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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 30/09/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 169/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, nel termine di trenta giorni dall'udienza del 24.09.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 169/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...] (CF rappresentato e difeso giusta procura C.F._1 in atto separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Rosaria Politanò (CF
) del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Rosarno alla Via Trento n.4 fax 0966.042017 PEC Email_1
-attore/opponente- nei confronti di
C.F. e P.IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 in persona del Legale Rappresentante pro tempore e per essa il dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2
CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, domiciliata ai fini del presente giudizio domiciliata ai fini del presente giudizio in 87032 MA (Cs) alla Via della Libertà,
63 presso lo studio dell' Avv. Rosaria Zaccaria C.F. dalla quale è CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma, c.p.c ed il quale difensore dichiara, ai sensi degli artt.
170 e 176 II comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al seguente numero di fax 0982.427037 così Email_2 indicati sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11.02.2005 n. 68
-opposto/convenuto-
E
con sede legale in Via Controparte_3
Sant'Anna II Tronco 18/P 89100 Reggio Calabria CF pec P.IVA_2
- Terzo pignorato/contumace Email_3
Avente ad oggetto
Opposizione al pignoramento esattoriale crediti verso terzi identificato con numero n.
, emesso ai sensi degli art.72 bis e 48 bis DPR 602/1973, per la somma PartitaIVA_3 complessiva di € 61.408,99
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE come da processo verbale di udienza:
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 17.06.2024 veniva notificato a l'atto di pignoramento presso terzi n. Pt_1
09484202400003160001, emesso dall' ai sensi degli artt.72 Controparte_1 bis e 48 bis DPR 602/1973, con il quale si sottoponeva a pignoramento la somma di € 61.408,99 presso il terzo individuato nell' . Controparte_3
In data 3.07.2024 l'attore depositava ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.615 cpc chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione ex art. 618 - 624 cpc, sospensione che veniva disposta dal G.E. in data 30.07.2024, inaudita altera parte, con fissazione dell'udienza, per conferma o revisione del provvedimento, per il giorno del 21.10.2024.
In data 30.07.2024 veniva notificato all' e all' Controparte_1 CP_4
il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione d'udienza, contenente l'ordinanza di
[...] sospensione dell'esecuzione, senonchè l , prima della notifica del ricorso Controparte_4
e del provvedimento cautelare che sospendeva l'esecuzione dava esecuzione all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 72 bis DPR 602/73.
Quindi l'opponente introduceva il presente giudizio di merito fondato su un unico motivo di opposizione l'impignorabilità dei crediti vantati da nei confronti Parte_1 dell poiché destinati a risarcire il danno non patrimoniale derivante da Controparte_4 perdita parentale e a tutela di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e inviolabili. Cont Nelle more del giudizio di opposizione, sono state corrisposte dall' al sig. le Pt_1 somme, inizialmente trattenute ex art. 48 bis DPR 602/73 , a lui dovute n.q. di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore dell'attore , pari ad € 5.000,00, nonché Persona_2 quelle a lui personalmente spettanti pari ad € 43.091,00, dedotte le somme di cui all'atto di pignoramento per cui è causa. Sicchè risulta cessata la materia del contendere in merito al blocco Cont ex art. 48 bis dpr 602/73 opposto inizialmente dall' all'odierno attore
L si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione . Controparte_1
L'opposizione appare infondata e va rigettata.
I crediti propri di vantati nei confronti dell' Parte_1 CP_4
, a titolo di ristoro del danno derivante da perdita parentale, non rientrano fra quei crediti
[...]
o beni per i quali il nostro ordinamento vieta il pignoramento, di cui all'art. 514 e 545 cpc.
Né esiste altra norma di legge speciale che ne disponga l'impignorabilità.
I crediti pignorati , peraltro, non risultano destinati a soddisfare in maniera diretta diritti inviolabili e costituzionalmente tutelati, come il diritto alla salute o il diritto ad una vita libera e Contr Cont dignitosa, sicchè il pignoramento eseguito dall' presso l' , alla luce Controparte_4 del credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato appare legittimo .
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
a. rigetta l'opposizione b. condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in favore dell' Controparte_1
in € 2.600,00 , per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA
[...] come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Palmi, 30.09.2025 Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del giudice Onorario designato dott.ssa Maria Elena
Giovannella, nel termine di trenta giorni dall'udienza del 24.09.2025 fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 169/2025 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
nato a [...] il [...] ed ivi residente a [...] (CF rappresentato e difeso giusta procura C.F._1 in atto separato da intendersi in calce al presente atto, dall'Avv. Maria Rosaria Politanò (CF
) del Foro di Reggio Calabria ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2 studio sito in Rosarno alla Via Trento n.4 fax 0966.042017 PEC Email_1
-attore/opponente- nei confronti di
C.F. e P.IVA con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Roma, Via Giuseppe Grezar, 14 in persona del Legale Rappresentante pro tempore e per essa il dott. in qualità di Responsabile Atti Introduttivi del Giudizio Controparte_2
CALABRIA, a ciò autorizzato per procura speciale, autenticata per atto Notaio Persona_1
- Roma repertorio nr 181515 raccolta nr 12772 del 25/07/2024, domiciliata ai fini del presente giudizio domiciliata ai fini del presente giudizio in 87032 MA (Cs) alla Via della Libertà,
63 presso lo studio dell' Avv. Rosaria Zaccaria C.F. dalla quale è CodiceFiscale_3 rappresentata e difesa, in forza di mandato allegato alla busta contenente il presente atto ed inviata telematicamente ex art. 83, terzo comma, c.p.c ed il quale difensore dichiara, ai sensi degli artt.
170 e 176 II comma c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata ovvero al seguente numero di fax 0982.427037 così Email_2 indicati sensi e per gli effetti di cui all'art. 2 del Dpr 11.02.2005 n. 68
-opposto/convenuto-
E
con sede legale in Via Controparte_3
Sant'Anna II Tronco 18/P 89100 Reggio Calabria CF pec P.IVA_2
- Terzo pignorato/contumace Email_3
Avente ad oggetto
Opposizione al pignoramento esattoriale crediti verso terzi identificato con numero n.
, emesso ai sensi degli art.72 bis e 48 bis DPR 602/1973, per la somma PartitaIVA_3 complessiva di € 61.408,99
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTE OPPONENTE come da processo verbale di udienza:
RAGIONI DELLA DECISIONE
In data 17.06.2024 veniva notificato a l'atto di pignoramento presso terzi n. Pt_1
09484202400003160001, emesso dall' ai sensi degli artt.72 Controparte_1 bis e 48 bis DPR 602/1973, con il quale si sottoponeva a pignoramento la somma di € 61.408,99 presso il terzo individuato nell' . Controparte_3
In data 3.07.2024 l'attore depositava ricorso in opposizione agli atti esecutivi ex art.615 cpc chiedendo contestualmente la sospensione dell'esecuzione ex art. 618 - 624 cpc, sospensione che veniva disposta dal G.E. in data 30.07.2024, inaudita altera parte, con fissazione dell'udienza, per conferma o revisione del provvedimento, per il giorno del 21.10.2024.
In data 30.07.2024 veniva notificato all' e all' Controparte_1 CP_4
il ricorso in opposizione e il decreto di fissazione d'udienza, contenente l'ordinanza di
[...] sospensione dell'esecuzione, senonchè l , prima della notifica del ricorso Controparte_4
e del provvedimento cautelare che sospendeva l'esecuzione dava esecuzione all'ordine di pagamento contenuto nell'atto di pignoramento nel termine di sessanta giorni di cui all'art. 72 bis DPR 602/73.
Quindi l'opponente introduceva il presente giudizio di merito fondato su un unico motivo di opposizione l'impignorabilità dei crediti vantati da nei confronti Parte_1 dell poiché destinati a risarcire il danno non patrimoniale derivante da Controparte_4 perdita parentale e a tutela di diritti fondamentali costituzionalmente tutelati e inviolabili. Cont Nelle more del giudizio di opposizione, sono state corrisposte dall' al sig. le Pt_1 somme, inizialmente trattenute ex art. 48 bis DPR 602/73 , a lui dovute n.q. di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore dell'attore , pari ad € 5.000,00, nonché Persona_2 quelle a lui personalmente spettanti pari ad € 43.091,00, dedotte le somme di cui all'atto di pignoramento per cui è causa. Sicchè risulta cessata la materia del contendere in merito al blocco Cont ex art. 48 bis dpr 602/73 opposto inizialmente dall' all'odierno attore
L si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione . Controparte_1
L'opposizione appare infondata e va rigettata.
I crediti propri di vantati nei confronti dell' Parte_1 CP_4
, a titolo di ristoro del danno derivante da perdita parentale, non rientrano fra quei crediti
[...]
o beni per i quali il nostro ordinamento vieta il pignoramento, di cui all'art. 514 e 545 cpc.
Né esiste altra norma di legge speciale che ne disponga l'impignorabilità.
I crediti pignorati , peraltro, non risultano destinati a soddisfare in maniera diretta diritti inviolabili e costituzionalmente tutelati, come il diritto alla salute o il diritto ad una vita libera e Contr Cont dignitosa, sicchè il pignoramento eseguito dall' presso l' , alla luce Controparte_4 del credito vantato nei suoi confronti dal debitore esecutato appare legittimo .
Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, sono poste a carico di parte opponente.
P.Q.M.
a. rigetta l'opposizione b. condanna parte opponente alle spese di lite che liquida in favore dell' Controparte_1
in € 2.600,00 , per compenso professionale, oltre spese generali 15%, IVA e CPA
[...] come per legge.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza alle parti.
Palmi, 30.09.2025 Il Giudice On.
Dott.ssa Maria Elena Giovannella