Art. 1. 1. L'art. 5 del decreto ministeriale 21 marzo 1973, come modificato dall' art. 1 del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , e' modificato come segue:
- il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).".
- sono aggiunti i seguenti commi:
" 1. Il controllo dei limiti di migrazione specifici non e' obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione.
2. Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari e' eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.".
2. La prima frase del comma 1 dell'art. 9-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituita dalla seguente:
" 1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).".
3. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , e' modificato come segue:
a) al punto 8:
- dopo la voce "QM(T)" e' aggiunto il seguente testo:
"Ai fini del presente decreto 'QM(T)' significa che la quantita' massima di sostanza 'residua' ammessa nel prodotto finito deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, puo' essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualita' adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato.".
- dopo la voce "LMS(T)" e' aggiunto il seguente testo:
"Ai fini del presente decreto 'LMS(T)' significa che la migrazione specifica deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, puo' essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualita' adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo dell'elaborazione di un metodo concordato.";
b) nella sezione A:
- sono aggiunti i seguenti monomeri:
=====================================================================
N.
PM/REF N. CAS Nome Restrizioni
1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 10750 002495-35-1 Acrilato di benzile
11890 002499-59-4 Acrilato di n-ottile (*)
15095 000334-48-5 Acido decanoico
15565 000106-46-7 1,4-Diclorobenzene LMS = 12mg/kg
15790 000111-40-0 Dietilentriammina LMS = 5mg/kg
15820 000345-92-6 4,4'-Difluorobenzofenone LMS = 0,05mg/kg 17160 000097-53-0 Bugenolo LMS = 0,01mg/kg 19210 001459-93-4 Isoftloto di dimetile (*) LMS = 0,05mg/kg 20080 002495-37-6 Metacrilato di benzile (*)
21280 002177-70-0 Metacrilato di fenile (*)
22390 000840-65-3 2,6-Naftalendicarbossilato di
dimetile LMS = 0,05mg/kg 24057 000089-32-7 Anidride piromellitica LMS = 0,05mg/kg (espresso come
acido piromellitico) 24475 001313-82-2 Solfuro di sodio
24550 009005-25-8 Acido commestibile
24888 003965-55-7 5-Solfoisoftalato di dimetile,
sale monosodico LMS = 0,05mg/kg 24940 000100-20-9 Dicloruro dell'acido tereftalico LMS(T)=7,5mg/kg (espresso come
acido tereftalico) 25120 000116-14-3 Tetrafluoroerilene (*) LMS = 0,05mg/kg (*) Sono depennate dalla sezione B.
- per il monomero "acido 11 - amminoundecanoico", avente i numeri di riferimento: N. PM/REF 12788 e N. CAS 002432-99-7, il testo della colonna 4 "restrizioni" e' sostituito dal seguente: "LMS = 5 mg/kg";
c) nella sezione B sono incluse le seguenti sostanze:
=====================================================================
N.
PM/REF N. CAS Nome Restrizioni 1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 10599/90A 061788-89-4 Dimeri degli acidi grassi insatu-
ri (C18) distillati
10599/91 061788-89-4 Dimeri degli acidi grassi insatu-
ri (C18) non distillati
10599/92A 068783-41-5 Dimeri idrogenati degli acidi
grassi insaturi (C18) distillati
10599/93 068783-41-5 Dimeri idrogenati degli acidi
grassi insaturi (C18) non
distillati
d) nella sezione B sono soppresse le sostanze di seguito indicate con il relativo "N. PN/R.E.F.": 10720, 10775, 10990, 11005, 11532, 11875, 18490, 15030, 15060, 14560, 14650, 11010, 11020, 11080, 11140, 11110, 11170, 25630, 20455, 17305, 17320, 17380, 17398, 19480, 19660, 19690, 19720, 19750, 19915, 20095, 20320, 20560, 20920, 20945, 20965, 20980, 21430, 21670, 11860, 21170, 22901, 18610.
4. L'allegato III, sezione I, parte A, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , e' sostituito dall'allegato al presente decreto. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidenfe della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l' art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), con il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato 1, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243 .
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il predetto D.M. 31 marzo 1973 (prima del presente decreto) sono i seguenti:
D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;
D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975:
D.M. 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
D.M. 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, del 20 marzo 1991;
D.M 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
D.M. 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
D.M. 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
D.M. 3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
D.M. 1 luglio 1994, n. 566, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 settembre 1994.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinarnento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministerale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere dei Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
- il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Salvo diverse indicazioni particolari riportate per i singoli materiali ed oggetti nel titolo II, i materiali e gli oggetti non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 8 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).".
- sono aggiunti i seguenti commi:
" 1. Il controllo dei limiti di migrazione specifici non e' obbligatorio qualora si possa accertare che, assumendo una completa migrazione della sostanza residua nel materiale o oggetto, essa non possa superare il limite specifico di migrazione.
2. Il controllo del rispetto dei limiti di migrazione nei prodotti alimentari e' eseguito nelle peggiori condizioni di durata e temperatura prevedibili per l'uso.".
2. La prima frase del comma 1 dell'art. 9-bis del decreto ministeriale 21 marzo 1973 e' sostituita dalla seguente:
" 1. I materiali e gli oggetti di cui all'art. 9, comma 2, non devono cedere i loro costituenti ai prodotti alimentari o ai simulanti dei prodotti alimentari in quantita' superiori a 10 mg per decimetro quadrato (mg/dm(Elevato al Quadrato)) di superficie del materiale o dell'oggetto (limite globale di migrazione).".
3. L'allegato I del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , e' modificato come segue:
a) al punto 8:
- dopo la voce "QM(T)" e' aggiunto il seguente testo:
"Ai fini del presente decreto 'QM(T)' significa che la quantita' massima di sostanza 'residua' ammessa nel prodotto finito deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, puo' essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualita' adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo di un metodo convalidato.".
- dopo la voce "LMS(T)" e' aggiunto il seguente testo:
"Ai fini del presente decreto 'LMS(T)' significa che la migrazione specifica deve essere determinata al livello del limite specificato con un metodo analitico convalidato. Se un tale metodo attualmente non esiste, puo' essere impiegato un metodo analitico avente caratteristiche di qualita' adeguate al livello del limite specificato, in attesa dello sviluppo dell'elaborazione di un metodo concordato.";
b) nella sezione A:
- sono aggiunti i seguenti monomeri:
=====================================================================
N.
PM/REF N. CAS Nome Restrizioni
1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 10750 002495-35-1 Acrilato di benzile
11890 002499-59-4 Acrilato di n-ottile (*)
15095 000334-48-5 Acido decanoico
15565 000106-46-7 1,4-Diclorobenzene LMS = 12mg/kg
15790 000111-40-0 Dietilentriammina LMS = 5mg/kg
15820 000345-92-6 4,4'-Difluorobenzofenone LMS = 0,05mg/kg 17160 000097-53-0 Bugenolo LMS = 0,01mg/kg 19210 001459-93-4 Isoftloto di dimetile (*) LMS = 0,05mg/kg 20080 002495-37-6 Metacrilato di benzile (*)
21280 002177-70-0 Metacrilato di fenile (*)
22390 000840-65-3 2,6-Naftalendicarbossilato di
dimetile LMS = 0,05mg/kg 24057 000089-32-7 Anidride piromellitica LMS = 0,05mg/kg (espresso come
acido piromellitico) 24475 001313-82-2 Solfuro di sodio
24550 009005-25-8 Acido commestibile
24888 003965-55-7 5-Solfoisoftalato di dimetile,
sale monosodico LMS = 0,05mg/kg 24940 000100-20-9 Dicloruro dell'acido tereftalico LMS(T)=7,5mg/kg (espresso come
acido tereftalico) 25120 000116-14-3 Tetrafluoroerilene (*) LMS = 0,05mg/kg (*) Sono depennate dalla sezione B.
- per il monomero "acido 11 - amminoundecanoico", avente i numeri di riferimento: N. PM/REF 12788 e N. CAS 002432-99-7, il testo della colonna 4 "restrizioni" e' sostituito dal seguente: "LMS = 5 mg/kg";
c) nella sezione B sono incluse le seguenti sostanze:
=====================================================================
N.
PM/REF N. CAS Nome Restrizioni 1 2 3 4
_____________________________________________________________________ 10599/90A 061788-89-4 Dimeri degli acidi grassi insatu-
ri (C18) distillati
10599/91 061788-89-4 Dimeri degli acidi grassi insatu-
ri (C18) non distillati
10599/92A 068783-41-5 Dimeri idrogenati degli acidi
grassi insaturi (C18) distillati
10599/93 068783-41-5 Dimeri idrogenati degli acidi
grassi insaturi (C18) non
distillati
d) nella sezione B sono soppresse le sostanze di seguito indicate con il relativo "N. PN/R.E.F.": 10720, 10775, 10990, 11005, 11532, 11875, 18490, 15030, 15060, 14560, 14650, 11010, 11020, 11080, 11140, 11110, 11170, 25630, 20455, 17305, 17320, 17380, 17398, 19480, 19660, 19690, 19720, 19750, 19915, 20095, 20320, 20560, 20920, 20945, 20965, 20980, 21430, 21670, 11860, 21170, 22901, 18610.
4. L'allegato III, sezione I, parte A, del decreto ministeriale 26 aprile 1993, n. 220 , e' sostituito dall'allegato al presente decreto. AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi sull'emanazione dei decreti del Presidenfe della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L' art. 3 del D.Lgs. n. 108/1992 sostituisce l' art. 3 del D.P.R. 23 agosto 1982, n. 777 (Attuazione della direttiva CEE n. 76/893 relativa ai materiali e agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari), con il seguente:
"Art. 3. - 1. Con decreti del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita', sono indicati per i materiali e gli oggetti destinati a venire a contatto con le sostanze alimentari, di cui all'allegato 1, da soli o in combinazione tra loro, i componenti consentiti nella loro produzione, e, ove occorrano, i requisiti di purezza e le prove di cessione alle quali i materiali e gli oggetti debbono essere sottoposti per determinare l'idoneita' all'uso cui sono destinati nonche' le limitazioni, le tolleranze e le condizioni di impiego sia per i limiti di contaminazione degli alimenti che per gli eventuali pericoli risultanti dal contatto orale.
2. Per i materiali e gli oggetti di materia plastica, di gomma, di cellulosa, di carta, di cartone, di vetro, di acciaio inossidabile, di banda stagnata, di ceramica e di banda cromata valgono le disposizioni contenute nei decreti ministeriali 21 marzo 1973, 3 agosto 1974, 13 settembre 1975, 18 giugno 1979, 2 dicembre 1980, 25 giugno 1981, 18 febbraio 1984, 4 aprile 1985 e 1 giugno 1988, n. 243 .
3. Il Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' procede all'aggiornamento e alle modifiche da apportare ai decreti di cui ai commi 1 e 2.
4. Chiunque impieghi nella produzione materiali o oggetti destinati, da soli o in combinazione tra loro, a venire a contatto con le sostanze alimentari, in difformita' da quanto stabilito nei decreti di cui ai commi 1 e 2, e' punito per cio' solo con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da lire cinquemilioni a lire quindicimilioni".
- Il D.M. 21 marzo 1973 ha dettato la disciplina igienica degli imballaggi, recipienti, utensili destinati a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale per quanto attiene i seguenti materiali:
a) materie plastiche;
b) gomma;
c) cellulosa rigenerata;
d) carta e cartone;
e) vetro;
f) acciaio inossidabile.
I decreti ministeriali che hanno modificato ed aggiornato il predetto D.M. 31 marzo 1973 (prima del presente decreto) sono i seguenti:
D.M. 3 agosto 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 31 agosto 1974;
D.M. 27 marzo 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 10 aprile 1975:
D.M. 13 settembre 1975, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 13 ottobre 1975;
D.M. 18 giugno 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 180 del 3 luglio 1979;
D.M. 2 dicembre 1980, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 347 del 19 dicembre 1980;
D.M. 25 giugno 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 21 luglio 1981;
D.M. 2 giugno 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 200 del 22 luglio 1982;
D.M. 20 ottobre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 340 dell'11 dicembre 1982;
D.M. 4 aprile 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 23 maggio 1985;
D.M. 7 agosto 1987, n. 395, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 1987;
D.M. 18 gennaio 1991, n. 90, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67, del 20 marzo 1991;
D.M 30 ottobre 1991, n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1991;
D.M. 26 aprile 1993, n. 220, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 1993;
D.M. 15 luglio 1993, n. 322, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 25 agosto 1993;
D.M. 20 settembre 1993, n. 516, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 1993;
D.M. 3 giugno 1994, n. 511, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 198 del 25 agosto 1994;
D.M. 1 luglio 1994, n. 566, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 30 settembre 1994.
- Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinarnento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministerale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo.
Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di regolamento, siano adottati previo parere dei Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.