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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/01/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 7732/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dagli Avv.ti Velia SCARNECCHIA e Andrea DIBITONTO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. ODORIZZI MARTA
RESISTENTE
oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/11/2021, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 CP_ dichiararsi l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' nelle liquidazioni dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011, 2005 e 2019 ammontanti rispettivamente ad € 554,70, 593,17 e
691,47, con condanna dell'istituto alla restituzione delle relative somme.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. Ha, in particolare, dedotto che l'importo di € 554,70, trattenuto sui DS anno 2011, è derivato dal recupero di somma indebita relativa all'acconto Anf primo semestre 2006, per doppio pagamento;
le ulteriori trattenute effettuate sulla DS anni 2015 e 2019 sono state effettuate con compensazione parziale dell'indebito n. 81745 del 17/05/1999.relativo a doppie liquidazioni di DS agricola erroneamente effettuate per gli anni che vanno dal 1994 al 1997.
1.3. In seguito alla riassegnazione del procedimento, la causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto che parte ricorrente ha preso atto, alcunchè osservando, in ordine alle ragioni sottese al recupero della somma di € 554,70, potendosi, pertanto, ritenere pacificamente acquisita in giudizio la causale posta a fondamento del recupero dell'importo.
CP_
2.1 Con riguardo alle somme di € 593,17 e 691,47 trattenute dall' sulla liquidazione DS per gli anni 2015
e 2019, parte ricorrente, in sede di instaurazione del contraddittorio, ha ritualmente eccepito la prescrizione trattandosi di recuperi afferenti ai trattamenti di disoccupazione per gli anni dal 1994 al 1997, CP_ come imputati dall' in sede di memoria difensiva.
2.2. Orbene, deve ritenersi che per le predette somme, avuto riguardo ai periodi di riferimento, è fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte ricorrente, e che è dunque assorbente, in quanto la richiesta CP_ restituzione del ritenuto indebito è stata effettuata dall con comunicazioni del maggio 2016 e marzo
2019.
E' evidente che, riferendosi le prestazioni a periodi dal 1994 al 1997, dai quali – in mancanza di diversi elementi di valutazione il cui onere di allegazione era a carico dell'istituto – devono farsi decorrete i termini iniziali della prescrizione, la ripetizione dell'indebito è stata attivata a prescrizione ormai compiuta e spirata, che per l'indebito previdenziale è di anni dieci ex art. 2946 cc. (Cassazione civile sez. lav.,
11/11/1986, n.6626).
2.3. In parziale accoglimento del ricorso, vanno dichiarati irripetibili i recuperi delle somme di € € 593,17 e CP_ 691,47, con condanna dell alla restituzione delle relative somme oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione nei limiti di legge.
3. Le spese stante la parziale fondatezza del ricorso, possono ritenersi compensate nella misura di un terzo, seguendo la parte residua la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 04/11/2021, nella causa iscritta al n. 7732/2021 R.G.A.C. così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili i recuperi delle somme di € € 593,17 e 691,47, con CP_ condanna dell' alla restituzione delle relative somme oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione nei limiti normativi;
CP_
-dichiara compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l' al pagamento delle spese residue, liquidate in complessive € 873,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
In persona della dott.ssa Monica Sgarro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato, all'udienza del
15/01/2025 tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter cpc, introdotto dal d.lgs. 149/2022, la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta in primo grado al n. 7732/2021 R.G. Lavoro e vertente
TRA
, rappresentata/o e difesa/o, dagli Avv.ti Velia SCARNECCHIA e Andrea DIBITONTO Parte_1
RICORRENTE
E
CP_
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso, dall'avv. ODORIZZI MARTA
RESISTENTE
oggetto: indebito
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELL DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 04/11/2021, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo Parte_1 CP_ dichiararsi l'illegittimità delle trattenute effettuate dall' nelle liquidazioni dell'indennità di disoccupazione agricola per gli anni 2011, 2005 e 2019 ammontanti rispettivamente ad € 554,70, 593,17 e
691,47, con condanna dell'istituto alla restituzione delle relative somme.
1.1. Parte convenuta ha contestato la domanda, instando per il rigetto dell'avverso ricorso.
1.2. Ha, in particolare, dedotto che l'importo di € 554,70, trattenuto sui DS anno 2011, è derivato dal recupero di somma indebita relativa all'acconto Anf primo semestre 2006, per doppio pagamento;
le ulteriori trattenute effettuate sulla DS anni 2015 e 2019 sono state effettuate con compensazione parziale dell'indebito n. 81745 del 17/05/1999.relativo a doppie liquidazioni di DS agricola erroneamente effettuate per gli anni che vanno dal 1994 al 1997.
1.3. In seguito alla riassegnazione del procedimento, la causa è stata istruita con produzione documentale e all'esito dell'udienza fissata ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 ter cpc, è stata decisa con la presente sentenza depositata telematicamente, previa acquisizione di note di trattazione scritta come in atti.
2. Ciò posto, deve preliminarmente darsi atto che parte ricorrente ha preso atto, alcunchè osservando, in ordine alle ragioni sottese al recupero della somma di € 554,70, potendosi, pertanto, ritenere pacificamente acquisita in giudizio la causale posta a fondamento del recupero dell'importo.
CP_
2.1 Con riguardo alle somme di € 593,17 e 691,47 trattenute dall' sulla liquidazione DS per gli anni 2015
e 2019, parte ricorrente, in sede di instaurazione del contraddittorio, ha ritualmente eccepito la prescrizione trattandosi di recuperi afferenti ai trattamenti di disoccupazione per gli anni dal 1994 al 1997, CP_ come imputati dall' in sede di memoria difensiva.
2.2. Orbene, deve ritenersi che per le predette somme, avuto riguardo ai periodi di riferimento, è fondata l'eccezione di prescrizione, sollevata da parte ricorrente, e che è dunque assorbente, in quanto la richiesta CP_ restituzione del ritenuto indebito è stata effettuata dall con comunicazioni del maggio 2016 e marzo
2019.
E' evidente che, riferendosi le prestazioni a periodi dal 1994 al 1997, dai quali – in mancanza di diversi elementi di valutazione il cui onere di allegazione era a carico dell'istituto – devono farsi decorrete i termini iniziali della prescrizione, la ripetizione dell'indebito è stata attivata a prescrizione ormai compiuta e spirata, che per l'indebito previdenziale è di anni dieci ex art. 2946 cc. (Cassazione civile sez. lav.,
11/11/1986, n.6626).
2.3. In parziale accoglimento del ricorso, vanno dichiarati irripetibili i recuperi delle somme di € € 593,17 e CP_ 691,47, con condanna dell alla restituzione delle relative somme oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione nei limiti di legge.
3. Le spese stante la parziale fondatezza del ricorso, possono ritenersi compensate nella misura di un terzo, seguendo la parte residua la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1 CP_ dell' con ricorso depositato il 04/11/2021, nella causa iscritta al n. 7732/2021 R.G.A.C. così provvede:
-in parziale accoglimento del ricorso, dichiara irripetibili i recuperi delle somme di € € 593,17 e 691,47, con CP_ condanna dell' alla restituzione delle relative somme oltre interessi legali dal dì del dovuto sino al soddisfo e rivalutazione nei limiti normativi;
CP_
-dichiara compensate le spese di lite nella misura di un terzo, condannando l' al pagamento delle spese residue, liquidate in complessive € 873,00, oltre CU se versato, spese generali nella misura del 15%, Iva e cpa come per legge, con distrazione.
Foggia, all'esito dell'udienza del 15/01/2025
IL GL
Dott. Monica Sgarro