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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/06/2025, n. 1172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1172 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI VIBO VALENTIA
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 780/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. RUSCIO DOMENICO Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2021, parte ricorrente proponeva opposizione avverso un avviso di addebito notificato dall' , con il quale veniva richiesta la CP_1 restituzione della somma complessiva di € 130.166,83, suddivisa in due rate mensili.
L'intimazione di pagamento traeva origine da una segnalazione trasmessa dal Polo delle
Convenzioni Internazionali di Reggio Calabria, secondo cui, in sede di presentazione della domanda di pensione con l'estero nel 2019, il ricorrente aveva dichiarato di aver contratto nuovo matrimonio in data 11 settembre 1995 con la signora Persona_1
1 a seguito del decesso della prima moglie, avvenuto – sempre secondo Persona_2
quanto riferito dal ricorrente – in data 4 agosto 1993.
Sulla base di tale dichiarazione, l' riteneva che la mancata tempestiva CP_1 comunicazione della variazione dello stato civile avesse determinato un'indebita erogazione del trattamento pensionistico - in relazione alla pensione di reversibilità S.O.
26025268 percepita a seguito del decesso della prima moglie, , avvenuto in Persona_2
data 04.08.1993 - per un lungo periodo, e che, in assenza di interruzioni, sussistesse il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Avverso tale richiesta, il ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale dell' in data 23 giugno 2020, ai sensi dell'art. 10 CP_1
della L. n. 88/1989, definito con delibera di rigetto in data 3 novembre 2020.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione decennale, sostenendo che l'Istituto non avrebbe notificato atti interruttivi anteriormente all'anno 2010 e che il termine doveva computarsi dalla data in cui la variazione anagrafica era stata comunicata per il tramite dell'ufficio anagrafe o comunque resa nota all' per mezzo delle domande annuali di disoccupazione agricola del 1995, le CP_1 quali riportavano l'indicazione dei componenti del nucleo familiare, tra cui la nuova coniuge.
In secondo luogo, ha contestato la legittimità dell'avviso per carenza di motivazione, evidenziando che non era stato allegato alcun prospetto riepilogativo o calcolo dettagliato delle somme richieste, così da impedire qualsiasi possibilità di verifica e difesa.
Ha inoltre invocato l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 13 della legge n.
412/1991, trattandosi di prestazioni erogate in forza di un formale provvedimento, non imputabile a dolo dell'interessato, ma a un errore riconducibile all' , il quale – CP_1
essendo già in possesso dei dati anagrafici rilevanti – avrebbe potuto procedere tempestivamente alle verifiche del caso.
Infine, ha evidenziato che la percezione continuativa delle prestazioni per oltre 25 anni aveva consolidato un legittimo affidamento sulla loro spettanza, generando una situazione di buona fede.
2 L' , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e rimaneva CP_1
contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto dell' alla ripetizione di CP_1
somme indebitamente percepite è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui l'amministrazione è posta nella concreta possibilità di conoscere l'indebito e di esercitare il relativo diritto (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 7 maggio 2018, n. 10762; Cass. civ., Sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12094).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver reso note, già da tempo, le informazioni relative alla propria condizione familiare, incluse nelle domande annuali di disoccupazione agricola che indicavano il nuovo coniuge. Inoltre, secondo quanto dedotto in ricorso e non contestato dall'ente, la comunicazione del matrimonio risalirebbe comunque a epoca anteriore al 2010.
Non risultando notificati atti interruttivi entro tale data, deve ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme riferibili al periodo anteriore al decennio, con conseguente estinzione parziale della pretesa azionata.
2. Sulla carenza di motivazione dell'avviso di addebito
L'avviso impugnato risulta privo di qualsiasi indicazione analitica circa il calcolo dell'indebito, l'arco temporale di riferimento, la base normativa e il dettaglio delle mensilità coinvolte.
Tale carenza viola l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di esporre in modo chiaro e comprensibile le ragioni giuridiche e fattuali alla base dei provvedimenti lesivi dell'interessato. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la mancanza di motivazione idonea in un provvedimento di recupero dell'indebito integra una violazione del diritto di difesa, comportandone l'illegittimità (Cass. civ., Sez. lav., 27 giugno 2019, n. 17783).
3. Sulla sanatoria ex art. 13 della legge n. 412/1991
3 La domanda è fondata anche sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui non sono soggette a ripetizione le prestazioni pensionistiche, assistenziali o indennitarie corrisposte in base a un formale provvedimento, ove l'indebito sia imputabile a errore dell'amministrazione e non sia dovuto a dolo del beneficiario.
Nel caso in esame, le prestazioni sono state erogate per oltre 25 anni in assenza di contestazioni, sulla base di provvedimenti formali e in presenza di elementi anagrafici conoscibili dall' . Il ricorrente ha infatti indicato costantemente il proprio stato CP_1 civile nelle domande di disoccupazione agricola, rendendo disponibile l'informazione che oggi viene considerata presupposto dell'indebito.
Non risultano allegati da parte dell' elementi idonei a dimostrare l'esistenza del CP_1
dolo, né tantomeno che la condotta del pensionato sia stata omissiva o fraudolenta.
Deve pertanto ritenersi integrata la fattispecie normativa che esclude il diritto alla ripetizione, trattandosi di errore imputabile all'amministrazione, non sanato dall'inerzia,
e ormai divenuto irrilevante ai fini restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando:
– Accoglie il ricorso;
– Annulla l'avviso di addebito impugnato;
– Dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente a titolo di restituzione dell'indebito;
– Nulla per le spese in ragione della contumacia dell' . CP_1
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
4
Sezione lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro designato, Dr.ssa Susanna Cirianni, in funzione di Giudice del lavoro, richiamato il proprio decreto di trattazione scritta della presente controversia;
letti gli atti di causa e le note conclusive delle parti costituite, nel proc.n.r.g. 780/2021, ha pronunciato ai sensi dell'art 429 cpc., la seguente
SENTENZA
TRA
difeso dall'avv. RUSCIO DOMENICO Parte_1
Ricorrente
E
Controparte_1
Resistente - contumace
La presente decisione è assunta all'esito della trattazione scritta della causa, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, nel rispetto dei termini concessi per il deposito delle note di trattazione scritta ed è redatta in forma semplificata, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.
4 c.p.c., con esposizione succinta dei motivi in fatto e in diritto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29 maggio 2021, parte ricorrente proponeva opposizione avverso un avviso di addebito notificato dall' , con il quale veniva richiesta la CP_1 restituzione della somma complessiva di € 130.166,83, suddivisa in due rate mensili.
L'intimazione di pagamento traeva origine da una segnalazione trasmessa dal Polo delle
Convenzioni Internazionali di Reggio Calabria, secondo cui, in sede di presentazione della domanda di pensione con l'estero nel 2019, il ricorrente aveva dichiarato di aver contratto nuovo matrimonio in data 11 settembre 1995 con la signora Persona_1
1 a seguito del decesso della prima moglie, avvenuto – sempre secondo Persona_2
quanto riferito dal ricorrente – in data 4 agosto 1993.
Sulla base di tale dichiarazione, l' riteneva che la mancata tempestiva CP_1 comunicazione della variazione dello stato civile avesse determinato un'indebita erogazione del trattamento pensionistico - in relazione alla pensione di reversibilità S.O.
26025268 percepita a seguito del decesso della prima moglie, , avvenuto in Persona_2
data 04.08.1993 - per un lungo periodo, e che, in assenza di interruzioni, sussistesse il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente percepite.
Avverso tale richiesta, il ricorrente aveva previamente proposto ricorso amministrativo dinanzi al Comitato Provinciale dell' in data 23 giugno 2020, ai sensi dell'art. 10 CP_1
della L. n. 88/1989, definito con delibera di rigetto in data 3 novembre 2020.
Nel presente giudizio, il ricorrente ha dedotto, in primo luogo, l'intervenuta prescrizione decennale, sostenendo che l'Istituto non avrebbe notificato atti interruttivi anteriormente all'anno 2010 e che il termine doveva computarsi dalla data in cui la variazione anagrafica era stata comunicata per il tramite dell'ufficio anagrafe o comunque resa nota all' per mezzo delle domande annuali di disoccupazione agricola del 1995, le CP_1 quali riportavano l'indicazione dei componenti del nucleo familiare, tra cui la nuova coniuge.
In secondo luogo, ha contestato la legittimità dell'avviso per carenza di motivazione, evidenziando che non era stato allegato alcun prospetto riepilogativo o calcolo dettagliato delle somme richieste, così da impedire qualsiasi possibilità di verifica e difesa.
Ha inoltre invocato l'applicazione della sanatoria prevista dall'art. 13 della legge n.
412/1991, trattandosi di prestazioni erogate in forza di un formale provvedimento, non imputabile a dolo dell'interessato, ma a un errore riconducibile all' , il quale – CP_1
essendo già in possesso dei dati anagrafici rilevanti – avrebbe potuto procedere tempestivamente alle verifiche del caso.
Infine, ha evidenziato che la percezione continuativa delle prestazioni per oltre 25 anni aveva consolidato un legittimo affidamento sulla loro spettanza, generando una situazione di buona fede.
2 L' , sebbene ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva e rimaneva CP_1
contumace.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita accoglimento per le ragioni che seguono.
1. Sulla prescrizione del diritto di ripetizione dell'indebito
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il diritto dell' alla ripetizione di CP_1
somme indebitamente percepite è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale, decorrente dal momento in cui l'amministrazione è posta nella concreta possibilità di conoscere l'indebito e di esercitare il relativo diritto (cfr. Cass. civ., Sez. lav., 7 maggio 2018, n. 10762; Cass. civ., Sez. lav., 17 maggio 2018, n. 12094).
Nel caso di specie, il ricorrente ha dimostrato di aver reso note, già da tempo, le informazioni relative alla propria condizione familiare, incluse nelle domande annuali di disoccupazione agricola che indicavano il nuovo coniuge. Inoltre, secondo quanto dedotto in ricorso e non contestato dall'ente, la comunicazione del matrimonio risalirebbe comunque a epoca anteriore al 2010.
Non risultando notificati atti interruttivi entro tale data, deve ritenersi intervenuta la prescrizione del diritto alla ripetizione delle somme riferibili al periodo anteriore al decennio, con conseguente estinzione parziale della pretesa azionata.
2. Sulla carenza di motivazione dell'avviso di addebito
L'avviso impugnato risulta privo di qualsiasi indicazione analitica circa il calcolo dell'indebito, l'arco temporale di riferimento, la base normativa e il dettaglio delle mensilità coinvolte.
Tale carenza viola l'obbligo di motivazione imposto dall'art. 3 della legge n. 241/1990, che impone alla pubblica amministrazione di esporre in modo chiaro e comprensibile le ragioni giuridiche e fattuali alla base dei provvedimenti lesivi dell'interessato. La Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che la mancanza di motivazione idonea in un provvedimento di recupero dell'indebito integra una violazione del diritto di difesa, comportandone l'illegittimità (Cass. civ., Sez. lav., 27 giugno 2019, n. 17783).
3. Sulla sanatoria ex art. 13 della legge n. 412/1991
3 La domanda è fondata anche sotto il profilo dell'applicazione dell'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, secondo cui non sono soggette a ripetizione le prestazioni pensionistiche, assistenziali o indennitarie corrisposte in base a un formale provvedimento, ove l'indebito sia imputabile a errore dell'amministrazione e non sia dovuto a dolo del beneficiario.
Nel caso in esame, le prestazioni sono state erogate per oltre 25 anni in assenza di contestazioni, sulla base di provvedimenti formali e in presenza di elementi anagrafici conoscibili dall' . Il ricorrente ha infatti indicato costantemente il proprio stato CP_1 civile nelle domande di disoccupazione agricola, rendendo disponibile l'informazione che oggi viene considerata presupposto dell'indebito.
Non risultano allegati da parte dell' elementi idonei a dimostrare l'esistenza del CP_1
dolo, né tantomeno che la condotta del pensionato sia stata omissiva o fraudolenta.
Deve pertanto ritenersi integrata la fattispecie normativa che esclude il diritto alla ripetizione, trattandosi di errore imputabile all'amministrazione, non sanato dall'inerzia,
e ormai divenuto irrilevante ai fini restitutori.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, definitivamente pronunciando:
– Accoglie il ricorso;
– Annulla l'avviso di addebito impugnato;
– Dichiara che nulla è dovuto dalla parte ricorrente a titolo di restituzione dell'indebito;
– Nulla per le spese in ragione della contumacia dell' . CP_1
Così deciso, 19/06/2025
Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione telematica in forma integrale alle parti costituite, adempimento da effettuarsi in luogo della lettura del dispositivo e delle ragioni in fatto e in diritto della decisione ex art.429 c.p.c.
Il Giudice del Lavoro
Il g.o.p. dott.ssa Susanna Cirianni
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