Legge 10 novembre 2021, n. 175

Commentario1

  • 1Ritenuta estera del professionista da chiedere a rimborso
    Federico Migliorini · https://fiscomania.com/ · 3 giugno 2025

    Prendiamo il caso di un lavoratore autonomo (residente), che svolge abitualmente prestazioni professionali estere. Può essere il caso di un ingegnere, un avvocato, un geometra o un consulente aziendale che si trova a dover svolgere una prestazione professionale fuori dal territorio nazionale per conto di un committente estero. Tale prestazione viene svolta nello Stato estero, nel cui territorio il professionista non ha alcuna sede fissa di affari. In questo scenario lo Stato del committente ha la possibilità di applicare una ritenuta in uscita (“withholding tax“) sul compenso del professionista. Tale ritenuta non può essere portata in deduzione dalle imposte dovute in Italia da parte del …

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Giurisprudenza24

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  • 1Trib. Catania, sentenza 23/05/2024, n. 2885
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA SEZIONE LAVORO Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Luisa Maria Cutrona, a seguito dell'udienza dell'01.02.2024 sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, la seguente SENTENZA nella causa di lavoro iscritta al n. 4326/2021 R.G. Sez. Lavoro, promossa DA , nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Sebastiano Mauro Bonaccorso, - Ricorrente - CONTRO (già Controparte_1 [...] ) in persona Controparte_2 del Ministro pro tempore, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania; , …
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    • graduatorie di circolo e di istituto·
    • D.M. 374/2017·
    • contumacia·
    • D.M. 75/2001·
    • risarcimento danni·
    • graduatorie ad esaurimento·
    • inserimento graduatorie ATA·
    • art. 414 c.p.c.·
    • giurisdizione giudice ordinario·
    • aggiornamento graduatorie

  • 2Trib. Napoli, sentenza 24/11/2025, n. 10896
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI Sezione V CIVILE Il Tribunale di Napoli, in persona del giudice unico, Dr. Mario Ciccarelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 9297/2025 del Ruolo Generale, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 25455 del 2024 emessa dal Giudice di pace di Napoli nel procedimento R.G. n. 25096/2022, TRA (C.F. ), assistita e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'Avv. Antonio Ulisse Pedace; -APPELLANTE- CONTRO C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_1 P.IVA_2 C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_2 P.IVA_3 (C.F. ), in persona del l.r.p.t.; Controparte_3 P.IVA_4 …
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    • opposizione recuperatoria·
    • notifica cartella esattoriale·
    • art. 7 d.lgs. n. 150/2011·
    • decadenza·
    • prescrizione·
    • opposizione a sanzione amministrativa·
    • sospensione Covid-19 prescrizione·
    • opposizione all'esecuzione·
    • art. 615 c.p.c.·
    • legittimazione passiva

  • 3TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 2079
    Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2025 N. 02079/2025 REG.PROV.COLL. N. 02310/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2310 del 2025, proposto da Novartis Farma S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; contro Regione Toscana, non costituito in giudizio; Estar - Ente di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, in …
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    • principio di non aggravamento·
    • appalti pubblici·
    • validazione regionale acquisti·
    • principio di proporzionalità·
    • discrezionalità amministrativa·
    • sistema dinamico di acquisizione·
    • eccesso di potere·
    • concorrenza·
    • art. 32 Codice Contratti Pubblici·
    • monitoraggio spesa farmaci

  • 4TAR Firenze, sez. III, sentenza 19/12/2025, n. 2089
    Provvedimento: Pubblicato il 19/12/2025 N. 02089/2025 REG.PROV.COLL. N. 02318/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2318 del 2025, proposto da Sanofi s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG N.D., rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Cataldo e Diego Vaiano, con domicilio digitale come da PEC risultante dal Registro di Giustizia; contro Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituito in giudizio; Estar - Ente di …
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    • farmaco orfano·
    • farmaco innovativo·
    • aggiudicazione appalto·
    • proporzionalità·
    • discrezionalità amministrativa·
    • sistema dinamico di acquisizione·
    • ragionevolezza·
    • validazione regionale·
    • art. 32 Codice Contratti Pubblici·
    • monitoraggio spesa farmaci

  • 5Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 16/12/2024, n. 10091
    Provvedimento: Pubblicato il 16/12/2024 N. 10091/2024REG.PROV.COLL. N. 07184/2022 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7184 del 2022, proposto da C.A.A. - Consorzio Alto GE Autonoleggiatori, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anton Von Walther, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Provincia Autonoma di NO, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra …
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    • aiuti di Stato·
    • disparità di trattamento·
    • trasporto scolastico·
    • principio di ragionevolezza·
    • principio di proporzionalità·
    • giurisdizione amministrativa·
    • tutela indennitaria·
    • legittimo affidamento·
    • eccesso di potere·
    • COVID-19
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Versioni del testo

  • Capo I : Finalità e ambito di applicazione
  • Art. 1.

    Finalita'

    1. La presente legge ha la finalita' di tutelare il diritto alla salute delle persone affette da malattie rare, attraverso misure volte a garantire:
    a) l'uniformita' dell'erogazione nel territorio nazionale delle prestazioni e dei medicinali, compresi quelli orfani;
    b) il coordinamento e l'aggiornamento periodico dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e dell'elenco delle malattie rare;
    c) il coordinamento, il riordino e il potenziamento della Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare, istituita dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279 , di seguito denominata «Rete nazionale per le malattie rare», comprendente i centri che fanno parte delle Reti di riferimento europee «ERN», per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare;
    d) il sostegno della ricerca.
    N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10 comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il testo dell' art. 2 decreto del Ministro della sanita' 18 maggio 2001, n. 279 (Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie, ai sensi dell' art. 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 ), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio 2001, n. 160, S.O.:
    «Art. 2. (Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza la diagnosi e la terapia delle malattie rare). - 1. Al fine di assicurare specifiche forme di tutela ai soggetti affetti da malattie rare e' istituita la Rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia delle malattie rare. La Rete e' costituita da presidi accreditati, appositamente individuati dalle regioni. Nell'ambito di tali presidi, preferibilmente ospedalieri, con decreto del Ministro della sanita', su proposta della regione interessata, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sulla base di criteri di individuazione e di aggiornamento concertati con la medesima Conferenza, sono individuati i Centri interregionali di riferimento per le malattie rare.
    Le regioni provvedono all'individuazione dei presidi ed alla formulazione delle proposte, per la prima volta, rispettivamente entro quarantacinque e sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
    Nei successivi novanta giorni il Ministro della sanita' provvede all'individuazione dei Centri interregionali di riferimento.
    2. I presidi della Rete sono individuati tra quelli in possesso di documentata esperienza in attivita' diagnostica o terapeutica specifica per le malattie o per i gruppi di malattie rare, nonche' di idonea dotazione di strutture di supporto e di servizi complementari, ivi inclusi, per le malattie che lo richiedono, servizi per l'emergenza e per la diagnostica biochimica e genetico-molecolare.
    3. I Centri interregionali di riferimento assicurano, ciascuno per il bacino territoriale di competenza, lo svolgimento delle seguenti funzioni:
    a) la gestione del Registro interregionale delle malattie rare, coordinata con i registri territoriali ed il Registro nazionale di cui all'art. 3;
    b) lo scambio delle informazioni e della documentazione sulle malattie rare con gli altri Centri interregionali e con gli organismi internazionali competenti;
    c) il coordinamento dei presidi della Rete, al fine di garantire la tempestiva diagnosi e l'appropriata terapia, qualora esistente, anche mediante l'adozione di specifici protocolli concordati;
    d) la consulenza ed il supporto ai medici del Servizio sanitario nazionale in ordine alle malattie rare ed alla disponibilita' dei farmaci appropriati per il loro trattamento;
    e) la collaborazione alle attivita' formative degli operatori sanitari e del volontariato ed alle iniziative preventive;
    f) l'informazione ai cittadini ed alle associazioni dei malati e dei loro familiari in ordine alle malattie rare ed alla disponibilita' dei farmaci.
    4. I presidi inclusi nella Rete operano secondo protocolli clinici concordati con i Centri interregionali di riferimento e collaborano con i servizi territoriali e i medici di famiglia ai fini dell'individuazione e della gestione del trattamento.
    5. Il Ministro della sanita' cura la diffusione dell'elenco nazionale dei presidi sanitari inclusi nella Rete e riferisce sulla relativa attivita' nell'ambito della relazione sullo stato sanitario del Paese di cui all' art. 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , e successive modificazioni.»
  • Art. 2. Definizione di malattie rare 1. Sono definite rare le malattie, comprese quelle di origine genetica, che presentano una bassa prevalenza.
    2. Ai fini della presente legge, per bassa prevalenza delle malattie rare si intende una prevalenza inferiore a cinque individui su diecimila. Nell'ambito delle malattie rare sono comprese anche le malattie ultra rare, caratterizzate, ai sensi di quanto previsto dal regolamento (UE) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, da una prevalenza inferiore a un individuo su cinquantamila.
    3. I tumori rari, la cui identificazione deriva dal criterio d'incidenza, in conformita' ai criteri internazionali e concordati a livello europeo nonche' all'intesa 21 settembre 2017, n. 158/CSR, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano per la realizzazione della Rete nazionale dei tumori rari, rientrano tra le malattie rare disciplinate dalla presente legge.
    Note all'art. 2:
    - Il regolamento (CE) 16 aprile 2014 n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva 2001/20/C e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 27 maggio 2014, n. L 158.