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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 08/04/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2348/2018
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2348/2018
All'udienza del 8 aprile 2025, alle ore 10:20, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Luigi De Rosa anche in sostituzione dell'avv. Pellicciari Claudio . Parte_1
Per , l'avv. Controparte_1
Targa Fernando.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. De Rosa si riporta alle note conclusive svolte, rileva che la specifica vicenda oggetto di causa è differente rispetto a quella dei precedenti del Tribunale invocati da controparte;
precisa che vi sono varie motivazioni per cui la clausola compromissoria deve reputarsi nulla, e comunque non applicabile al caso di specie, tali da indurre il Giudicante ad affermare la propria competenza. Ribadisce quindi l'inapplicabilità della clausola compromissoria e insiste per l'accoglimento della domanda.
L'avv. Targa si riporta alle note depositate, ribadisce che in altri identici giudizi il Tribunale si è dichiarato incompetente, essendo la clausola compromissoria perfettamente valida e applicabile.
In subordine eccepisce la tardività del giudizio in quanto intrapreso oltre i sei mesi di cui alla previsione normativa, e nel merito l'infondatezza della domanda.
L'avv. De Rosa si oppone a quanto ex adverso dedotto e replica che i termini sono stati rispettati avuto riguardo al momento della contestazione formale del provvedimento di radiazione.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 9 Alle ore 15:15, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pellicciari Claudio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Aterno n. 9, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Targa Fernando ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Egeo n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: associazioni.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, l Controparte_1
proponendo impugnazione avverso il provvedimento di radiazione adottato il
[...]
18.10.2017 nei propri confronti dal Consiglio Direttivo dell Controparte_1
[...]
pagina 3 di 9 A sostegno della domanda, deduceva: 1) Nullità dell'atto impugnato per violazione dello statuto sociale e degli artt. 23 e 24 cod. civ.; 2) Nullità del provvedimento impugnato per invalidità dello statuto sociale con riferimento ai requisiti di esso posti da per le ASD.; 3) Illegittimità Pt_2
dei censurati provvedimenti per contrasto con i dd.lgs. 30/3/2001 n. 165 e 8/6/2001 n. 231 (come integrati e modificati dalla l. 30 novembre 2017 n. 179); 4) Nullità del provvedimento di radiazione per violazione dell'obbligo di motivazione – Motivazione meramente apparente;
5)
Nullità dei provvedimenti sanzionatori per indebito “transfert” di responsabilità; 6) Violazione del principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni disciplinari;
7) Nullità del provvedimento di censura per violazione dell'art. 24 cod. civ. - insussistenza del requisito della gravità dei motivi legittimanti le sanzioni disciplinari;
8) Nullità del provvedimento di censura e nullità derivata del provvedimento di radiazione per falsità / contraddittorietà / insussistenza dei presupposti legittimanti l'irrogazione delle sanzioni;
9) Nullità delle delibere di irrogazione dei provvedimenti disciplinari per violazione dell'art. 21 cod. civ. (disciplina delle associazioni - deliberazioni dell'assemblea).
Formulava, altresì, istanza di sospensione del provvedimento contestato, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, a) Preliminarmente sospendere anche ex art. 700 c.p.c. l'esecuzione delle deliberazioni di censura e radiazione come innanzi impugnate e, conseguentemente, ordinare l'immediata
Cont reintegra del socio nella compagine della convenuta, con le medesime Parte_1
attribuzioni godute al momento dell'esclusione, senza perdita di anzianità e con immediato diritto al voto. b) Nel merito, previe le più opportune declaratorie del caso, revocare, annullare e dichiarare prive di qualsiasi giuridica efficacia le delibere di censura (9/07/17) e radiazione
(18/10/2017) qui impugnate, poiché nulle e/o inefficaci per violazione di legge e/o di clausole statutarie e/o regolamentari e comunque per le ragioni tutte dedotte nella narrativa che precede,
Cont con conseguente reintegrazione del socio nella compagine della convenuta Parte_1
con le medesime attribuzioni godute al momento dell'esclusione, senza perdita di anzianità e con immediato diritto al voto. c) Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo: 1) l'incompetenza del giudice ordinario per l'esistenza di una valida
[...]
clausola arbitrale, ex art. 28 dello Statuto, con conseguente improponibilità della domanda;
2) la pagina 4 di 9 tardività dell'azione ex adverso intentata;
3) la fondatezza e legittimità del provvedimento di radiazione con riferimento a ciascuno dei motivi di nullità contestati da parte attrice.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza –anche cautelare- ed eccezione, - in via pregiudiziale e preliminare assorbente, rilevata
l'esistenza di una valida clausola arbitrale nello Statuto dell'Associazione, dichiarare
l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore di un Collegio Arbitrale e, contestualmente,
l'improponibilità della domanda;
- in subordine e sempre in via preliminare, rilevata la tardività dell'azione per violazione del termine perentorio semestrale di cui all'art. 24 c.c., dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità della domanda;
- nel merito, accertata la regolarità dell'iter sanzionatorio e la proporzionalità della sanzione comminata e, comunque, aderendo alle ragioni tutte esposte in narrativa, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Sig.ra Parte_1
in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, condannare la
[...]
Sig.ra al pagamento delle spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori di Parte_1 legge”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata, da ultimo, per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza dell'8.4.2025.
Orbene, ritiene il Giudicante che, in conformità a quanto condivisibilmente statuito dall'intestato
Tribunale in relazione a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, debba essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., “La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al D.Lgs.
n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta,
pagina 5 di 9 nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.. Ne' la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38 c.p.c., comma 3, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro” ,
e che “ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito” (cfr. Cass. Civ., Sez. sez. VI, 08/11/2021, n.32528). Cont Ciò posto, nel caso di specie l'eccezione di arbitrato, ritualmente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, merita di trovare accoglimento in relazione a quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto associativo.
La citata disposizione prevede, in particolare, che “La soluzione di eventuali controversie tra uno
o più Soci e altri Soci o tra uno o più Soci e il Consiglio Direttivo in materia che forma oggetto del presente statuto o del regolamento o, comunque relativa ai rapporti associativi, sarà devoluta ad un collegio arbitrale secondo la disciplina prevista dal Codice di Procedura Civile come modificato dalla Legge 9 febbraio 1983 n. 28”.
A fronte del chiaro tenore letterale della clausola compromissoria, non colgono nel segno le eccezioni di nullità sollevate da parte attrice.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, è sufficiente osservare che la disciplina dettata dalla citata norma con riferimento al c.d. arbitrato societario non trova applicazione con riguardo alla presente fattispecie, ove viene in rilievo un'associazione sportiva dilettantistica. In tal senso, è stato precisato che “La disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di disciplina speciale che non è consentito estendere all'arbitrato
pagina 6 di 9 disciplinato dal codice di rito, il quale prevede che nell' ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della volontà di tutti i contendenti,
l'affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall'operatività dell'istituto della ricusazione, come disciplinato dall'art.
815 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. VI, 10/09/2021, n.24462; nella specie la S.C. ha escluso la nullità della clausola compromissoria, la quale prevedeva che il terzo arbitro fosse nominato dal
Presidente dell'ABI, associazione cui aderiva anche la banca parte della controversia).
Neppure rileva la circostanza che l'art. 28 dello Statuto non contenga una specifica disciplina in merito al numero e alla modalità di nomina degli arbitri. La clausola, infatti, richiama espressamente alla disciplina di cui al codice di procedura civile, trovando pertanto automatica applicazione il disposto di cui all'art. 809 c.p.c., secondo cui “Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810”.
Parimenti del tutto infondato l'assunto attoreo teso a predicare la nullità della clausola nella misura in cui opererebbe il rinvio al codice di procedura civile “come modificato dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28”, omettendo di fare riferimento alle ulteriori successive modifiche.
Ad avviso del Giudicante, infatti, il richiamo alla disciplina del codice di rito deve essere interpretato alla stregua di un rinvio dinamico. Come noto, il rinvio può essere dinamico
(altrimenti definito come formale, o mobile), ovvero statico (altrimenti definito come materiale, recettizio, fisso). Nel primo caso viene richiamata la fonte della disposizione normativa, con la conseguenza che potranno assumere rilievo tutte le modificazioni che interesseranno il contenuto precettivo della disposizione oggetto del rinvio;
nella seconda ipotesi si determina una sorta di cristallizzazione della disciplina richiamata, nel senso che la stessa “diviene parte del contenuto della norma richiamante”, ragion per cui le “vicende della norma richiamata resteranno prive di effetto ai fini dell'esistenza e dell'efficacia della norma richiamante” (Corte cost., 25 ottobre
2004, n. 315). Nel caso di specie, dunque, il rinvio alla “fonte”, vale a dire all'intera disciplina di cui al codice di procedura civile, anziché a singole disposizioni, non può che essere inteso in pagina 7 di 9 senso dinamico, sì da dare rilevanza a tutte le norme che la fonte di volta in volta è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono.
Sotto altro profilo, non può revocarsi in dubbio che il presente giudizio, avente ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui l'odierna attrice è stata radiata ed esclusa dall , ricada nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria, idonea a CP_1
ricomprendere qualsiasi controversia “comunque relativa ai rapporti associativi”.
Del resto, l'art. 808-quater c.p.c. precisa che “nel dubbio, la convenzione di arbitrato di interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
Trattasi, infine, di materia senz'altro suscettibile di essere devoluta alla cognizione arbitrale. Le controversie associative, infatti, possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili, ed è pertanto valida ed efficace la clausola dello statuto di un'associazione che prevede la devoluzione agli arbitri di tutte le controversie tra soci e tra questi e l'associazione, a meno che siano dimostrate situazioni incompatibili con la necessaria imparzialità che gli arbitri debbono possedere (cfr. Tribunale
Torino, sez. I, 20/07/2012).
Con specifico riferimento alla controversia in materia di esclusione del socio, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la materia delle controversie tra soci in tema di esclusione dalla società non rientra tra quelle non compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., onde è giuridicamente valida la clausola compromissoria con la quale le parti rimettono al giudizio di arbitri la decisione circa la legittimità della esclusione di un socio.
Deve conclusivamente ritenersi la validità e l'applicabilità alla fattispecie in esame della clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto, con conseguente declinatoria di competenza del
Giudice adito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito ex art. 819-ter c.p.c.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fernando Targa dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2348/2018
All'udienza del 8 aprile 2025, alle ore 10:20, innanzi al Giudice dott.ssa Giuseppina
Vendemiale, sono comparsi:
Per , l'avv. Luigi De Rosa anche in sostituzione dell'avv. Pellicciari Claudio . Parte_1
Per , l'avv. Controparte_1
Targa Fernando.
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
L'avv. De Rosa si riporta alle note conclusive svolte, rileva che la specifica vicenda oggetto di causa è differente rispetto a quella dei precedenti del Tribunale invocati da controparte;
precisa che vi sono varie motivazioni per cui la clausola compromissoria deve reputarsi nulla, e comunque non applicabile al caso di specie, tali da indurre il Giudicante ad affermare la propria competenza. Ribadisce quindi l'inapplicabilità della clausola compromissoria e insiste per l'accoglimento della domanda.
L'avv. Targa si riporta alle note depositate, ribadisce che in altri identici giudizi il Tribunale si è dichiarato incompetente, essendo la clausola compromissoria perfettamente valida e applicabile.
In subordine eccepisce la tardività del giudizio in quanto intrapreso oltre i sei mesi di cui alla previsione normativa, e nel merito l'infondatezza della domanda.
L'avv. De Rosa si oppone a quanto ex adverso dedotto e replica che i termini sono stati rispettati avuto riguardo al momento della contestazione formale del provvedimento di radiazione.
Il Giudice
Dopo breve discussione orale, si ritira in camera di consiglio.
pagina 1 di 9 Alle ore 15:15, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
dott.ssa Giuseppina Vendemiale
pagina 2 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2348/2018 promossa da:
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Pellicciari Claudio ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Latina, Via Aterno n. 9, giusta procura in atti;
ATTRICE
Contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Targa Fernando ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, Viale Egeo n. 8, giusta procura in atti;
CONVENUTA
Oggetto: associazioni.
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da verbale in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, conveniva in giudizio, dinanzi Parte_1
all'intestato Tribunale, l Controparte_1
proponendo impugnazione avverso il provvedimento di radiazione adottato il
[...]
18.10.2017 nei propri confronti dal Consiglio Direttivo dell Controparte_1
[...]
pagina 3 di 9 A sostegno della domanda, deduceva: 1) Nullità dell'atto impugnato per violazione dello statuto sociale e degli artt. 23 e 24 cod. civ.; 2) Nullità del provvedimento impugnato per invalidità dello statuto sociale con riferimento ai requisiti di esso posti da per le ASD.; 3) Illegittimità Pt_2
dei censurati provvedimenti per contrasto con i dd.lgs. 30/3/2001 n. 165 e 8/6/2001 n. 231 (come integrati e modificati dalla l. 30 novembre 2017 n. 179); 4) Nullità del provvedimento di radiazione per violazione dell'obbligo di motivazione – Motivazione meramente apparente;
5)
Nullità dei provvedimenti sanzionatori per indebito “transfert” di responsabilità; 6) Violazione del principio di proporzionalità e graduazione delle sanzioni disciplinari;
7) Nullità del provvedimento di censura per violazione dell'art. 24 cod. civ. - insussistenza del requisito della gravità dei motivi legittimanti le sanzioni disciplinari;
8) Nullità del provvedimento di censura e nullità derivata del provvedimento di radiazione per falsità / contraddittorietà / insussistenza dei presupposti legittimanti l'irrogazione delle sanzioni;
9) Nullità delle delibere di irrogazione dei provvedimenti disciplinari per violazione dell'art. 21 cod. civ. (disciplina delle associazioni - deliberazioni dell'assemblea).
Formulava, altresì, istanza di sospensione del provvedimento contestato, e rassegnava le seguenti conclusioni: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa e respinta, a) Preliminarmente sospendere anche ex art. 700 c.p.c. l'esecuzione delle deliberazioni di censura e radiazione come innanzi impugnate e, conseguentemente, ordinare l'immediata
Cont reintegra del socio nella compagine della convenuta, con le medesime Parte_1
attribuzioni godute al momento dell'esclusione, senza perdita di anzianità e con immediato diritto al voto. b) Nel merito, previe le più opportune declaratorie del caso, revocare, annullare e dichiarare prive di qualsiasi giuridica efficacia le delibere di censura (9/07/17) e radiazione
(18/10/2017) qui impugnate, poiché nulle e/o inefficaci per violazione di legge e/o di clausole statutarie e/o regolamentari e comunque per le ragioni tutte dedotte nella narrativa che precede,
Cont con conseguente reintegrazione del socio nella compagine della convenuta Parte_1
con le medesime attribuzioni godute al momento dell'esclusione, senza perdita di anzianità e con immediato diritto al voto. c) Con vittoria di spese e compensi di lite.”.
Si costituiva in giudizio la Controparte_1
deducendo: 1) l'incompetenza del giudice ordinario per l'esistenza di una valida
[...]
clausola arbitrale, ex art. 28 dello Statuto, con conseguente improponibilità della domanda;
2) la pagina 4 di 9 tardività dell'azione ex adverso intentata;
3) la fondatezza e legittimità del provvedimento di radiazione con riferimento a ciascuno dei motivi di nullità contestati da parte attrice.
Concludeva, quindi, chiedendo: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni diversa istanza –anche cautelare- ed eccezione, - in via pregiudiziale e preliminare assorbente, rilevata
l'esistenza di una valida clausola arbitrale nello Statuto dell'Associazione, dichiarare
l'incompetenza del Giudice Ordinario in favore di un Collegio Arbitrale e, contestualmente,
l'improponibilità della domanda;
- in subordine e sempre in via preliminare, rilevata la tardività dell'azione per violazione del termine perentorio semestrale di cui all'art. 24 c.c., dichiarare la nullità e/o l'improcedibilità della domanda;
- nel merito, accertata la regolarità dell'iter sanzionatorio e la proporzionalità della sanzione comminata e, comunque, aderendo alle ragioni tutte esposte in narrativa, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Sig.ra Parte_1
in quanto assolutamente infondata in fatto ed in diritto. In ogni caso, condannare la
[...]
Sig.ra al pagamento delle spese di giudizio, oltre spese generali ed accessori di Parte_1 legge”.
Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., la causa veniva istruita documentalmente e rinviata, da ultimo, per discussione orale e decisione, ex art. 281-sexies c.p.c., all'udienza dell'8.4.2025.
Orbene, ritiene il Giudicante che, in conformità a quanto condivisibilmente statuito dall'intestato
Tribunale in relazione a fattispecie analoghe a quella oggetto di causa, debba essere dichiarata l'incompetenza del Giudice adito.
Giova premettere che, ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., “La competenza degli arbitri non è esclusa dalla pendenza della stessa causa davanti al giudice, né dalla connessione tra la controversia ad essi deferita ed una causa pendente davanti al giudice. La sentenza o l'ordinanza, con la quale il giudice afferma o nega la propria competenza in relazione a una convenzione d'arbitrato, è impugnabile a norma degli articoli 42 e 43”.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “in considerazione della natura giurisdizionale dell'arbitrato e della sua funzione sostitutiva della giurisdizione ordinaria, come desumibile dalla disciplina introdotta dalla L. n. 5 del 1994 e dalle modificazioni di cui al D.Lgs.
n. 40 del 2006, l'eccezione di compromesso ha carattere processuale ed integra una questione di competenza, che deve essere eccepita dalla parte interessata, a pena di decadenza e conseguente radicamento presso il giudice adito del potere di decidere in ordine alla domanda proposta,
pagina 5 di 9 nella comparsa di risposta e nel termine fissato dall'art. 166 c.p.c.. Ne' la competenza arbitrale, quanto meno in questioni incidenti su diritti indisponibili, può essere assimilata alla competenza funzionale, così da giustificare il rilievo officioso ex art. 38 c.p.c., comma 3, atteso che essa si fonda unicamente sulla volontà delle parti, le quali sono libere di scegliere se affidare la controversia agli arbitri e, quindi, anche di adottare condotte processuali tacitamente convergenti verso l'esclusione della competenza di questi ultimi, con l'introduzione di un giudizio ordinario, da un lato, e la mancata proposizione dell'eccezione di arbitrato, dall'altro” ,
e che “ai sensi dell'art. 819-ter c.p.c., così come novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 22, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito” (cfr. Cass. Civ., Sez. sez. VI, 08/11/2021, n.32528). Cont Ciò posto, nel caso di specie l'eccezione di arbitrato, ritualmente sollevata dalla convenuta nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, merita di trovare accoglimento in relazione a quanto disposto dall'art. 28 dello Statuto associativo.
La citata disposizione prevede, in particolare, che “La soluzione di eventuali controversie tra uno
o più Soci e altri Soci o tra uno o più Soci e il Consiglio Direttivo in materia che forma oggetto del presente statuto o del regolamento o, comunque relativa ai rapporti associativi, sarà devoluta ad un collegio arbitrale secondo la disciplina prevista dal Codice di Procedura Civile come modificato dalla Legge 9 febbraio 1983 n. 28”.
A fronte del chiaro tenore letterale della clausola compromissoria, non colgono nel segno le eccezioni di nullità sollevate da parte attrice.
Quanto alla dedotta violazione dell'art. 34 del d.lgs. n. 5/2003, è sufficiente osservare che la disciplina dettata dalla citata norma con riferimento al c.d. arbitrato societario non trova applicazione con riguardo alla presente fattispecie, ove viene in rilievo un'associazione sportiva dilettantistica. In tal senso, è stato precisato che “La disciplina dettata dall'art. 34 del d.lgs. n. 5 del 2003 per l'arbitrato societario risulta indubbiamente più rigorosa rispetto al diritto comune, non limitandosi a prescrivere che la clausola compromissoria preveda il numero e le modalità di nomina degli arbitri di competenza delle parti, ma disponendo, a pena di nullità, che, nel caso in cui la designazione sia demandata ad un terzo, quest'ultimo debba essere un soggetto estraneo alla società; trattasi però di disciplina speciale che non è consentito estendere all'arbitrato
pagina 6 di 9 disciplinato dal codice di rito, il quale prevede che nell' ipotesi in cui la clausola compromissoria si traduca nella violazione del principio secondo cui il meccanismo di designazione degli arbitri deve costituire espressione della volontà di tutti i contendenti,
l'affidamento della nomina ad un terzo non estraneo alle parti non comporta la nullità del compromesso o della clausola compromissoria, restando la posizione di terzietà ed imparzialità degli arbitri garantita dall'operatività dell'istituto della ricusazione, come disciplinato dall'art.
815 c.p.c.” (Cass. Civ., sez. VI, 10/09/2021, n.24462; nella specie la S.C. ha escluso la nullità della clausola compromissoria, la quale prevedeva che il terzo arbitro fosse nominato dal
Presidente dell'ABI, associazione cui aderiva anche la banca parte della controversia).
Neppure rileva la circostanza che l'art. 28 dello Statuto non contenga una specifica disciplina in merito al numero e alla modalità di nomina degli arbitri. La clausola, infatti, richiama espressamente alla disciplina di cui al codice di procedura civile, trovando pertanto automatica applicazione il disposto di cui all'art. 809 c.p.c., secondo cui “Se manca l'indicazione del numero degli arbitri e le parti non si accordano al riguardo, gli arbitri sono tre e, in mancanza di nomina, se le parti non hanno diversamente convenuto, provvede il presidente del tribunale nei modi previsti dall'articolo 810”.
Parimenti del tutto infondato l'assunto attoreo teso a predicare la nullità della clausola nella misura in cui opererebbe il rinvio al codice di procedura civile “come modificato dalla legge 9 febbraio 1983 n. 28”, omettendo di fare riferimento alle ulteriori successive modifiche.
Ad avviso del Giudicante, infatti, il richiamo alla disciplina del codice di rito deve essere interpretato alla stregua di un rinvio dinamico. Come noto, il rinvio può essere dinamico
(altrimenti definito come formale, o mobile), ovvero statico (altrimenti definito come materiale, recettizio, fisso). Nel primo caso viene richiamata la fonte della disposizione normativa, con la conseguenza che potranno assumere rilievo tutte le modificazioni che interesseranno il contenuto precettivo della disposizione oggetto del rinvio;
nella seconda ipotesi si determina una sorta di cristallizzazione della disciplina richiamata, nel senso che la stessa “diviene parte del contenuto della norma richiamante”, ragion per cui le “vicende della norma richiamata resteranno prive di effetto ai fini dell'esistenza e dell'efficacia della norma richiamante” (Corte cost., 25 ottobre
2004, n. 315). Nel caso di specie, dunque, il rinvio alla “fonte”, vale a dire all'intera disciplina di cui al codice di procedura civile, anziché a singole disposizioni, non può che essere inteso in pagina 7 di 9 senso dinamico, sì da dare rilevanza a tutte le norme che la fonte di volta in volta è in grado di produrre e quindi a tutte le modifiche che queste subiscono.
Sotto altro profilo, non può revocarsi in dubbio che il presente giudizio, avente ad oggetto la legittimità del provvedimento con cui l'odierna attrice è stata radiata ed esclusa dall , ricada nell'ambito di applicazione della clausola compromissoria, idonea a CP_1
ricomprendere qualsiasi controversia “comunque relativa ai rapporti associativi”.
Del resto, l'art. 808-quater c.p.c. precisa che “nel dubbio, la convenzione di arbitrato di interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce”.
Trattasi, infine, di materia senz'altro suscettibile di essere devoluta alla cognizione arbitrale. Le controversie associative, infatti, possono formare oggetto di compromesso, con esclusione soltanto di quelle che coinvolgono interessi protetti da norme inderogabili, ed è pertanto valida ed efficace la clausola dello statuto di un'associazione che prevede la devoluzione agli arbitri di tutte le controversie tra soci e tra questi e l'associazione, a meno che siano dimostrate situazioni incompatibili con la necessaria imparzialità che gli arbitri debbono possedere (cfr. Tribunale
Torino, sez. I, 20/07/2012).
Con specifico riferimento alla controversia in materia di esclusione del socio, poi, la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato che la materia delle controversie tra soci in tema di esclusione dalla società non rientra tra quelle non compromettibili in arbitri ai sensi dell'art. 806 c.p.c., onde è giuridicamente valida la clausola compromissoria con la quale le parti rimettono al giudizio di arbitri la decisione circa la legittimità della esclusione di un socio.
Deve conclusivamente ritenersi la validità e l'applicabilità alla fattispecie in esame della clausola compromissoria di cui all'art. 28 dello Statuto, con conseguente declinatoria di competenza del
Giudice adito.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'attrice sono liquidate in dispositivo secondo i criteri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, di bassa complessità, ed applicando i valori minimi alla luce delle attività espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- dichiara l'incompetenza del Tribunale adito ex art. 819-ter c.p.c.
- condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Parte_1 CP_1
pagina 8 di 9 che liquida in € 3.809,00 per compensi, oltre spese Controparte_1
generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Fernando Targa dichiaratosi antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Latina, 8 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale
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