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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 08/04/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1385/2019 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Maria Rosaria Parte_1
Esposito, presso il cui studio, in Angri, Via Cervinia n. 100, elett.te domicilia;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1
giusta procura alle liti agli atti, dall'avv. Dario Rusticale, elett.te domiciliata in Nocera Superiore, alla via Indipendenza n. 187;
PARTE CONVENUTA
(già , in persona Controparte_2 TE
del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti agli atti, dall'avv. Morena Ruiu, elett.te domiciliata in Milano, Via Tito Livio 22;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 21 novembre 2015, ore 16:15 circa, il motociclo Honda 250, TG BD85949, condotto da , in via Buonarroti, Sant'Egidio Parte_1 del Monte Albino, veniva tamponato dall'autocarro Fiat Doblò TG DR734LS, assicurato con proprietà del domandava, Controparte_1 TE
pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda ex art. 148 cod. ass.; la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, domandava il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì la (già Controparte_2 TE
, evidenziando che “il sig. non né, e non è mai stato, collaboratore o dipendente
[...] Controparte_4
di 2. L'esponente non opera – commercialmente parlando – sul Controparte_2
territorio campano. All'epoca dei fatti, come verrà ampiamente provato, il mezzo in questione veniva quotidianamente condotto da altro soggetto (dipendente della Società incaricato alla consegna dei prodotti caseari) e mai sul territorio in cui si asserisce si sia verificato il sinistro (la società lodigiana serve, esclusivamente, la Lombardia ed alcuni ristoranti del Sud della Francia). L'esponente può riferire di essersi imbattuto nel sig. solo successivamente all'asserito sinistro, in Controparte_4
quanto questi aveva manifestato l'interesse ad acquistare l'autocarro in questione”; “l'autocarro in questione, all'epoca dei fatti, seppur ancora di proprietà del (ora TE
non risulta sia mai stato coinvolto in alcun sinistro, tantomeno Controparte_2 con il sig. ; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Parte_1 In relazione alle questioni pregiudiziali, risulta rispettata la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, posto che agli atti risulta prodotta la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla Compagnia Assicurativa convenuta, nel rispetto del termine previsto.
Inoltre, risultano rispettati i requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148, D. Lgs.
209/2005; con l'ulteriore precisazione che l'onere imposto al danneggiato ben può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. ord. n. 1699 del 2021, che richiama Cass., n.
22883 del 2007; Cass., n. 10371 del 2008; Cass., n. 14385 del 2019); ratio rispettata nel caso in esame.
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n.4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, descrivendo la data, l'ora e le modalità del sinistro.
D'altro canto, l'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. mira a garantire che il convenuto possa adeguatamente difendersi rispetto alle pretese avanzate della controparte;
nel caso di specie, parte convenuta ha contestato nel merito la ricostruzione dei fatti delineata dall'attore, dimostrando così di aver potuto conoscere pienamente le pretese attoree e predisporre la propria difesa.
Esaurito l'esame relativo alle eccezioni preliminari, è possibile analizzare il merito della controversia.
La domanda giudiziale proposta da parte attrice è fondata, e può trovare accoglimento nei limiti indicati.
La dinamica dell'evento, indicata in citazione, risulta confermata dai testimoni, che hanno descritto il tamponamento provocato dal veicolo di proprietà di parte convenuta (testimone , Testimone_1 udienza dell'08 luglio 2020; testimone , udienza del 23.09.2020); si Testimone_2
aggiunga che, con particolare riferimento al testimone , non è consentito inferirne Tes_2
l'inattendibilità in virtù del solo elemento per il quale “già reso precedente testimonianza in altro sinistro RCA in cui il danneggiato, nella fase stragiudiziale, risultava patrocinato dal perito
[...]
(come anche nel caso di specie il Sig. ” (pag. 3, comparsa conclusionale Persona_1 Parte_1
. CP_1
Le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica,
e dalle stesse emerge, dunque, che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta condotta assunta dal veicolo di parte convenuta, mentre non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, in capo al danneggiato.
Si aggiunga che il verbale di pronto soccorso indica, quali circostanze del trauma, un “incidente in strada”; la data ed il luogo dell'evento, nonché il tamponamento, trovano, inoltre, ulteriore riscontro nel modello CAI in atti.
A fronte di tale quadro probatorio, che colloca la vettura della parte convenuta sul luogo del sinistro, non risulta raggiunta adeguata prova di quanto dedotto in comparsa da parte convenuta, né in relazione ai rapporti con il conducente, né in relazione all'estraneità del veicolo rispetto al sinistro.
Infine, non giova invocare, al fine di smentire la dinamica emergente dalle prove in atti, il fatto che nei documenti sanitari non vengano richiamate le lesioni accessorie della fase di impatto al suolo;
tale rilievo, difatti, non è idoneo, di per sé, ad escludere il nesso di causa come descritto dagli ulteriori mezzi di prova già richiamati (si aggiunga che, in proposito, il CTU, riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità, ha evidenziato che “Il sanitario del Pronto Soccorso descrive la lesione più grave che osserva, visto che in Pronto Soccorso si trattano emergenze sanitarie, per cui, una lesione di poco conto come l'escoriazione, non cattura l'attenzione del medico come la frattura pluriframmentata della porzione sovracondiloidea dell'omero, e del processo coronoide dell'ulna destra”, pag. 51, relazione tecnica in atti).
Giova, infine, richiamare il “costante orientamento di questa Corte secondo cui "ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
13703 del 31/05/2017)”, Cass., ord. n. 18708 del 2021).
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 16% (sedici per cento), e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 38 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 13 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, e giorni 57 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come le stesse siano pari ad euro 1.015,83. Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, quindi, valutati i suddetti postumi permanenti, ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico e morale residuato all'attore, un importo complessivo pari ad euro 63.095,25.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attore: costui, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 63.095,25,
a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 21 novembre 2015 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1385/2019 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 63.095,25 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi come in motivazione, ed euro 1.015,83, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, giusta decreto del 19 maggio 2021;
3. condanna le parti convenute, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, al pagamento della spese, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre euro
545,00 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 08 aprile 2025.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico, dr. Stefano Riccio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1385/2019 R.G.A.C., avente ad
OGGETTO: risarcimento del danno da circolazione di veicoli
TRA
, rapp.to e difeso, giusta procura in atti, dall'avv.to Maria Rosaria Parte_1
Esposito, presso il cui studio, in Angri, Via Cervinia n. 100, elett.te domicilia;
PARTE ATTRICE
E
in persona del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, Controparte_1
giusta procura alle liti agli atti, dall'avv. Dario Rusticale, elett.te domiciliata in Nocera Superiore, alla via Indipendenza n. 187;
PARTE CONVENUTA
(già , in persona Controparte_2 TE
del legale rappresentante p.t., rapp.ta e difesa, giusta procura alle liti agli atti, dall'avv. Morena Ruiu, elett.te domiciliata in Milano, Via Tito Livio 22;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti costituite hanno concluso come da memorie difensive, scritti conclusionali e verbali di causa in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla l. n. 69/2009, mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con atto di citazione, parte attrice esponeva che in data 21 novembre 2015, ore 16:15 circa, il motociclo Honda 250, TG BD85949, condotto da , in via Buonarroti, Sant'Egidio Parte_1 del Monte Albino, veniva tamponato dall'autocarro Fiat Doblò TG DR734LS, assicurato con proprietà del domandava, Controparte_1 TE
pertanto, di accertare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta, con condanna al risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi e rivalutazione monetaria, nonché alle spese di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta, la compagnia convenuta eccepiva l'improcedibilità della domanda ex art. 148 cod. ass.; la nullità dell'atto di citazione;
nel merito, domandava il rigetto della domanda.
Si costituiva altresì la (già Controparte_2 TE
, evidenziando che “il sig. non né, e non è mai stato, collaboratore o dipendente
[...] Controparte_4
di 2. L'esponente non opera – commercialmente parlando – sul Controparte_2
territorio campano. All'epoca dei fatti, come verrà ampiamente provato, il mezzo in questione veniva quotidianamente condotto da altro soggetto (dipendente della Società incaricato alla consegna dei prodotti caseari) e mai sul territorio in cui si asserisce si sia verificato il sinistro (la società lodigiana serve, esclusivamente, la Lombardia ed alcuni ristoranti del Sud della Francia). L'esponente può riferire di essersi imbattuto nel sig. solo successivamente all'asserito sinistro, in Controparte_4
quanto questi aveva manifestato l'interesse ad acquistare l'autocarro in questione”; “l'autocarro in questione, all'epoca dei fatti, seppur ancora di proprietà del (ora TE
non risulta sia mai stato coinvolto in alcun sinistro, tantomeno Controparte_2 con il sig. ; concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese. Parte_1 In relazione alle questioni pregiudiziali, risulta rispettata la condizione di proponibilità della domanda risarcitoria avanzata da parte attrice, posto che agli atti risulta prodotta la richiesta stragiudiziale di risarcimento inviata alla Compagnia Assicurativa convenuta, nel rispetto del termine previsto.
Inoltre, risultano rispettati i requisiti contenutistici contemplati dal comma 1 dell'art. 148, D. Lgs.
209/2005; con l'ulteriore precisazione che l'onere imposto al danneggiato ben può essere soddisfatto anche con atti equipollenti alla raccomandata, purché altrettanto idonei al soddisfacimento dello scopo perseguito, ovvero consentire all'assicuratore di valutare l'opportunità di un accordo con il danneggiato e prevenire premature domande giudiziali, ove l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste (Cass. ord. n. 1699 del 2021, che richiama Cass., n.
22883 del 2007; Cass., n. 10371 del 2008; Cass., n. 14385 del 2019); ratio rispettata nel caso in esame.
Per quanto attiene alla asserita nullità dell'atto di citazione per difetto dell'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ai sensi dell'art. 163, co. 3, n.4 c.p.c., tale eccezione è destituita di fondamento.
L'atto di citazione, difatti, circoscrive chiaramente i fatti indicati a sostegno della domanda, descrivendo la data, l'ora e le modalità del sinistro.
D'altro canto, l'art. 163, co. 3, n. 4 c.p.c. mira a garantire che il convenuto possa adeguatamente difendersi rispetto alle pretese avanzate della controparte;
nel caso di specie, parte convenuta ha contestato nel merito la ricostruzione dei fatti delineata dall'attore, dimostrando così di aver potuto conoscere pienamente le pretese attoree e predisporre la propria difesa.
Esaurito l'esame relativo alle eccezioni preliminari, è possibile analizzare il merito della controversia.
La domanda giudiziale proposta da parte attrice è fondata, e può trovare accoglimento nei limiti indicati.
La dinamica dell'evento, indicata in citazione, risulta confermata dai testimoni, che hanno descritto il tamponamento provocato dal veicolo di proprietà di parte convenuta (testimone , Testimone_1 udienza dell'08 luglio 2020; testimone , udienza del 23.09.2020); si Testimone_2
aggiunga che, con particolare riferimento al testimone , non è consentito inferirne Tes_2
l'inattendibilità in virtù del solo elemento per il quale “già reso precedente testimonianza in altro sinistro RCA in cui il danneggiato, nella fase stragiudiziale, risultava patrocinato dal perito
[...]
(come anche nel caso di specie il Sig. ” (pag. 3, comparsa conclusionale Persona_1 Parte_1
. CP_1
Le dichiarazioni testimoniali si presentano sufficientemente precise nella descrizione della dinamica,
e dalle stesse emerge, dunque, che il sinistro è stato cagionato esclusivamente in ragione della incauta condotta assunta dal veicolo di parte convenuta, mentre non emerge alcun contributo causale, nella produzione dell'evento, in capo al danneggiato.
Si aggiunga che il verbale di pronto soccorso indica, quali circostanze del trauma, un “incidente in strada”; la data ed il luogo dell'evento, nonché il tamponamento, trovano, inoltre, ulteriore riscontro nel modello CAI in atti.
A fronte di tale quadro probatorio, che colloca la vettura della parte convenuta sul luogo del sinistro, non risulta raggiunta adeguata prova di quanto dedotto in comparsa da parte convenuta, né in relazione ai rapporti con il conducente, né in relazione all'estraneità del veicolo rispetto al sinistro.
Infine, non giova invocare, al fine di smentire la dinamica emergente dalle prove in atti, il fatto che nei documenti sanitari non vengano richiamate le lesioni accessorie della fase di impatto al suolo;
tale rilievo, difatti, non è idoneo, di per sé, ad escludere il nesso di causa come descritto dagli ulteriori mezzi di prova già richiamati (si aggiunga che, in proposito, il CTU, riconoscendo la sussistenza del nesso di causalità, ha evidenziato che “Il sanitario del Pronto Soccorso descrive la lesione più grave che osserva, visto che in Pronto Soccorso si trattano emergenze sanitarie, per cui, una lesione di poco conto come l'escoriazione, non cattura l'attenzione del medico come la frattura pluriframmentata della porzione sovracondiloidea dell'omero, e del processo coronoide dell'ulna destra”, pag. 51, relazione tecnica in atti).
Giova, infine, richiamare il “costante orientamento di questa Corte secondo cui "ai sensi dell'art. 149, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo dello stesso, evitando collisioni con il veicolo che precede, per cui
l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza;
ne consegue che, esclusa l'applicabilità della presunzione di pari colpa di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., egli resta gravato dall'onere di fornire la prova liberatoria, dimostrando che il mancato tempestivo arresto del mezzo e la conseguente collisione sono stati determinati da cause in tutto o in parte a lui non imputabili (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n.
13703 del 31/05/2017)”, Cass., ord. n. 18708 del 2021).
Per quanto concerne il quantum debeatur della pretesa risarcitoria attorea, il Consulente Tecnico
d'Ufficio ha accertato che i postumi permanenti residuati a carico dell'attore sono quantificabili nella misura del 16% (sedici per cento), e che, parimenti causalmente riconducibili alle predette lesioni, sono da computarsi altresì giorni 38 quale periodo di inabilità temporanea totale, nonché ulteriori giorni 13 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 75%, e giorni 57 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 50% e giorni 30 quale periodo di inabilità temporanea parziale al 25%.
In relazione alle spese documentate, il CTU ha rilevato come le stesse siano pari ad euro 1.015,83. Le suddette valutazioni sono state tutte congruamente ed esaurientemente motivate dal CTU, sia dal punto di vista logico che da quello strettamente tecnico, e dunque risultano pienamente condivisibili.
Ciò posto, quindi, valutati i suddetti postumi permanenti, ed in considerazione dell'età dell'infortunato al momento del sinistro, deve essere riconosciuto, per il danno biologico e morale residuato all'attore, un importo complessivo pari ad euro 63.095,25.
Non può essere riconosciuta alcuna ulteriore somma all'attore: costui, difatti, non ha concretamente né dedotto, né allegato, né tantomeno provato alcun ulteriore danno patito.
In definitiva, sulla base delle considerazioni finora svolte, i convenuti devono essere condannati, in solido tra loro, alla corresponsione in favore dell'attore dell'importo complessivo di euro 63.095,25,
a titolo risarcitorio per le causali innanzi indicate.
Trattandosi di un danno cagionato da illecito aquiliano, a fronte del ritardo nell'adempimento deve inoltre tenersi conto del nocumento finanziario (lucro cessante) subito dal danneggiato in ragione della mancata tempestiva disponibilità della somma di danaro dovuta a titolo di risarcimento (si veda
Cass., sent. n. 2796 del 2000).
Tale danno ben può essere liquidato con la tecnica degli interessi compensativi, con condanna dei convenuti al pagamento, in favore dell'attore, degli interessi al tasso legale dalla data del sinistro, sulla somma complessiva innanzi liquidata all'attualità ma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del sinistro – 21 novembre 2015 - e, quindi, anno per anno, ed a partire dal momento del sinistro e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pubblicazione della presente sentenza, e fino all'effettivo soddisfo, infine, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata a titolo risarcitorio, gli ulteriori interessi al tasso legale suddetto, ai sensi dell'art. 1282 c.c., posto che, al momento della pubblicazione della sentenza, l'obbligazione risarcitoria, che ha natura di debito di valore, si trasforma in debito di valuta.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., dr. Stefano Riccio, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 1385/2019 R.G.A.C., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in accoglimento della domanda, condanna le parti convenute al pagamento, in solido tra loro ed in favore di parte attrice, della somma pari ad euro 63.095,25 per le causali di cui in motivazione, oltre agli interessi come in motivazione, ed euro 1.015,83, oltre interessi al tasso legale dalla domanda al soddisfo;
2. pone definitivamente a carico dei convenuti le spese della C.T.U., già liquidate in favore del nominato consulente d'ufficio, giusta decreto del 19 maggio 2021;
3. condanna le parti convenute, per le causali di cui in motivazione ed in favore di parte attrice, al pagamento della spese, che si liquidano in € 7.052,00 per compenso professionale, oltre euro
545,00 per spese, oltre 15% su diritti ed onorari per rimborso spese generali, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con attribuzione in favore del difensore.
Così deciso in Nocera Inferiore, 08 aprile 2025.
Il Giudice
Dr. Stefano Riccio
Depositato telematicamente in data 08 aprile 2025.