Decreto presidenziale 4 febbraio 2025
Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 04/05/2026, n. 745 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 745 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00745/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00916/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 916 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Opr Sun 8 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Regione Autonoma della Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Floriana Isola, Giovanni Parisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria in Cagliari, via Nuoro n. 50;
Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliataria ex lege in Cagliari, via Nuoro n. 50.
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della nota prot. n. 27195 del 10.9.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali ha comunicato la “sospensione del procedimento” per il rilascio del Provvedimento ambientale unico regionale (P.A.U.R.) per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente;
- della nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Direzione Generale dell''Ambiente prot. n. 26528 del 3.9.2024, recante in oggetto “Applicazione delle misure di salvaguardia della legge regionale n. 5/2024 ai procedimenti di VIA non ancora conclusi”;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 3 della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 3 della L.R. n. 5 del 2024;
e per l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 17 aprile 2024; e per la condanna
dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario “ad acta” in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento;
-quanto ai motivi aggiunti, notificati e depositati il 31.1.2025:
della nota prot. n. 37891 del 16.12.2024, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato il riavvio del procedimento di PAUR al fine di “valutare gli effetti della L.R. n. 20/2024 sull’intervento di che trattasi”;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e relativi Allegati, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e relativi Allegati;
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, per l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all''art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;
e per l’accertamento dell’illegittimità della perdurante inerzia dell’Amministrazione e per la condanna della stessa alla sollecita definizione del procedimento;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28.07.2025:
- della nota prot. n. 15174 del 23.05.2025, con la quale l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali, ha comunicato l’improcedibilità e l’archiviazione dell’istanza di PAUR per il progetto fotovoltaico della Società odierna ricorrente;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto dall’odierna ricorrente, ivi inclusa, ove occorrer possa, la nota dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della Regione Sardegna - Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali prot. n. 5066 del 17.02.2025, e la nota prot. n. 37891 del 16.12.2024 già impugnata con il ricorso per motivi aggiunti del 31.01.2025;
- il tutto previa, se del caso, disapplicazione dell’art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 20 del 5 dicembre 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. u) punti 1 e 4, x) e y) punto 3, per contrasto con la normativa europea, ovvero previa rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità del medesimo art. 1, co. 1, lett. a), co. 5 e 7, della L.R. n. 5 del 3 luglio 2024 e di tutti gli Allegati alla predetta L.R. n. 20/2024 e, in ogni caso, dell’Allegato A, lett. u) punti 1 e 4, x) e y) punto 3;
- in via subordinata, e solo ove occorrer possa, l’annullamento degli artt. 1, co. 2, lett. b), 3, co. 1, e 7, co. 2, lett. c), e co. 3, del D.M. 21 giugno 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 2 luglio 2024, serie generale n.153, adottato dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della cultura e il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle Foreste e avente ad oggetto la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nella parte in cui prevede la possibilità per le Regioni di individuare le superfici e le aree “non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili”, nonché la “possibilità di fare salve le aree idonee di cui all'art. 20, comma del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”;
nonché per l’accertamento
dell’illegittimità della perdurante inerzia serbata dall’Amministrazione a fronte dell’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale ai sensi dell’art. 27-bis del d.lgs. n. 152/2006 e della L.R. n. 2/2021, presentata dalla Società in data 17 aprile 2024,
e per la condanna
dell’Amministrazione alla sollecita definizione del procedimento, chiedendo sin d’ora la nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Autonoma della Sardegna e di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Ministero Agricoltura Sovranità Alimentare e delle Foreste e di Presidenza del Consiglio dei Ministri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 aprile 2026 il dott. RI RA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e IR
1. La società ricorrente Opr Sun 8 S.r.l. ha esposto di aver presentato alla Regione Sardegna, in data 17.4.2024, istanza per il rilascio del Provvedimento Unico regionale in Materia Ambientale (P.A.U.R.), per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area industriale nei Comuni di San Gavino Monreale, SF e Guspini.
Il procedimento è stato dapprima sospeso in forza della l.r. n. 5 del 2024 e poi ripreso a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2024, concludendosi con la nota n. 15174 del 23.05.2025.
Con essa la Regione ha comunicato l’improcedibilità dell’istanza e la sua archiviazione in quanto l’intervento proposto ricade in aree non idonee, di cui all’allegato B della L.R. n. 20/2024 (lett. u, x, y) con conseguente applicabilità dell’art. 1, co. 5, della medesima Legge regionale, a tenore del quale “ È vietata la realizzazione degli impianti ricadenti nelle rispettive aree non idonee così come individuate dagli allegati A, B, C, D, E, e dai commi 9 e 11[...]” e “Il divieto di realizzazione si applica anche agli impianti e gli accumuli FER la cui procedura autorizzativa e di valutazione ambientale, di competenza regionale o statale, è in corso al momento dell’entrata in vigore della presente legge. Non può essere dato corso alle istanze di autorizzazione che, pur presentate prima dell’entrata in vigore della presente legge, risultino in contrasto con essa e ne pregiudichino l’attuazione. […] ”.
2. La ricorrente ha proposto i seguenti atti di impugnativa.
2.1. Con ricorso principale, ha impugnato la nota prot. n. 27195 del 10.09.2024 con cui era stata disposta la sospensione del procedimento ex l.r. n. 5 del 2024, denunciandone l’illegittimità per incostituzionalità della legge regionale.
2.2. Con un primo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la nota prot. 37891 del 16.12.2024, con cui, a seguito della entrata in vigore della l.r. n. 20 del 2024 e della conseguente perdita di efficacia della l.r. n. 5 del 2024, la Regione ha comunicato il riavvio del procedimento.
2.3. Con un secondo ricorso per motivi aggiunti ha impugnato la citata nota n. 15174 del 23.05.2025 di dichiarazione dell’improcedibilità dell’istanza, deducendone l’illegittimità, per quanto qui rileva e inter alia , in ragione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 5. LR 20/2024 e relativi allegati per violazione degli artt. 3, e 117, co. 1 e co. 3 della Costituzione.
3. Resiste in giudizio la Regione Autonoma della Sardegna.
4. Resistono altresì il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e il Ministero dell’agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che hanno eccepito l’incompetenza territoriale del T.a.r. Sardegna, stante l’impugnativa del DM 21 giugno 2024.
5. Con memoria depositata in data 27 marzo 2026 la ricorrente:
- in relazione al ricorso introduttivo, ha dichiarato la propria sopravvenuta carenza di interesse alla domanda di annullamento del provvedimento di sospensione, ormai improduttivo di effetti, ma ha richiesto l’accertamento della sua illegittimità a fini risarcitori ex art. 34, comma 3 c.p.a., richiamando a sostegno anche la sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 2025 che ha dichiarato l’incostituzionalità della l.r. n. 5 del 2024 su cui era fondato il provvedimento;
- quanto ai ricorsi per motivi aggiunti, la ricorrente, in via principale, “ dichiara anzitutto il proprio e perdurante interesse alla domanda di annullamento formulata con i ricorsi per motivi aggiunti ”, richiamando la sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025 che ha dichiarato l’incostituzionalità della l.r. n. 20 del 2024, e “ in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui si ritenesse che tale provvedimento sia stato automaticamente travolto dalla sentenza della Corte, la Società odierna ricorrente dichiara formalmente, nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 c.p.a., di avere interesse alla proposizione della domanda di ristoro dei danni subiti in conseguenza del provvedimento avversato e, pertanto, chiede a Ecc.mo TAR di accertarne l’illegittimità ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a .”.
6. All’udienza pubblica del 29 aprile 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Preliminarmente, deve essere affermata la competenza territoriale di questo T.a.r., in quanto, come già affermato dalla Sezione “ i provvedimenti impugnati si fondino esclusivamente sulla l.r. n. 20 del 2024 e non già sul DM 21 giugno 2024, sicché tale Decreto non rientra nel perimetro delle questioni giuridiche rilevanti nel caso che occupa. Invero, la l.r. n. 20 del 2024 è un atto di fonte legislativa espressione della potestà legislativa attribuita alla Regione Sardegna dalle disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 dello Statuto speciale, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e ciò lasciando momentaneamente in disparte la questione del superamento dei limiti da rispettare indicati in Costituzione, oggetto della verifica di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale di cui si dirà tra breve, senza che perciò rilevi in via decisiva l’esistenza del DM 21 giugno 2024 ” (T.a.r. Sardegna, sez. I, ord. 26 giugno 2025, n. 600, 599, 598).
8. In relazione al ricorso introduttivo il Collegio osserva che per procedersi all'accertamento dell’illegittimità dell’atto ai sensi dell’art. 34, comma 3, cod. proc. amm., è sufficiente che la parte dichiari di avervi interesse a fini risarcitori nelle forme e nei termini previsti dall’art. 73 cod. proc. amm., non essendo necessario specificare i presupposti dell’eventuale domanda risarcitoria, né averla proposta nello stesso giudizio di impugnazione o delibare, in chiave prognostica, la sua eventuale fondatezza. Si deve poi osservare che la domanda di annullamento concernente un provvedimento che ha esaurito, come nel caso di specie, i propri effetti giuridici deve considerarsi non sorretta da un attuale interesse al relativo esame; al contrario l’interesse alla proposizione della domanda di ristoro dei danni asseritamente subiti in conseguenza dell’attuazione del provvedimento avversato impone necessariamente la verifica dell’illegittimità dell’atto costituente esercizio del potere, trattandosi di un elemento oggettivo della fattispecie di illecito civile a cui la parte privata riconnette causalmente i danni asseritamente subiti e di cui chiederà la riparazione in sede giurisdizionale (v. sul punto Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 8/2022).
8.1. Ciò posto, chiarita l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sulla domanda di annullamento, il Collegio reputa fondata la domanda di accertamento dell’illegittimità ex art. 34, comma 3 c.p.a. proposta tempestivamente dalla ricorrente in relazione al provvedimento di sospensione del procedimento, con riferimento alla sola censura avente ad oggetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5 del 2024, non già anche in relazione al primo motivo di ricorso inerente la asserita non applicabilità della l.r. n. 5 del 2024 agli impianti non ancora autorizzati.
Sul punto, è sufficiente, ai sensi degli artt. 88, comma 2, lett. d) e 74 c.p.a., richiamare, quale precedente conforme, la sentenza di questo T.a.r., sez. II, 14 febbraio 2026, n. 334 (di analogo tenore si v. sez. II, 14 febbraio 2026, nn. 328, 327, 326, 325, 324, 323):
“ Con la prima censura del ricorso introduttivo si deduce la violazione dell’art. 3 della l.r. n. 5/2024, secondo cui “Nelle more dell’approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199…, nonché dell'approvazione del PRS, dell'aggiornamento della strategia per lo sviluppo sostenibile e inoltre dell'aggiornamento, adeguamento e completamento del Piano paesaggistico regionale, e comunque per un periodo non superiore a diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i seguenti ambiti territoriali sono sottoposti a misure di salvaguardia comportanti il divieto di realizzare nuovi impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili”, ritenendo la ricorrente che detta norma impedisse soltanto la materiale realizzazione dei nuovi impianti, senza comportare, invece, la sospensione dei procedimenti amministrativi in corso sulle istanze di autorizzazione e dei relativi subprocedimenti, come quello ora in esame.
Tale prospettazione non può essere condivisa
Essa, prima di tutto, contrasta con la volontà di fondo del legislatore regionale, evincibile dall’esame complessivo della l.r. n. 5/2024.
Traspare, infatti, dagli articoli 1 e 2 della stessa l’intento di “bloccare” -seppur in via d’urgenza e provvisoriamente- l’intero processo di approvazione e realizzazione di impianti energetici da fonti rinnovabili.
A questi fini i già citato art. 3 prevedeva, al comma 1, che, nelle more dell'approvazione di una legge regionale organica sulla materia, gli ambiti territoriali individuati fossero provvisoriamente sottoposti a un generale divieto di realizzazione di nuovi impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. E il successivo comma 2 della stessa norma aggiungeva che “Le misure di salvaguardia di cui al comma 1 trovano applicazione anche se nelle aree individuate dal medesimo comma sono in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedure di autorizzazione di impianti di produzione e accumulo di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
Orbene se fosse corretta la prospettazione difensiva della ricorrente -secondo cui il legislatore regionale avrebbe inteso sospendere soltanto la realizzazione (e non anche l’autorizzazione) di nuovi impianti- la previsione normativa di cui al dianzi riportato comma 2 si rivelerebbe superflua e priva di autonomo significato precettivo, posto che il divieto di materiale realizzazione previsto dal comma 1 opererebbe anche (e a maggior ragione) nei confronti di impianti ancora da autorizzare.
È, dunque, gioco forza concludere che il senso del comma 2 sia piuttosto quello di sospendere i procedimenti autorizzativi in corso, e i relativi subprocedimenti, presumibilmente per ritenute esigenze di “economia ammnistrativa” e financo per “bloccare sul nascere” i progetti di nuovi impianti.
Non rileva, ai fini ora in esame, l’irragionevolezza di una simile disciplina normativa, che, non a caso, è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Semplicemente l’interpretazione sopra esposta è l’unica compatibile con il tenore testuale e sistematico di quella disciplina regionale e conferma la tesi regionale secondo cui la stessa implicava la sospensione dei procedimenti (e relativi subprocedimenti) autorizzativi in corso, con la conseguente infondatezza della censura sin qui esaminata.
Per tale ragione, dunque, il primo motivo di impugnazione deve essere respinto.
È, invece, fondata, con portata assorbente, la censura avente a oggetto l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 della legge regionale n. 5/2024.
A tal fine è sufficiente ribadire che, in corso di causa, detta disposizione normativa, la cui legittimità costituzionale era ampiamente contestata dalla ricorrente, è stata, poi, dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 28/2025, la quale evidenziato, tra l’altro, che “…L'impugnato art. 3 che introduce il divieto di realizzare impianti FER per 18 mesi, nelle more dell'approvazione della legge regionale di individuazione delle aree idonee, viola i principi introdotti dall'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, quali il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2030 (comma 5), il divieto di introduzione di moratorie (comma 6), e l'avvio di procedure autorizzatorie agevolate per l'installazione di FER nelle aree individuate temporaneamente da considerarsi idonee (comma 8). Le disposizioni regionali impugnate, in definitiva, pur finalizzate alla tutela del paesaggio, nello stabilire il divieto di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili, si pongono in contrasto con la richiamata normativa statale che, all'art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, reca principi fondamentali che, in quanto tali, si impongono anche alle competenze statutarie in materia di produzione dell'energia. Non assume poi alcun rilievo la circostanza, sulla quale ha insistito la Regione autonoma Sardegna, che tale divieto sia temporalmente circoscritto, anche con la fissazione di un termine massimo di diciotto mesi, il quale peraltro, al di là di ogni altra considerazione, è di gran lunga superiore a quello, di centottanta giorni, che l'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021 prescrive per l'individuazione con legge delle aree idonee. L'art. 3 della legge reg. Sardegna deve pertanto dichiararsi costituzionalmente illegittimo per violazione degli artt. 3 e 4 dello statuto speciale, dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione alla direttiva 2018/2001/UE e al regolamento n. 2021/1119/UE, nonché in relazione al d.lgs. n. 199 del 2021 ”.
Su tale presupposto, dunque, deve essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente ai sensi dell’art. 34, comma 3 c.p.a., con il conseguente accertamento dell’illegittimità del provvedimento impugnato, adottato in applicazione della disciplina regionale sopra descritta e dichiarata incostituzionale.
9. Venendo ai ricorsi per motivi aggiunti, il primo di essi deve essere dichiarato inammissibile, come correttamente eccepito dalla difesa regionale, semplicemente perché ha ad oggetto la nota con cui era stato comunicato alla ricorrente il riavvio del procedimento autorizzativo, cioè un atto -non solo endoprocedimentale, ma anche - ontologicamente privo di qualsivoglia lesività, in quanto funzionale alla ripresa dell’iter autorizzativo (così T.a.r. Sardegna, sez. II, 14 febbraio 2026, n. 334).
10. Quanto ai secondi motivi aggiunti, essi sono evidentemente fondati proprio con riferimento alla sentenza della Corte costituzionale n. 184 del 2025, richiamata dalla ricorrente nella memoria ex art. 73 c.p.a.
11. In tal senso, coglie in particolare nel segno quanto dedotto, in via assorbente, dalla ricorrente in relazione all’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, come anche di recente già osservato dalla Sezione (sent. 18 febbraio 2026, n. 367; 22 gennaio 2026, n. 60; 16 gennaio 2026, n. 14).
12. Al Collegio basta rilevare come la Corte costituzionale, con la sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025, sul ricorso proposto in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbia dichiarato l’incostituzionalità dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, per contrasto con l’art. 117, commi 1 e 3, Cost. in relazione, rispettivamente, ai parametri interposti rappresentati dai principi di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili espressi dalla direttiva 2023/2413/UE, nonché in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021, agli artt. 1, comma 2, 2 e 7, del d.m. 21 giugno 2024 e agli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale della regione Sardegna, che introduce(va) un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee, in quanto l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico.
La Corte costituzionale ha, in tal senso, “ chiarito che, nel nuovo contesto dei principi fondamentali della materia, il potere, previsto dall’art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 199 del 2021, di individuare con legge regionale le aree idonee, è stato accordato alle regioni anche con riguardo alle aree non idonee, con la precisazione, però, che l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico (sentenza n. 134 del 2025).
Tale assetto è funzionale a dare risalto alla autonomia regionale e, al contempo, è «idoneo a scongiurare il rischio che gli organi politici regionali, quando non sussistano evidenti ragioni di salvaguardia degli ecosistemi e della biodiversità, ricorrano allo “strappo legislativo” per assecondare la tentazione di ostacolare impianti sui rispettivi territori (secondo l’efficace espressione “Nimby”: not in my back yard), ciò che si porrebbe in palese contrasto con la pressante esigenza dello sviluppo di energie rinnovabili […] anche nell’interesse delle future generazioni ” (sentenza n. 216 del 2022)» (ancora sentenza n. 134 del 2025 proprio in tema di impianti FER)”.
13. Ora, da tale passaggio, si desume che la non idoneità dell’area non possa determinare l’adozione di un provvedimento definitivo di improcedibilità dell’istanza presentata dalla ricorrente, come fatto dalla Regione, in forza dell’art. 1, comma 5 della medesima l.r. n. 20 del 2024, essendo quest’ultimo stato espunto con efficacia ex tunc dall’ordinamento dalla sentenza n. 184 del 2025 della Corte costituzionale.
Sicché i provvedimenti impugnati sono illegittimi, poiché la Regione non può far discendere dall’inidoneità dell’area la conseguenza della assoluta irrealizzabilità del progetto.
È invece necessario che la sua fattibilità venga verificata in concreto nel procedimento amministrativo, senza automatismi e pur non potendo ricorrere alla procedura semplificata applicabile per gli impianti da realizzarsi su area idonea.
14. Tale ultimo aspetto costituisce anche l’effetto conformativo della presente sentenza, che determina per la Regione l’obbligo di riavviare il procedimento interrotto per effetto del provvedimento di improcedibilità dell’istanza, siccome illegittimo poiché applicativo dell’art. 1, comma 5 della l.r. n. 20 del 2024, dichiarato incostituzionale.
14.1. Sotto questo profilo, per completezza, vale rilevare che non può comunque trovare ingresso in questo giudizio il sopravvenuto d.l. n. 175 del 2025, convertito con modificazioni con l. 15 gennaio 2026, n. 4
Ciò perché esso non è parametro normativo valutato nel procedimento esitato con il provvedimento impugnato in questa sede ed è certamente inammissibile una domanda giudiziale di accertamento dell’applicabilità di una normativa sopravvenuta alla fattispecie concreta.
La questione dell’applicabilità di tale normativa sopravvenuta dovrà evidentemente porsi in sede di riesercizio del potere da parte dell’amministrazione regionale, che ne valuterà per la prima volta l’applicabilità – fattuale e giuridica – al caso che occupa, non potendo questo giudice svolgere in merito valutazioni anticipate rispetto all’esercizio - per la prima volta, rispetto alla sopravvenienza normativa - del potere, a ciò ostando l’art. 34, comma 2 c.p.a.
15. In conclusione, il ricorso è fondato per l’assorbente censura di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 5 l.r. n. 20 del 2024 sulla cui base sono stati adottati i provvedimenti impugnati che, per l’effetto, devono essere annullati con conseguente obbligo per la Regione Sardegna di (ri)avviare il procedimento per il rilascio del Provvedimento Unico regionale in Materia Ambientale (P.A.U.R.) relativo al progetto della ricorrente, da concludere entro il termine di giorni 90 dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza.
16. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, stante la novità e complessità, anche alla luce della sopravvenuta sentenza della Corte costituzionale, delle questioni giuridiche trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, definitivamente pronunciando:
- accerta l’illegittimità degli atti impugnati con il ricorso introduttivo, limitatamente alla seconda censura con esso dedotta, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 34, comma 3, c.p.a.;
- dichiara inammissibili i motivi aggiunti depositati in data 31 gennaio 2025;
- accoglie i motivi aggiunti depositati in data 28 luglio 2025, nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati, con gli effetti di cui al par. 15 della parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RI, Presidente
Antonio Plaisant, Consigliere
RI RA, Primo Referendario, Estensore
| L'TE | IL PRESIDENTE |
| RI RA | IA RI |
IL SEGRETARIO