alcuna autodichiarazione (cd. Mod. 2). L' ha documentato di aver periodicamente inviato solleciti ad ottemperare CP_1 all'obbligo di dichiarazione (doc. 4), che riguardano prima il periodo dal 2002 al 2012 (ad esclusione del 2010) e sono stati inviati tra il 18.1.2006 e il 21.2.2012 (è stata invece restituita al mittente la comunicazione del 14.6.2014) e poi quello del 2008 e dal 2014 al 2016, inviati tra il 24.12.2009 e il 5.11.2017. Il ricorrente è tuttora iscritto all'Ordine dei dottori agronomi e forestali (doc. 5), e ciò comporta la sua perdurante obbligatoria iscrizione all'EPAP, con correlata obbligazione di pagamento dei contributi. Infine, ha fatto pervenire in data 11 giugno 2020 comunicazione telematica di cessazione dell'attività professionale a far data dal 31 dicembre 2016 (cfr. doc. 8).
Pertanto, alla stregua delle circostanze evidenziate, in assenza di successivi atti interruttivi documentati dall' la prescrizione è sicuramente maturata in relazione ai contributi CP_1 afferenti alle annualità 1997-2001, per le quali il ricorrente aveva presentato la dichiarazione dei redditi (l'ultima risale al 14.10.2002), dato che è trascorso il quinquennio alla data della notifica dell'atto oggi impugnato del 27.4.2022 – e tale data è pacifica tra le parti -; e difatti le svariate comunicazioni di sollecito (docc. 5 e 7) riguardano le sole annualità successive per le quali alcuna dichiarazione reddituale è mai stata presentata. Medesimo discorso vale per l'anno 2010, per il quale emerge dagli atti (cfr. doc. 9 accertamento Agenzia delle Entrate, pag. 98) che la dichiarazione dei redditi era stata presentata in data 28.10.2011 (prot. in entrata a il 3.11.2011); e infatti nell'atto oggi CP_1 impugnato viene evidenziata una mancata corrispondenza tra il volume d'affari comunicato a e quanto risultante al Riscossore, ma anche in questo caso è CP_1 inesorabilmente spirato il quinquennio prescrizionale, per inerzia dell'Ente impositore.
Per gli anni successivi 2002-2015 – oggetto di odierna richiesta –, invece, il dies a quo va, in applicazione delle coordinate ermeneutiche poc'anzi illustrate, correttamente individuato alla data in cui all sono pervenute le informazioni ricavate dall'accertamento fiscale;
CP_1 quest'ultimo è datato 19.9.2019; pertanto, è evidente che la prescrizione alla notifica dell'atto sub judice non è maturata. Inconferente, infatti, si appalesa, la difesa del ricorrente che afferma di non aver subito accertamenti dall'Agenzia delle Entrate: come giustamente posto in luce da non si CP_1 tratta di accertamento 'della' Agenzia delle Entrate su errori o omissioni nelle dichiarazioni dei redditi, si tratta di un accertamento effettuato da 'presso' l'Agenzia delle Entrate CP_1
e, sulla base dei redditi percepiti e dichiarati all'Agenzia delle Entrate, è stato effettuato il calcolo dei contributi dovuti e rilevata l'omissione, con la conseguente applicazione anche delle sanzioni, come da regolamento dell'Ente.
Alla luce di tali considerazioni, l'opposizione deve essere solo parzialmente accolta, nei limiti segnati dalla motivazione che precede, per intervenuta prescrizione.
Stimasi equo compensare le spese di lite ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo alla complessità e ai contrasti interpretativi sottesi alla questione decisiva del giudizio, per natura opinabile, oltre che per la soccombenza reciproca/parziale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di Giudice del lavoro e della previdenza, così provvede: 1) In accoglimento parziale del ricorso, dichiara prescritti i contributi dovuti da a relativi alle annualità 1997-1998-1999-2000-2001 e Parte_1 CP_1
2010;
2) Rigetta nel resto;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere, lì data di deposito.
Si comunichi. IL GIUDICE DEL LAVORO dott.ssa Federica Ronsini