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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 27/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
VERBALE DI UDIENZA
L'anno 2025, il giorno 27 del mese di gennaio, all'udienza tenuta dal G.I., presso la Seconda Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria, dott.ssa Lucia Delfino, viene chiamata la causa iscritta al n. 1753/2021 R.G., promossa
da
(C.F.: Parte_1 C.F._1
), rappresentato e difeso dall'avv. Angela Modafferi, giusta procura in atti;
[...]
opponente
contro
C.F.: P.IVA: , Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Simone La Rocca, giusta procura in atti;
opposta
Oggi all'udienza del 27 gennaio 2025, innanzi alla dott.ssa Lucia Delfino, sono comparsi:
nell'interesse di parte opponente, è presente l'avv. Antonino Bizzintino, per delega dell'avv. Angela Modafferi, il quale insiste nell'eccezione di improcedibilità chiedendo la revoca dell'ordinanza emessa del 9.11.2022 e, per l'effetto, chiede di revocare il decreto ingiuntivo opposto per mancato esperimento della mediazione
obbligatoria; in subordine, si insiste nelle richieste istruttorie, in particolar modo
nella richiesta di CTU;
precisa le conclusioni riportandosi a quelle già rassegnate.
Si chiede, altresì, al Giudice di tener conto che la società opposta non ha ottemperato all'invito di procedere al ricalcolo degli interessi.
Pag. 1 di 7 nell'interesse di parte opposta l'avv. Paolo Malavenda, per delega dell'avv.
Simone La Rocca il quale precisa le conclusioni riportandosi a tutte quelle già
rassegnate in atti.
Il Giudice
all'esito della camera di consiglio, visto l'art. 281 sexies, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo e delle contestuali ragioni di fatto e di diritto della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Esposizione dei fatti e delle ragioni giuridiche della decisione
1. Con atto di citazione notificato in data 25 maggio 2021 l'attore proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 245/2021, reso dal Tribunale di Reggio
Calabria in data 09/04/2021, con il quale gli veniva intimato di pagare a favore di
“
1. La somma di € 38.482,82; 2. gli interessi come da Controparte_1 domanda;
3. Le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 700,00, per compensi, ed in euro 286,00, per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a., rimborso forfetario ex art. 2 D.M. n. 55/2014 ed oltre alle successive occorrende”.
L'opponente chiedeva di “1) Accertare e dichiarare la natura vessatoria delle
clausole nn. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12bis, 14, 15, 16, 17, 18 e 19 del contratto di prestito personale sottoscritto dall'odierno opponente e, conseguentemente, disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 245/2021 del 09/04/2021; provvedere all'esatta quantificazione del debito con espressa esclusione dei componenti di calcolo indicati nelle predette clausole vessatorie;
2) In subordine, accertare e dichiarare l'illegittimità del TAEG applicato per la quantificazione dell'importo complessivo debitorio per i motivi di cui al paragrafo 2, punto 1, e
conseguentemente disporre la revoca del decreto ingiuntivo n. 245/2021 del
09/04/2021 e provvedere all'esatta quantificazione del debito da effettuarsi secondo il disposto di cui all'art. 125 bis TUB;
3) Accertare e dichiarare in capo all'odierna
Pag. 2 di 7 opposta la responsabilità precontrattuale in forza dell'art. 1175 e, conseguentemente, la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni secondo quanto argomentato al paragrafo n. 2, punto 2 del presente atto;
4) Condannare la al pagamento delle spese, competenze ed onorari Controparte_1 del presente giudizio.”
Instaurato il contraddittorio, in data 5 novembre 2021, si costituiva parte opposta concludendo per il rigetto dell'opposizione “ritenere e dichiarare che la
[...]
è creditrice, verso il Sig. Controparte_1 Parte_1
, della somma di euro 38.482,82 (oltre “...interessi come da domanda” e spese
[...]
del procedimento monitorio) dovuta a titolo di saldo debitorio del conto corrente n.
01524666/09 ed a titolo, altresì, di rate insolute (scadute ed a scadere) del prestito
personale n. 01475657/02; in subordine, condannare il Sig. Parte_1
a corrispondere, in favore di “ , in
[...] Controparte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, le somme dovute a titolo di saldo debitorio del rapporto di conto corrente n. 01524666/09 ed a titolo di rate insolute
(scadute ed a scadere) del prestito personale n. 01475657/02, quali risultanti a seguito di eventuale ammissione ed espletamento della c.t.u. richiesta dall'opponente.”.
La causa era istruita a mezzo prova documentale.
All'udienza odierna le parti hanno precisato le conclusioni come da verbale.
2. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione non può trovare accoglimento, per come già rilevato nell'ordinanza depositata, in data 10.11.2022, dal precedente Giudice Istruttore.
Nelle note, depositate dalla parte opponente in data 14.01.2022, in sostituzione della udienza di prima comparizione e trattazione della causa (fissata in data
18.01.2022) l'eccezione non è stata sollevata, né la questione è stata rilevata dall'organo giudicante nel “verbale - ordinanza di trattazione scritta” depositato in data 18.01.2022.
Non v'è dubbio, infatti, che “In tema di mediazione obbligatoria ex art. 5, comma
1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di
Pag. 3 di 7 mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice,
non oltre la prima udienza” (cfr. Cass., ez. 3 - , Ordinanza n. 25155 del 10/11/2020).
3. La domanda di revoca del decreto ingiuntivo è infondata per le ragioni di seguito esposte.
3.1. L'odierno opponente eccepisce, in maniera piuttosto generica, di aver sottoscritto “in blocco” clausole vessatorie e non, senza, tuttavia, specificatamente individuare quelle che avrebbero contenuto vessatorio. In particolare, nell'atto introduttivo espone che:
- per le clausole nn. 1, 2, e, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12bis, 14, 15, 17, 18 e 19 “ha dovuto apporre apposita firma attestante la lettura e l'accettazione delle medesime, anche agli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c.”;
- “la tecnica utilizzata per la redazione del modulo prestampato da parte della
Banca opposta risulta essere non rispettoso dei canoni, anche di scrittura e
redazione, che la parte contraente forte deve tenere ed osservare nel predisporre i moduli contrattuali da sottoporre a firma della parte contraente debole”;
- “Trattandosi di clausole onerose che hanno contribuito alla formazione del debito gravante sull'odierno opponente, ad esempio la clausola n. 2 sul calcolo del patrimonio e derivazione dello spread, la clausola n. 3 sul tasso di interesse e
spread, la clausola n. 8 circa gli interessi di mora e la clausola di salvaguardia, ecc…, il decreto ingiuntivo nella presente sede opposto dovrà essere necessariamente revocato al fine di provvedere all'esatta quantificazione del debito gravante sul sig. , escludendo tutte quelle voci di Parte_1
calcolo individuate nelle clausole vessatorie non legalmente accettate dall'opponente per mancanza del requisito essenziale previsto dalla normativa richiamata”.
L'eccezione non è fondata.
Secondo il consolidato orientamento nomofilattico, l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole particolarmente onerose per il contraente in
Pag. 4 di 7 adesione è rispettata quando a tali clausole sia data autonoma e separata collocazione nel testo delle condizioni generali del contratto e quando le clausole stesse siano seguite da una distinta sottoscrizione del contraente in adesione (cfr. Cass. Sez. 6-2,
Ordinanza n. 20606 del 12/10/2016), per come effettuato nel contratto stipulato dalle parti (v. riquadro 3 “condizioni contrattuali” del contratto di prestito personale n.
01475657/02).
3.2. Parte opponente lamenta che “Nel caso in esame, l'assicurazione obbligatoria sul prestito personale non è stata utilizzata ai fini quantificativi del
TAEG, né alcuna specificazione risulta effettuata su tale assunto nei moduli sottoscritti”.
L'assunto non è fondato.
L'art. 125-bis, comma VI TUB, dispone per il settore del credito al consumo e per i contratti conclusi successivamente al 19/9/2010, che nel caso in cui il TAEG (tasso
annuo effettivo globale che esprime in percentuale il costo effettivo di un finanziamento o di altra operazione bancaria di concessione di una linea di credito)
indicato nel contratto non sia stato determinato correttamente, le clausole che impongono al consumatore costi aggiuntivi (rispetto a quelli effettivamente computati nel TAEG) sono da considerarsi nulle, con conseguente rideterminazione degli interessi ai tassi minimi dei BOT, così come statuito dagli artt. 117 e 125- bis del TUB.
Il costo dell'assicurazione va, senza dubbio, incluso nel calcolo del TAEG.
Nel documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori” (v. pag. 8 dell'allegato n. 4) è indicato che il TAEG pari al 5,86% è stato determinato includendo le “spese di istruttoria pratica” pari ad euro 250,00, la
“imposta sostitutiva di bollo” pari allo 0,25% dell'importo concesso in prestito ed, infine, le “spese connesse alla Polizza assicurativa accessoria obbligatoria a protezione del credito”, pari al 4,50% dell'importo finanziato, la cui entità risulta specificata nel successivo allegato A e, cioè, nel “Modulo di Adesione alla Polizza
Collettiva n. 984/52/4304220” sottoscritto dall'odierno opponente (v. pag. 13 del menzionato allegato n. 4).
Pag. 5 di 7 L'esigenza informativa è, dunque, soddisfatta poiché il consumatore è stato messo a conoscenza della rappresentazione numerica del complessivo carico economico del finanziamento.
Occorre, a questo punto, dare atto che il modulo “Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consumatori”, benché privo di sottoscrizioni, è espressamente richiamato nel contratto di finanziamento e che in esso l'opponente ha dichiarato di aver ricevuto “copia del documento Informazioni Europee di base sul Credito ai
Consumatori” (v. pag. 4 dell'allegato n. 4 della parte opposta).
Il richiamo della disciplina fissata in un distinto documento, che sia effettuato dalle parti contraenti sulla premessa della piena conoscenza di tale documento ed al fine dell'integrazione del rapporto negoziale nella parte in cui difetti di una diversa regolamentazione, assegna alle previsioni di quella disciplina, per il tramite di una
"relatio perfecta", il valore di clausole concordate, e, per quanto rileva in questa sede,
di clausole o condizioni conosciute.
Deve, pertanto, ritenersi documentalmente dimostrato che i costi di polizza sono stati inclusi nel computo del TAEG.
Per di più il non ha offerto nessun calcolo idoneo a supportare la tesi della Pt_1
mancata inclusione del costo della polizza nella quantificazione del TAEG o,
comunque, a dimostrare la sussistenza di un TAEG più elevato (proprio per effetto dell'inclusione del costo della polizza) rispetto a quello indicato nel contratto di prestito.
3.3. È da aggiungere che non merita neppure accoglimento la domanda di risarcimento danni per violazione dei canoni di correttezza e buona fede in quanto nel medesimo documento denominato “Informazioni Europee di Base sul Credito ai
Consumatori” (v. pag. 10 dell'allegato n. 4 del fascicolo della parte opposta) si legge che l'Istituto di Credito richiedeva al cliente di “…mettere a disposizione della una polizza emessa da un'impresa di assicurazione italiana, ovvero da CP_1 un'impresa di assicurazione autorizzata in Italia ai sensi degli articoli 26 e 28 del
D.Lgs. nr. 209/2005” oppure, in alternativa a tale scelta, di “…aderire alla seguente polizza collettiva (Convenzione n. 984-52-4304220), stipulata tra CP_1
Pag. 6 di 7 e delle quali è Controparte_2 Controparte_1 Controparte_1 distributore”. Né, tantomeno, l'opponente ha offerto elementi di prova idonei a comprovare la restrizione “oggettiva” della facoltà di individuare e scegliere altre compagnie di assicurazione.
3.4. In ordine, infine, alla pretesa di pagamento avanzata dalla parte opposta, fondata sul contratto di conto corrente n. 01524666/09 (per € 32,92) e sul contratto di prestito personale n. 01475657/02 (per € 38.447,03), si evidenzia che l'opponente non ha contestato l'erogazione del prestito, non ha dimostrato di avere estinto le relative obbligazioni e non ha specificatamente contestato né il piano di ammortamento, né la morosità addebitata e riepilogata nell'estratto conto costituente il documento n. 5 del fascicolo della parte opposta.
L'opposizione spiegata va, dunque, rigettata e, per l'effetto, il decreto ingiuntivo acquista efficacia esecutiva (art. 653 c.p.c.).
4. In applicazione dei principi di causalità e soccombenza, le spese di lite si pongono a carico di parte opponente e si liquidano, tenendo conto del valore della causa e dell'istruttoria solo documentale, come da dispositivo, utilizzando i parametri di cui al D.M. n. 55 del 10 marzo 2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Lucia Delfino, definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 245/2021, emesso dal Tribunale di Reggio Calabria e, per l'effetto, ne dichiara l'esecutività;
2) condanna la parte opponente alla rifusione delle spese processuali, in favore di parte opposta, che si liquidano in complessivi € 4.000,00, oltre rimborso spese generali in misura pari al 15% dei compensi, CPA ed IVA, nelle misure di legge.
Reggio Calabria, 27 gennaio 2025
Il Giudice
(dott.ssa Lucia Delfino)
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