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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 25/08/2025, n. 1691 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1691 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7265/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7265/2021 promossa da:
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Fabri e dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Alessandro Capograssi ATTORE contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. , in qualità di eredi del sig. rappresentati e CP_3 C.F._4 Persona_1 difesi dall'Avv. CP_3 CONVENUTI
( c.f. ) CP_4 C.F._5 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione , premesso di esercitare il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto Parte_1 uti dominus, da oltre venti anni,in Via Giuseppe Lo Presti n. 8, piano S1, int.M, in località Ciampino (ossia un posto auto (di mq. 15) ab origine intestato ai Sigg.ri e che lo Persona_1 CP_4 hanno al tempo edificato su area distinta al NCT del Comune di Marino al foglio n.7, particella n.25 parte in base alle licenze di costruzione n.8719 e 8721 del 27.09.1966 e successiva variante del 20.03.1967), di aver posseduto e goduto ininterrottamente e pacificamente “uti dominus”, in modo esclusivo, il suddetto posto auto da oltre venti anni, provvedendo peraltro al pagamento per tutto il periodo degli oneri condominiali, citava e al fine di sentire accogliere le Persona_1 CP_4 seguenti conclusioni:” Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attore Sig. nato a [...] l'[...], proprietario esclusivo, per Parte_1 intervenuta usucapione, dell' immobile posto auto sito in Ciampino, Via Giuseppe Lo Presti, n.8 piano S1 int.M, come meglio identificato dalla mappa catastale del N.C.E.U. di detto Comune, al Foglio di mappa n. 7, particella n. 733, sub 503, classe 2, categoria C/6, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, animo domini, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
Disposto rinvio per la verifica dell'esperimento della mediazione, veniva autorizzato il rinnovo della notifica nei confronti degli eredi di . Persona_1 pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta del 7.12.22 e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in qualità di eredi di si costituivano in giudizio e “dichiarano, per i motivi
[...] Persona_1 esposti in narrativa, di non opporsi alla domanda formulata dell'attore e, di conseguenza, in caso di accoglimento della predetta domanda attrice chiedono disporsi la compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti.”
Dichiarata la contumacia di concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., rigettate le CP_4 prove orali articolate da parte attrice in quanto generiche e valutative, all'udienza del 17 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994, n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438; Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6606).
In proposito, è stato infatti chiarito che sono litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione: - chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. Ordinanza n. 24260/2018); - il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale, risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes, di cui l'usucapione produce l'estinzione (Cass. Sent. n. 29325/2019).
Tale proprietà deve essere dimostrata in giudizio o a mezzo dell'atto di provenienza in favore del convenuto (o del loro dante causa) e delle risultanze della Conservatoria che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della stessa ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari nella quale sia specificatamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore dei convenuti e la mancanza di trascrizioni ed iscrizioni "contro" di essi dal momento del loro acquisto ovvero, ancora, a mezzo di apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio (tra le altre Tribunale Latina, Sent., 08/11/2018).
Deve anche rammentarsi che l'individuazione di tali soggetti -nel caso di usucapione di beni immobili- non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini, come prescritto dall'art. 950 cod. civ. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011); in altre parole, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e, quindi, in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (per tutte, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997).
In virtù del principio dispositivo, siffatta prova deve essere fornita da chi invoca l'usucapione, non potendosi il giudice sostituire all'onere incombente sulla parte, potendosi legittimare un intervento officioso ed integrativo del contraddittorio nel caso si ravvisi la partecipazione al giudizio solo di alcuni fra gli effettivi comproprietari regolarmente citati.
Ebbene, nel caso di specie, tale documentazione non è stata prodotta dalla parte attrice, che si è limitata a produrre, in tal senso, una visura catastale, di per sé insufficiente.
Ne deriva quindi che parte attrice non ha fornito prova di aver convenuto in giudizio gli effettivi pagina 2 di 3 proprietari degli immobili di cui chiede l'usucapione e, di conseguenza, la domanda non può essere accolta. Tali limiti probatori non sono sanati dalla costituzione e non contestazione da parte degli eredi di , non avendo l'attore fornito prova che , insieme a Persona_1 Persona_1 CP_4 rimasto contumace, fosse l'effettivo proprietario del posto auto.
In considerazione del rigetto della domanda attorea e dell'integrale adesione alla domanda da parte dei convenuti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- 1 rigetta la domanda;
- 2 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Prisca Picalarga
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VELLETRI
Prima CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Prisca Picalarga, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7265/2021 promossa da:
( c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Fabri e dall'Avv. Parte_1 C.F._1 Alessandro Capograssi ATTORE contro
(c.f. ), (c.f. ), Controparte_1 C.F._2 Controparte_2 C.F._3
(c.f. , in qualità di eredi del sig. rappresentati e CP_3 C.F._4 Persona_1 difesi dall'Avv. CP_3 CONVENUTI
( c.f. ) CP_4 C.F._5 CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta per l'udienza del 17 febbraio 2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione , premesso di esercitare il possesso, pubblico, pacifico ed ininterrotto Parte_1 uti dominus, da oltre venti anni,in Via Giuseppe Lo Presti n. 8, piano S1, int.M, in località Ciampino (ossia un posto auto (di mq. 15) ab origine intestato ai Sigg.ri e che lo Persona_1 CP_4 hanno al tempo edificato su area distinta al NCT del Comune di Marino al foglio n.7, particella n.25 parte in base alle licenze di costruzione n.8719 e 8721 del 27.09.1966 e successiva variante del 20.03.1967), di aver posseduto e goduto ininterrottamente e pacificamente “uti dominus”, in modo esclusivo, il suddetto posto auto da oltre venti anni, provvedendo peraltro al pagamento per tutto il periodo degli oneri condominiali, citava e al fine di sentire accogliere le Persona_1 CP_4 seguenti conclusioni:” Voglia Ill.mo Sig. Giudice adito, contrariis rejectis, visto l'art. 1158 c.c. dichiarare l'attore Sig. nato a [...] l'[...], proprietario esclusivo, per Parte_1 intervenuta usucapione, dell' immobile posto auto sito in Ciampino, Via Giuseppe Lo Presti, n.8 piano S1 int.M, come meglio identificato dalla mappa catastale del N.C.E.U. di detto Comune, al Foglio di mappa n. 7, particella n. 733, sub 503, classe 2, categoria C/6, in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre venti anni, animo domini, il tutto con vittoria di spese diritti e onorari di causa in caso di opposizione”.
Disposto rinvio per la verifica dell'esperimento della mediazione, veniva autorizzato il rinnovo della notifica nei confronti degli eredi di . Persona_1 pagina 1 di 3 Con comparsa di costituzione e risposta del 7.12.22 e Controparte_1 Controparte_2 CP_3
in qualità di eredi di si costituivano in giudizio e “dichiarano, per i motivi
[...] Persona_1 esposti in narrativa, di non opporsi alla domanda formulata dell'attore e, di conseguenza, in caso di accoglimento della predetta domanda attrice chiedono disporsi la compensazione delle spese di lite del presente giudizio tra le parti.”
Dichiarata la contumacia di concessi i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c., rigettate le CP_4 prove orali articolate da parte attrice in quanto generiche e valutative, all'udienza del 17 febbraio 2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno precisato le conclusioni e il giudice ha trattenuto la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La domanda è infondata per i motivi che seguono.
La giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente chiarito che la domanda diretta all'accertamento dell'usucapione di un bene richiede la presenza in causa di tutti i comproprietari, in danno dei quali l'usucapione si sarebbe verificata perché comporta l'accertamento di una situazione giuridica (usucapione e proprietà esclusiva) confliggente con quella preesistente (comproprietà degli altri) della quale il giudice può solo conoscere in contraddittorio di tutti gli interessati (in tal senso, cfr. Cassazione civile, sez. II, 8 giugno 1994, n. 5559; Cassazione civile, sez. II, 14 marzo 1988, n. 2438; Cassazione civile, sez. II, 5 febbraio 1983, n. 966; Cassazione civile, sez. II, 4 dicembre 1982, n. 6606).
In proposito, è stato infatti chiarito che sono litisconsorti necessari nel giudizio di usucapione: - chi possiede il bene o ne è proprietario all'atto della domanda (Cass. Ordinanza n. 24260/2018); - il creditore garantito da ipoteca iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda, in quanto titolare di un diritto reale, risultante dai pubblici registri ed opponibile erga omnes, di cui l'usucapione produce l'estinzione (Cass. Sent. n. 29325/2019).
Tale proprietà deve essere dimostrata in giudizio o a mezzo dell'atto di provenienza in favore del convenuto (o del loro dante causa) e delle risultanze della Conservatoria che dimostrino il mantenimento fino all'attualità della stessa ovvero mediante certificazione della Conservatoria dei Registri Immobiliari nella quale sia specificatamente individuato il titolo da cui deriva la proprietà in favore dei convenuti e la mancanza di trascrizioni ed iscrizioni "contro" di essi dal momento del loro acquisto ovvero, ancora, a mezzo di apposita relazione notarile che risalga al primo acquisto della proprietà antecedente all'ultimo ventennio (tra le altre Tribunale Latina, Sent., 08/11/2018).
Deve anche rammentarsi che l'individuazione di tali soggetti -nel caso di usucapione di beni immobili- non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali, i quali sono solo elementi sussidiari in materia di regolamento di confini, come prescritto dall'art. 950 cod. civ. (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5257 del 04/03/2011); in altre parole, la prova della proprietà di beni immobili non può essere fornita con la produzione dei certificati catastali né con pretesi riconoscimenti della controparte, essendo necessario l'atto scritto ad substantiam o un fatto equiparato come l'usucapione, né può riconoscersi la proprietà immobiliare in base ad un procedimento deduttivo, non ammettendo la forma scritta equipollente e, quindi, in base ad un atto o fatto che possa presupporla ma non la consacra direttamente a favore del soggetto (per tutte, Corte di cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 11115 del 11/11/1997).
In virtù del principio dispositivo, siffatta prova deve essere fornita da chi invoca l'usucapione, non potendosi il giudice sostituire all'onere incombente sulla parte, potendosi legittimare un intervento officioso ed integrativo del contraddittorio nel caso si ravvisi la partecipazione al giudizio solo di alcuni fra gli effettivi comproprietari regolarmente citati.
Ebbene, nel caso di specie, tale documentazione non è stata prodotta dalla parte attrice, che si è limitata a produrre, in tal senso, una visura catastale, di per sé insufficiente.
Ne deriva quindi che parte attrice non ha fornito prova di aver convenuto in giudizio gli effettivi pagina 2 di 3 proprietari degli immobili di cui chiede l'usucapione e, di conseguenza, la domanda non può essere accolta. Tali limiti probatori non sono sanati dalla costituzione e non contestazione da parte degli eredi di , non avendo l'attore fornito prova che , insieme a Persona_1 Persona_1 CP_4 rimasto contumace, fosse l'effettivo proprietario del posto auto.
In considerazione del rigetto della domanda attorea e dell'integrale adesione alla domanda da parte dei convenuti, le spese di lite sono integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, prima sezione civile, in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Prisca Picalarga, definitivamente pronunciando nel processo in epigrafe, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattese, così provvede:
- 1 rigetta la domanda;
- 2 compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Velletri, 25 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Prisca Picalarga
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