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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Potenza, sentenza 23/06/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Potenza |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Lucia Gesummaria Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 47 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso d'appello, dall'avv.to Grazia Rapone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melfi, al Vico Gelsomino, n.34;
APPELLANTE E
Controparte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
[...]
procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23 gennaio Persona_1
2023, dall'avv.to Vito Dinoia con il quale elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.263 presso la sede regionale Avvocatura INPS;
1 APPELLATO
OGGETTO: Indebito assistenziale - Appello avverso la sentenza n. 952/2022 del 1° dicembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare non ripetibili la somma chiesta in restituzione dall' di euro 29.708,56, con vittoria delle spese CP_1
del doppio grado del giudizio, con attribuzione";
Per l'appellato: “ Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2020, esponeva di aver Parte_1
ricevuto dall' l'invito a restituire la somma di euro 29.708,56, ricevuta a CP_1
titolo di assegno ordinario di invalidità nel periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 ottobre 2019, deducendo la loro irripetibilità in quanto effettuati per errore imputabile esclusivamente all'istituto, fermo restando la sua buona fede e, quindi, l'assenza di dolo.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l'istituto depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
Con sentenza n.952/2022 del 1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Potenza respingeva il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, stante agli atti la dichiarazione di esonero ex art.152 disp. Att. C.p.c..
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice di primo grado riteneva insussistente la buona fede del ricorrente, tenuto conto che egli in data 7 dicembre 2011 aveva ricevuto il verbale della Commissione medica che, in
2 sede di revisione, aveva accertato l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la prosecuzione del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità, di cui, in precedenza, aveva avuto diritto.
Avverso la suddetta sentenza , con ricorso depositato in Parte_1
cancelleria il 25 febbraio 2023, proponeva appello nei confronti dell' , CP_1
così richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 7 marzo 2024.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
depositando memoria di costituzione e a sua volta concludendo come in atti.
Disposta la trattazione scritta della controversia in esame per odierna udienza, lette le note scritte fatte pervenire, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art.38
Cost, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di cassazione (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021;
Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune
3 denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Correttamente, il primo giudice ha ritenuto non ipotizzabile, nel caso in esame, un'ignoranza incolpevole di alla luce del fatto, incontestato, che egli Pt_1
era venuto a conoscenza dell'essere venuto meno il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità per effetto della comunicazione del verbale della
Commisisone che, in sede di visita di revisione, aveva riscontrato un Pt_2
grado invalidità inferiore a quello previsto per la prosecuzione della percezione dell'assegno ordinario di invalidità.
ha continuato a percepire l'AOI per ben otto anni dal dicembre 2011 Pt_1
all'ottobre 2019 e ciò, nonstante, la ricezione da parte sua nel 2016 di una comunicazione in cui veniva informato del nuovo importo aggiornato CP_1
della pensione nonché del suo diritto agli arretrati, così rimanendo, ancora,
La Suprema Corte con la sentenza n.10642/2019 ha così stabilito “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai CP_1
fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”.
La stessa Suprema Corte ha, infatti, precisato che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte
4 di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Nel caso in esame può ritenersi raggiunta la prova del dolo comprovato dell'accipiens.
Va, infine, segnalato che in tema di indebito previdenziale, la Cassazione ha precisato ch il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).
Per tutte le considerazioni espresse, l'appello va respinto.
Stante agli atti la dichirazione ex art.152 disp. Att. C.p.c. nulla per le psese del presente grado del giudzio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 47 del ruolo generale appelli
5 lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti Parte_1
dell' in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 952/2022 del 1° dicembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI POTENZA
SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Potenza - Sezione del Lavoro - nelle persone dei magistrati dr. Roberto Spagnuolo Presidente
dr. Aida Sabbato Consigliere rel.
dr. Lucia Gesummaria Consigliere
ha pronunziato all'udienza del 5 giugno 2025 la seguente
S E N T E N Z A
nel giudizio di appello iscritto al n. 47 del ruolo generale appelli lavoro dell'anno 2023
TRA
rappresentato e difeso, in virtù di mandato in calce al Parte_1 ricorso d'appello, dall'avv.to Grazia Rapone ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Melfi, al Vico Gelsomino, n.34;
APPELLANTE E
Controparte_1
in persona del Presidente p.t., rappresentato e difeso, in virtù di
[...]
procura generale alle liti per Notar di Fiumicino del 23 gennaio Persona_1
2023, dall'avv.to Vito Dinoia con il quale elettivamente domicilia in Potenza, alla via Pretoria, n.263 presso la sede regionale Avvocatura INPS;
1 APPELLATO
OGGETTO: Indebito assistenziale - Appello avverso la sentenza n. 952/2022 del 1° dicembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: "Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento del presente appello, in riforma dell'impugnata sentenza, dichiarare non ripetibili la somma chiesta in restituzione dall' di euro 29.708,56, con vittoria delle spese CP_1
del doppio grado del giudizio, con attribuzione";
Per l'appellato: “ Voglia la Corte adita respingere l'appello, con vittoria delle spese del giudizio”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 7 dicembre 2020, esponeva di aver Parte_1
ricevuto dall' l'invito a restituire la somma di euro 29.708,56, ricevuta a CP_1
titolo di assegno ordinario di invalidità nel periodo dal 1° dicembre 2011 al 31 ottobre 2019, deducendo la loro irripetibilità in quanto effettuati per errore imputabile esclusivamente all'istituto, fermo restando la sua buona fede e, quindi, l'assenza di dolo.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l'istituto depositava memoria difensiva in cui concludeva per il rigetto della domanda, stante la sua infondatezza.
Con sentenza n.952/2022 del 1° dicembre 2022 e pubblicata in pari data, il
Tribunale di Potenza respingeva il ricorso, nulla disponendo in ordine alle spese di lite, stante agli atti la dichiarazione di esonero ex art.152 disp. Att. C.p.c..
Nella stilata motivazione della sentenza, il giudice di primo grado riteneva insussistente la buona fede del ricorrente, tenuto conto che egli in data 7 dicembre 2011 aveva ricevuto il verbale della Commissione medica che, in
2 sede di revisione, aveva accertato l'insussistenza del requisito sanitario necessario per ottenere la prosecuzione del riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità, di cui, in precedenza, aveva avuto diritto.
Avverso la suddetta sentenza , con ricorso depositato in Parte_1
cancelleria il 25 febbraio 2023, proponeva appello nei confronti dell' , CP_1
così richiamando i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di indebito assistenziale.
Chiedeva, pertanto, all'adita Corte d'Appello di Potenza, Sezione Lavoro, di voler provvedere nei termini estesamente riportati in epigrafe.
Il Presidente, con decreto in atti, ai sensi dell'art. 435 del codice di rito, fissava l'udienza collegiale di discussione per il successivo 7 marzo 2024.
Ritualmente costituitosi il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio, CP_1
depositando memoria di costituzione e a sua volta concludendo come in atti.
Disposta la trattazione scritta della controversia in esame per odierna udienza, lette le note scritte fatte pervenire, la Corte d'Appello si pronunciava come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, deve essere respinto alla luce delle considerazioni che qui di seguito saranno esplicitate.
In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art.38
Cost, la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033
c.c. che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni della Corte di cassazione (tra le più recenti, Cass. nr. 13915 del 2021;
Cass. nr. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e 31372 del 2019).
In particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione «la regola propria del sottosistema assistenziale», che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune
3 denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento.
Pertanto, l'indebito (assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento.
Correttamente, il primo giudice ha ritenuto non ipotizzabile, nel caso in esame, un'ignoranza incolpevole di alla luce del fatto, incontestato, che egli Pt_1
era venuto a conoscenza dell'essere venuto meno il suo diritto all'assegno ordinario di invalidità per effetto della comunicazione del verbale della
Commisisone che, in sede di visita di revisione, aveva riscontrato un Pt_2
grado invalidità inferiore a quello previsto per la prosecuzione della percezione dell'assegno ordinario di invalidità.
ha continuato a percepire l'AOI per ben otto anni dal dicembre 2011 Pt_1
all'ottobre 2019 e ciò, nonstante, la ricezione da parte sua nel 2016 di una comunicazione in cui veniva informato del nuovo importo aggiornato CP_1
della pensione nonché del suo diritto agli arretrati, così rimanendo, ancora,
La Suprema Corte con la sentenza n.10642/2019 ha così stabilito “In tema di indebito assistenziale, la violazione, ad opera del titolare della prestazione, dell'obbligo di comunicazione all della situazione reddituale rilevante ai CP_1
fini del diritto alla percezione della predetta prestazione, esclude la sussistenza di un affidamento idoneo a giustificare l'irripetibilità dell'indebito”.
La stessa Suprema Corte ha, infatti, precisato che l'indebito assistenziale è ripetibile solo a partire dal momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, e ciò a meno che non ricorrano ipotesi che escludano qualsivoglia affidamento dell' "accipiens", come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte
4 di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato.
Nel caso in esame può ritenersi raggiunta la prova del dolo comprovato dell'accipiens.
Va, infine, segnalato che in tema di indebito previdenziale, la Cassazione ha precisato ch il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall' CP_1
convenuto, ferma, peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell' indicazioni adeguate a porre in grado la CP_1
pensionata di verificare se si trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).
Per tutte le considerazioni espresse, l'appello va respinto.
Stante agli atti la dichirazione ex art.152 disp. Att. C.p.c. nulla per le psese del presente grado del giudzio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Potenza, Sezione del Lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio di appello iscritto al n° 47 del ruolo generale appelli
5 lavoro dell'anno 2023, promosso da nei confronti Parte_1
dell' in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., avverso la sentenza n. 952/2022 del 1° dicembre 2022 del Giudice del lavoro del Tribunale di Potenza, ogni altra domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) nulla per le spese del presente grado del giudizio.
Potenza, 5 giugno 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dr. Aida Sabbato) (dr. Roberto Spagnuolo)
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