Art. 1. ((I licenziati dalle soppresse scuole secondarie di avviamento professionale a tipo marinaro, statali o legalmente riconosciute, dalle cessate scuole marittime dell'Ente nazionale per l'educazione marinara (ENEM), nonche' dalle sezioni di qualifica per attivita' marinare, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, i quali aspirino ad ottenere, in relazione alla preparazione conseguita nelle scuole di provenienza, i titoli professionali di "padrone marittimo per il traffico", "padrone marittimo per la pesca", "marinaio autorizzato al piccolo traffico", marinaio autorizzato alla pesca mediterranea" e "meccanico navale di seconda classe per motonavi" di cui agli articoli 253, 254, 256, 257 e 271 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modifiche, potranno essere ammessi a sostenere i relativi esami anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti.
I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di la classe anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche))
I licenziati dalle sezioni meccanici, funzionanti presso gli istituti professionali di Stato o legalmente riconosciuti, potranno essere ammessi a sostenere gli esami per meccanico navale di la classe anche se non abbiano raggiunto l'eta' e gli altri requisiti prescritti dall'articolo 270 del predetto regolamento e successive modifiche))