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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 01/04/2025, n. 1553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1553 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16607/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
DE LUCA ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PALEOLOGO Parte_2
ANTONINO e dall'avv. PUCCIA DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a precetto e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuti come per legge, ivi comprese quelle della fase cautelare.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/11/2024 la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, con cui le era stato intimato il pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2
64.780,42 (di cui € 37.865,10 per indennità risarcitoria su retribuzione globale di fatto dal 24/02/2022 al 5/08/2024, € 18.932,55 per indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità di retribuzione, € 3.365,78 per ratei tredicesima mensilità 2022/2024, € 3.996,87 per quattordicesima mensilità
2022/2024, € 620,12 per spese e compensi per atto di precetto), in forza della sentenza n. 3525 del 06/08/2024 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illiquidità/indeterminatezza del titolo esecutivo e l'assenza di titolo esecutivo per il credito relativo all'indennità sostitutiva ex art. 18, comma 3, St. Lav. (“Il diritto a tale indennità non è accertato dal titolo giudiziale ed addirittura sorge necessariamente dopo di esso, in virtù di un fatto, l'opzione del lavoratore, che può essere esercitata dopo la comunicazione della sentenza ovvero dopo l'invito del datore di lavoro a riprendere servizio in esecuzione della stessa.).
Concludeva, quindi, chiedendo:
“in via preliminare cautelare, confermare ovvero disporre nel contraddittorio con il convenuto la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 07/11/2024 e/o dell'esecutività del titolo posto ex adverso a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
nel merito: in via principale ed in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o improcedibilità o come meglio del precetto di pagamento intimato con
l'atto notificato alla opponente in data 07/11/2024, ovvero l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa di pagamento azionata con il medesimo;
in subordine, escludere dalla somma precettata dall'intimante l'importo erroneamente esposto in precetto a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, con conseguente rideterminazione in quantum dell'importo oggetto di precetto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”. Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Precisava che il credito intimato con l'atto di precetto opposto era stato quantificato attraverso i dati contenuti nelle buste paga in possesso del lavoratore e depositati nel fascicolo del procedimento concluso con la sentenza posta in esecuzione.
Rigettata l'istanza di sospensiva e fissata l'udienza per il merito, dopo la trattazione della causa e il deposito delle note delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, a seguito dell' udienza sostituita con note scritte.
L'opposizione a precetto va rigettata per le medesime ragioni esposte nell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva.
La doglianza relativa alla illiquidità del titolo esecutivo è infondata, sulla scorta dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in sede nomofilattica, a composizione di contrasto.
Infatti, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11066/2012 ha affermato che: “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (in senso conforme Cass., Sez. Lavoro, n. 19641/2015).
Orbene, atteso che nel fascicolo del procedimento concluso con la sentenza qui posta in esecuzione erano presenti tutte le buste paga dell'opposto, risulta evidente che la determinazione del dovuto per le indennità risarcitoria e sostitutiva della reintegrazione discende da un semplice calcolo matematico, la cui esattezza non è stata specificamente contestata dall'opponente.
I predetti principi, infatti, trovano applicazione alle sentenze che contengono tanto la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro/pagamento dell'indennità sostitutiva, quanto la condanna al risarcimento del danno per illiceità del licenziamento. Infatti – come evidenziato dall'opposto - relativamente ad un caso in cui una società ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato da un lavoratore per il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione e di risarcimento del danno, in base alla sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto l'illegittimità del licenziamento – la Suprema Corte, con la sentenza n. 17537/2014, ha affermato che: “La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore, a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice per la quantificazione del credito, sicchè la reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. In questi casi il requisito della liquidità nell'art. 474 c.p.c. è sufficiente a determinare il credito attraverso un calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere…”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26750/2020 ha affermato che: “La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, solo allorquando tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna”.
Atteso, poi, l'orientamento sopra citato espresso in sede nomofilattica, i dati retributivi ben possono essere tratti dalle buste paga depositate nel giudizio concluso con la sentenza che costituisce titolo esecutivo, come del resto ribadito dalla sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte da ultimo citata.
Nella fattispecie in esame, proprio sulla scorta dalle buste paga depositate in giudizio, il lavoratore è pervenuto alla corretta quantificazione del credito intimato con l'atto di precetto opposto, credito non specificamente contestato in relazione a errori di calcolo di sorta. In termini conclusivi l'opposizione a precetto va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025.
La Giudice
Paola Marino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice Paola Marino, nella causa iscritta al N. 16607/2024 R.G.L., promossa
D A rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
DE LUCA ANTONIO ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in INDIRIZZO TELEMATICO
- ricorrente -
C O N T R O
, rappresentato e difeso dall'avv. PALEOLOGO Parte_2
ANTONINO e dall'avv. PUCCIA DANIELA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori predetti in INDIRIZZO TELEMATICO
- resistente -
A seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025, per la quale si dà atto che le parti costituite hanno tempestivamente ricevuto avviso dalla Cancelleria
e hanno depositato note, esaminate le medesime, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico,
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivi della decisione:
D I S P O S I T I V O
La Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta l'opposizione a precetto e condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposto delle spese di lite che liquida in complessivi € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuti come per legge, ivi comprese quelle della fase cautelare.
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 14/11/2024 la società ricorrente in epigrafe proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, con cui le era stato intimato il pagamento in favore di della somma complessiva di € Parte_2
64.780,42 (di cui € 37.865,10 per indennità risarcitoria su retribuzione globale di fatto dal 24/02/2022 al 5/08/2024, € 18.932,55 per indennità sostitutiva della reintegrazione pari a quindici mensilità di retribuzione, € 3.365,78 per ratei tredicesima mensilità 2022/2024, € 3.996,87 per quattordicesima mensilità
2022/2024, € 620,12 per spese e compensi per atto di precetto), in forza della sentenza n. 3525 del 06/08/2024 emessa dal Tribunale di Palermo, Sezione
Lavoro.
A sostegno dell'opposizione deduceva l'illiquidità/indeterminatezza del titolo esecutivo e l'assenza di titolo esecutivo per il credito relativo all'indennità sostitutiva ex art. 18, comma 3, St. Lav. (“Il diritto a tale indennità non è accertato dal titolo giudiziale ed addirittura sorge necessariamente dopo di esso, in virtù di un fatto, l'opzione del lavoratore, che può essere esercitata dopo la comunicazione della sentenza ovvero dopo l'invito del datore di lavoro a riprendere servizio in esecuzione della stessa.).
Concludeva, quindi, chiedendo:
“in via preliminare cautelare, confermare ovvero disporre nel contraddittorio con il convenuto la sospensione dell'efficacia dell'atto di precetto notificato in data 07/11/2024 e/o dell'esecutività del titolo posto ex adverso a fondamento della minacciata esecuzione forzata;
nel merito: in via principale ed in accoglimento della proposta opposizione, accertare e dichiarare la nullità, inefficacia e/o improcedibilità o come meglio del precetto di pagamento intimato con
l'atto notificato alla opponente in data 07/11/2024, ovvero l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della pretesa di pagamento azionata con il medesimo;
in subordine, escludere dalla somma precettata dall'intimante l'importo erroneamente esposto in precetto a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione, con conseguente rideterminazione in quantum dell'importo oggetto di precetto;
in ogni caso, con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge.”. Si costituiva in giudizio parte convenuta eccependo l'infondatezza dell'opposizione, di cui chiedeva il rigetto, variamente argomentando.
Precisava che il credito intimato con l'atto di precetto opposto era stato quantificato attraverso i dati contenuti nelle buste paga in possesso del lavoratore e depositati nel fascicolo del procedimento concluso con la sentenza posta in esecuzione.
Rigettata l'istanza di sospensiva e fissata l'udienza per il merito, dopo la trattazione della causa e il deposito delle note delle parti, la causa viene decisa con la presente sentenza completa di dispositivo e motivi della decisione, a seguito dell' udienza sostituita con note scritte.
L'opposizione a precetto va rigettata per le medesime ragioni esposte nell'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensiva.
La doglianza relativa alla illiquidità del titolo esecutivo è infondata, sulla scorta dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite in sede nomofilattica, a composizione di contrasto.
Infatti, la Corte di cassazione, a Sezioni Unite, con la sentenza n. 11066/2012 ha affermato che: “Il titolo esecutivo giudiziale, ai sensi dell'art. 474, secondo comma, n. 1, cod. proc. civ., non si identifica, né si esaurisce, nel documento giudiziario in cui è consacrato l'obbligo da eseguire, essendo consentita l'interpretazione extratestuale del provvedimento, sulla base degli elementi ritualmente acquisiti nel processo in cui esso si è formato” (in senso conforme Cass., Sez. Lavoro, n. 19641/2015).
Orbene, atteso che nel fascicolo del procedimento concluso con la sentenza qui posta in esecuzione erano presenti tutte le buste paga dell'opposto, risulta evidente che la determinazione del dovuto per le indennità risarcitoria e sostitutiva della reintegrazione discende da un semplice calcolo matematico, la cui esattezza non è stata specificamente contestata dall'opponente.
I predetti principi, infatti, trovano applicazione alle sentenze che contengono tanto la condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro/pagamento dell'indennità sostitutiva, quanto la condanna al risarcimento del danno per illiceità del licenziamento. Infatti – come evidenziato dall'opposto - relativamente ad un caso in cui una società ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificato da un lavoratore per il pagamento di una somma a titolo di indennità sostitutiva della reintegrazione e di risarcimento del danno, in base alla sentenza del Tribunale che aveva riconosciuto l'illegittimità del licenziamento – la Suprema Corte, con la sentenza n. 17537/2014, ha affermato che: “La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore, a seguito dell'accertamento della illegittimità del licenziamento, costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice per la quantificazione del credito, sicchè la reintegrazione e la condanna al pagamento di un determinato numero di mensilità oppure delle retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto non può chiedere in separato giudizio che tale condanna sia espressa in termini monetari più precisi. In questi casi il requisito della liquidità nell'art. 474 c.p.c. è sufficiente a determinare il credito attraverso un calcolo aritmetico sulla base di elementi certi e positivi contenuti tutti nel titolo fatto valere…”.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 26750/2020 ha affermato che: “La sentenza di condanna del datore di lavoro al pagamento di quanto dovuto al lavoratore a seguito del riconoscimento dell'illegittimità di un licenziamento costituisce valido titolo esecutivo, che non richiede ulteriori interventi del giudice diretti alla esatta quantificazione del credito, solo allorquando tale credito risulti da operazioni meramente aritmetiche eseguibili sulla base dei dati contenuti nella sentenza di condanna”.
Atteso, poi, l'orientamento sopra citato espresso in sede nomofilattica, i dati retributivi ben possono essere tratti dalle buste paga depositate nel giudizio concluso con la sentenza che costituisce titolo esecutivo, come del resto ribadito dalla sentenza della Sezione Lavoro della Suprema Corte da ultimo citata.
Nella fattispecie in esame, proprio sulla scorta dalle buste paga depositate in giudizio, il lavoratore è pervenuto alla corretta quantificazione del credito intimato con l'atto di precetto opposto, credito non specificamente contestato in relazione a errori di calcolo di sorta. In termini conclusivi l'opposizione a precetto va, quindi, respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva, ivi comprese quelle della fase cautelare.
P.Q.M.
Come sopra.
Così deciso in Palermo, lì 1/04/2025- a seguito dell'udienza sostituita con note scritte del 26/03/2025.
La Giudice
Paola Marino