Sentenza 23 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 23/02/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, Seconda Sezione Civile, composta dai magistrati:
1) Dr. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dr. Rossana Guzzo Consigliere rel. est.
3) Dr. Onofrio Maria Laudadio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2160/2021 R.G., promossa in grado di appello
DA
C.F. rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 dall'avv. Giuseppe Abbagnato;
appellante
CONTRO
, C.F. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Giovanna Orlando;
appellato
Conclusioni dell'appellante: “-In riforma dell'impugnata sentenza, ritenere e dichiarare il diritto della al pagamento di €. Parte_1
72.134,09 per le ragioni sopra esposte, oltre l'importo di €. 9.751,13 a titolo di penale prevista dall'art. 3, L. 386/90, così come preteso nel decreto ingiuntivo n.
6363/17 del Tribunale Civile di Palermo. Per l'effetto, rigettare l'originaria
opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal Parte_2
CP_
confermando il predetto decreto. Vinte le spese, distratte ex art.
[...]
93 c.p.c.”.
Conclusioni dell'appellato:“Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa - Rigettare l'appello della per le Parte_1 Parte_1
motivazioni esposte, perché inammissibile, improcedibile e infondato in fatto ed in diritto e, comunque, non provato;
- In ogni caso, statuire quanto ritenuto di giustizia, tenendo conto della somma di € 24.700,00 corrisposta dall'appellato all'appellante dopo Controparte_1
l'emissione della sentenza di primo grado;
- Con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, oltre C.P.A. ed
I.V.A. come per legge”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 26.1.2018 il di Parte_3
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.6363/2017 CP_1
notificatogli il 21.12.2017 con cui il Tribunale del capoluogo siciliano gli aveva ingiunto il pagamento dell'importo di euro 81.885,12, oltre interessi legali sino al soddisfo e spese della procedura, in favore della società Parte_1
che lo aveva preteso in parte (per euro 72.134,09) a titolo di
[...] saldo per i lavori edili eseguiti sull'edificio condominiale in esecuzione del contratto di appalto stipulato tra le parti l'11.11.2014, in parte a titolo di clausola penale ex art.3 della Legge n.386/1990 in considerazione del fatto che gli assegni ricevuti nel corso del rapporto contrattuale dal committente erano risultati privi di provvista. 3
Con sentenza n. 2460/2021 dell'1-10 giugno 2021 il giudice adito, in parziale accoglimento della opposizione, revocava il decreto e condannava il CP_1 al pagamento a favore della controparte della minor somma di € 39.801,30, su cui interessi legali a far data dal 21 dicembre 2017 sino al soddisfo, oltre che alla refusione della metà delle spese di lite, disponendo la compensazione della restante quota e ponendo a carico di entrambe le parti, nella misura di metà
ciascuno, i costi della espletata c.t.u..
La società edile ha proposto appello, formulando le richieste precisate nei termini riportati in epigrafe.
Si è costituito tardivamente l'ente gestorio, chiedendo il rigetto del gravame e, in caso diverso, di tener comunque conto, nella determinazione del dovuto, dei pagamenti effettuati dopo la notifica della impugnazione.
La causa, trattata in forma “scritta”, è stata assunta in decisione il 17.7.2024, con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Va in sintesi premesso che il giudice di primo grado ha calcolato il saldo delle residue spettanze della impresa appaltatrice – la cui sussistenza era stata ammessa dalla difesa del e comunque dimostrata dalla dazione di CP_1
assegni bancari alla controparte anche in epoca successiva alla data di ultimazione delle opere, attestata dal Direttore dei Lavori, nel certificato di regolare esecuzione trasmesso via mail il 26.7.2016 prodotto in giudizio dalla stessa parte opponente, come avvenuta l'11.1.2016 - sottraendo dall'importo complessivo (pari ad euro 97.511,30) di tali titoli, rimasti insoluti e posti a corredo del ricorso monitorio, l'ammontare dei pagamenti effettivi documentati (computati nella loro totalità in euro 57.710,00). 4
L'appellante ha lamentato innanzitutto che tale conteggio non sarebbe corretto posto che, anche a voler ammettere che la consegna degli assegni fosse avvenuta solo a titolo di garanzia – circostanza, quest'ultima, allegata dalla controparte e comunque contestata – la loro natura di promesse di pagamento avrebbe dovuto condurre a scomputare dal loro importo esclusivamente gli adempimenti parziali effettuati dal Condominio in data successiva a quella di loro emissione (per un importo documentato in giudizio solo di euro 14.600,00 ma riconosciuto già in sede monitoria di euro 25.377,21) e non anche quelli di epoca anteriore, tenuto anche conto che al pagamento integrale segue di regola la restituzione del titolo offerto in garanzia;
alternativamente, ha evidenziato che anche percorrendo la via “sostanzialistica”, ossia detraendo l'importo documentato di tutti i pagamenti fatti nel corso del tempo dal committente (euro
57.710,00) al costo finale e complessivo dei lavori (pari ad euro 120.000,00 IVA
esclusa) per come attestato nel su citato certificato del Direttore dei Lavori, ing.
, si perverrebbe ad un dato aritmetico pressocché analogo, anzi di Persona_1
poco superiore. In secondo luogo, ha dedotto la pretermissione in seno alla sentenza impugnata del riconoscimento della spettanza alla maggiorazione del
10% sul credito residuo, ex art.3 della legge 386/1990. Ha contestato, da ultimo,
e in conseguenza della fondatezza dei motivi giustificativi del rigetto integrale della opposizione, la regolamentazione delle spese di lite operata dal primo giudice.
La parte appellata ha contestato le superiori doglianze e ha insistito per la conferma della sentenza di primo grado al contempo chiedendo, tuttavia, nella parte espositiva della comparsa di costituzione, la correzione in aumento dell'importo dei pagamenti effettuati alla controparte accertato dal Tribunale e ciò sulla scorta delle emergenze dell'estratto-conto bancario che ha contestualmente allegato. 5
A tale riguardo va tuttavia rilevato che la produzione di tale estratto-conto, che si presenta più ampio di quello che venne versato in giudizio in primo grado,
unitamente alle distinte dei singoli bonifici, a fine di dare riscontro alla elencazione dei pagamenti fatta nell'atto di opposizione, è all'evidenza tardiva e che sulla questione della entità complessiva delle cifre corrisposte prima del giudizio dal alla società edile deve ritenersi essersi ormai formato il CP_1 giudicato interno in quanto l'accertamento compiuto nella sentenza impugnata, fondato sugli elementi di prova tempestivamente prodotti a sostegno della eccezione di adempimento (parziale), avrebbe dovuto essere contestato mediante apposito appello incidentale.
Tanto premesso, l'impugnazione risulta fondata.
Innanzitutto, si presentano del tutto generiche e nuove le contestazioni del in ordine alla effettiva prova della esecuzione dei lavori appaltati e al CP_1
loro complessivo importo, vieppiù a fronte del certificato a firma dello ing,
summenzionato, in alcun modo sconfessato, e ove si consideri che Persona_1
il Direttore dei Lavori è un professionista di fiducia che il committente designa per sopraintendere e vigilare, in sua vece, sull'operato dell'appaltatore (da ultimo,
Cass sent. 29331/24).
Muovendo poi dalla considerazione che alla data delle singole consegne dei titoli di credito sussisteva il debito del quantomeno per le cifre in essi CP_1 portate – difettando peraltro la prova di una consegna a scopo di garanzia - deve concludersi che dall'importo complessivo degli assegni intestati e ancora in possesso della società appaltatrice e da questa posti a corredo del ricorso monitorio si sarebbero dovuti detrarre solo i pagamenti effettuati dall'ente gestorio in data successiva;
questi ultimi – che risulterebbero comprovati, sulla scorta della documentazione allegata all'atto di opposizione, solo in complessivi euro 14.600,00 (somma dei pagamenti di €. 1.160,00 del 5.10.16, €. 2.500,00 del 6
10.11.16, €. 7.000,00 del 30.12.15, €. 4.000,00 del 23.12.16) - possono ritenersi ascendere al totale di €. 25.377,21 comunque riconosciuto dalla società edile già in seno al ricorso monitorio.
Del resto, un risultato sostanzialmente analogo (l'ammontare del credito sarebbe anzi leggermente superiore a quello preteso) si raggiungerebbe applicando la via
“sostanzialistica” indicata in via alternativa dall'appellante, basata sul costo netto dei lavori riconosciuto nel già menzionato certificato a firma del D.L., non potendosi, di contro, attribuire valenza probatoria, tenuto anche conto della posizione non super partes del redattore, alla quantificazione del saldo residuo della impresa ivi contenuta, ove non supportata da documentazione di riscontro.
Confermata la entità del credito di fonte contrattuale azionato, va riconosciuta alla società edile la spettanza anche della maggiorazione del 10% ai sensi dell'art.3 della Legge n.386/1990.
Infatti risulta documentalmente provato che gli assegni vennero portati all'incasso in tempo utile, ossia entro otto giorni dalla data di emissione, mentre risulterebbe comunque irrilevante ai fini della applicazione della norma de qua – la quale ha un chiaro scopo sanzionatorio rispetto alla condotta in sé di emissione di assegni privi di provvista - la eventuale (e non provata) circostanza che la consegna fosse avvenuta con finalità di garanzia e/o con divieto di negoziazione se non dopo il benestare dell'Amministratore del Condominio.
Poiché la maggiorazione è stata chiesta dalla società appaltatrice solo in relazione all'importo del residuo credito, nella entità sopra confermata ed inferiore a quella portata nel loro complesso dai titoli insoluti, risultano poi prive di rilievo le ulteriori difese dell'appellato volte a confutare tale pretesa.
In conclusione, va mantenuta ferma la revoca del decreto ingiuntivo ma solo in conseguenza dei pagamenti parziali fatti dal nel corso del giudizio di CP_1 appello nell'ammontare di euro 24.700,00 (tramite n. 3 bonifici rispettivamente di 7
€ 19.000,00 del 03/10/2022, € 2.000,00 del 06/10/2022 e € 3.700,00 del
24/11/2022, prodotti in allegato alla comparsa di costituzione).
In conclusione, il va condannato a corrispondere all'appellante CP_1
l'importo di euro 57.185,12 (euro 81.885,12 – 24.700,00) oltre interessi legali dal
21.12.2017 al soddisfo.
L'esito del giudizio – con la sostanziale integrale soccombenza dell'opponente - impone di riconoscere all'appellante, anche in accoglimento dello specifico motivo di gravame: a) le spese della fase monitoria, nei termini di cui alla liquidazione effettuata nell'originario decreto ingiuntivo (euro 1.073,00 per compensi ed euro 338,00 per esborsi, oltre rimborso spese nella misura del
12,50% ed accessori di legge); b) nella loro interezza quelle del primo grado (al netto dell'importo di euro 5.619,23 già direttamente versato al al CP_1
legale della controparte con bonifico del 27-28.9.2022); c) quelle del presente grado, che si liquidano nell'importo di euro 5.000,00 per compensi di difesa ed euro 804,00 per esborsi, oltre sempre rimborso spese forfettarie, cpa e IVA come per legge, di cui si dispone la distrazione a favore del procuratore antistatario.
Anche il costo della c.t.u. va posto interamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa,
in parziale riforma della sentenza n. 2460/2021 del Tribunale di Palermo,
pubblicata il 10.6.2021, appellata dalla società Parte_1
[...]
- a modifica della statuizione n. 2) del dispositivo, condanna il
[...]
2-4 di a corrispondere alla Parte_3 CP_1 Parte_1
l'importo complessivo di euro 57.185,12, oltre interessi
[...]
legali dal 21.12.2017 al soddisfo;
8
- condanna il 2-4 a corrispondere Parte_3 Parte_2
alla le spese della fase monitoria, negli Parte_1
importi già stabiliti nel decreto ingiuntivo opposto, e le spese del primo grado nella loro interezza, per come già liquidate e al netto di quanto già
pagato a tale titolo;
- pone interamente a carico del prefato Condominio i costi della c.t.u.;
- conferma nel resto.
Condanna il 2-4 a rifondere anche le Parte_3 Parte_2
spese di lite per la partecipazione della società appellante al presente grado, che si liquidano nell'importo di euro 5.000,00, oltre euro 804,00 per esborsi documentati, su cui rimborso spese generali ex D.M. n.55/14, c.p.a. e I.V.A., disponendone la distrazione a favore dell'avv. Giuseppe Abbagnato.
Palermo, 20.2.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Rossana Guzzo Dott. Giuseppe Lupo