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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 3816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3816 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43100/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonella Di Tullio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nata ad [...] – San Paolo (Brasile) il 26.04.1981, Persona_1 Parte_1
in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale -insieme Controparte_1
nato a [...] - sui minori , nato a [...]
[...] Persona_2
Paolo – San Paolo (Brasile) il 25.06.2022, e , nata a [...] – San Persona_3
Paolo (Brasile) il 08.05.2016; , nato ad [...] – San Paolo (Brasile) Controparte_2
il 11.01.1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale- insieme a
[...]
sui minori , nato ad [...] – San Paolo CP_3 Persona_4
(Brasile) il 02.08.2012 e , nata ad [...] – San Paolo Persona_5 Controparte_2
(Brasile) il 10.09.2015; , nata ad [...] – San Paolo (Brasile) il Parte_2
02.08.1981; nato a [...] – San Paolo (Brasile) il 14.12.199, Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Ruoppolo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, Corso Umberto I n.75;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a Ceprano, in [...], Persona_6
il5.12.1882 (all.1), emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (all. 2), e sposato in data 22.12.1908 con (all.3). Per_7 Controparte_5
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_4
invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948
e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di essersi adoperate per ottenere un appuntamento presso il
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente in base alla residenza, attraverso il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, senza tuttavia ricevere riscontro a causa del raggiungimento del numero massimo di iscrizioni presentabili (all.20-21).
pagina 2 di 3 Parte ricorrente ha dedotto che, come indicato sul sito web della stessa rappresentanza diplomatico- consolare competente, nel 2023 erano in corso di convocazione i richiedenti che avessero presentato domanda nell'anno 2012, dal che risulta che l'evasione delle pratiche avviene soltanto oltre dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Antonella Di Tullio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da:
, nata ad [...] – San Paolo (Brasile) il 26.04.1981, Persona_1 Parte_1
in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale -insieme Controparte_1
nato a [...] - sui minori , nato a [...]
[...] Persona_2
Paolo – San Paolo (Brasile) il 25.06.2022, e , nata a [...] – San Persona_3
Paolo (Brasile) il 08.05.2016; , nato ad [...] – San Paolo (Brasile) Controparte_2
il 11.01.1980, in proprio e in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale- insieme a
[...]
sui minori , nato ad [...] – San Paolo CP_3 Persona_4
(Brasile) il 02.08.2012 e , nata ad [...] – San Paolo Persona_5 Controparte_2
(Brasile) il 10.09.2015; , nata ad [...] – San Paolo (Brasile) il Parte_2
02.08.1981; nato a [...] – San Paolo (Brasile) il 14.12.199, Parte_3 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Domenico Ruoppolo, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Napoli, Corso Umberto I n.75;
- ricorrenti -
nei confronti del
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege Controparte_4 dall'Avvocatura Generale dello Stato ed elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
- resistente -
pagina 1 di 3 con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
***
I ricorrenti chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano nato a Ceprano, in [...], Persona_6
il5.12.1882 (all.1), emigrato in Brasile, senza tuttavia mai naturalizzarsi cittadino straniero (all. 2), e sposato in data 22.12.1908 con (all.3). Per_7 Controparte_5
Il convenuto, nel costituirsi, dichiara di non opporsi all'accoglimento della domanda, CP_4
invocando un provvedimento di compensazione delle spese.
Ciò posto, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente documentata.
Dall'esame di tale documentazione, emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948
e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – in questo modo adeguato ai valori costituzionali – deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno dato prova di essersi adoperate per ottenere un appuntamento presso il
Consolato Generale d'Italia a San Paolo, territorialmente competente in base alla residenza, attraverso il portale ministeriale creato per la gestione digitalizzata degli appuntamenti per i servizi consolari, senza tuttavia ricevere riscontro a causa del raggiungimento del numero massimo di iscrizioni presentabili (all.20-21).
pagina 2 di 3 Parte ricorrente ha dedotto che, come indicato sul sito web della stessa rappresentanza diplomatico- consolare competente, nel 2023 erano in corso di convocazione i richiedenti che avessero presentato domanda nell'anno 2012, dal che risulta che l'evasione delle pratiche avviene soltanto oltre dieci anni dopo la presentazione delle relative domande.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadine italiane;
- ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle Controparte_4
iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Roma, in data 11 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Antonella Di Tullio
pagina 3 di 3