Articolo 9 della Legge 31 dicembre 1977, n. 998
Articolo 8
Versione
29 gennaio 1978
Art. 9.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1977, ammontante complessivamente a lire 27.200 milioni, si provvede:
per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 108, 280, 283, 284 e 501 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 11.500 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 1.000 milioni, 10.000 milioni e 500 milioni;
per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici con riduzione degli stanziamenti dei capitoli 101, 115, 196 e 211 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1977, rispettivamente, per lire 1.500 milioni, 200 milioni, 250 milioni e 250 milioni.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 29 gennaio 1978