Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 2602 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2602 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere relatore dott.ssa Maria Luisa Arienzo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile riassunta ai sensi dell'art. 392 c.p.c. dopo ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 18073/2022 pubblicata il 6 giugno 2022 iscritta al n.r.g. 3951/2022, assunta in decisione all'udienza celebrata nelle forme dell'art. 127 ter c.p.c. del 7 maggio 2025 dopo la discussione orale ai sensi dell'art. 352 II comma c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1 CodiceFiscale_1 [...]
nato a [...] il [...], c.f. ; CP_1 CodiceFiscale_2 Controparte_2
nata a [...] il [...], c.f. nata a CodiceFiscale_3 CP_3
Boscoreale il 21.03.1974, c.f. ; nato a [...] CodiceFiscale_4 Controparte_4 il 12.06.1969, c.f. , nata a [...] l'[...], c.f. CodiceFiscale_5 CP_5
, tutti eredi di rappresentati e difesi, anche CodiceFiscale_6 Persona_1
disgiuntamente, giusta procura a margine della citazione in riassunzione, dagli Avvocati
Giuseppe Tedeschi, c.f. , e Alfonso Tedeschi, c.f. CodiceFiscale_7 C.F._8
, nel cui studio in Sant'Antonio Abate (NA) alla via Scafati n. 175 elettivamente
[...] domiciliano, indirizzi di posta elettronica certificata – domicili digitali e Email_1 Email_2
ATTORI IN RIASSUNZIONE
CONTRO
nata a [...] il [...], c.f. ; Controparte_6 CodiceFiscale_9 CP_5
, nata a [...] il [...], c.f. e nata
[...] CodiceFiscale_10 Controparte_7
a Castellammare di Stabia il 19.02.1971, c.f. , tutte elettivamente CodiceFiscale_11
1
Castaldo, c.f. , che le rappresenta e difende in virtù di procura ad CodiceFiscale_12
litem in calce alla comparsa di costituzione e risposta, indirizzo di posta elettronica certificata- domicilio digitale Email_3
CONVENUTE IN RIASSUNZIONE - APPELLANTI
OGGETTO: riassunzione del giudizio d'appello alla sentenza del Tribunale di Torre
Annunziata n. 561/2016 depositata il 19 febbraio 2016 in materia di diritti reali e regolamento di confini
CONCLUSIONI: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 maggio 2025 che si abbiano per integralmente trascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO
Con atto di citazione notificato in data 11 novembre 2008 e iscritto a ruolo il 18 novembre
2008 ha convenuto dinanzi al Tribunale di Torre Annunziata gli eredi del Persona_1 suo defunto fratello : e le figlie e CP_8 Controparte_6 CP_5 Controparte_7 chiedendone, per i motivi indicati in citazione ed in relazione agli immobili siti nel comune di Boscoreale alla via Grotta, la condanna a demolire la baracca in lamiere ondulate realizzata su parte dell'area cortilizia comune (particella 617) e, solo gradatamente, sentirne ordinare la riapertura con consegna delle chiavi dei meccanismi di chiusura onde consentire il pari godimento;
a demolire la struttura in lamiere e legno già adibita a fienile per la parte che insistente sul bene comune (in via gradata sentirla dichiarare comune con diritto al pari uso); a demolire le strutture realizzate su parte della area cortilizia (in via gradata ordinarne la restituzione delle chiavi e dei meccanismi di chiusura); a demolire ed abbattere gli ampliamenti al fabbricato, in quanto occupanti suolo comune (particella 618) e, in parte (per le opere che sorgono su beni esclusivi di controparte), perché inosservanti delle distanze regolamentari, con conseguente ordine di arretramento secondo legge;
a ripristinare la larghezza originaria del viale di accesso che, nel tratto in curva, da otto metri qual era, è stato ridotto a 4 – 5, nonché a realizzare tutte le opere necessarie al ripristino;
a ripristinare anche l'originario vano porta del bagno e ad eliminare ogni abuso garantendo il pari uso dei beni indicati comuni;
a ripristinare le tubature idriche a servizio della sua abitazione, inizialmente interrate e ora aeree ma non altrettanto efficienti, e a consentire all'istante di accedere tramite apposita apertura al contatore per le ispezioni e verifiche del caso, come 2 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sempre avvenuto;
a regolare il confine tra la sua particella 374 e la particella comune 617, dichiarando il consequenziale diritto dell'istante di recingere la prima lungo il confine accertato;
a rimuovere la ringhiera descritta in atti e a risarcire i danni causati con l'edificazione illegale che ha ridotto ai suoi beni aria, luce, panoramicità, oltre che per le violazioni planivolumetriche, per l'occupazione di spazio comune sottratto al pari godimento, per le restrizioni del viale con maggiori difficoltà di manovra et cetera, vinte le spese di lite.
Con comparsa di risposta depositata in data 6 febbraio 2009 (dunque tempestivamente rispetto all'udienza di prima comparizione indicata per il giorno 2 marzo 2009) CP_6
, e si sono costituite per resistere alle pretese
[...] CP_5 Controparte_7
avversarie e spiegare domande riconvenzionali per deplorare la costruzione in ferro realizzata dall'attore sulla particella 620 del foglio 15 irrispettosa della distanza legale e altri manufatti adibiti a porcile e pollaio realizzati sulla prefata consistenza, oltre che una tettoia in lamiera, vari altri oggetti (tipo cassette di plastica et similia) posizionati sui beni comuni.
Riconosciuta l'immanenza della baracca adibita a fienile parzialmente su corte comune (a loro dire la sola particella 618), hanno dichiarato la propria disponibilità a demolirla, chiedendo per il resto al Tribunale oplontino di dichiarare inesistenti i diritti attorei sui beni di cui si sono dichiarate proprietarie esclusive in base al titolo costituito dal rogito di divisione per notar del 15 luglio 1993 rep. 21930 racc. 9840 Persona_2 avvalorato dalla planimetria ad esso allegata con le aggraffature indicanti relazione di pertinenzialità. Hanno perciò concluso per sentire condannato l'attore a Persona_1
demolire le opere realizzate sulla particella 620 del foglio 15 non a distanza, a rimuovere i mobili esistenti nel cortile comune, tra cui il contatore e le tubature che attraversavano i loro cespiti, nonché a risarcire i danni, con favore delle spese.
Alla prima udienza tenutasi in data 2 marzo 2009 ha replicato alle Persona_1
riconvenzionali avversarie eccependo l'uso inveterato dei beni e precisando l'azione di regolamento di confini. Quanto al secondo profilo, si legge a verbale l'intenzione dell'attore, sulla scorta di quanto indicato a pagina 16 del ripetuto atto notarile, di ottenere la regolazione giudiziale del confine “tra il cortile a lui attribuito esclusivamente e descritto nel rogito e le altre particelle confinanti onde evitare ogni confusione”. In relazione invece alla pretesa di controparte di violazione di distanze, ha dichiarato l'immanenza dei beni oggetto di doglianza (esattamente costruzione eretta con pilastri di ferro e sovrastate lamiera a ridosso 3 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda del confine con le particelle 617 e 621; costruzioni in muratura adibite a porcile e pollaio con grondaie da cui scarica acqua sul terreno contermine;
tettoia in lamiera che copre interamente la parte di cortile di tra i suoi due fabbricati rurale e urbano e Persona_1 muro in mattoni largo un metro e alto quanto i fabbricati posizionato sul confine del cortile comune) ab immemorabilis con conseguente acquisto del diritto a conservarli per usucapione e per destinazione del padre di famiglia. In via di reconventio reconventionis ha chiesto la condanna delle convenute a rimuovere gli oggetti da loro posizionati sul cortile e nell'androne comune (lastra in marmo, gabbia di plastica …).
Pronta replica ha svolto controparte per le domande di cui ha eccepito la novità, di cui ha in ogni caso obiettato infondatezza.
Concessi i termini del VI comma dell'art. 183 c.p.c. è stato dato ingresso alla consulenza tecnica d'Ufficio per la cui redazione è stato nominato l'arch. Persona_3
successivamente richiesto anche di alcuni chiarimenti.
Indi la causa è proseguita con l'istruzione orale e l'escussione di testimoni ( , Testimone_1
, per parte attrice;
Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4
per parte convenuta) e indi posta in decisione. Testimone_5
LA SENTENZA DI PRIMO GRADO
Con sentenza n. 561/2016 depositata il 19 febbraio 2016 il Tribunale di Torre Annunziata, ha parzialmente accolto le reciproche domande, compensando tra le parti le spese del giudizio e ponendo i costi di consulenza a carico di entrambe.
A. In parziale accoglimento delle domande attoree, ha dichiarato che il confine esatto tra l'area cortilizia comune alle parti e indicata dalla particella 617 del foglio 15 e quella di proprietà esclusiva di va individuato secondo la planimetria elaborata dal Persona_1 consulente dell'Ufficio (n. 2 dell'elaborato grafico n. 1 e corrispondente al n. 7 dell'elaborato grafico n. 2 del medesimo C.T.U.); ha riconosciuto a il diritto di delimitare Persona_1
la propria porzione secondo il confine così individuato;
ha ordinato alle convenute di abbattere il corpo di fabbrica in muratura e la veranda realizzati in ampliamento a meridione del proprio fabbricato (n. 2 e 3 dell'elaborato grafico n. 2 della consulenza) come anche la baracca in lamiera per la parte realizzata sul bene comune, la tettoia in lamiera di cui al n. 5 del medesimo grafico e la baracca in lamiera di cui al n. 6 del grafico n. 2; ha ordinato alle convenute il ripristino, a loro cura e spese, degli impianti idrici con la sistemazione del misuratore e della conduttura dell'attore all'interno del tracciato del nuovo 4 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda viale, mediante allocazione del primo in corrispondenza del pilastro di ingresso o in altro luogo e realizzazione di una nuova conduttura interrata al viale stesso;
ha condannato le convenute al risarcimento del danno liquidato nell'importo di € 2.000,00 oltre accessori e ha compensato interamente tra le parti le spese di lite.
Recependo le conclusioni del proprio consulente ha indicato di proprietà comune tra e le eredi di la particella 617 del foglio 15, cosi indicando l'art. 3 PE Persona_4
dell'atto per notar in cui è scritto: “il cortile dei fabbricati rurali Persona_2
attribuiti a e restano comuni agli stesi ad eccezione di quello tra il fabbricato Persona_4 PE
urbano e rurale attribuito a che resta di proprietà esclusiva di esso ” Persona_1 Persona_1
e la chiara manifestazione di volontà espressa dai condividenti così espressa di prevedere la comproprietà dei due germani sull'area.
Indi ha verificato la presenza di manufatti realizzati dalle convenute sulla stessa
(sconfinamento) ovvero violando le distanze da questa, dando invece atto della rinuncia da alla domanda di ottenere la rimozione della ringhiera e il ripristino del Persona_1
varco d'accesso al bagno ubicato sotto la scala comune.
Preliminarmente ha individuato la posizione esatta del confine tra la particella comune 617
e la proprietà esclusiva di nel n. 2 del primo elaborato grafico del suo Persona_1
ausiliare (n. 7 del secondo).
Rispetto al confine sono state indicate illegittime le seguenti opere realizzate dalle convenute: ampliamento del fabbricato a meridione (n. 2 della planimetria del secondo elaborato) cui è conseguita l'occupazione del cortile comune per m. 1,50 x 5,70 e uno sconfinamento di m. 0,50; ampliamento della veranda a meridione (n. 3 della planimetria), cui è conseguita l'occupazione del cortile comune per m. 5,25 x 1,50; mancato rispetto con il secondo manufatto sia dell'art. 873 c.c. sia dello strumento urbanistico che stabilisce il 10 metri la distanza dai confini inedificati e in 20 metri tra fabbricati frontistanti, trovandosi a soli 8 metri dal locale-deposito appartenente a;
baracca in lamiera (n. 4 della Persona_1 planimetria) che insiste sul cortile comune per mq. 3,78 e che per la restante parte viola la distanza di 10 metri;
tettoia in lamiera (n. 5 della planimetria) che insiste sul cortile comune per mq. 5,90 e che per la restante parte non rispetta le distanze minime;
baracca in lamiera
(n. 6 della planimetria) che insiste interamente sul cortile comune. Ha invece dichiarato che il locale bagno annesso ai vani terranei del fabbricato di Boscoreale alla via Grotta n. 20, nonché il vano terraneo adibito a stalla e porcile (al foglio 15 particella 617 ex 375a) 5 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda appartengono alle convenute. Ha anche dato atto che la domanda riguardo al primo e alla ringhiera apposta al muro di confine è stata rinunciata dall'attore, rendendo quindi superflua la statuizione giudiziale.
Quanto al ripristino delle dimensioni originarie del viale di accesso, modificate dall'ampliamento del fabbricato delle convenute, il Tribunale ha riportato il passo della consulenza tecnica (pagine 10 e 11) in cui è scritto che “le dimensioni del nuovo viale realizzato corrispondono a quelle del viale preesistente, infatti all'ingresso è stato apposto il vecchio cancello” e così, come meglio spiegato nei chiarimenti, anche quanto al suo tracciato per raggio di curvatura. Per l'effetto ha respinto la domanda volta al ripristino.
Ha invece ordinato il ripristino della conduttura idrica e del misuratore dell'acqua, modificato con i lavori di ampliamento del fabbricato delle convenute a danno dell'attore a servizio del cui immobile è stata posta una condotta aerea non altrettanto efficiente perché esposta agli agenti atmosferici, il cui misuratore, posto all'interno del suolo occupato, neanche è più ispezionabile da Ha quindi disposto la sistemazione Persona_1 dell'una e dell'altro all'interno del tracciato del nuovo viale.
Il danno per la violazione delle distanze, riconosciuto esistente in re ipsa, è stato equitativamente determinato in relazione all'epoca di realizzazione delle opere, alla loro natura e allo stato dei luoghi.
B. Le domande riconvenzionali ugualmente sono state riconosciute fondate solamente in parte.
Come già detto, è stata accertata l'inesistenza di diritti in testa a sul vano Persona_1
terraneo adibito a stalla, porcile e cortile insistente sulla particella 617 (ex 375/a) di are 1,51
e sul bagno annesso ai vani terranei del fabbricato alla via Grotta n. 20, in base alla planimetria catastale recepita dal rogito per notar e secondo l'analitica Per_2 indicazione dei beni comuni contenuta nel suo art. 3.
La pretesa di avere demolito il porcile realizzato da in asserita violazione Persona_1
delle distanze è stata respinta in quanto contrastata dall'argomento della sua esistenza in loco da epoca risalente, come dimostrato dalla convergente prova testimoniale e dai rilievi aerei fotogrammetrici dell'anno 1968 acquisiti dal C.T.U.. Inoltre, trattandosi di pertinenza o accessione al terreno dell'attore, esso è stato esonerato dal rispetto delle distanze legali.
Gli ulteriori manufatti: baracca con struttura precaria ad uso deposito e baracca ad uso pollaio – accertati esistenti dall'ausiliare tecnico e in posizione minore di quella prescritta – 6 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sono risultati invece indenni dalle disposizioni sulle distanze per la loro natura precaria di legno non stabilmente infisso al suolo che non permette di considerarli costruzioni.
Diversamente il Tribunale, con il conforto dell'arch. ha ritenuto per la tettoia in Per_3 lamiera sorretta da struttura in ferro (n. 8 della planimetria) impiegata per il ricovero degli attrezzi agricoli, risultata distare dal confine con il cortile comune per misura variabile da m. 0,20 a 1,25. Per questo ne è stata ordinata la demolizione.
L'esito della prova testimoniale e gli accertamenti rimessi al C.T.U., infine, hanno confermato la presenza di beni negli spazi comuni da entrambe le parti ma, non essendone chiara la titolarità, le vicendevoli domande delle parti in lite sono state respinte per il mancato raggiungimento di una prova esaustiva.
L'APPELLO E LA SENTENZA CHE LO HA CONCLUSO
Contro la decisione del Tribunale sono insorte , e Controparte_6 CP_5 CP_7
con citazione notificata a mezzo posta elettronica certificata alle 21,18 del 22 marzo
[...]
2017 e iscritta a ruolo il 31 marzo 2017, che hanno chiesto alla Corte distrettuale di riformarla rigettando ogni richiesta provenuta da e accogliendo le proprie Persona_1
riconvenzionali. L'appello è stato declinato in nove motivi (il cui esame si pospone).
In data 5 giugno 2017 si sono costituiti nonché , Parte_1 CP_1 CP_2 CP_7
e , tutti eredi del defunto , eccependo preliminarmente CP_4 CP_5 PE
l'inammissibilità dell'appello perché tardivo e, in subordine, la sua infondatezza. Hanno proposto appello incidentale subordinato.
Con sentenza del 6 ottobre 2017 n. 4049/2017 la Corte ha dichiarato inammissibile, in quanto tardivo, l'appello principale;
ha assorbito l'appello incidentale condizionato e ha compensato le spese di lite.
La ragione della decisione è stata la notifica dell'impugnazione dopo le ore 21.00 dell'ultimo giorno utile, in creduta violazione dell'art. 147 c.p.c. richiamato dall'art. 16 septies del D.L.
179/2012 e successive modifiche.
IL RICORSO PER CASSAZIONE E L'ORDINANZA DI ANNULLAMENTO CON
RINCIO
Avverso detta sentenza, con atto notificato l'11 dicembre 2017, hanno proposto ricorso e le germane assumendo la tempestività del gravame e Controparte_6 PE riproponendo le censure di cui al loro atto di appello.
7 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Nel contraddittorio dei resistenti che hanno presentato controricorso chiedendo la declaratoria di inammissibilità dell'impugnativa e, comunque, il suo rigetto, reiterando le proprie richieste formulate alla Corte distrettuale, la Corte regolatrice, con ordinanza della
II sezione civile n. 18073/2022 pubblicata il 6 giugno 2022, preso atto della sentenza della
Corte Costituzionale n. 75/2019 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 septies del D.L. n. 179/2012 laddove stabiliva che la notifica eseguita con modalità telematiche dopo le ore 21.00 si intendeva perfezionata alle ore 7.00 del giorno successivo, ha dichiarato tempestivo l'appello e, per l'effetto, cassato la sentenza in relazione al motivo accolto, assorbito l'altro, e rinviando la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di
Napoli in diversa composizione per il prosieguo.
LA RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO
e i germani con atto di riassunzione notificato alle controparti in Parte_1 PE
data 15 settembre 2022 e iscritto a ruolo il 22 settembre 2022, hanno riassunto il giudizio per sentire rigettato o dichiarato inammissibile l'appello avversario alla sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 561/2016 e riproponendo le medesime richieste incidentali subordinate.
Dopo avere dettagliatamente ripetuto le vicende sostanziali e processuali e coltivato le ragioni dell'opposizione all'appello avversario nonché il proprio appello incidentale ancorché subordinato, a conclusione del loro atto hanno chiesto alla Corte di accogliere le seguenti conclusioni: “rigettare e dichiarare inammissibile le richieste e deduzioni contenute nell'impugnativa di esse convenute avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata;
... sentire
… in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata dichiarare che la posizione esatta del confine tra l'area cortilizia di proprietà comune delle parti in lite di cui alla particella 618 del folio 15
(e non 617, per altro, area cortilizia comune) e quella di proprietà delle convenute è quella che è stata regolamentata dal C.T.U.; laddove le convenute non ritengano di accettare lo spostamento del contatore, … in riforma della sentenza del Tribunale … affermare il diritto di essi istanti ad accedere liberamente al contatore come trovasi attualmente con realizzazione di apposita apertura nella recinzione delle convenute;
… in riforma della sentenza di 1^ grado, dichiarare che la proprietà delle convenute comprende solo il locale bagno annesso ai vani terranei del fabbricato in Boscoreale alla via
Grotta n. 20 nonché il vano adibito a stalle e porcile e le sole aree pertinenziali come riportate nell'elaborato grafico n. 2 della prima C.T.U., con declaratoria di comunione in relazione alla restante area cortilizia;
…, in riforma della sentenza di 1^ grado, rigettare la domanda delle convenute relativa
8 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
alla demolizione della tettoia in lamiera e struttura in ferro individuata dal C.T.U. al n. 8 dell'elaborato grafico n. 2 allegato alla C.T.U.; … condannare esse convenute alle spese di lite dell'intero giudizio (tutte le fasi) con attribuzione”.
Con comparsa del 31 gennaio 2023 si sono costituite , e Controparte_6 CP_5 CP_7 insistendo nell'accoglimento della loro impugnazione. Hanno chiesto alla Corte di
[...]
accogliere il loro appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 561/2016
e, per l'effetto, di rigettare la domanda di coltivata dai suoi eredi attori nel Persona_1
giudizio di rinvio di delimitazione del confine tra la particella 617 del foglio 15 e l'area cortilizia di loro proprietà esclusiva;
di rigettare la domanda già di con la Persona_1 quale è stato chiesto di condannare le appellanti ad abbattere una baracca in lamiera indicata con n. 6 del grafico n. 2 della relazione peritale;
di rigettarne anche la domanda volta ad ottenere la condanna di loro appellanti ad abbattere il corpo di fabbrica in muratura e la veranda realizzati in ampliamento a meridione del fabbricato urbano di cui ai n. 2 e 3 e delle baracche in lamiera di cui ai n. 4 e 5 del grafico n. 2 dell'elaborato grafico della consulenza tecnica d'ufficio; di rigettarne altresì la domanda con la quale è stato chiesto di condannarle al ripristino mediante sistemazione del misuratore e della conduttura dell'acqua appartenuta a di rigettarne la domanda con la quale è stato chiesto il Persona_1 risarcimento del danno per violazione di distanze di parte convenuta;
di accogliere la loro domanda riconvenzionale e per l'effetto condannare controparte alla demolizione del manufatto edilizio adibito a porcile (identificato al n. 11 dell'elaborato grafico n. 2 allegato alla C.T.U.) nonché della baracca ad uso deposito e della baracca ad uso pollaio stabilmente infissi al suolo (riportati nell'elaborato grafico n. 2 al n. 9 ed al n. 10) realizzati da PE sempre nella particella 620 del foglio 15 a confine ed a sud del vano terraneo
[...]
identificato con la particella 617 del medesimo foglio in loro titolarità perché in violazione delle distanze legali e muniti di grondaie che scaricano l'acqua piovana direttamente in loro danno, rimuovendo anche la tettoia in lamiera che copre per la sua intera estensione la parte del cortile di proprietà esclusiva già di tra il suo fabbricato urbano e quello Persona_1
rurale, come pure il muro in mattoni della larghezza di un metro per l'intera altezza dei detti fabbricati, sul confine del cortile comune ed in violazione delle distanze dalle proprietà comuni e da quelle esclusive delle convenute;
di accogliere infine la domanda riconvenzionale ordinando agli eredi di di rimuovere i beni che occupano Persona_1 gli spazi comuni (vasi per piante, oggetti, cassette di plastica e di legno ed un trattore) che 9 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda impediscono di accedere dal cortile comune alla zona di terreno alla particella 621 come pure quanto ingombra l'androne, le scale, i pianerottoli, il terrazzino ed il corridoio.
In via istruttoria hanno formulato richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica per le plurime critiche mosse all'elaborato dell'arch. . Persona_3
Acquisiti i fascicoli dei precedenti gradi del giudizio, senza necessità di compiere ulteriore attività istruttoria, la Corte ha assunto la causa a sentenza con i termini dell'art. 190 c.p.c. seguito dalla discussione orale ai sensi dell'art. 352 II comma c.p.c. e da un fallito tentativo di componimento.
CONSIDERAZIONI PRELIMINARI
Preliminarmente va espunta - in quanto tardiva - la relazione di consulenza tecnica a firma del geom. prodotta nel corso del giudizio innanzi alla Suprema Corte, Controparte_9
come pure la richiesta di aggiornamento catastale Tipo Mappale per ampliamento n.
NA0134288 presentata in data 8 maggio 2018. Si osserva che già al verbale dell'udienza di prima comparizione dinanzi al Tribunale la parte al tempo attrice, tramite il suo difensore, ha verbalizzato opposizione all'iniziativa unilateralmente assunta dalle controparti di presentare una variazione catastale riportante una condizione dei beni diversa, a sua opinione, da quella risultante dai titoli e, nello specifico, dal rogito divisionale per notar che si conferma allo scrutinio della Corte distrettuale dirimente per Persona_2 decidente l'annosa lite. Nell'occasione, con argomento condiviso dal Collegio, la difesa attorea ha fatto rilevare che il catasto non è probatorio della proprietà avendo finalità fiscale per attribuzione delle rendite, argomento che vale anche per il documento di postuma formazione la cui utilità per la decisione a rendere è quindi del tutto marginale.
In secondo luogo, va respinta la richiesta di rinnovare le operazioni peritali avendo la Corte disponibile un esauriente elaborato tecnico corredato di planimetrie e rilievi metrici e fotografici (che si completano con le fotografie che il Tribunale ha acquisito dalle parti allegandole ai verbali delle udienze del 18 febbraio 2015) e la risposta che l'ing. Per_3 ha reso ai consulenti delle parti.
[...]
LE CENSURE PROPOSTE DALLE APPELLANTI – CP_6 PE
1. Le appellanti nel primo motivo di appello hanno opinato che il Tribunale abbia regolamentato il confine delibando una domanda inammissibile in quanto nuova perché proposta solo alla prima udienza e non con la citazione. In ogni caso ne hanno sostenuto l'infondatezza. 10 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
In particolare, hanno denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 950 c.c. nonché degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. in relazione al capo della sentenza con la quale il Tribunale ha delimitato il confine tra l'area cortilizia in titolarità esclusiva di e quella Persona_1 di proprietà comune identificata dalla particella 617 del foglio 15 del catasto terreni del
Comune di Boscoreale nonostante la sua patente inammissibilità per tardività.
Hanno comunque censurato la motivazione del giudice di prime cure sostenendo la loro proprietà esclusiva dei beni identificati con la particella 617 del foglio 15, richiamando a conforto altro capo – d) - della sentenza appellata e l'atto pubblico di divisione la cui corretta lettura dimostrerebbe che l'area cortilizia in proprietà individuale dell'attore è altra e corrisponde a quella situata tra le porzioni di fabbricato urbano e di fabbricato rurale a lui attribuite, tanto confermando il fatto che i beni identificati dalla particella 617 non sono neppure contermini tra loro per cui alcun confine potrebbe mai essere delimitato.
Il rilievo è infondato, ancorché occorra una precisazione.
La questione massimamente controversa della titolarità (comune come ritenuto dall'attore in primo grado o esclusiva di come argomentato dalle appellanti – Persona_4
convenute in riassunzione) costituisce oggetto specifico del secondo motivo d'appello.
Infondata è tuttavia l'obiezione per cui la regolamentazione del confine lungo tutta la sua estensione sia stata pronunciata ultra petita ovvero dando ingresso ad una domanda inammissibile perché nuova.
La domanda di regolamentazione del confine è contenuta nella citazione, ancorché riferita ad un versante del confine tra la particella in titolarità esclusiva e quella contigua comune più ridotto.
Nel corso della prima udienza – tuttavia - essa è stata precisata (verbale d'udienza del 2 marzo 2009) con ampio riferimento al rogito per notar del 15 luglio 1993. Persona_2
Delle vicende occorse nella prima udienza si è riferito al corrispondente paragrafo (si è già scritto che il difensore dell'attore ha espresso l'intenzione del suo assistito, sulla scorta di quanto indicato alla pagina 16 del ripetuto atto notarile, di ottenere la regolazione giudiziale del confine “tra il cortile a lui attribuito esclusivamente e descritto nel rogito e le altre particelle confinanti onde evitare ogni confusione”).
Gli attori in riassunzione, nel riflettere sull'ammissibilità della modifica, hanno segnalato un errore materiale compiuto dal Tribunale oplontino nell'indicazione del confine tra il cortile in proprietà esclusiva di in base al grafico allegato alla C.T.U. Persona_1
11 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda regolamentato rispetto alla porzione cortilizia comune contrassegnata dalla particella 618 piuttosto che 617 che è altra area cortilizia (quella di cui segue la disamina) anch'essa comune, ma non è immediatamente contermine al cortile esclusivo dell'originario attore.
Nel condividere il rilievo – ascrivendo ad un errore agevolmente riconoscibile quanto scritto al capo a) della sentenza, senza che argomenti diversi e contrari al senso esplicitato dal dictum giudiziale possano trarsi dal successivo capo d) del dispositivo (da cui le appellanti vorrebbero inferire la dichiarazione di proprietà dell'intera particella 617) – va quindi chiarito che, come dimostrano oltre ogni ragionevole dubbio i grafici allegati alla C.T.U. ai nn. 1 e 2, la posizione esatta del confine accertato è quello esistente tra l'area cortilizia comune alle parti in causa di cui alla particella 618 del foglio 15 (e non 617) e quella di proprietà esclusiva dell'odierna parte appellata.
2. Nel secondo motivo di gravame le appellanti hanno censurato la consulenza per una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi che non sarebbe coerente con il rogito del 1993.
Hanno contestato come errata e frutto di falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. la decisione giudiziale di abbattere la baracca sul presupposto, contrario a verità, della comunione della parte del vano terraneo adibito a cortile riportata nella particella 617 del foglio 15 e su una rappresentazione dei luoghi da parte del C.T.U. in maniera difforme rispetto alla realtà risultante dalla planimetria catastale allegata all'atto pubblico di divisione del 15 luglio 1993 per notar . Persona_2
Hanno richiamato giurisprudenza nomofilattica (Cassazione civile sez. II, 17.02.2012 n. 2369
e 14.10.2014 n. 21693) secondo cui le planimetrie e i dati catastali avrebbero valore dirimente per integrare il contenuto di un titolo di proprietà e individuare il bene oggetto dello stesso quando le une e gli altri siano riportati negli atti non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile.
Violando tale principio, il Tribunale avrebbe fondato la sua decisione sulla descrizione dei luoghi fornita nei suoi elaborati dal C.T.U. in maniera difforme dalla planimetria del tipo di frazionamento allegata all'atto pubblico di divisione del 15 luglio 1993 per notar Per_2
, rappresentando l'area cortilizia del fabbricato rurale come indicata dalla particella
[...]
617 del foglio 15 e identificando la particella 618 con la sola parte del fabbricato rurale attribuita a e non con il cortile comune. Persona_1
Il motivo è infondato.
12 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
, e hanno denunciato compiuto dal Tribunale – Controparte_6 CP_5 Controparte_7
e prima dal consulente tecnico incaricato dall'Ufficio, la cui relazione sarebbe inficiata da errori per emendare i quali ne hanno chiesto la rinnovazione – un travisamento dell'atto pubblico di divisione del 15 luglio 1993 con il quale i quattro germani inclusi PE CP_8
e , rispettivi danti causa degli odierni contraddittori, hanno sciolto la comunione PE
sui beni relitti dai loro genitori.
Le appellanti hanno valorizzato il tipo di frazionamento (allegato sub B all'atto) n. 1818, approvato all' di Napoli il 5 aprile 1993 con la planimetria catastale ripetutamente CP_10 richiamata nel testo che avrebbe la funzione di individuare le singole porzioni immobiliari assegnate ai condividenti nel loro accordo.
Premesso che tra i beni oggetto di divisione cade la zona di terreno con entrostante fabbricato rurale sito in Boscoreale riportati al n. 7 dell'atto pubblico che è stata ripartita tra i fratelli e e che le appellanti insistono essere individuata proprio CP_8 Persona_1
dal tipo di frazionamento e dalla planimetria catastale del fabbricato, secondo la loro allegazione ad assegnatario della porzione del cespite in Boscoreale alla Persona_4
Contrada Tufano, costituita dal vano terraneo adibito a stalla, porcile e cortile ad est e sud, confinante a nord con fabbricato e cortile attribuito a a sud ed est con Persona_1
terreno attribuito a ad ovest con e distinto nel tipo di Persona_1 Persona_5
frazionamento con la particella 617 (ex 375/a) di are 1,51 senza redditi, sarebbe spettata per l'intero la porzione immobiliare oggetto delle pretese avversarie. A Persona_1
invece, assegnatario della porzione del cespite in Boscoreale alla Contrada Tufano, descritto al n. 7 della narrativa del rogito, sarebbe stato attribuito il vano adibito a stalla con cortile a nord ed est, “Il tutto distaccato nel lato settentrionale e confinante a nord con il fabbricato urbano innanzi descritto alla lettera a), ad est con terreno a dirsi e ad ovest con e distinto Persona_5 nel tipo di frazionamento numero di protocollo 1818, innanzi allegato, al foglio 15 con la particella
618 (ex 375/b) di are 2,85 senza redditi”.
La diversità dei beni assegnati ai condividenti, espressa dalla differente loro descrizione, renderebbe evidente che ad è stato attribuito un vano terraneo adibito a Persona_4 stalla, porcile e cortile ad est e sud, identificato dalla particella 617, mentre a PE
il vano adibito a stalla con cortile a nord e ad est, identificato con la particella 618.
[...]
Conseguentemente, il cortile dei fabbricati rurali attribuito (l'impiego del plurale nel rogito
è stato ascritto a mero errore grammaticale) ai fratelli sarebbe solo quello riportato nella 13 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda particella 618 e solo ad esso si riferirebbe l'art. 3 dell'atto pubblico in cui è scritto che “il cortile dei fabbricati rurali attribuiti ad e restano comuni agli stessi ad Persona_4 PE eccezione di quello tra il fabbricato urbano e rurale attribuito ad che resta di Persona_1 proprietà esclusiva di esso . Così indurrebbe a ritenere la conformazione stessa Persona_1 dei luoghi e l'esigenza di disciplinare l'accesso dalla strada pubblica verso le proprietà private, assolta dalla sola particella 618 (funzione che mai potrebbe annettersi anche alla particella 617).
Secondo le appellanti, il consulente designato dal Tribunale, in maniera errata ed arbitraria avrebbe aggiunto all'elaborato grafico indicato con il n. 1 della sua relazione peritale (poi trasfuso in sentenza) nella parte che raffigura la particella 617 la dicitura “cortile comune”, analogamente all'ulteriore particella 618, così da farle apparire un unicum tra loro, eliminando in maniera altrettanto illegittima la graffatura tra il vano terraneo adibito a stalla e l'area cortilizia della particella 617 quale riportata dalla planimetria allegata all'atto pubblico e così presente anche nella vax catastale per indicare una relazione di pertinenzialità a ragione dell'attribuzione esclusiva a Persona_4
In breve, la tesi delle appellanti – ripetuta in molti motivi relativi alle occupazioni e alle distanze che recano altrettante censure – è che la particella 617 del foglio 15 si riferisca a beni
(vano terraneo adibito a stalla, porcile e cortile ad est e sud) attribuiti in proprietà esclusiva a stigmatizzando un riconoscimento della cosa nel punto d) della sentenza Persona_4
del Tribunale oplontino. Il senso ultimo della loro contestazione è che l'art. 3 dell'atto per notar non riguarderebbe affatto la particella 617, di proprietà esclusiva di Per_2 Per_4
fisicamente separata dal resto da una teoria di pietre vive.
[...]
Inversa la lettura che del medesimo atto hanno dato gli eredi di . Persona_1
Per dirimere la complessa questione il Tribunale si è avvalso di un ausiliare tecnico, incaricato della descrizione dei luoghi in base agli atti (quesito sub 1) e di indicare ogni elemento utile per individuare le proprietà singole e comuni alle parti in lite (quesito sub 4).
L'arch. , con condivisibile incedere nello svolgimento del suo compito, Persona_3
ha considerato le attribuzioni individuali fatte rispettivamente all'attore ( ) Persona_1
e al dante causa delle convenute ( dall'atto per notar ed Persona_4 Persona_2
ha rappresentato graficamente lo stato dei luoghi secondo quanto pattuito nel suo rogito, restituendone le previsioni negli allegati alla relazione depositata il 10 gennaio 2011. I dubbi
14 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda generati dalle osservazioni critiche delle originarie convenute sono stati chiariti alle pagine
14, 15 e 16 del supplemento peritale depositato il 6 novembre 2014.
Dalle previsioni testuali del documento – che il C.T.U. ha acquisito alla sua prima relazione
– è risultato che il cortile dei fabbricati rurali attribuiti a e restano CP_8 Persona_1
a loro comuni, con la sola esclusione di quello che insiste tra il fabbricato urbano e il fabbricato rurale attribuiti entrambi a Così come sono restati comuni la Persona_1
scala d'accesso ai lastrici e al cantinato del fabbricato di via Grotta, i pianerottoli e il lastrico di questo, il terrazzino che dalla scala adduce al cortile del fabbricato rurale, l'androne di portone.
A differenza della delimitazione tra il cortile comune e gli appezzamenti di terreno
(particella 620 dell'attore e particella 621 di parte convenuta), ben curata con l'apposizione di termini lapidei, le diverse porzioni di cortile (parte comune e parte esclusiva) sono risultate, all'ispezione tecnica, prive di termini. Proprio il cortile con questa criticità è il luogo in cui fisicamente sono stati rilevati i manufatti e gli ingombri oggetto delle vicendevoli rimostranze delle parti e su cui il C.T.U. ha rilevato le modifiche all'origine della controversia.
Dopo la puntuale descrizione dello stato dei luoghi in relazione al titolo di proprietà (pagine da 7 a 14 in cui sono individuate anche le modifiche e le occupazioni oggetto delle contestazioni seguenti) e l'indicazione - letterale fedele al rogito - delle proprietà individuali, il C.T.U. si è soffermato sull'art. 3 dell'atto per notar stigmatizzando il fatto che il Per_2
plurale (“il cortile dei fabbricati rurali attribuito ab e ) renda Persona_4 PE
inequivocabile la titolarità comune di entrambe le aree l'una all'altra contigue e formanti un'unica consistenza, inclusiva della particella 617 e della contermine particella 618.
Nei chiarimenti il C.T.U. ha dato risposta anche all'obiezione secondo cui, così concludendo, sarebbe stata devalutata l'importanza sulla mappa catastale della graffatura tra il fabbricato rurale e il cortile che insiste anch'esso sulla particella 617 che, secondo la difesa delle eredi di starebbe inequivocabilmente ad indicare che quella specifica porzione di Persona_4 fabbricato è strettamente avvinta al suo cortile, componendo con esso un unico cespite.
L'ausiliare tecnico dell'Ufficio giudiziario ha immediatamente notato una discrasia tra il tenore del titolo e quanto dichiarato all' (e finanche tra la descrizione della quarta CP_10 quota attribuita a e il restante atto). Ha quindi opportunamente osservato come i CP_8
dati catastali già disponibili (tipo di frazionamento n. 1818/1993) non siano coerenti con 15 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda l'attribuzione in comune del cortile dei fabbricati rurali, con l'unica esclusione del cortile interposto tra fabbricato urbano e rurale di . Persona_1
A parere del tecnico la graffatura – in quanto semplice rappresentazione catastale – è superata dalla volontà dei condividenti trasfusa nel rogito
Si tratta di conclusioni conformi a diritto con cui concorda il Collegio.
Va preliminarmente ricordato come in tema di prova della proprietà le risultanze catastali devono cedere a quelle dei titoli. Si tratta di affermazione che ammette qualche apertura nel caso in cui queste ultime siano univoche e non si prestino ad incertezze interpretative, nel qual caso, invece, i dati catastali degli immobili oggetto di alienazione, ove riportati negli stessi non a fini meramente indicativi, ma identificativi dell'immobile trasferito, possono valere ad integrare il contenuto del negozio e ad individuare il bene oggetto dello stesso, secondo la volontà delle parti (Cassazione civile, sez. II, 17.02.2012, n. 2369).
Nell'atto per notar non è fatto alcun richiamo “individualizzante” dei beni divisi Per_2
alla mappa catastale.
Proprio dalla giurisprudenza segnalata dalla difesa appellante si traggono argomenti deponenti nel senso della comunione, presunta in mancanza di contrarie indicazioni nei titoli d'acquisto, quante volte l'area sia funzionale a dare aria e luce ai fabbricati che vi si affacciano (Cassazione civile, sez. II, 14.10.2014, n. 21693; in termini Cassazione civile, sez.
II, 08.09.2021, n. 24189 e più recentemente Cassazione civile sez. II, 23.10.2024, n. 27481).
Nel senso della volontà di lasciare comune il cortile dei fabbricati è proprio il prefato art. 3.
Né giova alla tesi di parte appellante l'indicazione catastale da cui essa muove la sua critica alla decisione. A seguito dell'apposizione della “graffa” – ovvero il segno, utilizzato in ambito catastale, che evidenzia il necessario collegamento di una superficie edificata con una scoperta – l'area individuata come accessoria rispetto a quella principale assume, solo formalmente, la qualità catastale di pertinenza del fabbricato principale. Tuttavia, al fine di determinare, con certezza, la sussistenza del vincolo di funzionalità tra le due aree, è necessario verificare la contemporanea esistenza dei presupposti oggettivi – consistenti nel collegamento funzionale e contiguità tra la pertinenza e la cosa principale, con anche proporzionalità delle rispettive superfici – e soggettivi – volontà, da parte del soggetto che ne ha titolo, di destinare in modo durevole la pertinenza a servizio o ad ornamento della cosa principale. Ebbene, indicazioni totalmente diverse sono ancora una volta contenute
16 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda nell'unico titolo da cui entrambe le parti hanno conseguito le rispettive porzioni immobiliari.
Con la sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato (capo a) del dispositivo) che la posizione esatta del confine tra l'area cortilizia di proprietà comune di cui alla particella 617 del foglio 15 e quella di proprietà esclusiva già di è quella che risulta dalle Persona_1
planimetrie redatte dal suo ausiliare.
Parte attrice in riassunzione ha fatto rilevare come il cortile riconosciuto di proprietà esclusiva di è individuabile dal grafico allegato alla C.T.U. che lo delimita Persona_1 rispetto alla porzione cortilizia comune contrassegnata dalla particella 618, laddove l'area cortilizia contrassegnata con la particella 617 richiamata in sentenza - ugualmente comune
- si trova in posizione non immediatamente al confine con il cortile esclusivo dell'originario attore. Ha perciò chiesto alla Corte distrettuale di emendare l'errore materiale ovvero, ove necessario, di riformare la sentenza in parte qua, dichiarando che la posizione esatta del confine tra l'area cortilizia di proprietà comune ai contraddittori di cui alla particella 618 del foglio 15 (e non 617) e quella di proprietà esclusiva già di è quella Persona_1
regolamentata dal C.T.U., sostituendo all'indicazione della particella 617 la particella 618.
Si tratta di conclusione condivisibile e recepita in dispositivo.
3. Con il terzo motivo le appellanti sono insorte contro la condanna alla demolizione dei corpi di fabbrica e veranda realizzati in ampliamento al loro fabbricato. A loro parere il
Tribunale avrebbe pronunciato su una domanda nuova perché non contenuta in citazione.
In subordine, ne hanno deplorato l'infondatezza.
e le figlie e hanno dedotto, più precisamente, Controparte_6 CP_5 Controparte_7 violazione e falsa applicazione dell'art. 873 c.c. e degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nella parte in cui il Tribunale ha ordinato loro l'abbattimento dell'ampliamento del fabbricato urbano sito in Boscoreale alla via Grotta n. 20 per asserito sconfinamento sul cortile comune di m.
0,50 e per la violazione delle distanze da un bene già di proprietà di . Persona_1
Alla dirimente ragione della novità – con conseguente inammissibilità – della domanda nuova, di questa hanno affiancato la denuncia della sua infondatezza e prima ancora della sua genericità perché carente della necessaria indicazione delle costruzioni dalle quali osservare la distanza legale. In ogni caso il Tribunale avrebbe errato nell'omettere di considerare che ad dante causa di loro appellanti, è stata riconosciuta Persona_4
espressamente dall'atto pubblico di divisione del 15 luglio 1993 (art. 3) la facoltà di 17 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda realizzare le opere contestate. Nessuna delle due rationes poste dal Tribunale a sostegno della sua convinzione, poi, sarebbe valida: né la misura dello sconfinamento ad opera dell'ampliamento del fabbricato sul cortile comune di m. 0,50 rispetto a quanto pattuito con l'atto di divisione (ossia per la superficie di m. 5,24 x 1,50) in quanto si sarebbe dovuto considerare lo spessore del muro di confine del fabbricato (muro del quale, ancorché sia certa l'esistenza dall'allegata aerofotogrammetria, il consulente avrebbe immotivatamente rifiutato la misurazione), né che il corpo di fabbrica si trova a soli m. 8,00 da un locale deposito in quanto esso fa parte della medesima costruzione.
Il motivo non ha pregio.
La citazione che a novembre 2008 ha introdotto il giudizio in primo grado indica - capi H, I
e J della premessa - le opere cui si è opposto spiegandone, ai capi J e K, le Persona_1
ragioni dell'illegalità: per la parte realizzata su suolo comune, perché occupanti area comune (particella 618); per la parte realizzata su proprietà esclusiva delle convenute
(particella 374 sub 2), perché non alla distanza di legge prevista di 10 metri dai confini liberi e di 20 metri da quelli edificati per la zona, come indicato dal certificato di destinazione urbanistica e verificato dal C.T.U..
La consulenza eseguita dal primo giudice (e i grafici che la corredano) ha confermato
(pagina 13 e 14 del primo elaborato) che le dette opere eseguite dalle eredi di Persona_4 invadono l'area comune per m. 1,50 x 5,70 con il corpo di fabbrica in muratura e m. 5,25 x
1,50 con il corpo verandato, laddove il riferimento alla inferiore misura di 0,50 m. che si legge al rigo 19 della pagina 4 della sentenza è riferibile a quanto precisato dall'arch.
[...] nel secondo elaborato. Ivi è scritto (pagina 7) che “i convenuti – eredi di Per_3 Persona_4
– hanno ampliato il proprio corpo di fabbricato tra l'altro nella parete meridionale, mediante un corpo di fabbrica in muratura avente la dimensione in pianta di ml. 5,70 x 3,50 (indicato al n. 2 nela planimetria – elaborato 2° della C.T.U.); la profondità del suddetto corpo di fabbrica, rilevata in ml.
3,50, insiste per ml. 2,00 sul corridoio esterno o scannafosso di proprietà dei convenuti e per ml. 1,50 sul cortile del fabbricato urbano. Pertanto, la relazione peritale riporta uno sconfinamento di ml. 0,50 sul cortile”.
Secondo le appellanti l'atto pubblico avrebbe attribuito a - e non già a CP_8 Persona_1
al netto di un mero errore materiale evidente e agevolmente riconoscibile, la facoltà
[...] di occupare una striscia di cortile comune della larghezza di un metro e per tutta la lunghezza del vano terraneo, in caso di ampliamento della sua porzione di fabbricato nel
18 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda lato meridionale. Il lapsus calami, corretto il quale non esisterebbe dubbio sul destinatario di simile vantaggio, sarebbe dimostrato dal fatto che il cortile comune si trova nella sola parte meridionale della porzione di fabbricato urbano attribuita a laddove l'altro Persona_4 cortile interposto tra il fabbricato urbano e il suo fabbricato rurale è stato attribuito per tabulas al condividente e dalla postilla contenuta nel rogito secondo cui Persona_1
“nel caso di ampliamento del fabbricato di esso quest'ultimo avrà la facoltà di occupare Persona_4 la superficie del viale di accesso che dalla via Grotta porta al cortile del fabbricato;
in tal caso avrà
l'obbligo di creare a sue spese nuovo viale della larghezza di quello esistente nel suo terreno”.
Sennonché l'atto notarile – di cui alcuna richiesta di rettifica è stata mai domandata – è testuale nell'accordare la facoltà di ampliare il manufatto a e non ad PE Per_4
[...]
Neppure ha pregio il riferimento allo spessore del muro che secondo le appellanti annullerebbe la misura dello sconfinamento. Esso, a tacere d'altro, è inglobato nell'area a cortile non elevandosi dal suo sedime e non potendo neanche considerarsi muro di cinta.
È ugualmente agevole verificare tramite la consulenza che le opere de quibus realizzate su fondo delle convenute in riassunzione non si trovano a distanza legale dalla proprietà comune (particella 618 da cui si sarebbero dovute mantenere a 10 metri e così anche dalla proprietà già di . L'argomento, comune al precedente motivo, per cui Persona_1 alcuno sconfinamento o violazione di distanza si sarebbe avuto ritenendo correttamente la particella 617 di esclusiva proprietà delle impugnanti è contrastato dall'accertamento della titolarità comune della particella 617 dal C.T.U. che alla pagina 15 del suo elaborato ha scritto: “Pertanto è inequivocabile che entrambi i cortili restano comuni, di fatto sono contigui l'uno all'altro e formano un'unica consistenza appresso chiamata semplicemente cortile comune, questo ripeto ricomprende le due porzioni distinte nell'atto con i particellari 618, 617”.
4. Negli ulteriori motivi d'appello è censurata la condanna a demolire la baracca in lamiera, all'interramento delle condutture et similia.
Si tratta di obiezioni che hanno rispettivamente attinto l'ordine alle convenute in primo grado di abbattere sia la baracca in lamiera già adibita a fienile ancorché, a dire di costoro,
l'atto pubblico di divisione abbia previsto espressamente all'articolo terzo che i cespiti si intendono attribuiti con ogni accessione, accessorio, pertinenza, comunione, diritti e servitù derivanti dallo stato dei luoghi e dai titoli di provenienza, sia l'altra baracca occupata da controparte, nonché di interrare le condutture della tubatura dell'acqua e spostare il 19 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda misuratore nonostante alcuno spostamento sta stato mai domandato e l'atto di divisione non abbia imposto alcun obbligo simile a carico del de cuius Persona_4
I motivi sono infondati.
Essi sono basati sul medesimo presupposto già ampiamente verificato nel rispondere alle precedenti censure che l'hanno attinto.
Vero è piuttosto che , nel chiedere a novembre 2008 il ripristino dei luoghi Persona_1
con la condanna delle controparti ad interrare le tubature e a consentirgli l'accesso al contatore per le verifiche e ispezioni del caso (capo Q della premessa della citazione e punto
7 delle conclusioni dell'atto introduttivo), ha ambito ad un risultato che il Tribunale ha soddisfatto nei termini condannatori del capo c) “ordina a , e Controparte_6 CP_5
il ripristino, a propria cura e spese degli impianti idrici mediante sistemazione Controparte_7 della conduttura d'acqua appartenente ad all'interno del tracciato del nuovo viale, Persona_1 mediante allocazione del misuratore in corrispondenza del pilastro d'ingresso o in altro luogo e realizzazione d una nuova conduttura interrata al viale stesso”.
L'obiezione - altrimenti fondata di ultrapetizione - rende necessaria la statuizione sulla pretesa originaria, coltivata dagli attori in riassunzione, essendo meritevole di tutela il diritto, correttamente riconosciuto dalla sentenza, per l'originario attore di accedere liberamente al suo contatore. Il bene della vita nei termini coerenti al domandato importa la condanna di , e di consentire l'ingresso Controparte_6 CP_5 Controparte_7 tramite l'apertura di un cancello nella loro recinzione.
5. Ancora le appellanti hanno protestato violazione dell'art. 872 comma II c.c. nella parte in cui il Tribunale le ha condannate al risarcimento di danni non patrimoniali sull'asserita violazione di distanze legali affatto dimostrate.
Il motivo è infondato.
L'unica critica al risarcimento per cui vi è stata condanna riposa sull'inesistenza della condotta lesiva e non anche sul fatto che le occupazioni e imposizioni di peso con la violazione delle distanze possa avere generato ipso facto un danno risarcibile.
L'accertamento delle occupazioni e violazioni di cui si è finora detto generano la conferma della condanna risarcitoria alla quale alcuna altra critica è stata elevata neanche sul quantum liquidato equitativamente in un importo contenuto.
6. Le appellanti hanno anche dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 873 c.c. e 112,
115 e 116 c.p.c. per avere il Tribunale respinto la loro domanda riconvenzionale volta a
20 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda sentire - e quindi i suoi eredi - condannati alla demolizione del manufatto Persona_1
edilizio adibito a porcile (identificato al n. 11 dell'elaborato grafico n. 2 allegato alla C.T.U.) nonché della baracca ad uso deposito e della baracca ad uso pollaio, tutti manufatti stabilmente infissi al suolo (riportati nell'elaborato grafico n. 2 al n. 9 ed al n. 10 dell'elaborato grafico n. 2 allegato alla C.T.U.) e cadenti nella particella 620 del foglio 15, a confine ed a sud del vano terraneo identificato con la particella 617, in violazione delle distanze legali, muniti di grondaie che scaricano l'acqua piovana direttamente in loro proprietà, con grave loro pregiudizio.
Nel ritenere inidonee a offrire la prova dell'esistenza pregressa dei primo manufatti e partigiana la prova testimoniale raccolta da , genero di , e da Testimone_1 Persona_1
consuocero del prefato, hanno stigmatizzato Testimone_2
l'inverosimiglianza di ciò che ha narrato il teste a proposito della personale Testimone_3
partecipazione alle opere edilizie.
Hanno quindi stigmatizzato la diversa soluzione data all'altra doglianza oggetto di loro riconvenzionale per ambire alla condanna di e dei suoi aventi causa ad Persona_1
abbattere la tettoia in lamiera che copre per la sua intera estensione la parte del cortile di proprietà esclusiva di questi tra il fabbricato urbano e quello rurale e il muro in mattoni della larghezza di un metro per l'intera altezza dei fabbricati, posizionato al confine del cortile comune, in violazione delle distanze dalle proprietà comuni e da quelle esclusive delle istanti. Nondimeno hanno opinato omessa pronuncia sull'ordine di abbattimento della medesima struttura, ancorché riconosciuta in violazione delle distanze.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, per la concordanza delle prove testimoniali e delle aerofotogrammetrie visionate anche dal suo ausiliare tecnico, ha riconosciuto esistente da epoca antecedente la divisione di beni originariamente comuni ai germani il porcile. PE
La contestazione sulla interpretazione della prova non ne invalida la forza persuasiva in quanto collimante con la visione del sito tratta dal volo dell'anno 1968 (e del rilievo fotogrammetrico del 14 settembre 1968). Della sua fattura che rende credibile e avvalora il ricordo dei testimoni e della sua presenza in situ da epoca remota ha riferito dettagliatamente il C.T.U. che ha anche osservato per tipologia, vetustà e consistenza analogie costruttive con altro porcile annesso al fabbricato delle convenute, ascrivendo ad entrambi natura di pertinenza. 21 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
La critica contenuta nell'appello non vale a screditare con l'indicazione dell'affinità con l'attore la credibilità dei testimoni mentre le opinioni quanto alla possibilità di individuare dalla fotografia aerea i manufatti sono superate dalla valutazione del professionista che ha visionato il documento e tratto le sue considerazioni.
I manufatti in legno di consistenza precaria e fattura inidonea a ritenerli costruzioni ai fini dell'art. 873 c.c. sono stati cos' descritti dall'arch. che li ha ispezionati. Costui li ha Per_3
descritti nel modo seguente: “i manufatti – deposito – pollaio – descritti ai punti 5 e 6 risultano realizzati con struttura precaria in legno, non sono stabilmente infissi al suolo, pertanto non assimilabili a tutti gli effetti a costruzioni”.
Al di là di generiche rimostranze, non è indicata la ragione del contrario, non essendo stata data dimostrazione né di qualsiasi forma di fondazione né di una conformazione tale da far assurgere ai detti beni la capacità di creare volume.
Se ai fini della violazione delle distanze normativamente imposte la nozione di costruzione deve estendersi a qualsiasi manufatto non completamente interrato che abbia i caratteri della solidità, stabilità e immobilizzazione al suolo, anche mediante appoggio, incorporazione o collegamento fisso ad un corpo di fabbrica preesistente o contestualmente realizzato, indipendentemente dal livello di posa e di elevazioni dell'opera, la conclusione del C.T.U. sull'assenza di simili elementi non è stata investita da una valida indicazione contraria.
Non è vero, invece, che la tettoria in ferro, cui i superiori connotati sono stati riconosciuti sia dal consulente tecnico sia dal Tribunale, rilevata in violazione di distanze, non sia stata attinta da provvedimento di condanna all'eliminazione in quanto ad essa è dedicato il capo f) del dispositivo della sentenza.
7. Ulteriore critica ha ricevuto l'omesso ordine a di rimuovere i beni e le Persona_1 suppellettili (mattoni e vasi) dai beni comuni: cortile ed androne e l'omessa sua condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali causati dalle sue plurime violazioni.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale, pur avendo appurato in ragione di quanto descritto dall'arch. la Per_3
presenza di ingombri sui beni comuni non ha potuto, mancando elementi di prova a conforto, la proprietà di questi. In ciò si assorbe ulteriore considerazione sul fatto il singolo bene possa surclassare le possibilità d'utilizzo della cosa comune, consentita nei limiti dell'art. 1102 c.c.. 22 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
LE RICHIESTE DEGLI ATTORI IN RIASSUNZIONE
Va dato atto che all'accoglimento del motivo riguardante l'accesso al misuratore idrico è corrisposta l'emenda della statuizione secondo quanto originariamente chiesto – e mai rinunciato – da , come pure è stata chiarita già la questione della particella Persona_1
617 e la sua confusione con la particella 618 nel capo a) della sentenza.
Secondo gli eredi di altra doverosa emenda riguarderebbe il capo d) del Persona_1
dispositivo della sentenza impugnata in cui il Tribunale oplontino ha dichiarato che il locale bagno annesso ai vani terranei del fabbricato nonché il vano terraneo adibito a stalla, porcile e cortile nella particella 617 del foglio 15 di are 1,51 sono di proprietà delle eredi di Per_4
[...]
Si tratta di conclusione corretta in quanto i beni prefati sono stati inseriti nella quarta quota che l'atto divisionale ha assegnato a Persona_4
Della comunione della corte residua si è già ripetutamente scritto.
Altrettanto merita conferma il capo f) del dispositivo della sentenza che, come già ricordato, ha condannato a demolire la tettoia in lamiera con struttura in ferro Persona_1
individuata al n. 8 dell'elaborato grafico n. 2 allegato alla C.T.U..
Con il loro appello incidentale gli odierni attori in riassunzione ne hanno chiesto la riforma, con il conseguente rigetto della domanda avversaria invece accolta, avendo maturato – a loro dire – il diritto a mantenere l'opera e hanno richiamato l'eccezione di usucapione formulata a verbale nel corso della prima udienza nel cui verbale è scritto: “Con riferimento alla violazione di distanze di cui la controparte si duole alle pagg. 9 e 10 punti 1, 2 e 3 della sua comparsa si eccepisce che le strutture esistono ab immemorabile e che i relativi diritti sono stati acquisiti per usucapione e per destinazione del padre di famiglia e tanto indipendentemente dalla infondatezza degli avversi assunti”.
A conferma della propria eccezione hanno richiamato l'esito delle prove raccolte, deplorandone la pretermissione dal Tribunale (in particolare che, dopo avere Testimone_1 descritto le recenti costruzioni dalle eredi di ha datato quelle di Persona_4 PE
tutte ad epoca prossima al 1980; che ha testualmente
[...] Testimone_2
dichiarato: “Ci sono due costruzioni con pilastri in ferro da più di 25 anni nello spazio di
[...]
e poi un'altra che prima era in legno davanti alla cucina e dopo il terremoto è stata fatta in PE ferro”; che ha ricordato le opere dell'attore in primo grado risalenti a 25 - Testimone_3
30 anni prima). L'esito istruttorio avrebbe dimostrato che tutte le costruzioni di PE
23 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda deplorate dalle avversarie – inclusa dunque quella realizzata con pilastri in ferro – PE
sarebbero preesistenti alla divisione del 1993.
Si tratta di conclusione non persuasiva in quanto alla visione della loro fattura e della aerofotogrammetria non sono risultate tutte della stessa consistenza e databilità.
La prova certa della sua presenza in loco da oltre venti anni o quanto meno da prima della divisione non è fornita adeguatamente dalle testimonianze raccolte, avendo anche il teste ricordato originariamente una tettoia di legno, neanche unica, mentre di interventi Tes_1
assai più recenti (anni 2000) ha riferito il teste Per_3
Nulla - dunque - induce a ritenere realizzato l'acquisto a mantenerla nella sua attuale consistenza pe usucapione o destinazione del padre di famiglia.
LE SPESE DEL GIUDIZIO
In conclusione, le vicendevoli impugnazioni importano le parziali riforme ai capi a) e c) della sentenza, nei termini del dispositivo, con rigetto di ogni altra doglianza.
Si conferma quindi, anche a seguito della sorte dell'eccezione di inammissibilità dell'appello per tardività, definita dalla Corte di Cassazione, la soccombenza reciproca che ha già indotto il Tribunale alla compensazione delle spese del primo grado del giudizio e che la Corte recepisce per l'intero suo svolgimento.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, così provvede:
⎯ in parziale riforma del capo a) della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n.
561/2016 depositata il 19 febbraio 2016, dichiara che la posizione esatta del confine regolamentata dal C.T.U. rispetto alle proprietà contermini riguarda l'area cortilizia di proprietà comune alle parti in lite di cui alla particella 618 del foglio 15, confermando la titolarità comune della particella 617;
⎯ in parziale riforma del capo c) della stessa sentenza, riconosce il diritto degli attori in riassunzione di accedere liberamente al contatore come attualmente posizionato condannando , e a consentirne Controparte_6 CP_5 Controparte_7
l'accesso tramite idonea apertura nella recinzione;
⎯ conferma nel resto la sentenza impugnata;
⎯ compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.
24 Corte d'Appello di Napoli - sezione seconda
Così deciso nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato dott.ssa Alessandra Piscitiello
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