Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 87 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 87 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Lavoro, composta dai
Sigg.:
Dott. Antonio MATANO Presidente
Dott.ssa Giuseppina FINAZZI Consigliere
Dott.ssa Silvia MOSSI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile promossa in grado d'appello con ricorso depositato in Cancelleria il giorno 13.12.2024 iscritta al n. 412/2024 R.G.
Sezione Lavoro e posta in discussione all'udienza collegiale del
27.03.2025
d a
[...]
in Parte_1
OGGETTO: persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe
Altre controversie in Mazzarella del foro di Napoli Nord, domiciliatario giusta delega in materia di previdenza atti obbligatoria
RICORRENTE APPELLANTE
c o n t r o
CP_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gregorio
Apicella e Pietro Garbarino del foro di Brescia, domiciliatari giusta delega in atti
RESISTENTE APPELLATO
In punto: appello a sentenza n. 424 del 2024 del Tribunale di Brescia.
Conclusioni:
Del ricorrente appellante:
Come da ricorso
Del resistente appellato:
Come da memoria
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 424 del 2024, pubbl. il 12 giugno 2024, il
Tribunale di Brescia sezione lavoro ha accolto l'opposizione proposta dal geom. avverso il decreto ingiuntivo n. 523/2023 del CP_1
10.10.2023 con cui la Parte_2
(d'ora in poi gli aveva
[...] Parte_1
chiesto il pagamento di euro 89.779,37, oltre accessori e spese, a titolo di omesso pagamento del contributo soggettivo, integrativo e di maternità per le annualità dal 2002 al 2019.
Il Tribunale, dato atto dell'esistenza per i medesimi crediti oggetto del decreto ingiuntivo di cartelle di pagamento emesse da e della pendenza della procedura esecutiva esattoriale avviata CP_2
nei confronti del geometra sulla base delle cartelle ai sensi del DPR n.
602/1973, ha affermato la carenza dell'interesse di , quale Pt_1
creditore già titolato, a munirsi di un secondo titolo esecutivo.
In particolare, il giudice ha richiamato i limiti delineati dalla giurisprudenza di legittimità circa la possibilità per il creditore di duplicare i titoli esecutivi affermando che nel caso di specie : a) la procedura esecutiva avviata da all'epoca del deposito del CP_2 - 3 -
ricorso monitorio era ancora pendente;
b) non erano stati indicati dalla ulteriori crediti o beni immobili del debitore non Pt_1
pignorabili in forza del primo titolo esecutivo;
c) l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal geometra non aveva trovato alcun riconoscimento neppure a livello di fumus nell'ambito del procedimento cautelare finalizzato alla sospensione dell'esecuzione;
d) di conseguenza, l'interesse all'esercizio dell'azione monitoria che l'opponente aveva allegato, ossia la conversione del termine di prescrizione quinquennale in decennale ex art. 2953 c.c., non poteva essere considerato concreto ed attuale, ma solo eventuale ed astratto.
In difetto della sussistenza di un interesse legittimante la duplicazione del titolo esecutivo, dunque, il Tribunale ha disposto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e condannato alla Pt_1
rifusione delle spese di lite.
La ha impugnato la sentenza sulla base di plurimi Pt_1
motivi e ne ha domandato la riforma con l'accoglimento dell'opposizione.
Si è tempestivamente costituito l'appellato che ha contestato la fondatezza del gravame di cui ha chiesto il rigetto.
All'odierna udienza, la causa è stata discussa e all'esito della camera di consiglio è stata data lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il credito affermato da nei confronti del geom. Pt_1 CP_1
oggetto del presente giudizio deriva, per quanto pacifico, dall'omesso versamento dei contributi minimi dovuti per il periodo dal 2002 al - 4 -
2019.
E' pacifico che il geom. è iscritto all'albo dei geometri CP_1
e, dunque, alla dal 1.5.1982 e che ha omesso per il periodo Pt_1
considerato di versare la contribuzione minima alla (contributo Pt_1
integrativo e soggettivo).
La , sempre per quanto non contestato, ha demandato Pt_1
all' il compito di procedere al recupero coattivo del credito CP_2
contributivo mediante iscrizione a ruolo dei crediti ed emissione di cartelle di pagamento che, seppur comunicate all'interessato, non sono state mai impugnate.
Risulta dai documenti prodotti che sulla base delle CP_2
suddette cartelle ha notificato al geometra un atto di pignoramento presso terzi ex art. 72 bis D.P.R. 602/1973 avviando una procedura esecutiva che, per quanto affermato dallo stesso appellato, ha consentito ad di recuperare la somma di circa 14.000 euro. CP_2
Il geometra ha proposto opposizione avverso il pignoramento presso terzi chiedendo per la sospensione dell'efficacia esecutiva del pignoramento ai sensi dell'art. 615 comma 2 c.p.c..
Nelle more del procedimento esecutivo la ha Pt_1
notificato in data 27.10.2023 al il decreto ingiuntivo opposto CP_1
in questo giudizio, avente ad oggetto gli stessi crediti portati dalle cartelle di pagamento azionate quali titoli esecutivi da CP_2
Come già detto, il Tribunale, investito del giudizio di opposizione al d.i. proposto dal geom. ha revocato il decreto CP_1
ritenendo l'insussistenza dei presupposti delineati dalla - 5 -
giurisprudenza di legittimità per consentire la duplicazione dei titoli esecutivi.
::::::
Tanto premesso, con il primo motivo la ha censurato la Pt_1
sentenza per aver ritenuto l'insussistenza dei requisiti legittimanti l'esercizio dell'azione monitoria da parte della già in possesso Pt_1
delle cartelle di pagamento.
Sottolinea che gli enti previdenziali privatizzati non hanno l'obbligo di riscuotere i crediti mediante ruoli esattoriali ben potendo avvalersi di altre modalità di riscossione tra cui l'emissione di un decreto ingiuntivo e che nel nostro ordinamento non esiste un divieto assoluto di duplicazione dei titoli esecutivi, ribadendo l'esistenza dell'interesse della a conseguire un titolo di natura giudiziale Pt_1
nel caso specifico.
Il motivo è fondato e merita accoglimento.
Come affermato anche dal Tribunale, non vi è nel nostro ordinamento un divieto assoluto per il creditore di munirsi di più titoli esecutivi per la stessa ragione di credito.
La giurisprudenza di legittimità, chiamata in più occasioni a pronunciarsi su tale questione, ha ritenuto che il creditore già munito di titolo esecutivo stragiudiziale ha la facoltà di domandare un decreto ingiuntivo, allegando il titolo stragiudiziale quale prova scritta del proprio credito, sul presupposto che il decreto ingiuntivo è in grado di offrire al creditore una tutela maggiore e più stabile di quella offerta dal titolo stragiudiziale, come, ad esempio, l'iscrizione dell'ipoteca - 6 -
giudiziale (Sez. 1, Sentenza n. 1467 del 03/05/1969, Rv. 340269 – 01;
Sez. 1, Sentenza n. 23083 del 10/10/2013, Rv. 628184 - 01); è invece stata negata dalla Cassazione la possibilità per il creditore già munito di un titolo esecutivo stragiudiziale di ottenere un secondo titolo esecutivo allorchè il creditore abbia già consumato l'azione con la formazione di un titolo esecutivo giudiziale (v. Sez. 3, Sentenza n.
6525 del 16/07/1997, Rv. 506051 - 01) ovvero nel caso di difetto dell'interesse ex art. 100 c.p.c. del creditore titolato, quando il titolo esecutivo giudiziale non può offrire una tutela o un vantaggio ulteriore rispetto al primo titolo (Sez. 2, Sentenza n. 1298 del
08/09/1970, Rv. 347002 – 01).
La giurisprudenza di legittimità via via formatasi sull'argomento è pervenuta, quindi, alla individuazione di tre limiti alla possibilità per il creditore titolato di munirsi di un secondo titolo esecutivo, costituiti : 1) dal divieto del bis in idem e dal principio di consumazione dell'azione, che impediscono al creditore di iniziare un secondo giudizio di accertamento dell'esistenza del medesimo credito già dedotto in giudizio;
2) dal principio dell'interesse ex art. 100
c.p.c., che non consente l'introduzione di giudizi dai quali il creditore non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto;
3) dal principio del divieto dell'abuso del diritto e del processo.
Venendo al caso in esame, non risulta violato il divieto del
bis in idem, non rilevando il fatto, evidenziato dal giudice di prime cure, della pendenza della procedura esecutiva al momento dell'esercizio dell'azione monitoria da parte della Pt_1 - 7 -
Dalla documentazione in atti risulta che il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato dalla il 2 ottobre 2023 allorché Pt_1
pendeva soltanto la fase cautelare finalizzata al conseguimento della sospensione della procedura esecutiva avviata nei confronti del geom.
(ricorso in opposizione ex articolo 615 c.p.c. depositato il 4 CP_1
agosto 2023 e provvedimento di definizione della fase cautelare datato 30 novembre 2023) e non vi era ancora stata la riassunzione del giudizio per l'accertamento nel merito dell'esistenza del credito contributivo con consumazione dell'azione da parte della . Pt_1
L'esercizio dell'azione monitoria da parte della non Pt_1
risulta precluso nel caso di specie neppure per mancanza dell'interesse ad agire della Pt_1
Ed infatti, come sottolineato dalla Suprema Corte in più
occasioni, la cartella di pagamento legittima la riscossione coattiva del credito e, ove non tempestivamente opposta, produce l'effetto della irretrattabilità del credito ma non è idonea ad acquisire autorità
di giudicato non essendo un atto giurisdizionale, da ciò derivando che la mancata impugnazione della cartella, pur producendo la irretrattabilità del credito contributivo, non è idonea a determinare l'effetto della conversione del termine di prescrizione quinquennale proprio dei crediti previdenziali in quello decennale previsto dall'articolo 2953 c.c. (v. Cass. S.U. sent. n. 23397 del 2016; Cass.
Ord. n. 12200 del 18.05.2018).
Dunque, l'omessa impugnazione delle cartelle da parte del geometra ha reso non più contestabili i crediti contributivi della Pt_1 - 8 -
portati dalle cartelle ma non ha modificato la durata quinquennale del termine di prescrizione applicabile.
Solo mediante l'esercizio dell'azione monitoria la ha Pt_1
la possibilità di ottenere, all'esito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, una pronuncia di accertamento della propria pretesa idonea ad acquisire autorità di giudicato con la conseguente conversione del termine di prescrizione quinquennale in termine decennale.
Così stando le cose, la ha la possibilità di trarre dal Pt_1
presente giudizio un vantaggio giuridico concreto, di cui non potrebbe godere in forza delle sole cartelle di pagamento non impugnate dal debitore;
ciò consente anche di escludere che vi sia stato un abuso del diritto da parte della per avere intrapreso l'azione monitoria nel Pt_1
corso della procedura esattoriale per il soddisfacimento del medesimo credito.
La sentenza, in sintesi, necessita di essere riformata per non avere ritenuto sussistenti i presupposti, delineati dalla giurisprudenza sopra richiamata, che consentono al creditore la duplicazione dei titoli esecutivi.
***
Con il secondo motivo l'appellante lamenta l'omessa pronuncia la parte del giudice sulla domanda subordinata proposta nella memoria di costituzione in primo grado di rideterminazione del credito e di condanna dell'appellato al pagamento dell'eventuale diversa somma risultata dovuta all'esito del giudizio. - 9 -
Anche tale motivo è fondato e merita accoglimento.
Una volta accertata la ricorrenza dell'interesse ad agire della nel presente giudizio e la mancanza di un divieto di Pt_1
duplicazione dei titoli, si rende indispensabile entrare nel merito e procedere all'accertamento della entità del credito contributivo della nei confronti dell'appellato. Pt_1
A tale riguardo, nel giudizio di primo grado l'opponente ha affermato che la procedura esattoriale azionata da ha portato CP_2
all'espropriazione della giacenza del conto corrente bancario personale per la somma di “circa 14.000,00 euro” (v. memoria del 27
marzo 2024 del fascicolo di primo grado”).
Nel ricorso in appello ha dato atto che, in verità, la CP_2
somma medio tempore incassata da nel procedimento CP_2
esecutivo ammonta ad euro 12.946,56, importo sul quale non è stata sollevata alcuna contestazione da parte dell'appellato.
Ha quindi prodotto un'attestazione del credito aggiornata rispetto a quella allegata al ricorso monitorio, con l'allegato prospetto di calcolo, che riporta la contribuzione omessa nelle annualità dal
2002 al 2019 per la somma complessiva di euro 76.832,81 al netto di quanto incassato nella procedura esecutiva, documento che il Collegio
ritiene di poter acquisire, benchè costituente nuova produzione, in quanto indispensabile ai fini della definizione del giudizio e la cui predisposizione si è resa necessaria al fine di consentire alla di Pt_1
portare in deduzione i pagamenti effettuati dell'appellato e dimostrare l'entità del residuo credito. - 10 -
Tale attestazione, inoltre, avente valore di prova scritta idonea ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo ex articolo 635 c.p.c., ben può essere utilizzata al fine della dimostrazione del residuo credito della anche nel giudizio conseguente all'opposizione in quanto Pt_1
non specificamente contestata dall'appellato e non contraddetta da elementi di segno contrario.
Ne consegue che sulla base delle risultanze processuali,
dedotto l'importo incassato dall'appellante nell'ambito della procedura esecutiva esattoriale, residua un credito della nei Pt_1
confronti dell'appellato di euro 76.832,81.
***
Risulta infondata, infine, l'eccezione di prescrizione parziale del credito sollevata dal nel ricorso in opposizione, rimasta CP_1
assorbita dalla decisione del giudice di prime cure.
Dalla documentazione prodotta in giudizio dalla , Pt_1
comprensiva del fascicolo di depositato nella procedura CP_2
esecutiva, risulta documentata la notifica delle cartelle di pagamento e la comunicazione nell'anno 2006 da parte di per le cartelle più CP_2
risalenti del 2004 e 2005 di un preavviso di fermo amministrativo, cui
è seguita la presentazione di una istanza di rateazione da parte dell'appellato nel 2006 con l'esecuzione di alcuni pagamenti;
la Pt_1
ha documentato di avere comunicato all'appellato molteplici solleciti di pagamento a decorrere dall'anno 2011 all'anno 2023 per ciascuna annualità contributiva scoperta (v. lettere racc. doc. 10-36 del fascicolo di primo grado dell'appellante); infine, è documentato che - 11 -
ha comunicato all'appellato plurime intimazioni di pagamento CP_2
negli anni 2016, 2017 e 2022 e provveduto, da ultimo, alla notifica del pignoramento presso terzi il 14.07.2023.
Sulla base della copiosa documentazione offerta in prova da parte dell'appellante, dunque, va disattesa l'eccezione di prescrizione del credito sollevata dall'appellato.
***
In forza di quanto accertato, la sentenza va parzialmente riformata.
Va confermata con diversa motivazione la revoca del decreto ingiuntivo disposta dal primo giudice, con la precisazione che essa deriva, secondo quanto accertato da questa Corte, dal fatto che il decreto ingiuntivo è stato emesso per una somma superiore rispetto a quella attualmente dovuta;
all'accertamento del minor credito della segue la condanna dell'appellato al pagamento della somma Pt_1
sopra indicata, con l'aggiunta degli accessori di legge.
La parziale riforma della decisione comporta, infine, la necessità adottare una nuova regolamentazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio che, tenuto conto della particolarità del caso e della complessità delle questioni interpretative affrontate,
derivanti dalla scelta della di proporre l'azione monitoria per il Pt_1
soddisfacimento di un credito già coperto da cartelle di pagamento non opposte, si ritiene giustificato compensare integralmente tra le parti.
PQM
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1) in parziale riforma della sentenza n.424/2024 del Tribunale
di Brescia sezione lavoro, accerta l'obbligo dell'opponente del pagamento in favore di della somma di € 76.832,81 e, per Pt_1
l'effetto, condanna l'opponente al pagamento in favore di Pt_1
della predetta somma oltre accessori di legge;
2) compensa le spese di primo e di secondo grado.
Brescia 27 marzo 2025
Il Consigliere relatore
(dott.ssa Silvia Mossi)
Il Presidente
(dott. Antonio Matano)