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Sentenza 4 settembre 2025
Sentenza 4 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 04/09/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 4 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n.4253/2024
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero
4253, promossa con domanda depositata in data 18.12.2024
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mastrangeli, giusta delega in calce al Parte_1 ricorso, rilasciata su foglio separato ed inserita nella medesima busta telematica, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Frosinone SS. 155 per Fiuggi n.7
ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., convenuta contumace
Oggetto del giudizio: lavoro straordinario
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la di Frosinone chiedendo di accertare e CP_2 dichiarare il suo diritto al riconoscimento delle n.334,39 ore di straordinario effettuate sino al
31.12.2022, non pagate, né compensate a riposo, ed al relativo corrispettivo a titolo di straordinario, ammontante a complessivi €.4.926,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo sino al saldo, come per legge. Conseguentemente, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta a corrispondergli la suddetta somma, o quella accertata e/o ritenuta, anche in via equitativa di giustizia. Lo straordinario era stato svolto dall'attore quale infermiere turnista su tre turni in servizio presso il Penitenziario di dal Controparte_3 16.11.2020 al 31.12.2022 e si era reso necessario a causa della carenza di personale nella sua unità di lavoro, aggravata dall'emergenza pandemica, e dell'organizzazione del turno di servizio. L'attore aveva così accumulato un credito al dicembre 2022 di n.334,39 ore di straordinario, non remunerato né recuperato, riportato sotto la voce “Saldo Complessivo” e rilevabile dalla stampa del relativo
Cartellino personale (all.2).
Regolarmente notificato il ricorso, la convenuta non si è costituita ed è stata così dichiarata contumace.
All'udienza del 4.9.2025, la causa è stata discussa dal procuratore di parte ricorrente e all'esito è stata decisa dal Giudice adito con sentenza di cui si è data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le motivazioni di seguito illustrate.
La documentazione versata in atti dall'attore prova il monte ore di straordinario effettuato dal ricorrente, quale infermiere turnista su tre turni in servizio presso il Penitenziario di Frosinone - UOC
Medicina Penitenziaria Distrettuale nel periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2022. In particolare, lo straordinario effettuato dal il cui compenso è stato richiesto in ricorso, si ricava dal cartellino Pt_1 marcatempo del dipendente di dicembre 2022 (all. n.2), che costituisce prova del concreto orario di lavoro osservato dall'attore. Il ricorrente risulta avere accumulato al dicembre 2022 un numero di n.334,39 ore di straordinario, riportato sotto la voce “Saldo Complessivo”. Si osservi che il cartellino
è predisposto e rilasciato dalla stessa convenuta che – rimanendo contumace - non ha provato CP_2 di aver provveduto al pagamento del compenso relativo allo straordinario riconosciuto.
Va osservato che il cartellino in questione non reca la sottoscrizione del Dirigente responsabile della struttura ove operava il ricorrente perché - come emerge dalle deduzioni di parte ricorrente, non smentite da altre acquisizioni probatorie - dal momento in cui è stato attivato il cd. portale del dipendente (nel 2020), i cartellini vengono inseriti nel sistema informatico e diventano poi visibili anche al dipendente solo a seguito della validazione da parte del dirigente, che di fatto sostituisce la sottoscrizione che in precedenza veniva apposta sui cartellini cartacei.
L'inserimento dei cartellini del dipendente nel sistema informatico a seguito della validazione da parte del dirigente ha dunque valenza di autorizzazione dello straordinario dallo stesso svolto.
Provato dunque lo svolgimento da parte del ricorrente del lavoro straordinario nella misura richiesta in ricorso, va osservato che il lavoro straordinario del personale del Comparto Sanità è stato disciplinato dall'art.34 del CCNL 1998-2001, 1° biennio economico 1998-1999, integrato dall'art. 9 del CCNL Integrativo del 20.09.2001 per l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale e in giorno feriale non lavorativo e dall'art.39 del medesimo CCNL Integrativo per quanto riguarda la determinazione della misura oraria dei compensi. La normativa contrattuale stabiliva che: il lavoro straordinario non poteva essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
le prestazioni dello straordinario avevano “carattere eccezionale”; dovevano essere “preventivamente autorizzate”; dovevano essere programmate e assegnate alle articolazioni aziendali.
L'attuale norma contrattuale di riferimento è, invece, l'art.31 del CCNL del 18 maggio 2018
Comparto Sanità, che, nel disciplinare lo straordinario, così dispone: “La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dall'effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d'impedimento derivanti da esigenze personali e familiari”.
La norma contrattuale vigente dal maggio 2018 prevede quindi che la prestazione in straordinario sia “espressamente” autorizzata dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative, laddove la norma contrattuale precedente esigeva che l'autorizzazione fosse “preventivamente” rilasciata. Con la nuova previsione deve quindi ritenersi che l'autorizzazione non debba necessariamente anticipare lo svolgimento dello straordinario, ma possa intervenire anche successivamente. L'autorizzazione può essere impartita anche oralmente, purchè in maniera chiara. Se invece è resa ex post, a sanatoria, deve ritenersi che debba provenire dallo stesso responsabile che, assumendosene la responsabilità, confermi l'autorizzazione rilasciata all'espletamento e la indispensabilità delle esigenze di servizio che hanno richiesto il ricorso allo straordinario.
Nel caso di specie, deve ritenersi che le espletate ore di straordinario (eventualmente già aurorizzate oralmente in via preventiva) siano state convalidate dal dirigente del servizio con la validazione dei cartellini, propedeutica al loro inserimento nel sistema informatico. La validazione del dirigente responsabile, oltre che dei turni di servizio, anche dei cartellini marcatempo ha assunto, quindi, la valenza della espressa autorizzazione dell'orario, anche straordinario, in essi riportato, così come richiesta dalla normativa contrattuale in precedenza esaminata.
Sul punto va evidenziato che la Cassazione ha affermato, con la sentenza n.18063 del 23.6.2023
(conf. Cass. n.13661/2025), che l'attività lavorativa svolta dal personale dipendente di Parte_2 oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura
[...] prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso,
è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che il lavoro straordinario deve considerarsi
“autorizzato” quando le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo. Consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario.
Sempre la Cassazione, con la sentenza n.23506/2022 ha poi precisato che l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art.2126 cod. civ.. La Cassazione, nella sentenza da ultimo richiamata, ha quindi concluso nel senso che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art.2108 c.c. - applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n.165 del 2001 e dell'art.97 Cost. - prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c..
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che gli impegni di spesa possono impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore. Ciò è stato affermato anche in altre fattispecie giunte alla disamina della Cassazione (cfr..
Cass. 8 novembre 2019, n.28938 in tema di compenso per i turni di pronta reperibilità svolti in eccedenza ai limiti della contrattazione collettiva) ed è stato ribadito dalla Suprema Corte anche rispetto ad ipotesi quale quella di specie. La già menzionata centralità dell'art.2126 c.c. va infatti posta in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (art.35, comma 1; art.36 Cost.), secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa.
Questi ultimi, secondo l'inclinazione costituzionale di cui si è detto, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare. Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero in ipotesi dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati.
Ancora la Cassazione, con la sentenza n.27878/2023, ha affermato – sempre in tema di diritto al compenso per il lavoro straordinario nel settore del pubblico impiego contrattualizzato – che il compenso spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art.2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art.97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art.2126 c.c. va letto alla luce degli artt.35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.
Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro, che non è stata posta in essere insciente o prohibente domino, ma anzi con l'autorizzazione del dirigente responsabile del dipendente.
Il diritto dell'attore convenuta alla liquidazione delle ore concretamente espletate di lavoro straordinario autorizzato non può essere poi neanche eliso dall'eventuale superamento del limite annuo di ore di straordinario, sempre in ossequio al generale principio l'art. 2126 c.c., che dispone che "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (ipotesi pacificamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio). Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. La norma, invero, costituisce esplicitazione del principio della effettività della prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva e previdenziale. Con essa il legislatore ha voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta, primo fra tutti quello a un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. La disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (cfr., ex plurimis, Cass. n.6046/2018). Con riguardo al quantum debeatur, va poi evidenziato che la somma chiesta dall'attore è stata correttamente calcolata moltiplicando le 334,39 ore di straordinario richiesto per la tariffa oraria relativa allo straordinario diurno (ossia quella più bassa tra quelle applicate per lo straordinario), prevista dal tabellario contrattuale e ricavabile anche dalle buste paga predisposte dalla stessa
Tale tariffa, per un lavoratore con l'inquadramento contrattuale del ricorrente, è pari ad CP_4
€.12,81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va accolto e – accertato lo svolgimento da parte dell'attore di 334,39 ore di straordinario non remunerato nel periodo
16.11.2020-31.12.2022 - condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento del relativo compenso, nella misura di €.4.926,05, così come
[...] correttamente calcolata nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore fino a € 5.200, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accerta e dichiara che il ricorrente ha effettuato 334,39 ore di straordinario Parte_1 non remunerato nel periodo 16.11.2020-31.12.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento del relativo compenso, Controparte_1 nella misura di €.4.926,05, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
b) condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in €.2.059,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 4.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi
TRIBUNALE DI FROSINONE
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro presso il Tribunale di Frosinone, Dott. Massimo Lisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro iscritta al Ruolo Generale Affari Contenziosi per l'anno 2024, al numero
4253, promossa con domanda depositata in data 18.12.2024
da
rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Mastrangeli, giusta delega in calce al Parte_1 ricorso, rilasciata su foglio separato ed inserita nella medesima busta telematica, ed elett.te dom.to presso il suo studio in Frosinone SS. 155 per Fiuggi n.7
ricorrente contro
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., convenuta contumace
Oggetto del giudizio: lavoro straordinario
Conclusioni: per ciascuna parte, quelle del rispettivo atto costitutivo, da intendersi qui integralmente riportate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale Parte_1 di Frosinone, in funzione di Giudice del Lavoro, la di Frosinone chiedendo di accertare e CP_2 dichiarare il suo diritto al riconoscimento delle n.334,39 ore di straordinario effettuate sino al
31.12.2022, non pagate, né compensate a riposo, ed al relativo corrispettivo a titolo di straordinario, ammontante a complessivi €.4.926,05, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalle singole scadenze al saldo sino al saldo, come per legge. Conseguentemente, l'attore ha chiesto la condanna della convenuta a corrispondergli la suddetta somma, o quella accertata e/o ritenuta, anche in via equitativa di giustizia. Lo straordinario era stato svolto dall'attore quale infermiere turnista su tre turni in servizio presso il Penitenziario di dal Controparte_3 16.11.2020 al 31.12.2022 e si era reso necessario a causa della carenza di personale nella sua unità di lavoro, aggravata dall'emergenza pandemica, e dell'organizzazione del turno di servizio. L'attore aveva così accumulato un credito al dicembre 2022 di n.334,39 ore di straordinario, non remunerato né recuperato, riportato sotto la voce “Saldo Complessivo” e rilevabile dalla stampa del relativo
Cartellino personale (all.2).
Regolarmente notificato il ricorso, la convenuta non si è costituita ed è stata così dichiarata contumace.
All'udienza del 4.9.2025, la causa è stata discussa dal procuratore di parte ricorrente e all'esito è stata decisa dal Giudice adito con sentenza di cui si è data pubblica lettura.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato, per le motivazioni di seguito illustrate.
La documentazione versata in atti dall'attore prova il monte ore di straordinario effettuato dal ricorrente, quale infermiere turnista su tre turni in servizio presso il Penitenziario di Frosinone - UOC
Medicina Penitenziaria Distrettuale nel periodo dal 16.11.2020 al 31.12.2022. In particolare, lo straordinario effettuato dal il cui compenso è stato richiesto in ricorso, si ricava dal cartellino Pt_1 marcatempo del dipendente di dicembre 2022 (all. n.2), che costituisce prova del concreto orario di lavoro osservato dall'attore. Il ricorrente risulta avere accumulato al dicembre 2022 un numero di n.334,39 ore di straordinario, riportato sotto la voce “Saldo Complessivo”. Si osservi che il cartellino
è predisposto e rilasciato dalla stessa convenuta che – rimanendo contumace - non ha provato CP_2 di aver provveduto al pagamento del compenso relativo allo straordinario riconosciuto.
Va osservato che il cartellino in questione non reca la sottoscrizione del Dirigente responsabile della struttura ove operava il ricorrente perché - come emerge dalle deduzioni di parte ricorrente, non smentite da altre acquisizioni probatorie - dal momento in cui è stato attivato il cd. portale del dipendente (nel 2020), i cartellini vengono inseriti nel sistema informatico e diventano poi visibili anche al dipendente solo a seguito della validazione da parte del dirigente, che di fatto sostituisce la sottoscrizione che in precedenza veniva apposta sui cartellini cartacei.
L'inserimento dei cartellini del dipendente nel sistema informatico a seguito della validazione da parte del dirigente ha dunque valenza di autorizzazione dello straordinario dallo stesso svolto.
Provato dunque lo svolgimento da parte del ricorrente del lavoro straordinario nella misura richiesta in ricorso, va osservato che il lavoro straordinario del personale del Comparto Sanità è stato disciplinato dall'art.34 del CCNL 1998-2001, 1° biennio economico 1998-1999, integrato dall'art. 9 del CCNL Integrativo del 20.09.2001 per l'attività lavorativa prestata in giorno festivo infrasettimanale e in giorno feriale non lavorativo e dall'art.39 del medesimo CCNL Integrativo per quanto riguarda la determinazione della misura oraria dei compensi. La normativa contrattuale stabiliva che: il lavoro straordinario non poteva essere utilizzato come fattore ordinario di programmazione del lavoro;
le prestazioni dello straordinario avevano “carattere eccezionale”; dovevano essere “preventivamente autorizzate”; dovevano essere programmate e assegnate alle articolazioni aziendali.
L'attuale norma contrattuale di riferimento è, invece, l'art.31 del CCNL del 18 maggio 2018
Comparto Sanità, che, nel disciplinare lo straordinario, così dispone: “La prestazione di lavoro straordinario è espressamente autorizzata dal dirigente o del responsabile sulla base delle esigenze organizzative e di servizio individuate dalle Aziende ed Enti, rimanendo esclusa ogni forma generalizzata di autorizzazione. Lo stesso può esonerare il lavoratore dall'effettuazione di lavoro straordinario per giustificati motivi d'impedimento derivanti da esigenze personali e familiari”.
La norma contrattuale vigente dal maggio 2018 prevede quindi che la prestazione in straordinario sia “espressamente” autorizzata dal responsabile sulla base delle esigenze organizzative, laddove la norma contrattuale precedente esigeva che l'autorizzazione fosse “preventivamente” rilasciata. Con la nuova previsione deve quindi ritenersi che l'autorizzazione non debba necessariamente anticipare lo svolgimento dello straordinario, ma possa intervenire anche successivamente. L'autorizzazione può essere impartita anche oralmente, purchè in maniera chiara. Se invece è resa ex post, a sanatoria, deve ritenersi che debba provenire dallo stesso responsabile che, assumendosene la responsabilità, confermi l'autorizzazione rilasciata all'espletamento e la indispensabilità delle esigenze di servizio che hanno richiesto il ricorso allo straordinario.
Nel caso di specie, deve ritenersi che le espletate ore di straordinario (eventualmente già aurorizzate oralmente in via preventiva) siano state convalidate dal dirigente del servizio con la validazione dei cartellini, propedeutica al loro inserimento nel sistema informatico. La validazione del dirigente responsabile, oltre che dei turni di servizio, anche dei cartellini marcatempo ha assunto, quindi, la valenza della espressa autorizzazione dell'orario, anche straordinario, in essi riportato, così come richiesta dalla normativa contrattuale in precedenza esaminata.
Sul punto va evidenziato che la Cassazione ha affermato, con la sentenza n.18063 del 23.6.2023
(conf. Cass. n.13661/2025), che l'attività lavorativa svolta dal personale dipendente di Parte_2 oltre il debito orario comporta il diritto al compenso per lavoro straordinario nella misura
[...] prevista dalla contrattazione collettiva, purché sussista il consenso datoriale che, comunque espresso,
è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c., in relazione all'art. 2108 c.c., a nulla rilevando il superamento dei limiti e delle regole riguardanti la spesa pubblica.
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che il lavoro straordinario deve considerarsi
“autorizzato” quando le prestazioni non siano svolte insciente o prohibente domino, ma con il consenso del medesimo. Consenso alle prestazioni che può anche essere implicito e che, una volta esistente, integra gli estremi per il necessario pagamento del lavoro straordinario.
Sempre la Cassazione, con la sentenza n.23506/2022 ha poi precisato che l'autorizzazione esprime il concetto che non è remunerabile il prolungamento della prestazione di lavoro frutto di libera determinazione del singolo dipendente e non strettamente collegato a esigenze di servizio preventivamente vagliate, sul piano della necessità ed utilità per la P.A., dal dirigente responsabile;
per questo, rispetto ai restanti vincoli previsti dalla disciplina collettiva, essa sola, per la indispensabile funzione esplicata, si atteggia a elemento che condiziona l'applicabilità dell'art.2126 cod. civ.. La Cassazione, nella sentenza da ultimo richiamata, ha quindi concluso nel senso che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, il diritto al compenso per il lavoro straordinario svolto, che presuppone la previa autorizzazione dell'amministrazione, spetta al lavoratore anche laddove la richiesta autorizzazione risulti illegittima e/o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art.2108 c.c. - applicabile anche al pubblico impiego contrattualizzato, interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n.165 del 2001 e dell'art.97 Cost. - prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario se debitamente autorizzato e che, dunque, rispetto ai vincoli previsti dalla disciplina collettiva, la presenza dell'autorizzazione è il solo elemento che condiziona l'applicabilità dell'art. 2126 c.c..
La Cassazione ha ulteriormente chiarito che gli impegni di spesa possono impedire di riconoscere aumenti di corrispettivo non coperti da una regolare conduzione della contrattazione o da altri presupposti necessari per il loro riconoscimento, ma non possono impedire in toto il pagamento, se la prestazione sia resa non insciente o prohibente domino o comunque in modo incoerente con la volontà del datore. Ciò è stato affermato anche in altre fattispecie giunte alla disamina della Cassazione (cfr..
Cass. 8 novembre 2019, n.28938 in tema di compenso per i turni di pronta reperibilità svolti in eccedenza ai limiti della contrattazione collettiva) ed è stato ribadito dalla Suprema Corte anche rispetto ad ipotesi quale quella di specie. La già menzionata centralità dell'art.2126 c.c. va infatti posta in connessione anche con le tutele costituzionali del lavoro e della sua retribuzione (art.35, comma 1; art.36 Cost.), secondo un sistema che impedisce di ravvisare ostacoli rispetto al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppur poi si evidenzino contrasti con previsioni della contrattazione collettiva, delle regole autorizzatorie per esso previste o con vincoli di spesa.
Questi ultimi, secondo l'inclinazione costituzionale di cui si è detto, non possono essere valorizzati nel senso di escludere ogni pagamento per una prestazione che sia stata resa, con il consenso di chi gerarchicamente la poteva richiedere o accettare. Semmai il tema si sposta sul piano della responsabilità verso la Pubblica Amministrazione dei preposti che non avrebbero in ipotesi dovuto consentire quelle lavorazioni, ma non può ammettersi che il sistema giuridico, contro il disposto di norme centrali di esso, sia alla fine declinato in pregiudizio del prestatore di lavoro subordinato che abbia svolto l'attività sua propria ed alla cui tutela sono di presidio i principi costituzionali già richiamati.
Ancora la Cassazione, con la sentenza n.27878/2023, ha affermato – sempre in tema di diritto al compenso per il lavoro straordinario nel settore del pubblico impiego contrattualizzato – che il compenso spetta al lavoratore che abbia posto in essere una prestazione rientrante nel normale rapporto di lavoro, anche ove la richiesta autorizzazione sia illegittima o contraria a disposizioni del contratto collettivo, atteso che l'art.2108 c.c., interpretato alla luce degli artt. 2 e 40 del D.Lgs. n. 165 del 2001 e dell'art.97 Cost., prevede il diritto al compenso per lavoro straordinario, se autorizzato nei termini sopra menzionati, con conseguente applicabilità dell'art. 2126 c.c. Il diritto a vedersi retribuita la prestazione resa, se rientrante nell'ordinario rapporto di lavoro ed autorizzata, trova tutela anche nella sentenza n. 8 del 2023 della Corte costituzionale, che individua nell'art. 2126 c.c. la disposizione che giustifica la pretesa a conseguire il corrispettivo per la prestazione fornita di fatto, pur se si dimostra giuridicamente non dovuta. In quest'ottica, l'art.2126 c.c. va letto alla luce degli artt.35 e 36 Cost., in modo da rimuovere ogni ostacolo al pagamento di prestazioni comunque rese con il consenso del datore di lavoro, anche pubblico, seppure in contrasto con previsioni della contrattazione collettiva, con le regole autorizzatorie per esso previste o con i vincoli di spesa.
Nella presente controversia è incontestato che sia stata resa una prestazione rientrante nell'ambito del normale rapporto di lavoro, che non è stata posta in essere insciente o prohibente domino, ma anzi con l'autorizzazione del dirigente responsabile del dipendente.
Il diritto dell'attore convenuta alla liquidazione delle ore concretamente espletate di lavoro straordinario autorizzato non può essere poi neanche eliso dall'eventuale superamento del limite annuo di ore di straordinario, sempre in ossequio al generale principio l'art. 2126 c.c., che dispone che "La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa (ipotesi pacificamente estranea alla fattispecie dedotta in giudizio). Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione”. La norma, invero, costituisce esplicitazione del principio della effettività della prestazione lavorativa e della corrispettività tra questa e la controprestazione retributiva e previdenziale. Con essa il legislatore ha voluto affermare che la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non può pregiudicare la posizione del lavoratore, il quale vanta una serie di diritti connessi all'attività svolta, primo fra tutti quello a un'adeguata retribuzione e alla copertura previdenziale, in conformità ai principi sanciti dagli artt. 36 e 38 della Costituzione. La disposizione trova applicazione anche nella ipotesi di nullità di rapporto di lavoro costituito in violazione delle disposizioni che regolano le assunzioni alle dipendenze delle Pubbliche Amministrazioni (cfr., ex plurimis, Cass. n.6046/2018). Con riguardo al quantum debeatur, va poi evidenziato che la somma chiesta dall'attore è stata correttamente calcolata moltiplicando le 334,39 ore di straordinario richiesto per la tariffa oraria relativa allo straordinario diurno (ossia quella più bassa tra quelle applicate per lo straordinario), prevista dal tabellario contrattuale e ricavabile anche dalle buste paga predisposte dalla stessa
Tale tariffa, per un lavoratore con l'inquadramento contrattuale del ricorrente, è pari ad CP_4
€.12,81.
Alla luce delle considerazioni che precedono, in definitiva, il ricorso va accolto e – accertato lo svolgimento da parte dell'attore di 334,39 ore di straordinario non remunerato nel periodo
16.11.2020-31.12.2022 - condanna la convenuta Controparte_1 al pagamento del relativo compenso, nella misura di €.4.926,05, così come
[...] correttamente calcolata nei conteggi allegati al ricorso, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in base ai parametri posti dal D.M. n.147/2022 per le cause di lavoro di valore fino a € 5.200, relativamente ai valori medi previsti per le fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, così provvede:
a) accerta e dichiara che il ricorrente ha effettuato 334,39 ore di straordinario Parte_1 non remunerato nel periodo 16.11.2020-31.12.2022 e, per l'effetto, condanna la convenuta al pagamento del relativo compenso, Controparte_1 nella misura di €.4.926,05, oltre interessi legali dalla scadenza dei singoli ratei del credito al saldo;
b) condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite, liquidate in €.2.059,00 per compenso professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario per le spese generali, con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
Frosinone, 4.9.2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Massimo Lisi