TRIB
Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/10/2025, n. 2381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2381 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. AR NZ Presidente
Dr. EN AL Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5351/2025, vertente
TRA
(MA (RM), 27/10/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ADDARI SILVIA;
E
(MA (RM), 16/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FORTUNA ALESSANDRA;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in CAPRANICA
NE (RM) in data 28-06-2003 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, N.6 P.II S. A ANNO 2003).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
22337/2020 del 18/12/2020 RG n. 23455/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) La casa coniugale, sita in Roma, Via Francesco Tovaglieri n. 173, al catasto del comune di Roma Foglio 648 - particella 405 - sub 156, di comune proprietà dei coniugi rimane assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto. Il box pertinenziale, ubicato nello stabile della casa, viene assegnato alla moglie.
2) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento stabile dello stesso presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti inerenti alla gestione e alla cura del minore in relazione ai tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggior importanza e di carattere straordinario saranno assunte congiuntamente tra loro. I genitori cureranno, di comune accordo, l'educazione e l'istruzione del figlio, seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni dello stesso.
3) Le modalità di affidamento e custodia del figlio nel corso della settimana e durante i periodi di vacanza saranno stabilite di comune accordo tra i genitori ed in ogni caso il padre avrà con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo assenso della madre, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, che non gli consentono di scegliere liberamente la cadenza dei periodi di ferie e con gli impegni lavorativi della madre, nonché con le esigenze di studio e di salute del minore stesso e comunque:
a) A fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio dalle ore 17:00 fino al lunedì mattina della settimana successiva, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il minore a scuola o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, presso l'abitazione della madre;
b) Nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con il padre, i l martedì pomeriggio dalle ore 18:00, con pernottamento e fino alla mattina seguente quando il padre avrà cura di riaccompagnarlo a scuola o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, presso l'abitazione della madre;
c) Nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con la madre il martedì pomeriggio dalle ore 18:00, con pernottamento e il mercoledì pomeriggio dalle ore 18,00 con pernottamento fino alla mattina seguente, quando il padre avrà cura di riaccompagnarlo a scuola o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, presso l'abitazione della madre;
d) Durante i periodi di festività natalizie, il giorno 24 Dicembre, vigilia di Natale con la madre, il giorno 25 Dicembre, Natale con il padre e ad anni alterni con la madre o dal
26 Dicembre al pomeriggio del 30 dicembre o dalla sera del 30 dicembre al pomeriggio del 6 Gennaio;
e) Durante le festività pasquali tre giorni per ciascun genitore che comprendano o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
f) Per quanto concerne le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo totale di giorni 25, anche non consecutivi, di cui giorni 15 nel mese di agosto.
La cadenza degli altri 10 giorni dovrà essere concordata tra i genitori entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno.
Eventuali altri periodi di vacanza che i genitori potranno trascorrere con il figlio, in aggiunta al periodo delle vacanze scolastiche estive, saranno concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso ed anche lavorative dei genitori.
Quando i genitori sono con il figlio hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e di comunicare gli spostamenti in altre località. In ogni caso, quando sono con il figlio, i genitori hanno sempre l'obbligo di rendersi reperibili con l'altro genitore, garantendo i contatti.
3) Il Signor corrisponderà alla Signora la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di €880,00 (ottocento/ottanta), quale contributo per il mantenimento dei figli, Per_
ancora minorenne ed maggiorenne non autosufficiente, entrambi collocati Per_1 presso la madre. Detta somma dovrà essere corrisposta, in mensilità anticipate, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, tramite accredito sul conto corrente bancario della stessa e dovrà essere aggiornata annualmente in virtù delle variazioni dell'indice istat con decorrenza dal mese di marzo 2025. Il padre corrisponderà, altresì, alla madre il 50% delle spese straordinarie dei figli come da Protocollo d'Intesa del Tribunale ordinario di Roma.
4) L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rinnovo o rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e dei minori”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/06/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5351/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPRANICA
NE (RM) in data 28-06-2003 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, N.6 P.II S. A ANNO 2003) tra Parte_1
MA (RM), 27/10/1974) e (MA (RM),
[...] Controparte_1
16/09/1972), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 16/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AL AR NZ
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto:
Dr. AR NZ Presidente
Dr. EN AL Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 5351/2025, vertente
TRA
(MA (RM), 27/10/1974), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
ADDARI SILVIA;
E
(MA (RM), 16/09/1972), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1
FORTUNA ALESSANDRA;
NONCHÉ
Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione hiedono al Tribunale di dichiarare Parte_1 Controparte_1 la cessazione degli effetti civili del loro matrimonio contratto in CAPRANICA
NE (RM) in data 28-06-2003 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, N.6 P.II S. A ANNO 2003).
Le parti riferiscono di essersi separate giusto decreto di omologazione n. cronol.
22337/2020 del 18/12/2020 RG n. 23455/2020 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) La casa coniugale, sita in Roma, Via Francesco Tovaglieri n. 173, al catasto del comune di Roma Foglio 648 - particella 405 - sub 156, di comune proprietà dei coniugi rimane assegnata alla moglie con quanto in essa contenuto. Il box pertinenziale, ubicato nello stabile della casa, viene assegnato alla moglie.
2) Il figlio minore rimane affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento stabile dello stesso presso la madre. I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per gli atti inerenti alla gestione e alla cura del minore in relazione ai tempi di permanenza dello stesso presso ciascuno di loro, mentre le decisioni di maggior importanza e di carattere straordinario saranno assunte congiuntamente tra loro. I genitori cureranno, di comune accordo, l'educazione e l'istruzione del figlio, seguendone le inclinazioni, i desideri e le aspirazioni dello stesso.
3) Le modalità di affidamento e custodia del figlio nel corso della settimana e durante i periodi di vacanza saranno stabilite di comune accordo tra i genitori ed in ogni caso il padre avrà con sé il figlio ogni qualvolta lo desideri, previo assenso della madre, compatibilmente con le proprie esigenze di lavoro, che non gli consentono di scegliere liberamente la cadenza dei periodi di ferie e con gli impegni lavorativi della madre, nonché con le esigenze di studio e di salute del minore stesso e comunque:
a) A fine settimana alternati: dal venerdì pomeriggio dalle ore 17:00 fino al lunedì mattina della settimana successiva, quando il padre avrà cura di riaccompagnare il minore a scuola o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, presso l'abitazione della madre;
b) Nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con il padre, i l martedì pomeriggio dalle ore 18:00, con pernottamento e fino alla mattina seguente quando il padre avrà cura di riaccompagnarlo a scuola o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, presso l'abitazione della madre;
c) Nelle settimane in cui il minore trascorre il fine settimana con la madre il martedì pomeriggio dalle ore 18:00, con pernottamento e il mercoledì pomeriggio dalle ore 18,00 con pernottamento fino alla mattina seguente, quando il padre avrà cura di riaccompagnarlo a scuola o, nei periodi di sospensione dell'attività scolastica, presso l'abitazione della madre;
d) Durante i periodi di festività natalizie, il giorno 24 Dicembre, vigilia di Natale con la madre, il giorno 25 Dicembre, Natale con il padre e ad anni alterni con la madre o dal
26 Dicembre al pomeriggio del 30 dicembre o dalla sera del 30 dicembre al pomeriggio del 6 Gennaio;
e) Durante le festività pasquali tre giorni per ciascun genitore che comprendano o il giorno di Pasqua o il Lunedì dell'Angelo.
f) Per quanto concerne le vacanze estive ciascun genitore trascorrerà con il figlio un periodo totale di giorni 25, anche non consecutivi, di cui giorni 15 nel mese di agosto.
La cadenza degli altri 10 giorni dovrà essere concordata tra i genitori entro e non oltre il giorno 31 maggio di ciascun anno.
Eventuali altri periodi di vacanza che i genitori potranno trascorrere con il figlio, in aggiunta al periodo delle vacanze scolastiche estive, saranno concordati tra le parti, compatibilmente con le esigenze scolastiche dello stesso ed anche lavorative dei genitori.
Quando i genitori sono con il figlio hanno l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, e di comunicare gli spostamenti in altre località. In ogni caso, quando sono con il figlio, i genitori hanno sempre l'obbligo di rendersi reperibili con l'altro genitore, garantendo i contatti.
3) Il Signor corrisponderà alla Signora la somma Controparte_1 Parte_1 mensile di €880,00 (ottocento/ottanta), quale contributo per il mantenimento dei figli, Per_
ancora minorenne ed maggiorenne non autosufficiente, entrambi collocati Per_1 presso la madre. Detta somma dovrà essere corrisposta, in mensilità anticipate, entro i primi cinque giorni di ciascun mese, tramite accredito sul conto corrente bancario della stessa e dovrà essere aggiornata annualmente in virtù delle variazioni dell'indice istat con decorrenza dal mese di marzo 2025. Il padre corrisponderà, altresì, alla madre il 50% delle spese straordinarie dei figli come da Protocollo d'Intesa del Tribunale ordinario di Roma.
4) L'assegno unico sarà percepito dalle parti nella misura del 50% ciascuno.
5) I coniugi si autorizzano sin d'ora reciprocamente al rinnovo o rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio propri e dei minori”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 28/06/2003, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare.
Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
5351/2025 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in CAPRANICA
NE (RM) in data 28-06-2003 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune, N.6 P.II S. A ANNO 2003) tra Parte_1
MA (RM), 27/10/1974) e (MA (RM),
[...] Controparte_1
16/09/1972), alle condizioni concordate dalle parti e trascritte in motivazione.
Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att.
c.p.c.
Roma, 16/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
EN AL AR NZ