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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 24/03/2025, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Catanzaro
Sezione seconda civile
Il Giudice, dott.ssa Alessandra Petrolo, ha pronunciato la seguente
Sentenza nella causa civile iscritta al n. 3079/2020 R.G.A.C. vertente
TRA
(già ) (c.f.: Parte_1 Parte_2
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa P.IVA_1
dagli Avv.ti Marisa Olga Meroni e Paolo Marra ed elettivamente domiciliata presso il loro studio, in Milano, Corso Italia n. 13, giusta procura in atti;
-attrice -
E
(c.f.: ), in persona del suo Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante p.t..
-convenuto contumace –
Oggetto: accertamento crediti ceduti
Conclusioni delle parti: all'udienza del 22.10.2024 i procuratori di parte attrice, come da note di trattazione scritta depositate nel fascicolo telematico, hanno precisato le proprie conclusioni dinanzi al Giudice, che ha assegnato la causa a sentenza, concedendo, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito della sola comparsa conclusionale.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione 1. (già ) ha convenuto Parte_1 Parte_2
in giudizio il esponendo di essere cessionaria, in virtù di Controparte_1
atti di cessione regolarmente stipulati e notificati, dei crediti vantati nei confronti dell'Ente da vari fornitori, tra i quali EN SO S.r.l., EN SP e
[...]
Controparte_2
Ha chiesto, dunque, l'accertamento del credito a titolo di sorte capitale, per la complessiva somma di € 6.825,61, portata dalle fatture emesse da EN S.p.A.
(per € 6.787,17) e da EN SO S.r.l. (per € 38,44), di cui all'elenco allegato all'atto di citazione e denominato doc. 3), oltre al pagamento, sulla predetta somma, di interessi moratori ex art. 5 D. Lgs. 231/2002, interessi anatocistici ed oltre ad € 240,00 ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/2002 in ragione di € 40,00 per ciascuna fattura, nonché il pagamento della somma di € 453,43 a titolo di interessi moratori per ritardato pagamento delle fatture emesse dalla Controparte_2
oltre agli interessi anatocistici ed alla somma di € 40,00 per ciascuna fattura
[...]
pagata in ritardo a titolo di costi di recupero ex art. 6 D. Lgs. 231/2002.
In via subordinata, per l'ipotesi di contestazione dei rapporti contrattuali oggetto di cessione e sul presupposto che l'Ente ha pacificamente usufruito delle prestazioni erogate dai fornitori cedenti, ha avanzato domanda di condanna dell'Ente convenuto per ingiustificato arricchimento, ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Non si è costituito in giudizio il convenuto. CP_1
Dopo aver trattenuto la causa in decisione all'udienza del 27/02/2024, il
Tribunale, con successivo provvedimento del 21/05/2024, “rilevato che in atti vi è solo il contratto di somministrazione gas stipulato con EN, mentre non risultano allegati gli ulteriori contratti di fornitura stipulati con il;
Controparte_1
rilevata la sussistenza di una ragione di nullità del contratto in questione per mancanza di forma scritta prevista ad substantiam”, ha rimesso la causa sul ruolo, invitando parte attrice a dedurre sulla questione rilevata d'ufficio.
All'esito delle osservazioni formulate, la causa, istruita mediante produzione documentale, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 22/10/2024 con
Pagina 2 di 8 concessione del solo termine di 60 giorni per il deposito di comparsa conclusionale.
2. Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia del
[...]
, non costituitosi in giudizio nonostante la ritualità della notifica CP_1 dell'atto di citazione.
3. Ciò posto, la domanda di parte attrice è solo parzialmente fondata e come tale viene accolta per quanto di ragione.
CP_ Occorre, prioritariamente, evidenziare che la contumacia dell' convenuto in giudizio non esonera la parte attrice dall'onere di allegazione e prova, né costituisce comportamento valutabile ai sensi dell'art. 116, comma 1
c.p.c., giusta consolidato orientamento giurisprudenziale sul punto (ex plurimis,
Cass. Civ., 13/06/2013, n. 14860). Difatti, nel nostro ordinamento, la contumacia si configura come una ficta contestatio e non già come ficta confessio e, pertanto, prevede la finzione in base alla quale la parte che non si costituisce in giudizio contesta comunque i fatti costituitivi allegati dall'attore, incombendo, dunque, in capo a quest'ultimo l'onere di provare la fondatezza della propria domanda, anche in ipotesi di inattività del convenuto (cfr. Trib. Forlì, sez. I, 18/07/2024, n. 685).
Tanto premesso, parte attrice ha agito per ottenere l'accertamento dei crediti ceduti rispettivamente da EN S.p.A., EN SO S.r.l. e Controparte_2 scaturiti dall'emissione di fatture per l'erogazione delle rispettive forniture e dal loro ritardato pagamento.
Orbene, quanto all'intervenuta cessione di detti crediti, ben può affermarsi che parte attrice ha assolto il relativo onere probatorio, dando prova della sua qualità di cessionaria mercè la produzione in giudizio dei contratti di cessione stipulati per scrittura privata autenticata da Notaio e relative notifiche al debitore ceduto (cfr. all.ti 6.1, 6.2, 6.3 e 10 fascicolo parte attrice).
Passando, quindi, all'esame della pretesa creditoria azionata dall'attrice nella suddetta provata qualità, occorre ora rammentare, in base al consolidato orientamento giurisprudenziale, che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il
Pagina 3 di 8 risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte
(negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dall'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. Civ., Sez. Un.,
n. 13533del 2001; Cass. Civ., sez. II, ord. n. 13685 del 21/05/2019).
Inoltre, con specifico riguardo ai rapporti contrattuali con le Pubbliche
Amministrazioni, come nel caso di specie, la fondatezza della domanda di accertamento del credito, deve passare attraverso la verifica della rituale stipula dell'accordo, il quale, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, deve rispettare la forma scritta. E ciò poiché la P.A. non può assumere impegni o concludere contratti se non in forma scritta, la quale è richiesta ad substantiam, con conseguente nullità degli atti che ne sono privi e che, pertanto, devono ritenersi improduttivi di effetti giuridici oltre che insuscettibili di sanatoria
(Cass. Civ., n. 20340 del 21/06/2010).
In base agli esposti principi e al materiale probatorio allegato dalla parte attrice, la domanda può essere accolta limitatamente ai crediti ceduti dalla società per azioni EN.
Ed infatti, in allegato alla prima memoria ex art. 183, 6 comma c.p.c.,
l'attrice ha prodotto il contratto di somministrazione n.
1-5289622285 del
04/12/2012 stipulato tra il fornitore e la P.A., nonché le fatture di cui chiede il pagamento (cfr. all.ti da 11 a 16 memoria ex art. 183, 6 comma n. 1 c.p.c. di parte attrice).
Pertanto, tenuto conto degli acconti ricevuti e indicati nel prospetto in atti
(cfr. all. 3 atto di citazione), va riconosciuto il diritto della società attrice a conseguire il pagamento della somma di € 6.787,17, quale sorte capitale oggetto delle fatture cedute da EN S.p.A., oltre agli interessi di mora, ex art.5 del D. Lgs.
9.10.2002 n. 231, da calcolare sulla sorte capitale oggetto delle fatture azionate nel presente giudizio, con decorrenza dal giorno successivo alla data di scadenza delle singole fatture e fino all'effettivo soddisfo.
Pagina 4 di 8 Parimenti, devono essere riconosciuti gli interessi moratori, anch'essi ceduti in forza dei contratti di cessione, dovuti ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs.
231/2002, considerato che nella fattispecie in esame si tratta di crediti maturati quale corrispettivo di forniture derivanti da una transazione commerciale intervenuta con una P.A..
In relazione alla domanda di pagamento degli interessi anatocistici deve premettersi che, ai sensi dell'art. 1283 c.c., “in mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi”; inoltre, secondo le previsione dell'art. 1284, 4 comma c.c., “Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento delle transazioni commerciali”.
Ciò premesso, la disciplina di cui alla suddetta norma, laddove prevede, in difetto di accordo delle parti, l'utilizzo del saggio di interessi previsto dalla legislazione comunitaria - recepita nel nostro ordinamento con il D. Lgs. 231/2002
e ss.mm.ii. – in luogo del saggio degli interessi legali – richiamati dall'art. 1283
c.c. – è pienamente applicabile agli interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c., ovvero a quelli scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda.
Ne deriva, pertanto, che sono dovuti, altresì, gli interessi richiesti ex D. Lgs.
231/2002 con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura ex art. 4 D. Lgs.
231/2002 fino all'effettivo saldo e con anatocismo ex art. 1283 c.c., sugli interessi maturati da almeno sei mesi dalla data della domanda giudiziale, da calcolarsi al saggio di cui all'art. 5 del citato decreto legislativo.
Infine, deve essere riconosciuta la somma di € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondente all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituente la richiamata sorta capitale (€ 40,00 x n. 5 fatture).
Pagina 5 di 8 Per quanto concerne il credito ceduto da EN SO S.r.l., pari ad € 38,44 di cui alla fattura n. 1630031247 del 30/06/2016 e compreso nell'elenco allegato all'atto di citazione (cfr. all. 3 atto di citazione), parte attrice non ha dato prova della stipula del contratto scritto tra fornitore cedente e PA ceduta, tanto è vero che, a seguito della sollevata questione d'ufficio, ha espressamente rinunciato alla relativa domanda (cfr. note parte attrice del 27/06/2024).
Passando, infine, all'esame della pretesa creditoria afferente il credito ceduto da parte attrice ha chiesto il pagamento della Controparte_2 somma di € 453,43 a titolo di interessi moratori dovuti per il ritardato pagamento della sorte capitale portata dalle fatture emesse, nonché degli interessi anatocistici e le somme dovute a titolo di costi di recupero nella misura di € 40,00 per ciascuna fattura pagata in ritardo.
Orbene, alcuna di tali somme può essere riconosciuta all'attrice che non ha dato prova, a monte, dell'esistenza del vincolo contrattuale tra il fornitore e la PA nelle forme legalmente previste. All'uopo l'attrice ha prodotto un prospetto indicante l'ammontare degli interessi moratori (cfr. all. 4 atto di citazione) e un ulteriore prospetto indicante l'elenco delle fatture e delle date di pagamento con il calcolo degli interessi moratori (cfr. all. 5 atto di citazione).
Nelle note contenenti le osservazioni sulla questione rilevata d'ufficio in ordine alla mancanza di prova scritta del rapporto contrattuale, poi, ha dedotto che l'avvenuto pagamento delle fatture, benché in ritardo, sia da intendere quale riconoscimento del vincolo contrattuale intercorso tra le parti.
Tuttavia, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità, se è vero che per il requisito della forma scritta dei contratti con le
PP.AA. non è richiesta l'unicità del testo documentale, potendo essa venire integrata anche per mezzo di atti non contestuali purché espressivi di “una diretta modalità di esternazione della volontà di contrarre (proposta e accettazione)”, deve ritenersi che quanto allegato e prodotto dall'attrice non sia sufficiente ad integrare la forma scritta dell'accordo, non potendosi neppure valorizzare un comportamento implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non
Pagina 6 di 8 esibito, essendo impossibile una negoziazione per “facta concludentia” (Cass.
Civ., n. 5263 del 17/03/2015).
4. Parimenti deve essere rigettata la domanda subordinata formulata a titolo di indebito arricchimento ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Sul punto è opportuno evidenziare che l'art. 2041 c.c. è norma dal carattere residuale, azionabile solo nel caso in cui l'attore non abbia altri strumenti per far valere il proprio diritto.
Ciò posto il rigetto della domanda per il mancato assolvimento degli oneri probatori incombenti in capo a chi agisce non può consentire al creditore di recuperare quanto richiesto mediante l'azione di arricchimento, in quanto la residualità va valutata in astratto.
In ogni caso l'art. 2041 c.c. contempla un indennizzo, che non può mai essere pari al corrispettivo pattuito per quella prestazione (in questo senso sempre
Cass. 7 25861/2019) e nel caso di specie nulla specifica l'attrice sull'effettiva entità di detto indennizzo.
5. In considerazione dell'accoglimento parziale della domanda attorea, si compensano per un terzo le spese di lite, liquidate per l'intero come in dispositivo, sulla base di valori minimi di cui al d.m. n. 147 /2022, per lo scaglione relativo al valore della presente controversia, in ragione del grado di difficoltà della controversia, in cui il è rimasto contumace. Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, eccezione e difesa respinte e assorbite, così provvede:
1. In parziale accoglimento della domanda attorea, condanna il
[...]
, al pagamento delle seguenti somme: CP_1
- € 6.787,17 per sorte capitale portata dalle fatture emesse da EN S.p.A.;
- gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: −
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del Decr.
Lgs. n. 231/2002, come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012 e − con decorrenza
Pagina 7 di 8 dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino al saldo;
- gli interessi anatocistici ex art. 1283 c.c., nella misura prevista dall'art. 5 del D Lgs. 231/2002, prodotti dagli interessi di cui al precedente punto, scaduti da almeno sei mesi, con decorrenza dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo effettivo;
- € 200,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. 231/2002 come novellato dal Decr. Lgs. n. 192/2012;
2. rigetta ogni altra domanda attorea;
3. condanna il al pagamento dei due terzi delle spese Controparte_1 del presente giudizio liquidate complessivamente e per l'intero nella somma di €
2.804,00, di cui € 2.540,00 per compensi ed € 264,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali, Iva e cpa come per legge.
Catanzaro, 24.3.2025 Il Giudice dott.ssa Alessandra Petrolo
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