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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 05/09/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, II Sezione civile, riunita nella persona dei sigg. magistrati
Dott. Giuseppe Minutoli - Presidente
Dott. Zappalà Antonino - Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella - Consigliere
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 505/2020 R.G, promossa
DA
, nato a [...] il [...], c.f. , e Parte_1 CodiceFiscale_1
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_2 [...]
, rappresentati e difesi dall'avv. Carmelo Mobilia e dall'avv. C.F._2
Nicoletta Calanni Macchio;
Appellanti nei confronti di nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1 C.F._3
, e , nata a [...] il [...],
[...] Controparte_2
c.f. , rappresentate e difese dall'avv. Walter Mangano. CodiceFiscale_4
Appellate
Oggetto appello avverso la sentenza n. 321/2020 del Tribunale di Patti, pubblicata in data 18.6.2020.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 1.Con citazione del 17.6.2003 , e Parte_1 Parte_3 Parte_2
, convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Patti, sezione
[...]
distaccata di Sant'Agata di Militello, e Controparte_1 Controparte_3
per sentire dichiarare la nullità, l'inefficacia giuridica o l'annullamento
[...]
del testamento olografo del 22.7.1991, per difetto di autografia dell'apparente autore, o per difetto di capacità di intendere e di volere di CP_4
quest'ultima.
Gli attori, rispettivamente fratello della de cuius (il ), marito e Parte_1
figlio di (il e il ) sorella Parte_4 Parte_3 Parte_2
premorta di esponevano che la propria congiunta versava in CP_4
condizioni di salute che ne compromettevano la capacità di intendere e volere già al momento della redazione del testamento, come poteva evincersi dagli atti del procedimento di interdizione avviato nei confronti della CP_4
procedimento nel quale era stata disposta ctu, che aveva accertato la sussistenza di una demenza presenile con gravissima compromissione dello stato di vigilanza e di coscienza, con palese disorientamento nello spazio e nel tempo”, nonché dalla documentazione medica relativa a diversi ricoveri della stessa de cuius presso strutture ospedaliere a causa del suo stato di salute mentale.
Aggiungevano che con il testamento suddetto la propria congiunta aveva disposto in favore della sorella, , nominata erede universale, un Controparte_1
lascito avente ad oggetto un fabbricato sito nel Comune di Acquedolci e un vano terra sito nel Comune di San Fratello, mentre alla nipote, Controparte_3
aveva legato un fabbricato adibito a civile abitazione sito in San
[...]
Fratello.
Si costituivano le convenute che eccepivano la prescrizione dell'azione proposta dagli attori volta a far valere l'invalidità del testamento per incapacità di intendere e volere della de cuius, e, nel merito, la insussistenza del difetto di autografia e della incapacità di CP_4
2 Con sentenza pubblicata il 26.11.2009 il Tribunale di Patti dichiarava il difetto di legittimazione attiva di , marito di sorella Parte_3 Parte_4
premorta della de cuius.
Disposta ctu grafica ed assunta la prova testimoniale, il primo giudice, con sentenza n. 321/2020, disattendeva l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute, rilevando l'imprescrittibilità dell'azione di nullità per difetto di sottoscrizione o autografia ed evidenziando, con riferimento all'azione di annullamento del testamento per incapacità di intendere e volere del testatore, come tale termine decorresse dall'esecuzione delle disposizioni testamentarie, esecuzione di cui non era stata data prova.
Nel merito, accertava, sulla scorta della ctu, la autenticità del testamento sia nella stesura che nella sottoscrizione.
Il Tribunale di Patti riteneva, inoltre, non raggiunta la prova della incapacità del testatore, non potendosi attribuire alla documentazione sanitaria prodotta, agli atti del procedimento d'interdizione (stante il lasso di tempo intercorso fra la data di redazione del testamento e la relazione di ctu redetta in quel procedimento) e alle deposizioni testimoniali assunte una valenza univoca in ordine alle condizioni di salute mentale della all'epoca della CP_4
redazione del testamento.
Per la riforma della sentenza hanno proposto appello e Parte_1 Parte_2
.
[...]
e si sono costituite chiedendo il rigetto Controparte_1 Controparte_2
del gravame.
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. emessa in data 17.10.2024, la Corte ha assegnato la causa a sentenza con la concessione dei termini di legge per il deposito delle conclusionali e delle repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2.Con il primo motivo di impugnazione gli appellanti si dolgono del mancato richiamo del ctu e della mancata rinnovazione delle operazioni di consulenza.
3 Deducono all'uopo che la demenza presenile della a far data CP_4
dal 29.3.1990 emergente dalla documentazione prodotta avrebbe dovuto indurre a ritenere che le discrasie rinvenute nella scheda testamentaria fossero da ricondursi non già “alla mano di una persona anziana” (peraltro di anni 60 e non di 67 come ritenuto dal CTU, fatto questo che inficia secondo gli appellanti le conclusioni della consulenza d'ufficio), bensì ad una persona affetta da grave patologia.
Gli appellanti deducono che: a) per la grave patologia suddetta da cui la testatrice era affetta, è evidente che la stessa sia stata aiutata da mano di terzi, fatto questo idoneo da solo a rendere invalido il testamento;
b) il ct di parte aveva evidenziato le incongruenze contenute del testo della scheda testamentaria, vale a dire l'uso di parole sgrammaticate rispetto all'uso corretto della scritta “e nomino mio erede universale di ogni mio bene”, l'uso delle lettere i e o con dimensioni “elefantiache rispetto al resto della scrittura” nella parola di esordio del testamento (“io sottoscritta reale ); c) l'analisi CP_4
limitate ad alcune lettere. Nell'ambito del motivo gli appellanti ribadiscono che anche alla luce delle deposizioni testimoniali e dei documenti versati in atti, il
Tribunale avrebbe dovuto estendere il suo esame mediante ausilio di medici legali ed esperti in psicologia del linguaggio grafico alla volontà e capacità della testatrice al momento della compilazione della scheda testamentaria.
3. Con il secondo motivo gli appellanti deducono che, una volta ritenuta non affidabile la relazione di ctu, il primo giudice avrebbe dovuto ritenere come le anomalie presenti nella scheda testamentaria dovessero essere ricondotte alla grave sofferenza psichica della testatrice e non già alla semplice anzianità della stessa, come del resto poteva evincersi dal certificato del 29.3.1990 di demenza presenile, documento questo da valutarsi unitamente all'altra documentazione prodotta (cartella clinica della Casa di Cura Stagno di Palermo, certificato
2.3.1992 del Servizio Territoriale Tutela Salute Mentale di Sant'Agata di
Militello, da cui emerge che la era stata in passato, “in cura CP_4
4 ambulatoriale per sintomatologia inquadrabile in una Demenza presenile sempre più ingravescente”)
Nell'ambito del motivo gli appellanti si dolgono dell'errata valutazione delle prove testimoniali da parte del primo giudice che ha attribuito alle deposizioni dei testi e valore di mere opinioni di carattere personale, a Tes_1 Tes_2
differenza delle deposizioni dei testi e ritenute Tes_3 Testimone_4
attendibili. In realtà, il teste aveva riferito su fatti specifici ed episodi Tes_1
che denotavano il grave stato di patologia mentale in cui versava la de cuius, mentre la teste aveva reso dichiarazioni convergenti su quanto Tes_1
dichiarato dall'altro teste.
Viceversa, erano le dichiarazioni rese dai testi e a dovere essere Tes_3 CP_2
ritenute inattendibili per le incongruenze intrinseche del loro narrato e per il contrasto con gli elementi obiettivi emergenti dalla documentazione prodotta.
4. Con il terzo motivo, gli appellanti censurano la valenza probatoria della procura notarile rilasciata presso il notaio , che secondo il primo Per_1
giudice dimostrerebbe la sussistenza di una capacità di intendere e volere in capo alla al momento della redazione del testamento. All'uopo CP_4
deducono che le considerazioni del primo giudice si pongono in contrasto con le altre risultanze probatorie e aggiungono che secondo la giurisprudenza della
Suprema Corte “l'efficacia probatoria dell'atto pubblico non si estende ai giudizi valutativi che il notaio abbia eventualmente svolto… tra i quali va compreso quello relativo al possesso da parte di uno dei contraenti, della capacità di intendere e di volere”.
5. Con il quarto motivo d'impugnazione gli appellanti ribadiscono l'erronea interpretazione operata dal primo giudice delle fonti di prova acquisiti al giudizio: la documentazione medica (e segnatamente il certificato del
18.12.1995 del settore della salute mentale dell'Usl n. 5 e la cartella clinica della Casa di Cura Stagno), le dichiarazioni rese dai testi e , Tes_1 Tes_2
le dichiarazioni dei testi e (erroneamente ritenuti dal Tribunale Tes_3 CP_2
5 attendibili), la procura notarile rilasciata da alla sorella CP_4
. CP_1
6. Con il quinto motivo gli appellanti deducono come il primo giudice non abbia fatto una corretta applicazione del principio secondo cui, “poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo”.
All'uopo deducono che le prove offerte evidenziavano una situazione di incapacità di intendere e di volere in capo a sicchè sarebbe CP_4
stato onere delle convenute dimostrare la sussistenza di un lucido intervallo della testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria.
7. Con il sesto motivo i ripropongono le domande che il Parte_5
Tribunale ha dichiarato assorbite per effetto del rigetto delle domande di nullità
e annullamento del testamento, e, segnatamente, le domande volte ad ottenere la declaratoria di successione nel patrimonio della de cuius di essi appellanti, il risarcimento dei danni, il rendiconto delle appellate, “anche previa declaratoria di indegni à a succedere alla de cuius . CP_4
8. Con l'ultimo motivo di gravame gli appellanti si dolgono della mancata compensazione (anche parziale) delle spese del giudizio, dal momento che l'eccezione di prescrizione sollevata dalle convenute era stata disattesa dal primo giudice. In ogni caso, nella prospettiva dell'accoglimento dei superiori motivi d'impugnazione, gli appellanti invocato la condanna di controparte al rimborso delle spese del doppio grado.
9. In punto di diritto con specifico riferimento alla deduzione del vizio di incapacità della testatrice ex art. 591 c.c., va richiamata l'elaborazione giurisprudenziale della Suprema Corte secondo cui, in tema di annullamento del testamento, l'incapacità naturale del testatore postula l'esistenza non già di
6 una semplice anomalia o alterazione delle facoltà psichiche ed intellettive del
"de cuius", bensì la prova che, a cagione di una infermità transitoria o permanente, ovvero di altra causa perturbatrice, il soggetto sia stato privo in modo assoluto, al momento della redazione dell'atto di ultima volontà, della coscienza dei propri atti o della capacità di autodeterminarsi;
peraltro, poiché lo stato di capacità costituisce la regola e quello di incapacità l'eccezione, spetta a chi impugni il testamento dimostrare la dedotta incapacità, salvo che il testatore non risulti affetto da incapacità totale e permanente, nel qual caso grava, invece, su chi voglia avvalersene provarne la corrispondente redazione in un momento di lucido intervallo (Cassazione n. 3934/2018).
In senso conforme, è stato ribadito che, nel caso di infermità tipica, permanente ed abituale, l'incapacità del testatore si presume e l'onere della prova che il testamento sia stato redatto in un momento di lucido intervallo spetta a chi ne afferma la validità; qualora, invece, detta infermità sia intermittente o ricorrente, poiché si alternano periodi di capacità e di incapacità, non sussiste tale presunzione e, quindi, la prova dell'incapacità deve essere data da chi impugna il testamento (Cassazione n. 25053/2018).
E' stato, poi, precisato che il giudice del merito può trarre la prova dalle condizioni mentali, anteriori o posteriori, del de cuius sulla base di una presunzione;
così si è affermato che, posto che la relativa prova può essere fornita con qualsiasi mezzo, una volta dimostrata una condizione di permanente e stabile demenza nel periodo immediatamente susseguente alla redazione del testamento, spetta a chi afferma la validità del testamento la prova della sua compilazione in un momento di lucido intervallo (Cass. n. 26873/2019; Cass.
n. 27351/2014; Cass. n. 9508/2005).
Va poi ricordato che, ai fini del giudizio in ordine alla sussistenza o meno della capacità di intendere e di volere del "de cuius" al momento della redazione del testamento, il giudice del merito non può ignorare il contenuto dell'atto di ultima volontà e gli elementi di valutazione da esso desumibili, in relazione alla
7 serietà, normalità e coerenza delle relative disposizioni, nonché ai sentimenti e ai fini che risultano averle ispirate. Nell'ambito di tale valutazione, il dato clinico, comunque necessario, costituisce uno degli elementi su cui il giudice deve basare la propria decisione, non potendosi mai prescindere dalla considerazione della specifica condotta dell'individuo e della logicità della motivazione dell'atto testamentario (Cass. n. 8690/2019; Cass. n. 230/2011;
Cass. n. 5620/1995).
Ora, in punto di fatto si osserva che sulla base della documentazione prodotta dall'appellante risulta che venne presa in carico dal CP_4
dipartimento di salute mentale di S. Agata di Militello dell'ASL 5 per
“demenza presenile” dal 29.3.1990. Risulta, altresì, che nel 1991 la venne CP_4
ricoverata presso la casa di cura Stagno di Palermo una prima volta dal
23.7.1991 al 9.8.1991 e dimessa con diagnosi di nevrosi con spunti confusionali e una seconda volta nel 1993. Dall'esame psichico riportato nella cartella clinica relativa al secondo ricovero risulta quanto segue: “normalmente curata nella persona e nell'abbigliamento. L'eloquio spontaneo è povero di contenuti.
Discreta la conoscenza della malattia. Parziale l'orientamento spazio- temporale. L'umore è deflesso, presenta un lieve rallentamento psicomotorio.
Non evidenzia dispercezioni, né idee deliranti”.
A seguito di istanza avanzata in data 25.5.1995 da , Parte_1 Parte_2
e , veniva avviato un procedimento di interdizione
[...] Parte_6
(in seguito dichiarato interrotto per morte dell'interdicenda) nei confronti della nel quale veniva disposta ctu. La relazione del consulente CP_4
tecnico, depositata il 27.12.1995 e redatta a seguito di visita domiciliare dell'ottobre 1995, evidenziava la sussistenza di una “demenza presenile con gravissima compromissione dello stato di vigilanza e di coscienza, con palese disorientamento nello spazio e nel tempo … ammettendo le scarsissime capacità mentali … la signora può essere dichiarata interdetta”. CP_4
8 Ebbene, rileva la Corte che rispetto alla situazione evidenziata dalla cartella clinica del secondo ricovero presso la casa di cura Stagno di Palermo (nel
1993), in cui si attestava un parziale l'orientamento spazio-temporale della e l'assenza di dispercezioni o idee deliranti, il quadro clinico della CP_4 [...]
alla data del 1995 sicuramente aveva subito un peggioramento. CP_4
Poiché l'accertamento del 1995 è distante temporalmente dalla data di redazione del testamento (22.7.1991), da tale accertamento non può trarsi la prova dalle condizioni mentali di permanente e stabile demenza anteriori del de cuius al momento della redazione del testamento sulla base di una presunzione.
Ciò tanto più che nel 1993 venivano accertate condizioni che di per sé non escludevano totalmente la capacità di intendere e volere della Anche alla CP_4
luce di quanto da ultimo evidenziato, la semplice generica diagnosi di
“demenza presenile” risalente al 29.3.1990, al pari del ricovero nel 1991 presso la casa di cura Stagno, non è sufficiente ad attestare uno sviluppo della malattia tale da escludere del tutto la capacità di intendere e volere della testatrice al momento della redazione della scheda testamentaria.
Elemento indiziario a favore della capacità di disporre per testamento è fornito, poi, dalla procura generale rilasciata in favore della sorella Controparte_1
a distanza di circa tre mesi dalla redazione del testamento e, precisamente, il
18.10.1991, presso lo studio del Notaio (atto pubblico, rep Persona_2
n. 4089), alla presenza di due testimoni.
Va anche osservato che le deposizioni testimoniali assunte non appaiono risolutive ai fini della dimostrazione della totale incapacità della de cuius al momento della redazione del testamento. Da un lato, si collocano le deposizioni dei testi e i quali riferiscono di una totale Testimone_5 Tes_2
incapacità della sia alla data della redazione del testamento che CP_4
anteriormente e di comportamenti della de cuius anomali quali l'allontanarsi dalla casa di San Fratello dove la testatrice aveva vissuto fino al 1991. I testi e affermano invece come fosse capace di Tes_3 CP_2 CP_4
9 intendere e volere quanto meno fino agli anni 1993-1994, confinando i problemi di salute della de cuius ad una condizione di depressione.
Ora, al di là della vicinanza dei testi e alle parti (la Tes_1 CP_5 CP_2
prima è la moglie di reale , il è il marito di , Pt_1 Tes_3 Controparte_2
mentre la è la figlia di ), vicinanza che impone di CP_2 Controparte_1
valutare con molto rigore le dichiarazioni dei testi medesimi, le deposizioni dei suddetti testi appaiono poco attendibili, al pari della deposizione del teste
[...]
. Da un lato, le deposizioni dei testi e sono poco credibili Tes_2 Tes_3 CP_2
laddove cercano di ricondurre alla depressione le cause del malessere della e dei suoi ricoveri presso la casa di cura Stagno di Palermo. CP_4
Dall'altro, l'affermazione di una totale incapacità della sin dal 1988, CP_4
riferita dai testi e , appare poco coerente con quanto sopra Tes_1 Tes_2
evidenziato in ordine alle condizioni di salute mentale della de cuius alla data del 1993. Inoltre, i testi riferiscono come la avesse vissuto da CP_4
sola nell'abitazione di San Fratello nel 1991, prima di andare a vivere presso la sorella , circostanza questa che confligge con la descrizione della de CP_1
cuius fatta dai testi e in termini di assoluta e permanente Tes_1 Tes_2
incapacità di intendere e di volere.
In questo quadro, i motivi di gravame volti alla riforma della sentenza e all'accoglimento della domanda volta a far annullare il testamento per incapacità naturale vanno respinti.
Venendo ora all'esame dei motivi d'appello che concernono l'autenticità della scheda testamentaria, si osserva che il ctu nominato in primo grado ha accertato intanto che la scrittura in esame è attribuibile ad una stessa mano, dalla prima all'ultima riga, firma compresa. Il consulente ha poi esaminato un numero di sottoscrizioni (14) che coprono un arco temporale dal 1986 al 1992, evidenziando che “sotto l'aspetto formale si riscontrano coincidenze nel livello grafico e culturale tra la scheda testamentaria in verifica e le firme esaminate a fini comparativi”. Il ctu ha poi rimarcato la “coincidenza tra la distribuzione
10 pressoria del gesto grafico nella scheda testamentaria in verifica e la distribuzione pressoria del nastro grafico delle firme comparative”, nonché la coincidenza fra la grafia della scheda testamentaria e quelle delle firme comparative quanto al “percorso grafico aderente e dislivelli tra lettere o parti di esse”, e la medesima inclinazione assiale fra la grafia del testamento e la grafia delle firme comparative (stessa coincidenza è stata riscontrata dal ctu con riferimento all'esecuzione delle lettere “a”, “R”, “M”). Il Ctu ha quindi concluso nei termini che seguono: “…essendovi coincidenza nel percorso del tracciato grafico, nella sua pressione, nell'andatura, nell'inclinazione assiale e in quei movimenti tipici che in quanto automatizzati sfuggono al controllo dello scrivente…il sottoscritto ….è certo che la scheda testamentaria datata
22.7.1991, pubblicata dal Notaio in data 3.6.1998, a forma di Per_1 [...]
è autografa e interamente scritta, datata e sottoscritta dalla signora CP_4
. CP_4
La ctu, pertanto, appare esaustiva e fondata su argomentazioni logico-tecniche condivisibili. Il fatto che la fosse affetta da patologia (la cui gravità in CP_4
termini di ripercussione sulla permanente e totale incapacità di intendere e di volere non è dimostrata) non esclude che il testamento provenisse dal suo apparente autore. Le coincidenze evidenziate dal ctu fra la scheda e le sottoscrizioni comparative sono rilevanti e numerose e, quindi, tali da escludere la redazione della scheda ad opera di un terzo, posto che con i motivi d'appello non è stato contestato che a redigere l'intera scheda (compresa la sua sottoscrizione) sia stato un unico autore. Il fatto che il ctu abbia erroneamente indicato in 67 anni l'età della de cuius, anziché l'età corretta di 60 anni, non inficia le indagini tecniche svolte e le coincidenze riscontrate dal perito che appaiono rilevanti e idonee a fondare le conclusioni di autografia fatte proprie dalla sentenza impugnata.
La deduzione degli appellanti secondo cui per la grave patologia da cui la testatrice era affetta, è evidente che la stessa sia stata aiutata da mano di terzi,
11 fatto questo idoneo da solo a rendere invalido il testamento, al di là della sua genericità, è infondata, proprio perchè la supposta grave patologia da cui era affetta la non risulta dimostrata e non vi è alcuna prova nemmeno CP_4
indiziaria di una redazione con mano guidata della scheda testamentaria, troppo labile apparendo la valenza indiziaria che l'appellante vorrebbe attribuire alle incongruenze contenute nel testo della scheda testamentaria, vale a dire l'uso di parole sgrammaticate rispetto all'uso corretto della scritta “e nomino mio erede universale di ogni mio bene”, come l'uso delle lettere i e o con dimensioni
“elefantiache rispetto al resto della scrittura” nella parola di esordio del testamento (“io sottoscritta reale ). CP_4
I motivi d'appello che vanno dal primo al sesto vanno, quindi, rigettati.
Anche il settimo motivo d'impugnazione che concerne la regolamentazione delle spese processuali va rigettato. Il primo giudice ha correttamente condannato gli attori al rimborso delle spese processuali in applicazione del principio di soccombenza. Ed invero, in materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito (v.
Cassazione 18503/2014).
L'appello va, quindi, totalmente respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e Parte_1 Parte_2
avverso la sentenza n. 321/2020 emessa dal Tribunale di Patti in data 10.6.2020
(pubblicata in data 18.6.2020) anche nei confronti di e Controparte_1
, così decide: Controparte_2
- rigetta l'appello;
12 - condanna gli appellanti al rimborso delle spese processuali del presente grado di giudizio, in favore delle appellate, che liquida in € 7.500,00 per compensi professionali, di cui € 1.500,00 per la fase di studio, € 1.000,00 per la fase introduttiva, € 2.000,00 per la fase di trattazione ed € 3.000,00 per la fase decisionale, oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge;
- dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002 per il pagamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.9.2025.
Il Consigliere est Il Presidente
Dott. A. Zappalà Dott. G. Minutoli
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