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Sentenza 22 giugno 2025
Sentenza 22 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/06/2025, n. 964 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 964 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Proc.n. 683/2025 R.G.
Il Tribunale collegiale composto dai Sigg.ri Magistrati
- Dott. Massimo Pulvirenti Presidente
- Dott.sa Sandra Levanti Giudice
- Dott.sa Rosanna Scollo Giudice est.
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe di divorzio –scioglimento del matrimonio, promossa
DA
nato a [...] il [...], cod. fisc. Parte_1
res. a VI (RG) in Via Duca D'Aosta n. 154, elett. C.F._1 dom. nello studio dell'Avv. Giuseppe Battaglia, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
contro
, nata a [...] il [...], Controparte_1 cod. fisc. , residente a [...]; C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del P.M. in sede 3
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di ricorso chiedeva a questo Tribunale Parte_1 pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, contratto con
[...]
, in VI, in data 13.07.2015 - con atto trascritto nel Controparte_1
registro dello Stato Civile del predetto Comune, anno 2015, parte I, ufficio 1,
n. 23 -, e dall'unione con la quale non erano nati figli.
In particolare, riferiva il ricorrente di essersi separato dalla moglie giusta sentenza di separazione giudiziale n. 1734/2024, resa dal Tribunale di
Ragusa il 29.10.2024, pubblicata in data 11.11.2024, e che a far data dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale i coniugi erano vissuti ininterrottamente separati, essendo così venuta meno ogni forma di comunione tra gli stessi, per cui doveva intendersi ormai trascorso il termine di legge richiesto per la pronuncia divorzile, senza nessun'altra condizione.
Stante l'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione delle parti, all'udienza di comparizione dei coniugi, dinanzi al Presidente Relatore, del giorno 05.06.2025, non essendo la resistente neppure comparsa, sebbene regolarmente citata, la causa, ex art. 473-bis.28 c.p.c., veniva posta in decisione, con riserva di riferire al Collegio, sulle conclusioni precisate come in atti. 4
La resistente rimaneva contumace.
Il P.M., cui venivano inviati gli atti, nulla opponeva.
Ciò premesso, sussistono i presupposti di legge per l'emissione di una pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della sentenza di separazione giudiziale n.
1734/2024, resa dal Tribunale di Ragusa il 29.10.2024, e pubblicata in data
11.11.2024, nonchè dalla protrazione di tale stato per un periodo eccedente il prescritto termine di legge (pari ad un anno, a seguito della riforma operata con l. 6.05.2015, n. 55, recante “Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi”).
Dalle argomentazioni e dalle conclusioni espresse dalla parte ricorrente nei propri scritti difensivi, nonché dall'attuale stato di irreperibilità della resistente, rimasta contumace sebbene regolarmente citata, si evince altresì l'impossibilità di ricostituzione della comunione di vita spirituale e materiale tra i coniugi, ai sensi degli artt. 2, 3 l.n. 898/1970.
Va, pertanto, pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le odierne parti. 5
Relativamente alle spese processuali, attesa la natura della controversia, e stante lo stato di contumacia del resistente, le stesse vanno dichiarate irripetibili.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe udito il P.M.
dichiarata la contumacia di Controparte_1
pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile, contratto tra e , in VI, in data Parte_1 Controparte_1
13.07.2015 - con atto trascritto nel registro dello Stato Civile del predetto
Comune, anno 2015, parte I, ufficio 1, n. 23 -;
Manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della sentenza all'ufficiale dello stato civile del comune di VI, ai sensi degli artt. 10 legge n. 898/1970 e 69 D.P.R. n. 396/2000.
Ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di VI di procedere all'annotazione della presente sentenza. 6
Dichiara irripetibili le spese di giudizio.
Così deciso in Ragusa, in data 20.06.2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Dott.sa R. Scollo Dott. M. Pulvirenti