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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 18/03/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1926/2024 V.g.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO CARDETI
e
(C.F. ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO CARDETI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 30/04/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze il 15/05/1999 tra e Parte_1 [...] trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Firenze nel CP_1
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999 Parte II Serie A n. 132
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Conferma che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Piombino (LI) in via Forlanini n° 15/b unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già di proprietà esclusiva della rimarrà nella sua proprietà e nella sua piena ed esclusiva CP_1 disponibilità.
2) Conferma il contributo al mantenimento per la per Euro 400,00 CP_1 mensili;
3) Conferma il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente per Euro 200,00 mensili;
4) Le spese mediche, scolastiche e ludico sportive per la figlia maggiorenne sono poste integralmente a carico del padre;
5) Le spese di giudizio sono poste interamente a carico del Pt_1
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Firenze per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 17 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Gianmarco Marinai Presidente dott. Azzurra Fodra Giudice Relatore dott. Nicoletta Marino Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di V.g. iscritta al n. r.g. 1926/2024 promossa da:
(C.F. ) con l'avv. Parte_1 C.F._1
ALESSANDRO CARDETI
e
(C.F. ) con l'avv. Controparte_1 C.F._2
ALESSANDRO CARDETI
Con intervento del PM sede
All'udienza di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti precisavano le seguenti conclusioni congiunte: dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio inter partes alle condizioni di cui al ricorso.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 3
Il ricorso, depositato in data 30/04/2024 è fondato e va accolto.
E invero ricorrono gli estremi di cui agli artt. 1 e 3 n. 2 Lett. B L. 898/70 come modificati dalla L. 74/87, essendo trascorso il prescritto termine di sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale senza che i coniugi abbiano ripreso la convivenza neppure saltuariamente, non essendo stata eccepita da alcuno dei coniugi l'interruzione della separazione.
Inoltre, è da ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta e ricostituita, avendo i coniugi evidenziato di volere una propria esistenza autonoma e tenuto conto del tempo trascorso dalla separazione e del comportamento tenuto dai coniugi nel processo.
Per quanto concerne i provvedimenti accessori possono recepirsi gli accordi dei coniugi, corrispondendo le condizioni anche agli interessi della prole.
Il tutto come da dispositivo.
Va disposta l'annotazione della sentenza e le ulteriori incombenti di legge.
P. Q. M.
Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Firenze il 15/05/1999 tra e Parte_1 [...] trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Firenze nel CP_1
Registro Atti di Matrimonio dell'Anno 1999 Parte II Serie A n. 132
Per quanto concerne i provvedimenti accessori preso atto dell'accordo dei coniugi, così dispone:
1) Conferma che la dimora coniugale ubicata nel Comune di Piombino (LI) in via Forlanini n° 15/b unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, già di proprietà esclusiva della rimarrà nella sua proprietà e nella sua piena ed esclusiva CP_1 disponibilità.
2) Conferma il contributo al mantenimento per la per Euro 400,00 CP_1 mensili;
3) Conferma il contributo al mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente per Euro 200,00 mensili;
4) Le spese mediche, scolastiche e ludico sportive per la figlia maggiorenne sono poste integralmente a carico del padre;
5) Le spese di giudizio sono poste interamente a carico del Pt_1
pagina 2 di 3 Manda alla Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficio di Stato del Comune di Firenze per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge, ivi compresa quella di cui all'art. 5 della Legge sul divorzio come modificata.
Livorno, 17 marzo 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott. Azzurra Fodra dott. Gianmarco Marinai
pagina 3 di 3