Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 19/04/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 11394/2021 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron. N......................Rep.
Oggetto:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
QUARTA SEZIONE CIVILE
Nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr. PELLEGRINI Domenico Presidente rel.
Dr. DI LAZZARO Maria Antonia Giudice
Dr. CORVACCHIOLA Danilo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11394/2021 promossa da :
, (C.F. elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in , presso lo studio dell''avv. , che lo rappresenta e difende in Parte_2 forza di mandato in calce al ricorso introduttivo
PARTE RICORRENTE
CONTRO
, (C.F. ) elettivamente domiciliata in CP_1 C.F._2
VIA XX SETTEMBRE 16/7 16121 GENOVA, presso lo studio dell'avv. BORRA MARIA che lo rappresenta e difende in forza di mandato in calce alla comparsa di costituzione
PARTE CONVENUTA
E con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1
- pronunciare la cessazione eff. Civili matrimonio
- affido congiunto del figlio minorenne con collocazione paritaria presso i genitori,
…dichiarare che il contributo al mantenimento del figlio sarà diretto da parte di entrambi i coniugi, oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, come da protocollo in uso presso codesto tribunale, in subordine disporre l'affido congiunto del figlio minorenne con collocazione paritaria presso i genitori, …determinando nella somma non superiore ad € 100,00 il contributo mensile al mantenimento del figlio, oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, in ulteriore subordine disporre l'affido congiunto del figlio minorenne con collocazione come meglio ritenuta nell'interesse del figlio, …, quantificando l'importo dovuto per il contributo al mantenimento del figlio anche in ragione del tempo che lo stesso trascorrerà con il padre e determinandolo nella somma non superiore ad € 200,00, oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, come da protocollo in uso presso codesto tribunale, 3) in estremo subordine: confermare quanto disposto in sede di separazione in relazione all'affido, confermando l'importo a titolo di contributo per le spese ordinarie quantificato in detta sede pari ad € 200,00 mensile e in ogni caso entro e 250,00 alla luce della condizione economica globale dell'esponente oltre al rimborso per la quota del 50% delle straordinarie necessarie, come da protocollo in uso presso codesto tribunale, in relazione al coniuge: dichiarare che nulla è dovuto a titolo di assegno divorzile in subordine ridurre quanto dovuto allo stretto necessario per la sussistenza, importo che peraltro si ritine già coperto con il RdC, considerato che la stessa ad oggi non è stata dichiarata inabile al lavoro, e non risulta neppure essersi attivata per richiedere assegno di invalidità stante le dichiarate condizioni mediche.
CONCLUSIONI RESISTENTE
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con il ricorrente ordinando per l'effetto all'Ufficiale di Stato Civile di trascrivere l'emananda sentenza;
2) confermare l'affidamento condiviso di ad entrambi i genitori con sua Per_1 collocazione prevalente presso la madre;
3) prevedere la facoltà del padre di vedere e tenere con sè il figlio minore liberamente, secondo i desideri e le eIGenze di data la sua età, e comunque almeno uno o Per_1 due giorni infrasettimanali, senza pernottamento, e uno o due giorni il week-end, a fine
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 settimana alternati, sempre senza pernottamento (secondo quanto proposto dal IG.
all'udienza del 3.04.2024). Le festività saranno trascorse dal figlio presso i Pt_1 genitori con il criterio dell'alternanza; infine 15 giorni (anche consecutivi) potranno essere trascorsi da ciascun genitore con il figlio durante le vacanze estive;
4) confermare l'obbligo in capo al IG. di corrispondere alla IG.ra , Pt_1 CP_1 entro il 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, a titolo di assegno divorzile, l'importo di € 450,00 rivalutato da dicembre 2018 (data di deposito del ricorso per separazione);
5) prevedere che il contribuisca al mantenimento del figlio corrispondendo Pt_1 alla IG.ra , entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, la somma CP_1 di € 400,00 oltre alla conferma della contribuzione, nella misura del 100%, alle spese mediche, scolastiche, sportive, ricreative e straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio, da individuarsi e concordarsi secondi i criteri di cui al verbale del 15.09.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova;
6) con vittoria delle spese, anche generali ed incluso quanto per eventuali CTU e CTP e/o per Ausiliari del Giudice, dei diritti e degli onorari di causa, oltre oneri previdenziali e fiscali come per legge
CONCLUSIONI DEL PUBBLICO MINISTERO
Il Pubblico Ministero è intervenuto in giudizio ad ogni effetto di legge riservandosi eventuale conclusione ad istruttoria espletata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi si sono sposati in GENOVA in data 14/12/1986 con matrimonio concordatario. Il matrimonio è stato trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 1986 così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio prodotto in atti I coniugi si sono separati con sentenza 359/2020 del Tribunale di Genova RG 150 96/2018.
Dal matrimonio sono nati due figli: nel 1988 oggi maggiorenne Persona_2 ed autonoma e nato il [...] residente con la madre Persona_3
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 2. In ordine alla domanda di divorzio, avanzata da entrambe le parti, si deve osservare che è trascorso il termine di legge dalla data della separazione pronunciata dal Tribunale di Genova.
Nella specie, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale avuto riguardo al lungo lasso di tempo ormai decorso rispetto all'intervenuta separazione, atteso che i coniugi hanno vissuto separati ininterrottamente dal momento della separazione, senza che sia mai intervenuta riconciliazione tra loro.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970, n. 898 in relazione all'art. 4 comma 13 stessa legge nel testo modificato dalla Legge 6.3.1987, n. 74 per pronunciare la sentenza di divorzio.
3. In sede di udienza presidenziale è stata emessa ORDINANZA ex art. 4, comma 8, Legge n. 898/1970 del 18.5.2022 con la quale il Tribunale ha confermato quanto statuito con la sentenza di separazione giudiziale n. 359/2020 del Tribunale di Genova pubblicata il 12.2.2020, ad eccezione del contributo al mantenimento della moglie che è stato ridotto ad euro 300,00 mensili.
4. Ai fini di stabilire le modalità di frequentazione del figlio, minorenne lo stesso è stato sentito in udienza, ed ha dichiarato quanto segue:
“Mi chiamo e sono nato a [...] il [...]. Frequento la scuola Persona_3
a Sestri Ponente. È un Istituto professionale. Sono in seconda superiore. Persona_4
Mi piace abbastanza andare a scuola. al momento non sto facendo sporti ma in generale sì. Prima facevo sport da combattimento, un mix tra kick-boxing, boxe e lotta greco-romana. Ho smesso a causa del Covid perché nella palestra il corso è stato chiuso e ora sto cercando un altro posto dove iscrivermi. Vivo con mia mamma a
Pontedecimo via Pieve di Cadore. Vedo regolarmene mio PA e ho con lui un ottimo rapporto. Durante la settimana mio PA mi chiede se voglio andare a mangiare da lui
a cena e poi ci vediamo durante i weekend. Quando non esco di sera con i miei amici durante i weekend sto da mio PA altrimenti mangio da lui e poi esco e torno da mia mamma. Mio PA abita a Campomorone e mia mamma a Pontedecimo. Ecco perché quando esco la sera con i miei amici poi vado a dormire da mia mamma. Esco spesso la sera. Mio PA ha dei turni di lavoro. Quando lavora al pomeriggio è difficile vedersi.
Lo vedo di più quando fa la notte, vado da lui a cena in quei giorni. Per di più vedo mio PA di sera. A scuola entro alle 8:00 e esco alle 13:40. Prendo due treni e un bus per
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 andare a scuola. Quando mio PA ha il turno 6-14 se me lo chiede vado a pranzo da lui. Potrei tranquillamente stare una settimana con mio PA e una con mia mamma, non mi cambia niente. Potrei fermarmi a dormire da mio PA quando fa il turno 6-14 ad esempio. Non voglio stare solo da uno o solo dall'altro. L'ideale sarebbe una settimana a testa compatibilmente con gli orari lavorativi di mio PA. Mia mamma fa fatica a uscire e quando posso, quasi sempre, faccio io la spesa per evitarle di uscire e sforzarsi. Per mia comodità il calendario originariamente previsto e che mi viene letto non è più in vigore in quanto liberamente scelgo quando andare da mio PA oppure ci vado quando lui me lo chiede. Ho rapporti buoni con entrambi i miei genitori. Hanno sempre fatto il meglio che potevano e questo lo riconosco loro”
Va osservato che: a) il figlio compirà 18 anni tra tre mesi: di fatto la regolamentazione dei rapporti con i genitori e la collocazione prevalente dello stesso sono decisioni ormai sostanzialmente inefficaci, considerata l'età del ragazzo e la ormai prossima maggiore età; b) lo stesso richiede di stare con entrambi i genitori ed appare quindi opportuno lasciare allo stesso la possibilità di autoregolarsi e concordare con gli stessi i periodi di frequentazione evitando di imporre regole che tra pochissimo tempo sarebbero comunque giuridicamente irrilevanti;
c) il contributo al mantenimento dello stesso, anche in caso di permanenza paritetica presso i due genitori, deve comunque tenere conto della evidente differenza reddituale su cui infra
Va quindi disposto l'affido congiunto, con residenza presso la madre come attualmente e con libertà per il figlio di accordarsi con i genitori circa la sua permanenza presso l'uno o l'altro genitore.
5. Per quanto attiene alle questioni economiche va evidenziato che la IG.ra ha 57 anni, deduce di non svolgere attività lavorativa, paga un canone di CP_1 locazione di 350 euro, e dichiara di essere aiutata in modo consistente ed assiduo dal Centro di Ascolto di Ponte X dagli inizi dell'anno 2021 e dalla Caritas San Vincenzo di Ponte X. Evidenzia poi di essere in condizioni di salute critiche ed in continuo peggioramento in quanto è cardiopatica e in data 21 gennaio 2020 veniva colpita da ischemia ed infarto, ricoverata d'urgenza in terapia intensiva e veniva poi dimessa in data 24 gennaio 2020 (DOC. 7), veniva nuovamente ricoverata per verosimile sindrome di Tajo - tsubo e poi dimessa il 22 maggio 2021 con la
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 seguente diagnosi: recidiva di sindrome coronarica acuta (DOC. 8). La resistente è, quindi, in cura per una cardiopatia ischemica cronica e plurimi fattori di rischio cardiovascolare, come attestato dal certificato medico emesso dall'ospedale Gallino di Genova all'esito dell'ultima visita cardiologica effettuata il 26 gennaio 2022 (DOC. 9). In conseguenza della riduzione dell'assegno di mantenimento, avvenuto in sede presidenziale, ha poi lamentato che tale riduzione ha aggravato le proprie condizioni di vita già precarie ed ha evidenziato di non percepire più il reddito di cittadinanza.
6. A seguito di accertamenti svolti presso l' è stato acquisito l'estratto conto CP_2 previdenziale dal 01.02.1987 al 5.8.2017
Risulta da tale documento che:
a) Dal 01/01/2017 al 05/08/2017 la IG.ra ha svolto l'attività di CP_1
Collaboratore familiare con retribuzione di Euro 4.321,34 presso COIANA/GRAZIETTA b) L'assegno unico viene percepito dalla stessa e, al 20.3.2023 era di euro 87.50 c) Risultano 3 domande per reddito di cittadinanza di cui l'ultima del
2.11.2022. Risultano percepiti: a. Da settembre 2019 Sino a Gennaio 2021 euro 880 b. Dal 26.2.2021 euro 280 mensili (dalla griglia delle mensilità risultano: aprile – maggio – giugno – luglio-agosto-settembre- ottobre-novembre – dicembre 2021 e gennaio 2022: euro 280 c. A Febbraio 2022 euro 0 d. Da Marzo a settembre 2022 euro 680 con integraz. Assegno U variabile 30-60 euro (luglio bonus 200 euro) e. Da dicembre 2022 a gennaio 2023 euro 680 f. Da febbraio 2023 a dicembre 2023 euro 380 con integraz. AU euro 158 d) Da ultima griglia AU risulta percepito a. al 50% da marzo 22 a giugno 22 e per dicembre 22 e gennaio 23; b. al 100% per luglio – agosto e settembre 22 e da febbraio 23
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 La IG.ra ha poi prodotto relazione servizio sociale 13.5.2024 (da cui CP_1 emerge che è in carico al servizio dal 2020, ha attivo un progetto di inclusione sociale di tipo educativo individuale, ha presentato richiesta di Assegno d'inclusione, avendo un Isee annuo inferiore ai 9630 Euro. A fronte di ciò dovrà necessariamente intraprendere un percorso di inclusione sociale che potrebbe prevedere una proroga del progetto educativo già in atto. La richiesta di questa nuova misura economica è giustificata dal fatto che la IGnora non ha CP_1 adeguate risorse economiche per far fronte alle spese mensili della sua famiglia: affitto di casa, costo delle utenze, acquisto degli alimenti e di farmaci, ed altri beni di prima necessità) e cartella clinica aggiornata al 18.6.2024
Infine ha dedotto, nelle conclusionali, che da gennaio 2024 non ha più percepito RDC da gennaio 2024 ma dal marzo 2024 è riuscita ad ottenere l'assegno di inclusione per l'importo di € 350,00 mensili. L'assegno unico lo ha percepito fino al giugno 2024 per un importo mensile di €. 90,00, periodo dopo il quale non le è più stato erogato. Ha infine prodotto dichiarazione proprietario casa da cui risulta morosità della moglie di 8 mensilità più spese di amministrazione
7. Per quanto attiene alla posizione economica del IG. risultano prodotti Pt_1
i modelli CU 2024 per il 2023, 730 2023 per il 2022, 730 2022 per il 2021 Il ricorrente ha poi prodotto dei documenti inerenti le spese (doc 34) presa in carico ade avviso accertamento 2021 Tari casa famigliare;
doc. 35) sollecito tari imposta 2019; doc. 36) cartella esattoriale Tari anno imposta 2014; doc. 37) prestito liquidità creditis 2021; doc. 38) avviso comune Campomorone Tari anno imposta 2017) di cui controparte ha eccepito la tardività.
Da tali produzioni emergono i seguenti redditi:
-Modello 730/22 - redditi 2021: reddito imponibile € 25.723,00 cui vanno dedotti l'imposta netta pari ad € 3.681,00, addizionale regionale irpef di € 492,00 e addizionale comunale irpef pari ad € 206,00. Il reddito annuo risultante ammonta ad € 21.475,00 e quello medio mensile (calcolato su 12 mensilità) è di € 1.788,00;
- Modello 730/23 - redditi 2022: reddito imponibile € 27.594,00 cui vanno dedotti l'imposta netta pari ad € 4.827,00, addizionale regionale irpef di € 412,00
e addizionale comunale irpef pari ad € 221,00.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7 Il reddito annuo risultante ammonta ad € 22.134,00 e quello medio mensile
(calcolato su 12 mensilità) è di € 1.844,00;
- Certificazione Unica 2024 - redditi 2023: reddito imponibile € 32.435,00 cui vanno dedotti l'imposta netta pari ad € 6.662,00, addizionale regionale irpef di € 519,00 e addizionale comunale irpef pari ad € 258,00. Il reddito annuo risultante ammonta ad € 24.996 e quello medio mensile (calcolato su 12 mensilità) è di € 2.083,00
8. La situazione della IG.ra è al limite dell'indigenza e di fatto la stessa CP_1 vive grazie agli aiuti della Caritas. La sua situazione sanitaria è complicata in conseguenza dell'infarto e dell'ischemia ed è cardiopatica: lo stesso figlio ha evidenziato di andare a fare la spesa per la mamma per evitarle di uscire e non farla stancare. L'autonomia reddituale è quindi estremamente limitata così come la capacità lavorativa. Il matrimonio, peraltro, è durato 34 anni, ossia si è in presenza di un matrimonio di lunga durata nell'ambito del quale sono nati due figli di cui la IG.ra si è occupata. CP_1
Il divario reddituale con il marito è infine rilevante, pari a più del doppio dei redditi delle parti.
Appare quindi dovuto un assegno divorzile sia sotto il profilo assistenziale (in considerazione delle condizioni di salute della IG.ra e dei suoi CP_1 redditi limitati) sia sotto il profilo perequativo-retributivo (essendosi la stessa sempre occupata della famiglia). Va osservato che in sede di separazione era stato previsto un assegno di Euro
450,00 Euro a favore della moglie in considerazione delle sue gravi condizioni economiche. Al momento della pronuncia dell'ordinanza presidenziale divorzile, che ha ridotto tale contributo ad Euro 300, la IG.ra percepiva CP_1 un reddito di cittadinanza pari ad € 680,00 mensili laddove oggi percepisce un assegno di inclusione sociale che è pari ad € 350,00 per cui le sue condizioni economiche sono nuovamente peggiorate e sono gravi come lo erano al momento della separazione.
Viceversa il reddito netto del marito è di 2083,00 Euro all'anno, cioè è lo stesso percepito al momento della separazione (nella sentenza si evidenzia che il reddito medio è di Euro 2080 all'anno) ed anche il lavoro svolto è sempre lo stesso.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 8 Anche le spese dedotte dallo stesso sono le stesse già tenute presente dal
Tribunale in sede di separazione ed anzi le cartelle esattoriali appaiono oggi più basse.
Nel contempo è evidente che le possibilità di miglioramento del reddito della moglie si sono ridotte ulteriormente rispetto al momento della separazione quando il Tribunale osservava che la stessa, a 55 anni di età (oggi ne ha 60) era fuori del mondo del lavoro da molti anni (essendosi sempre occupata della famiglia), situazione oggi non migliorata nonostante l'intervento dei servizi sociali ed anzi peggiorata a seguito del grave peggioramento delle sue condizioni di salute.
Si ritiene quindi adeguato quale assegno divorzile quello statuito in sede di separazione che va quindi determinato in Euro 450,00 mensili.
9. Di conseguenza il contributo al mantenimento del figlio (che indubbiamente sta di più dal padre rispetto al momento della separazione) può essere limitato ad Euro 200,00 (come già statuito in sede di separazione) oltre al 100% delle spese straordinarie che la madre non è in grado di sostenere. A tale proposito va osservato che il contributo al mantenimento del figlio è dovuto nel caso in questione anche se la frequentazione fosse paritetica, in quanto sono evidenti le differenze di reddito tra le parti e quindi, di conseguenza, le condizioni di vita di cui il figlio godrebbe con ciascuno dei genitori senza un contributo al suo mantenimento che permetta alla madre di offrirgli delle condizioni migliori di quelle che può offrirgli con il suo solo reddito e quindi condizioni più similari a quelle di cui il figlio può godere presso il padre. Peraltro il IGnor ha proposto in sede di audizione il seguente regime di Pt_1 frequentazione con il figlio: “uno o due giorni infrasettimanali senza pernottamento e uno o due giorni il weekend, a weekend alternati, sempre senza pernottamento;
il tutto tenendo prioritariamente in considerazione la volontà di e salvi diversi Per_1 accordi tra le parti”. E nelle sue dichiarazioni ha confermato che il figlio pernotta a casa mia una o due volte ogni due settimane;
poi mangiamo insieme qualche volta infrasettimanalmente, una o due volte a settimana: questi sono gli attuali tempi di mia frequentazione con lui Di fatto è la madre a sopportare la maggior parte delle spese.
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 9 10. Si ritiene di compensare le spese processuali tenuto conto che entrambe le parti sono parzialmente soccombenti rispetto alle proprie richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto nel Comune di GENOVA il 14/12/1986 (trascritto nei Registri dell'Ufficio dello Stato Civile del Comune di GENOVA, Anno 1986, Serie A, Parte II, Atto n. 982) da
codice fiscale nato a Parte_1 C.F._1
GENOVA (GE) il 14/05/1964
e
codice fiscale nato a CP_1 C.F._2
08/03/1965 il GENOVA (GE),
Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori del figlio minore con collocazione dello stesso presso la madre. Per_1
Il figlio potrà vedere e frequentare il padre accordandosi direttamente con i genitori secondo i suoi desideri e necessità.
Dichiara tenuto il IG. , (C.F. Parte_1
al versamento di un assegno divorzile per il C.F._1 mantenimento della IG.ra (C.F. CP_3
) che determina in € 450,00 mensili per 12 C.F._2 mensilità annue da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dall'aprile 2025 e per l'effetto condanna il IG. , (C.F. al Parte_1 C.F._1
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 10 versamento di un assegno divorzile di Euro 450,00 a favore della IG.ra , (C.F. ) da CP_1 C.F._2 versarsi entro il giorno 10 di ogni mese per dodici mensilità annue a partire da aprile 2025 con rivalutazione istat da aprile 2026.
Dichiara tenuto il IG. , (C.F. Parte_1
al versamento di un assegno per contributo al C.F._1 mantenimento del figlio minorenne , che determina in € Per_1
200,00 mensili in totale per 12 mensilità annue a decorrere da aprile 2025 e conseguentemente pone a carico del IG. Pt_1
, (C.F. il versamento di tale
[...] C.F._1 assegno da corrispondersi alla IG.ra , (C.F. CP_1
) entro il giorno dieci di ogni mese e da C.F._2 rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice Istat a partire dall'aprile 2026.
Pone a carico dei genitori il pagamento del 50 % ciascuno delle spese straordinarie mediche scolastiche, sportive e ludiche per la prole. Ai fini della distinzione tra spese ordinarie e straordinarie e alla distinzione tra spese da concordarsi preventivamente e spese che non devono essere preventivamente concordate si rinvia al verbale ex art. 47 O.G. della Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/). Le spese dovranno essere prontamente rimborsate al genitore che le ha anticipate previa presentazione di idonea documentazione comprovante la spesa da parte di quest'ultimo.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di GENOVA di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 9.7.1939, n. 1238;
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 11 Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970, come novellata;
Dichiara integralmente compensate le spese di lite.
Così deciso in Genova il giorno 18 aprile 2025
Il Presidente est. Dr. Domenico Pellegrini
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 12