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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 08/04/2025, n. 633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 633 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 708 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PA C.F._1
Manuela Serembe
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._2
Natale Graziano
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto , deducendo: a) di aver contratto con PA CP lui matrimonio concordatario in AN il 25 giugno 1972 (atto di matrimonio iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Corigliano AN, Anno 1972,
Numero 32, Parte II, Serie A); b) che dalla loro unione sono nati cinque figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) che progressivamente è venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi al punto che nel 2021 è stato presentato un ricorso per separazione, la cui domanda è stata rigettata perché l'unica
1 casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, non era stata divisa in due unità immobiliari indipendenti;
d) che attualmente tale divisione è avvenuta .
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale , con previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e obbligo dello stesso di pagare tutte le utenze anche dell'unità in cui dimora la ricorrente .
1.2. Si è costituito , non opponendosi alla separazione e contestando CP la richiesta di assegno di mantenimento e di pagamento delle utenze, in quanto la moglie ha titolo per ottenere la pensione .
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale con esclusione di qualsiasi onere a suo carico .
1.3. All'esito dell'udienza 23 ottobre 2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile di mantenimento di euro 280,00, oltre rivalutazione istat, sino alla separazione delle utenze delle due unità immobiliari, con onere di rendere autonome le utenze stesse e con diritto del resistente sino ad allora di detra rre dall'assegno di mantenimento la metà dell'importo pagato per i consumi, salva successiva verifica sull'ottenimento della pensione da parte della ricorrente .
1.4. Con nota del 20 novembre 2024 la ricorrente ha dedotto di avere necessità della sentenza sullo status al fine di poter ottenere la pensione (sociale) .
1.5. All'udienza del 4 aprile 2025 la ricorrente ha dedotto di essere riuscita ad ottenere la pensione sociale per euro 288,85 mensili, insistendo per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Entrambe le parti hanno dato atto dell'avvenuta separazione delle utenze ad eccezione di quella idrica.
2. Deve essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi e PA
. CP
3. Quanto ai provvedimenti conseguenziali , tenuto conto che entrambi hanno a disposizione una propria unità immobiliare, che il resistente percepisce una pensione di circa euro 1.300,00 mensili, mentre la ricorrente allo stato gode di un reddito di euro 288,85 mensili a titolo di pensione sociale, e della du rata del matrimonio, appare opportuno riconoscere alla ricorrente medesima un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat.
4. Nulla, infine, deve essere statuito con riferimento alla casa coniugale e ai figli, tutti maggiorenni e economicamente autosufficienti .
5. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sulla ca usa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e PA CP
;
[...]
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP PA entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge;
3. Rigetta ogni ulteriore richiesta proposta dalle parti;
4. Compensa le spese;
5. Dispone trasmettersi la presente senten za in copia autentica all 'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Corigliano AN (CS) per le annotazioni di legge.
Così deciso in Castrovillari, 7 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio e così composto:
- Dott. Gaetano Laviola Presidente rel. est.;
- Dott. Matteo Prato Giudice;
- Dott. Gianluca Di Giovanni Giudice;
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 708 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto separazione giudiziale e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. PA C.F._1
Manuela Serembe
Ricorrente
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. CP C.F._2
Natale Graziano
Resistente
NONCHE'
Il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Come in atti
FATTO E DIRITTO
1.1. ha convenuto , deducendo: a) di aver contratto con PA CP lui matrimonio concordatario in AN il 25 giugno 1972 (atto di matrimonio iscritto nel registro di Stato Civile del Comune di Corigliano AN, Anno 1972,
Numero 32, Parte II, Serie A); b) che dalla loro unione sono nati cinque figli tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
c) che progressivamente è venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi al punto che nel 2021 è stato presentato un ricorso per separazione, la cui domanda è stata rigettata perché l'unica
1 casa familiare, di proprietà di entrambi i coniugi, non era stata divisa in due unità immobiliari indipendenti;
d) che attualmente tale divisione è avvenuta .
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale , con previsione di un assegno di mantenimento a carico del marito e obbligo dello stesso di pagare tutte le utenze anche dell'unità in cui dimora la ricorrente .
1.2. Si è costituito , non opponendosi alla separazione e contestando CP la richiesta di assegno di mantenimento e di pagamento delle utenze, in quanto la moglie ha titolo per ottenere la pensione .
Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione personale con esclusione di qualsiasi onere a suo carico .
1.3. All'esito dell'udienza 23 ottobre 2024, i coniugi sono stati autorizzati a vivere separati ed è stato posto a carico del resistente l'obbligo di versare alla moglie un contributo mensile di mantenimento di euro 280,00, oltre rivalutazione istat, sino alla separazione delle utenze delle due unità immobiliari, con onere di rendere autonome le utenze stesse e con diritto del resistente sino ad allora di detra rre dall'assegno di mantenimento la metà dell'importo pagato per i consumi, salva successiva verifica sull'ottenimento della pensione da parte della ricorrente .
1.4. Con nota del 20 novembre 2024 la ricorrente ha dedotto di avere necessità della sentenza sullo status al fine di poter ottenere la pensione (sociale) .
1.5. All'udienza del 4 aprile 2025 la ricorrente ha dedotto di essere riuscita ad ottenere la pensione sociale per euro 288,85 mensili, insistendo per il riconoscimento dell'assegno di mantenimento. Entrambe le parti hanno dato atto dell'avvenuta separazione delle utenze ad eccezione di quella idrica.
2. Deve essere dichiarata la separazione personale tra i coniugi e PA
. CP
3. Quanto ai provvedimenti conseguenziali , tenuto conto che entrambi hanno a disposizione una propria unità immobiliare, che il resistente percepisce una pensione di circa euro 1.300,00 mensili, mentre la ricorrente allo stato gode di un reddito di euro 288,85 mensili a titolo di pensione sociale, e della du rata del matrimonio, appare opportuno riconoscere alla ricorrente medesima un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici istat.
4. Nulla, infine, deve essere statuito con riferimento alla casa coniugale e ai figli, tutti maggiorenni e economicamente autosufficienti .
5. L'esito del giudizio giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
2 Il Tribunale di Castrovillari –Sezione Civile – in composizione collegiale , definitivamente pronunciando sulla ca usa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara la separazione personale tra i coniugi e PA CP
;
[...]
2. Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a CP PA entro il giorno 5 di ogni mese la somma di euro 200,00, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge;
3. Rigetta ogni ulteriore richiesta proposta dalle parti;
4. Compensa le spese;
5. Dispone trasmettersi la presente senten za in copia autentica all 'Ufficiale di
Stato Civile del Comune di Corigliano AN (CS) per le annotazioni di legge.
Così deciso in Castrovillari, 7 aprile 2025
IL PRESIDENTE
Dott. Gaetano Laviola
3