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7 maggio 1968
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23 giugno 1969
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23 giugno 1983
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Art. 9. (Ispettrici, direttrici, insegnanti e assistenti della scuola materna statale - Requisiti)
Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.
Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. E' altresi' valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .
Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della, pubblica istruzione. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".
Le ispettrici debbono essere fornite della laurea in pedagogia. Le direttrici debbono essere fornite di diploma di vigilanza o della laurea in pedagogia.
Le insegnanti della scuola materna statale debbono essere fornite di diploma rilasciato dalle scuole magistrali o dagli istituti magistrali. E' prescritta una abilitazione specifica che si consegue contestualmente al concorso di cui al successivo articolo 14. E' altresi' valida l'abilitazione all'insegnamento nei giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054 .
Le assistenti delle scuole materne statali debbono essere fornite del titolo di studio conseguito al termine di una scuola secondaria di primo grado o di titolo equipollente, integrato da un attestato di frequenza con profitto di appositi corsi istituiti e gestiti dal Ministero della, pubblica istruzione. (1) ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige". --------------- AGGIORNAMENTO (2) La Corte Costituzionale con sentenza del 8 - 16 giugno 1983, n. 173 (in G.U. 1a s.s. 22/6/1983, n. 170) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell' art. 9 della legge 18 marzo 1968, n. 444 ("Ordinamento della scuola materna statale"), nella parte in cui tali disposizioni escludono gli alunni e candidati privatisti di sesso maschile rispettivamente dalla frequenza della scuola magistrale e dai relativi esami di abilitazione e gli insegnanti di sesso maschile dall'attivita' didattica della scuola statale del grado preparatorio".
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- 1. Insegnanti: l'Adunanza Plenaria torna sulle graduatorie ad esaurimentoAccesso limitatoRiccardo Bianchini · https://www.altalex.com/ · 22 marzo 2019 · 3.7554553
Giurisprudenza • 203
- 1. Trib. Latina, sentenza 12/05/2022, n. 532Provvedimento: […]Leggi di più...
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