Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/03/2025, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
PRIMA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dottor Andrea Loffredo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 4062/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 2713/19 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Iannone Parte_1
APPELLANTE
E
e , rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 Controparte_2
Alfonso Esposito
APPELLATE
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 10/10/2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva appello Parte_1 avverso la sentenza n. 2713/2019 del Giudice di Pace di Nocera Inferiore, che l'aveva condannata a pagare a ciascuna attrice la somma di euro 1.000,00 a titolo di risarcimento danni per aver venduto ad esse attrici lo stesso modello di abito nello stesso ambito territoriale e nello stesso anno.
Deduceva l'erroneità della decisione per errata valutazione delle prove acquisite in giudizio, insufficiente e contraddittoria motivazione, violazione e falsa applicazione di norme sostanziali e processuali. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con rigetto delle domande risarcitorie proposte in primo grado, con condanna per lite temeraria e rifusione delle spese del doppio grado di giudizio.
Costituitesi in giudizio, le appellate eccepivano l'inammissibilità dell'appello, atteso che la decisione impugnata aveva un valore economico non eccedente euro 1.100,00 (art. 113,
2° comma c.p.c.) e quindi da considerarsi pronunciate secondo equità e pertanto ai sensi dell'art. 339, co. 3°, impugnabili esclusivamente per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. Nel merito, chiedevano il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza in quanto correttamente motivata in fatto e in diritto.
Va disattesa la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello, atteso che il valore della causa è superiore ad euro 1.100,00 per cui la sentenza è impugnabile senza i limiti di cui all'art. 339 c.p.c. Nel merito l'appello è fondato e va accolto. Invero, dall'istruzione svolta in primo grado e dai fatti non contestati risulta che gli abiti oggetto della controversia furono realizzati sulla base delle richieste specifiche delle rispettive clienti, partendo da modelli iniziali proposti dalla venditrice;
difatti tutti i testimoni hanno confermato che gli abiti sono stati confezionati su misura e personalizzati.
Le stesse attrici ebbero ad allegare e dichiarare che gli abiti non erano già confezionati, ma realizzati secondo le loro specifiche indicazioni e che i modelli venivano assemblati di volta in volta in base alle scelte delle spose, garantendo un elevato grado di personalizzazione. A supporto di ciò, l'appellante ebbe a produrre anche le fatture relative ai materiali utilizzati per la creazione degli abiti e una delle attrici, SInora CP
, ebbe a dichiarare: “Ho scelto il vestito dopo aver indossato il modello che la
[...] SInora aveva in negozio;
poi ho selezionato la stoffa e il colore, mentre gli Parte_1 accessori mi sono stati proposti dalla stessa titolare della sartoria. Ricordo di aver scelto l'applicazione di una fibbia al posto di quella presente sul modello provato”. Da questa dichiarazione emerge chiaramente il coinvolgimento attivo della cliente nelle decisioni relative alla personalizzazione dell'abito.
Le differenze tra i suddetti capi risultano provate dal confronto diretto fra gli stessi, dalle testimonianze rese in giudizio e dalle schede tecniche versate in atti. Questo stesso giudicante rileva come il vestito realizzato per la SI.ra era in seta pura Controparte_1 color avorio, il corpetto avvitato ai fianchi e la gonna aveva solo morbidi drappeggi e gli accessori erano diversi e personalizzati. Il vestito realizzato per la SI.ra , Controparte_2 invece, era in organza di seta lucida, molto pieno di drappeggi con l'aggiunta di tessuto glitterato, con un cinturone sempre in glitter ma con fibbia in Swarovski e guanti.
Inoltre, i prezzi pagati per i due abiti confermano l'esistenza di differenze. L'abito della SInora fu pagato euro 3.000,00 mentre l'abito della SInora fu pagato CP CP_2 euro 1.900,00. Gli abiti, dunque, erano diversi e non identici, come sostenuto dalle appellate. Peraltro, anche il teste di parte appellata SI.ra , amica della Testimone_1 SI.ra , ebbe ad evidenziare differenze nei tessuti: “ ...variazioni del tipo Controparte_1 tessuto utilizzato per la gonna in quanto per la la gonnellina era di tessuto più CP spesso (tipo organza) mentre per l'altra SInora era semplice organza”. La SI.ra CP_2
teste di parte appellante, ebbe ulteriormente a sottolineare differenze Testimone_2 nei dettagli: “Posso precisare gli abiti erano diversi nei tessuti.......Circa gli sbuffi: uno aveva gli sbuffi più lunghi e l'altro più stretto;
il corpetto: uno portava gli strass sui tagli, l'altro non li portava;
il velo: uno portava gli strass e l'altro le applicazioni di pizzo;
la gonna: una era più lunga rispetto all'altra; uno portava un diamante e la fibbia, l'altro no”.
Differenze ulteriori furono rilevate dal teste SI.ra di parte appellante: Testimone_3
”Preciso che gli abiti erano diversi nel tessuto: uno era di organza lucida l'altro di seta;
uno era più ampio e più pieno di sbuffi, l'altro era più morbido e meno sbuffi, uno aveva il pizzo che fuoriusciva dell'organza glitterata l'altro no;
uno portava dei punti di strass l'altro no;
i veli erano diversi;
anche il colore era diverso essendo i tessuti diversi in ordine alla tonalità del colore. In ordine al modello posso confermare che gli abiti erano diversi perché uno era parte beige e più vaporoso l'altro era meno ampio ed era più morbido”.
Un'altra differenza relativa al colore è emersa anche dalle dichiarazioni che resero la mamma di (SI.ra e la mamma di (SI.ra Controparte_1 Tes_4 Controparte_2
). Testimone_5
La SI.ra , quindi, ebbe ad adempiere correttamente alla propria prestazione, Parte_1 visto che i due abiti, potevano sembrare uguali solo ad occhi profani e superficiali, occhi inesperti di persone più che altro attente a criticare le scelte delle spose e l'operato della sartoria, come usasi tristemente in occasione di ogni matrimonio. Elevare tale malcostume a questione da sottoporre ad un giudice appare del tutto destituito di fondamento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione ad un valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e fase conclusionale per il primo grado nonchè per studio, trattazione e fase conclusionale per il grado di appello.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma totale dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta dalle appellate in primo grado.
2) Condanna in solido le appellate al pagamento in favore dell'appellante delle spese di giudizio, che liquida in euro 1.265,00 per compensi di difesa per il primo grado ed in euro 1.701,00 per compensi di difesa per il grado di appello, oltre rimborso contributo unificato e marca da bollo, oltre, per entrambe le fasi, rimborso spese generali, Cpa e
Iva come per legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nocera Inferiore, 15/03/2025 Il Giudice
dott. Andrea Loffredo