Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bologna, sez. II, sentenza 13/03/2026, n. 457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bologna |
| Numero : | 457 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00457/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01685/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1685 del 2025, proposto da
UR TI, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Gualandi, Francesca Minotti, con domicilio eletto presso lo studio Federico Gualandi in Bologna, via Altabella n. 3;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale Bologna, domiciliataria ex lege in Bologna, via A. Testoni, 6;
Snam Rete Gas, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Quattrini, Riccardo Troiano, Ivano Siniscalchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
dell'ordinanza della Corte d'Appello di Bologna, Prima Sezione Civile, n. 1037/2025 pubblicata il 27 marzo 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy e di Snam Rete Gas e di Ministero Dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 il dott. UG Di ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il ricorrente ha agito in giudizio per l’ottemperanza alla decisione in epigrafe indicata.
All’odierna c.c. parte ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere a seguito dell’avvenuto deposito dell’indennità come indicato nell’ordinanza della Corte d’appello, in epigrafe indicata, come confermato dai difensori presenti.
Le parti presenti hanno concordato la compensazione delle spese di lite.
Il collegio ne prende atto e dichiara l’improcedibilità del ricorso.
Spese compensate, come richiesto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna (Sezione Seconda), dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
UG Di ET, Presidente, Estensore
Paolo Amovilli, Consigliere
Alessandra Tagliasacchi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| UG Di ET |
IL SEGRETARIO