Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 05/06/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana Tribunale di Civitavecchia (Verbale - Sentenza ex art. 281 sexies)
All'udienza del giorno 5 giugno 2025 dinanzi al G.I. dott. Daniele Sodani sono comparsi l'avv. Daniela Salerni per parte ricorrente e l'avv. Stefania Meoli per parte resistente.
L'Avv. Salerni, per la parte ricorrente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle dell'atto introduttivo e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate. Rileva che la data di iscrizione del ricorso è tempestiva risalendo al 17.09.2021. L'Avv. Meoli, per la parte resistente, precisa le conclusioni riportandosi a quelle della propria comparsa e delle successive deduzioni, ivi comprese quelle delle ultime note difensive depositate.
Si dà quindi corso alla discussione, il giudice, a questo punto, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona dell'istruttore dott. Daniele Sodani,
In nome del Popolo Italiano,
pronuncia, la seguente:
SENTENZA
-nella causa iscritta al n. 3027 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
(C.F.: , elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Daniela Salerni sito in Civitavecchia via Pietro Gobetti n. 11, che lo rappresenta e lo difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F.: , elettivamente Controparte_1 C.F._2 ell'avv. ivitavecchia via Palmiro Togliatti n. 13 che la rappresenta e la difende in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con ricorso, ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio pe o possessorio Controparte_1 nella fase di merito a cognizione piena, deducendo: -che aveva proposto ricorso possessorio per la reintegra nel compossesso dell'abitazione coniugale situata in Civitavecchia, alla Via della Cooperazione n. 8, costituito da un appartamento posto al piano primo, interno 5, identificato al N.C.E.U. del Comune di Civitavecchia, alla partita 1012632, al fg. 22, p.lla 61, sub. 6, zona cens. 1, categoria A/4, cl. 2, cons. vani 4,5, sup cat. 90 mq, rendita euro 278,89;
-che era comproprietario del suddetto immobile per la quota di ½ per atto di compravendita stipulato unitamente alla moglie (proprietaria per la restante quota ½) a rogito Notaio in data 11.10.1994, rep 27030, racc. Persona_1
n. 11039, registrato e trascritto in Civitavecchia;
-che nel marzo del 2020 si era allontanato da casa coniugale per evitare spiacevoli situazioni e trascorrere la quarantena altrove e tuttavia al suo rientro aveva trovato la serratura della porta di casa e della cassetta postale cambiata e aveva dovuto richiedere l'intervento dei Carabinieri;
-che il giudice della fase sommaria aveva disposto il reintegro del ricorrente nel compossesso dell'immobile e il collegio in sede di reclamo aveva confermato la decisione del primo giudice. Deduceva, ancora, che l'ordine del giudice non era stato eseguito e nel corso del giudizio di separazione la casa coniugale non era stata assegnata alla moglie, sicché aveva subito un danno per mancato godimento del bene da quantificarsi tenendo conto del valore locatizio dell'immobile; -che aveva patito anche un danno morale in conseguenza del reato patito di cui all'art. 610 c.p.. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, concludeva nel seguente modo: “- Accertare e dichiarare illegittimo lo spoglio avvenuto in danno del Sig. ad opera della Sig.ra E, per l'effetto, - Parte_1 Controparte_1
Condannare la Sig.ra al reintegro dell'istante Controparte_1 comproprietario nel comp o in Civitavecchia (RM), alla Via della Cooperazione n. 8, piano primo, int. 5, identificato al N.C.E.U. di detto Comune al foglio 22, p.lla 61, sub 6, z.c. 1, Cat A/4, cl. 2, 4,5 vani, totale mq 90, rendita euro 278,89, all'uopo consegnando copia delle nuove chiavi, ovvero, in mancanza di spontaneo adempimento, disporre vi provveda il competente Ufficiale giudiziario, con l'ausilio della forza pubblica e di un fabbro, ovvero in subordine, in caso di impossibilità di reintegrazione, condannarsi la resistente al pagamento della metà del valore in danaro dell'immobile de quo, nonché dei beni mobili di proprietà del Sig. o in comunione ivi presenti;
- Condannare la Pt_1
Sig.ra imento del danno patrimoniale in favore del Controparte_1
Sig. mancato godimento dell'immobile, da quantificarsi Parte_1 me l valore locativo dell'unità abitativa di cui è stato costretto ad usufruire il Sig. a causa dello spoglio, ovvero pari ad Euro 300,00 per Pt_1 ogni mese in cui a otuto usufruire dell'unità immobiliare de qua, a far data dallo spoglio e sino all'effettivo reintegro nel possesso, ovvero nella maggiore o minore misura che sarà ritenuta di giustizia;
- Condannare la Sig.ra al risarcimento del danno non patrimoniale (morale ed Controparte_1
del Sig. ex art. 2059 c.c. derivante dalla Parte_1 lesione di valori inerenti alla endendovi sia il danno morale soggettivo sia il danno esistenziale derivante dalla lesione di interessi di rango costituzionale inerenti alla persona, da quantificarsi complessivamente in € 200,00 per ogni mese in cui è perdurato lo spoglio, ovvero da determinarsi in via equitativa;
- Condannare la Sig.ra alla restituzione in Controparte_1 favore del Sig. e a titolo di oneri Parte_1 condominiali ed utenze per l'immobile di comproprietà, dalla data dello spoglio e sino all'effettivo reintegro, ovvero alla metà degli importi;
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA e CPA come per legge”.
2.Si costituiva in giudizio deducendo che il Controparte_1 provvedimento cautelare era il ricorso era stato introdotto in data 22.09.2021, successivamente il decorso del termine di 60 giorni dalla decisione del collegio in sede di reclamo che era stata depositata il 21.06.2021; -che i danni erano insussistenti in quanto non provati dal ricorrente, sicché la domanda andava respinta.
3.Assegnati i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., svolta l'istruttoria, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
4.Il ricorso per la prosecuzione del giudizio di merito a cognizione piena è stato introdotto entro il termine di 60 giorni. Infatti, a fronte della decisione in sede di reclamo del 21.06.2021, il ricorso per la prosecuzione è stato depositato in data 17.09.2021.
5.All'esito del giudizio di merito non sono emersi elementi idonei a condurre ad una decisione di rigetto del ricorso per tutte le motivazioni contenute nei provvedimenti emessi dal primo giudice e dal collegio nella fase sommaria, rispetto alle quali l'istruttoria non ha offerto prove idonee ad inficiarne la correttezza e condivisibilità. Va pertanto condivisa l'ordinanza cautelare e la conferma in sede di reclamo laddove è stato rilevato che il compendio probatorio ha certamente confermato l'avvenuto spoglio e che non vi fosse prova della rinuncia e di una volontà abdicativa al possesso sulla casa coniugale da parte del ricorrente in quanto lo stesso, possedendo le chiavi, avrebbe potuto ricostituire in ogni momento il rapporto materiale con la cosa.
6.La domanda risarcitoria, connessa alla lesione del possesso, è riservata alla fase di merito possessorio, dato che le questioni inerenti alle pretese risarcitorie possono essere esaminate solo nel giudizio a cognizione piena, sicché detta azione non è tardiva ove sia spiegata nel corso della fase sommaria e fino al momento della prosecuzione del procedimento possessorio (cfr. Cass. civ. Sez. II Sent., 24/04/2023, n. 10869). Orbene, il fatto dello spoglio di parte di cosa composseduta integra un fatto illecito ex art. 2043 cc e sussiste prova dell'elemento soggettivo, nella specie nella causa è emersa prova della volontà della convenuta di compiere una condotta appropriativa, che, come scritto, è illecita secondo le leggi civili, onde la stessa ha causato un danno ingiusto, ovvero contra jus. Sul danno da mancato utilizzo dell'immobile, risultano operanti i principi della Suprema Corte, stabiliti nel caso di occupazione abusiva del bene, secondo cui "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da perdita subita è la concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento, diretto o indiretto mediante concessione del godimento ad altri dietro corrispettivo, che è andata perduta"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, se il danno da perdita subita di cui il proprietario chieda il risarcimento non può essere provato nel suo preciso ammontare, esso è liquidato dal giudice con valutazione equitativa, se del caso mediante il parametro del canone locativo di mercato"; "nel caso di occupazione senza titolo di bene immobile da parte di un terzo, fatto costitutivo del diritto del proprietario al risarcimento del danno da mancato guadagno è lo specifico pregiudizio subito, quale quello che, in mancanza dell'occupazione, egli avrebbe concesso il bene in godimento ad altri verso un corrispettivo superiore al canone locativo di mercato o che lo avrebbe venduto ad un prezzo più conveniente di quello di mercato" (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11/10/2022) 15-11-2022, n. 33645). Dunque, al fine di ottenere l'indennità pari al canone di locazione ritenuto congruo è necessaria l'allegazione della concreta possibilità di esercizio del diritto di godimento che è andata persa. Ciò significa che il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento. Alla reintegrazione formale del diritto violato, anche nella sua esplicazione di non uso, provvede la tutela reale e non quella risarcitoria (Cass. civ. Sez. Unite, Sent., (ud. 11/10/2022) 15-11-2022, n. 33645). Nel caso di specie, il giudizio ha acclarato l'illegittimità dello spoglio rispetto al quale la resistente non ha posto rimedio pur a fronte della decisione cautelare adottata in sede sommaria dal primo giudice e dal collegio in fase di reclamo. Non ricorre, inoltre, un provvedimento di assegnazione della casa coniugale che è stato negato, sia in sede di provvedimenti presidenziali, sia con la sentenza di separazione. Deve, pertanto, ritenersi sussistente il danno per la compressione del godimento dell'immobile, che va parametrato in via presuntiva in base al canone di locazione quantificato dalla ctu, non invece sulla base del canone di locazione sostenuto per il diverso all'alloggio, posto che l'elevata conflittualità tra i due coniugi non avrebbe presumibilmente consentito ad entrambi il contestuale utilizzo come abitazione, quindi non avrebbe evitato le spese per una diversa soluzione abitativa, pur non impedendo comunque un uso turnario da parte dei compossessori oppure il godimento indiretto mediante la concessione a terzi dell'immobile. Nel caso di specie, va evidenziato che la posizione lesa è quella del compossesso e, quindi, il danno va quantificata nella metà del canone locativo indicato in ctu, ossia euro 215,00 per l'anno 2020, in euro 215,00 per il primo semestre dell'anno 2021, in euro 235,00 per il secondo semestre dell'anno 2021 e per il primo semestre dell'anno 2022, in euro 250,00 dal primo semestre 2022 sino ad oggi, per un totale di euro 14.365,00 (ossia da maggio 2025 sino ad oggi), oltre ulteriori euro 250,00 mensili dalla presente sentenza sino alla reintegrazione.
7.La domanda di risarcimento del danno morale è, invece, infondata risultando la prospettazione generica e comunque non provata. Va riconosciuto, invece, il danno patrimoniale per le spese per Acea, Tari ed Enel sostenute dal ricorrente pur in mancanza del godimento del bene a far data dall'anno 2020 per un importo di euro 1.261,95. Sono, infine, tardive, in quanto non richieste con l'atto introduttivo e con la prima memoria, le spese relative alla maggiorazione degli importi per le sanzioni per violazione del codice della strada.
8.Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo. Le spese di ctu vanno poste definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
PQM
il Tribunale di Civitavecchia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così provvede:
-CONFERMA l'ordinanza possessoria e CONDANNA CP_1
l risarcimento del danno da mancato godimento da liquidarsi in
[...] nella somma di euro 14.365,00, oltre ulteriori Parte_1
250,00 m entenza sino alla reintegrazione;
CONDANNA, inoltre, per le causali di cui in motivazione, Controparte_1 all'ulteriore risarcimento in favore di del danno Parte_1 patrimoniale pari ad euro 1.261,95;
-RIGETTA per il resto la domanda risarcitoria;
-CONDANNA l pagamento in favore di Controparte_1 Parte_1 de i nella somma complessi
[...]
i cui euro 286,00 per spese vive ed euro 4.500,00 per compenso oltre iva, cassa e rimborso forfettario come per legge;
-PONE le spese di ctu definitivamente a carico di entrambe le parti in solido.
Si comunichi.
Il giudice
Daniele Sodani